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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/12/2025, n. 5328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5328 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORINO Nona Sezione Civile
in composizione collegiale nelle persone di:
AN RA – Presidente Monica Mastrandrea – Giudice relatore/estensore Fabrizio Alessandria – Giudice
nel procedimento iscritto al r.g n. 8468/2025 vertente tra:
nato a [...] il [...], CUI 068WN90, elettivamente domiciliato Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Papotti che lo rappresenta e difende come da procura in atti
ricorrente e
– Questura di TORINO con l'Avvocatura dello Stato Controparte_1 resistente avente ad oggetto: ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. avverso il diniego di conversione del permesso di soggiorno da cure mediche a lavoro subordinato del Questore della Provincia di Torino del 5.3.2024 notificato il 3.4.2025. sciogliendo la riserva che precede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 21.4.2025, il sig. nato a [...] il Parte_1
23.3.2000, CUI 068WN90 ha impugnato il decreto del Questore di Torino datato 5.3.2024 e notificato il 3.4.2025 con cui la PA ha ritenuto inammissibile l'istanza di conversione del permesso di soggiorno da cure mediche a lavoro subordinato, chiedendo al Tribunale di riconoscere in proprio favore il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, T.U.I. A sostegno della domanda il ricorrente ha richiamato il periodo di permanenza in Italia e l'elevato grado di integrazione socio-lavorativa raggiunta. Il Tribunale ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed ha fissato l'udienza all'11.11.2025. Il non si è costituito né ha depositato documentazione restando Controparte_1 contumace nel procedimento. All'udienza dell'11.11.2025: verificata la regolarità delle notificazioni si è dichiarata la contumacia della resistente amministrazione e la difesa ha insistito nell'accoglimento del ricorso richiamandosi alle argomentazioni in atti. All'esito dell'udienza, la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio. Quanto all'eccepita illegittimità dell'atto amministrativo per mancato preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis l. 241/1990, si rileva che l'istituto in parola ha lo scopo di far conoscere alla PA procedente le ragioni fattuali e giuridiche dell'interessato che potrebbero contribuire a far assumere una diversa determinazione finale, derivante dal pieno esame di tutti gli interessi in gioco. Ad ogni modo, deve ritenersi la non annullabilità dell'atto finale in ipotesi di mancata notifica del preavviso di rigetto nei casi in cui il contenuto dell'atto amministrativo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, sia perché vincolato, sia perché, sebbene scaturente da un'attività di natura discrezionale dell'amministrazione, esso risulti in concreto non modificabile (in questo senso Cass. ord. 10.6.2020, n. 11083). In definitiva, la norma di cui all'art. 10 bis in parola va letta in combinato disposto con l'art. 21 octies della medesima legge n. 241 del 1990, così come deve essere fatto per le altre norme in materia di partecipazione procedimentale, giungendosi ad una sua interpretazione non in senso formalistico, ma avendo riguardo all'effettivo pregiudizio che l'inosservanza dell'obbligo partecipativo abbia eventualmente causato alle ragioni del privato. Ne consegue doversi ritenere che il mancato preavviso di rigetto non determini l'illegittimità automatica del provvedimento finale, quando possa trovare applicazione l'art. 21 octies sopra citato, secondo cui il giudice non può annullare il provvedimento amministrativo per vizi formali quando questi non abbiano inciso sulla sostanziale legittimità del provvedimento, il cui contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (sul punto: Cons. Stato 13.2.2020, n. 1144; 12.2.2020, 1081, 19.2.2019, n. 1156; 11.1.2019, n. 256). Dunque, la violazione della garanzia partecipativa di cui all'art. 10 bis assume rilevanza nelle sole ipotesi in cui la mancata partecipazione del privato al procedimento amministrativo gli abbia impedito di apportare utili elementi di valutazione da sottoporre alla valutazione della PA. Detta interpretazione è peraltro in linea con la circostanza per cui le garanzie procedimenti devono essere intese come poste a tutela dei concreti interessi, senza risolversi in inutili aggravi procedimentali secondo i principi di efficienza e speditezza del procedimento amministrativo. Ciò posto in diritto, nella specie il provvedimento questorile di diniego non avrebbe potuto avere diverso contenuto decisorio alla luce del parere negativo al rilascio del richiesto titolo di soggiorno rilasciato dalla Commissione territoriale. Ne consegue, sotto questo profilo, la legittimità dell'atto amministrativo impugnato. Parte attrice ha impugnato il diniego dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno da cure mediche a lavoro subordinato, formulando in questa sede domanda di riconoscimento della protezione speciale in suo favore. Preliminarmente, sulla giurisdizione del GO, si evidenzia che, pur essendo il provvedimento impugnato relativo al diniego di conversione del permesso di soggiorno da cure mediche a lavoro subordinato, la cui giurisdizione spetta pacificamente al GA, in questa sede parte attrice chiede il riconoscimento della Protezione speciale, tale richiesta, in forza del richiamo all'art. 3 co. 3 D.L. 13/2017, per cui è competente il Tribunale Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2 del medesmo articolo, tra cui rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. Nel caso di specie, la controversia amministrativa aveva ad oggetto la conversione del permesso di soggiorno da cure mediche a lavoro subordinato. Come rilevato dalla difesa, l'Amministrazione ha omesso di valutare la concedibilità di un permesso di soggiorno per protezione speciale in favore del ricorrente. Tuttavia, la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, nell'ordinanza n. 9791 del 2023, ha ribadito che “la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (Cass. Sez. Unite, 31 luglio 2018 n. 20350; Cass. Sez. Unite, 16 maggio 2008 n. 12378) e ha specificato che la giurisdizione del GO nel caso di domanda di Protezione speciale non viene meno nel caso in cui la Commissione non abbia espresso il proprio parere, in quanto “il diritto alla protezione umanitaria ha, al pari del diritto allo "status" di rifugiato e al diritto costituzionale di asilo, consistenza di diritto soggettivo, da annoverare tra i diritti umani fondamentali, come tali dotati di un grado di tutela assoluta e non degradabili ad interessi legittimi per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, al quale può essere rimesso solo l'accertamento dei presupposti di fatto che legittimano la protezione, nell'esercizio di una mera discrezionalità tecnica” (Cass. Sez. Unite, 7 febbraio 2023 n. 9791). Pertanto, la richiesta di protezione speciale, formulata in sede di ricorso, è stata correttamente presentata a questo Tribunale. Sul punto sono intervenute negli ultimi anni varie modifiche normative. Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale (al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del 2019; Cass. n. 7831 del 2019). Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del 2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018). Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023. Il ricorrente ha formalizzato la domanda in data 13.8.2024, ne consegue l'applicazione al caso di specie del testo normativo di riferimento come da ultimo novellato. Il legislatore, con il DL 20/2023, convertito nella legge 50/2023, entrato in vigore il 11.3.2023, è nuovamente intervenuto sulla protezione speciale. L'art 7 del DL 20/2023 ha abrogato il terzo e il quarto periodo dell'art 19 c.
1.1. TUI, afferenti al quarto ambito della protezione speciale, quello concernente la protezione della vita privata e familiare e i relativi criteri di accertamento. La stessa norma ha introdotto un regime transitorio per le domande presentate prima dell'entrata in vigore (prima dell'11.3.2023) e per il regime applicabile ai permessi di soggiorno per protezione speciale già rilasciati con riferimento ai due periodi “soppressi”. La novella legislativa del 2023 ha lasciato inalterato il primo e il secondo periodo dell'art 19, comma 1.1., TUI e, in particolare, il richiamo all'art 5, comma 6, TUI che fa salvi il rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano, che, in ogni caso, avrebbero comunque avuto cogenza trovando la propria fonte in norme sovraordinate. Il riferimento agli obblighi costituzionali e internazionali consente, ove tali obblighi non siano soddisfatti dalle norme sulla protezione maggiore e da quelle sulla protezione speciale, di completare il sistema con una sorta di norma di chiusura con estensione della protezione anche a casi non tipizzati dal legislatore ma ancorati a precetti costituzionali e internazionali (in questo senso: cfr. Cass. 8400/2023). Il richiamo diretto all'art 5, comma 6, TUI permette tuttora di tutelare il diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art 8 CEDU e di riconoscere, conseguentemente, il diritto al rilascio del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale, laddove ne ricorrano i presupposti. Con riguardo alla nozione di vita privata e familiare rimangono attuali le pronunce della giurisprudenza di legittimità: la tutela della vita privata, in particolare, non coincide esclusivamente con l'integrazione lavorativa, ma comprende anche l'integrazione sociale, ossia un quid più ampio e parzialmente diverso (così: Cass. 20641/2023), conformemente a quanto statuito “dalla Corte di Strasburgo nella sentenza 14 febbraio 2019 (Ricorso n. 57433/15 - Causa
contro
Italia) ove Per_1 afferma “che l'art. 8 CEDU tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende a volte alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo, e si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono faccia parte integrante della nozione di «vita privata» ai sensi dell'art. 8” (cfr. Cass. 8400/2023). Di conseguenza, “l'integrazione sociale non è soltanto limitata alla vita lavorativa, ma rileva anche il radicamento sul territorio e le relazioni sociali instaurate (specie quelle solidali, quali l'attività di volontariato)”, assumendo rilevanza anche ad esempio “la conoscenza della lingua italiana, lo svolgimento di attività volontariato, la ragionevole prospettiva di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o comunque con contratti a tempo determinato che si rinnovano” (cfr. Cass. 8400/2023). Proseguono i giudici di legittimità affermando che “si impone pertanto un approccio ermeneutico più centrato sull'art. 8 Cedu, e di estendere la misura protettiva anche ad altri aspetti della vita privata che non costituiscono relazioni familiari e cioè a tutti quei casi in cui il radicamento del soggetto del territorio determina una stabile condizione di vita, da intendersi riferita non solo all'inserimento lavorativo, ma anche ad altri ambiti relazionali rientranti nell'alveo applicativo dell'art. 8 (Cass. n. 5506 del 26/02/2021; Cass. n. 1347 del 22/01/2021). In tale senso si è espressa anche la Corte Edu, la quale rileva che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'art. 8, indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita familiare" (Corte Edu, 14/02/2019 Narijs c. Italia). Del pari, non va trascurato che, utilizzando il parametro dell'art 8 della Convenzione Edu, anche lo stesso concetto di relazione familiare si amplia, perché il riferimento non è solo alla famiglia fondata sul matrimonio di cui all'art 29 Cost. ma a quello più ampio e mobile dato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo;
ciò in particolare è rilevante per le famiglie di fatto, e per altri legami affettivi che pur non trovando riconoscimento giuridico, potrebbero comunque fondarsi su un solido rapporto de facto, nonché per i legami con parenti che pur non facendo parte della “famiglia nucleare” tuttavia possono in determinate circostanze assumere una forte rilevanza per l'individuo” (cfr. Corte Cass. 2874/2023). Lo svolgimento di attività lavorativa è ovviamente considerato estrinsecazione dell'integrazione sociale, valorizzando la giurisprudenza di legittimità anche “le attività di volontariato, le attività lavorative svolte (anche se mediante l'instaurazione di rapporti di formazione professionale e a termine) e la conoscenza della lingua italiana, che non può escludersi in ragione del fatto che il ricorrente abbia svolto l'audizione giudiziale con l'ausilio di un interprete, atteso che la presenza di quest'ultimo è necessaria per garantire la tutela del diritto di difesa del ricorrente e non prova, invece, che egli non conosca la lingua italiana ad un livello sufficiente ed adeguato” (Cass 16716/23). L'attualità della tutela della vita privata e familiare, anche dopo le modifiche apportata dall'art 19 TUI, è stata confermata dalla giurisprudenza di legittimità con una pronuncia emessa nell'ambito di un ricorso contro un provvedimento di espulsione ove si legge ancora: “da ultimo si dà atto, per completezza, che l'art. 7, comma 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. TUI, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, «continua ad applicarsi la disciplina previgente». In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel
“catalogo aperto” dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U, 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (cfr. Cass. 28162/2023). D'altronde la protezione umanitaria prima e speciale poi condivide con la protezione internazionale la natura di diritto fondamentale della persona, costituendo, unitamente alla protezione maggiore, attuazione dell'art 10 Cost e, pertanto, discendendo in via diretta dall'asilo costituzionale (cfr. Cass. 10686/12). L'ancoramento della protezione speciale agli obblighi costituzionali e internazionali impedisce la possibilità di racchiuderla in ipotesi tassative, consegnandole la natura di catalogo aperto, via via connotandosi e riempendosi di diritti soggettivi dipendenti dall'evoluzione interpretativa e comprensivi a titolo esemplificativo del diritto alla famiglia (art 3, 2, 29 Cost, 8 CEDU), del diritto alla salute (art 32), diritto alla tutela dell'ambiente (art 9 e 41 Cost). Si tratta di posizioni soggettive che, anche se non integrano la protezione maggiore (status di rifugiato/protezione sussidiaria), assumono rilievo per la protezione minore, quella speciale, che assurge a misura atipica, residuale e complementare, ma oggetto di valutazione autonoma, tanto che il rigetto della protezione superiore non determina ex se anche quello della protezione minore, ancorata a una condizione specifica e sua propria, la vulnerabilità (v. Cass. 28990/2018). Ai fini dell'accertamento del diritto alla tutela della vita privata e familiare, si deve segnalare che la novella del 2020, introducendo criteri di accertamento del diritto, aveva indotto la giurisprudenza di legittimità a superare il precedente orientamento basato sul giudizio di bilanciamento tra situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la sua attuale situazione di integrazione sociale nel paese di accoglienza (cfr. Ca18455/22). Ora, con la novella legislativa del 2023, che ha abrogato il terzo e il quarto periodo dell'art 19, comma 1.1 TUI, si pone il problema dei criteri di accertamento del diritto alla vita privata e familiare. Tali presupposti non possono che rinvenirsi nel medesimo art. 8 CEDU e nei principi elaborati sul punto dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Pertanto, in virtù di tali criteri, occorre effettuare un bilanciamento tra il diritto alla vita familiare e privata del richiedente, da un lato, e, dall'altro, esigenze dello Stato quali le garanzie di sicurezza e di tutela dell'ordine pubblico, di benessere economico del Paese, di protezione della salute e della morale o dei diritti e delle libertà altrui. Orbene, tutto ciò premesso, passando all'esame del caso di specie con riferimento alla verifica della fondatezza della domanda in esame, il ricorrente proviene dal Punjab, in Pakistan, rispetto al quale si riporta quanto di seguito. La provincia del Punjab si trova nella parte orientale del Pakistan e condivide i confini interni con la provincia del Sindh a sud, con le province del Balochistan e del a ovest Controparte_2 e con il Territorio della Capitale di Islamabad e la regione dell'Azad Jammu e Kashmir a nord. All'esterno, confina con l'India e con la regione del Jammu e Kashmir ad amministrazione indiana a est e a nord-est.1 Il Punjab è la provincia più popolosa e più densamente abitata del Paese e la seconda per superficie2. Il Censimento digitale della popolazione e delle abitazioni del Pakistan del 2023 ha rilevato che il Punjab aveva una popolazione di circa 127,68 milioni.3 Il Punjab meridionale viene considerata la regione della provincia del Punjab nella quale hanno sede le reti di militanti ed estremisti, data la presenza di gruppi militanti con collegamenti locali, regionali e transnazionali ed un ampio bacino di militanti reclutati anche attraverso grandi reti di madrasa e moschee. Grazie alle operazioni antiterrorismo condotte dal governo pakistano, la presenza del movimento settario si è sensibilmente ridotta a partire dal Per_2 Persona_3 2017.4 In Punjab sono comunque ancora attivi numerosi gruppi militanti, in particolare gruppi talebani Per affiliati al (TTP), , nel Subcontinente Indiano, Persona_4 Per_6 Per_7 e nonché i gruppi anti-indiani, stanziati soprattutto nel Sud della provincia.
[...] Persona_8 Gruppi ostili all'India quali (LeT) e hanno la loro sede e Persona_9 Persona_10 le loro strutture religiose nel Punjab meridionale.5 Come riferito dai media, il governo pakistano conduce operazioni antiterrorismo nel Punjab anche attraverso le forze paramilitari, chiamati Pakistan Rangers. Dal 2019, il dipartimento antiterrorismo (CTD) del Punjab ha intensificato le operazioni contro i militanti nella provincia del Punjab.6 Secondo il portale SATP ed il Pak Institute for Peace Studies (PIPS), sebbene il fenomeno del terrorismo sia diminuito drasticamente in Punjab rispetto al passato, la radicalizzazione diffusa persiste, creando una base che può essere sfruttata dalle formazioni terroristiche quando emergono circostanze a loro favorevoli.7 Nel report pubblicato nel 2024 e relativo al 2023, la think tank con base ad Islamabad, Centre for Research & Security Studies (CRSS) ha evidenziato come il Punjab abbia registrato un aumento dell'89% della violenza, registrando tuttavia un basso numero di vittime.8 L'aumento della violenza ha riguardato principalmente il terrorismo islamico, che nel 2022 aveva registrato una diminuzione rispetto agli ultimi 15 anni, ed è nuovamente aumentato nel 2023.9 L'attacco più violento del 2023 è stato segnalato il 4 novembre, quando il Tehreek-e-Jihad Pakistan (TJP), un gruppo militante formatosi all'inizio del 2023 e con legami con il TTP,10 ha attaccato la nella città di Mianwali, provincia del Punjab, distruggendo almeno tre aerei e Controparte_6 un'autocisterna di carburante. Sebbene l'attacco sia stato il primo per il TJP nella provincia del Punjab, nel 2023 il TTP è stato coinvolto in oltre 10 attacchi nella medesima provincia.11 Secondo i dati registrati da , nel 2024, il Punjab ha subito 11 attacchi terroristici, un CP_4 aumento significativo rispetto ai sei dell'anno precedente. Questi attacchi hanno causato sei morti e
Terrorist Organizations: Radicalization and Terrorism in South Punjab, in JRSP, Vol. 58, No 4 (Oct-Dec 2021), http://pu.edu.pk/images/journal/history/PDF-FILES/29_58_4_21.pdf 5 The Guardian, Pakistan launches major crackdown on extremist groups, 8 Marzo 2019, https://www.theguardian.com/world/2019/mar/08/pakistan-launches-major-crackdown-extremist-groups-kashmir; Reuters, Explainer: the Pakistan-based militants, at heart of tension with India, 15 Febbraio 2019, Persona_10 https://www.reuters.com/article/us-india-kashmir-group-explainer/explainer-jaish-e-mohammad-the-pakistan-based- militants-at-heart-of-tension-with-india-idUSKCN1Q41IV 6 ACLED, Regional Overview-29 January 2019, https://acleddata.com/2019/01/29/regional-overview-asia-29-january- 2019/; ACLED, Regional Overview-29 January 2019, 24 July 2019, https://acleddata.com/2019/07/24/regional- overview-asia-24-july-2019/; Pakistan Today, Eight militants arrested in Punjab-wide operations: police, 18 gennaio 2023, https://www.pakistantoday.com.pk/2023/01/18/eight-militants-arrested-in-punjab-wide-operations-police/; SATP, Pakistan, Detail of Terrorism Update, 26 febbraio 2023 https://www.satp.org/terrorism-update/ctd-arrested-seven-ttp- terrorists-in-punjab; SATP, Pakistan, Detail of Terrorism Update, 4 gennaio 2023, https://www.satp.org/terrorism- update/1225-ibos-conducted-across-punjab-according-to-ctd-2022-performance-report. 7 SATP, Punjab: Assessment- 2023, N/D, https://www.satp.org/terrorism-assessment/pakistan-punjab; CP_7 [...] two intelligence officials, 4 gennaio 2023, https://www.reuters.com/world/asia- Controparte_8 CP_ pacific/pakistani-militants-claim-killing-two-intelligence-officials-2023-01-04/; , Report 2022, 1 Controparte_9 VOLUME 15, gennaio 2023, NUMBER 1, pp. 17-18, https://www.pakpips.com/web/wp- content/uploads/2023/02/SecReport_2022.pdf. 8 Considerando che, insieme al Sindh, ha subito solo l'8% di tutti gli incidenti mortali nel 2023 nel Paese, cfr. CRSS, Annual Security Report 2023, 19 febbraio 2024, p. 37, https://crss.pk/wp-content/uploads/2024/02/CRSS-Annual- Security-Report-2023_Full-Version_MM-V5_SAP.pdf 9 Punjab: Assessment- 2024, ultimo accesso il 2 maggio 2024 Controparte_10 CP_ https://www.satp.org/terrorism-assessment/pakistan-punjab; , Pakistan Security Report 2023, 3 gennaio 2024, p. 22, https://www.pakpips.com/web/wp-content/uploads/2024/01/Pakistan_Securtity_Report_2023.pdf. 10 The Economic Times, Who is TJP, the group behind the Pakistan Air Force base attack, and why is it a concern for Pakistan?, 5 novembre 2023 https://economictimes.indiatimes.com/news/how-to/who-is-tjp-the-group-behind-the-
.cms Email_1 11 ACLED, Regional Overview, Asia-Pacific, November 2023, 8 dicembre 2023 https://acleddata.com/2023/12/08/regional-overview-asia-pacific-november-2023/ ; , Controparte_11 Crisis Watch, Pakistan, novembre 2023 https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location[]=40 12 feriti. Il TTP è stato responsabile di 10 di questi incidenti, di cui quattro a e tre Persona_11 ciascuno a Mianwali e Un gruppo non identificato sarebbe dietro a un attacco a Sahiwal. In Per_12 particolare, tutti gli 11 attacchi in Punjab hanno preso di mira personale e stazioni di polizia.12 Secondo un rapporto di SATP del 2024, il TTP avrebbe costituito una nuova ala, denominata Ustarana (o Ustrani), composta da quadri altamente addestrati e ben equipaggiati, con lo scopo di prendere di mira il personale della polizia del Punjab e farsi strada nel territorio della provincia. Almeno tre posti di controllo a (DG Khan) – e – situati Persona_11 Per_13 Per_14 Per_15 nelle aree tribali lungo i confini della provincia, sono diventati particolarmente vulnerabili, a causa della minaccia emergente della nuova ala del TTP.13 Il territorio del distretto di Sialkot, inoltre, risulta situato a pochi chilometri dal confine con l'India. Quest'ultimo confine in tale zona, definito da parte del Pakistan Working Boundary,14 tutt'ora oggetto di disputa, anche violenta, tra i due Stati, si estende per 193 chilometri nel distretto di Sialkot.15 L'India, invece, definisce questa stessa linea di confine International Boundary considerandola come un confine internazionale definito.16 Le zone limitrofe al Working Boundary sono talvolta teatro di incidenti anche mortali. Insieme alla zona della c.d. Line of Control, il confine tra Punjab e Kashmir amministrato dall'India risulta essere un territorio di sporadici scontri, che colpiscono altresì la popolazione civile residente nell'area.17 Il report di del 2021 aveva CP_4 registrato sporadici attacchi, seppure in calo, da parte della che hanno causato vittime CP_12 altresì tra i civili residenti vicino al Working Boundary.1 Il report di relativo al 2022, ha CP_4 documentato un attacco nei pressi del Working Boundary, nel distretto di Khanewal, ad opera dell'Indian Border Security Force, senza vittime.19 ha registrato un evento a Sialkot nel 2023,20 CP_4 ed uno nei pressi di nel 2024.21 Per_12
Il 7 maggio 2025, due settimane dopo un attacco terroristico nel Kashmir amministrato dall'India, rivendicato in un primo momento dal gruppo The Resistance Front (TRF), presunta branca
CP_ 12 , 2024: AN ABRIDGED VERSION, 1 gennaio 2025, p. 7, Controparte_13 https://www.pakpips.com/web/wp-content/uploads/2025/01/Overview_PIPS-Security-Report-2024.pdf. 13 Portal, Punjab: Assessment- 2024, https://www.satp.org/terrorism-assessment/pakistan- Controparte_10 punjab-2024 14 “Working Boundary is the line where Indian Occupied Kashmir (Jammu) touches Pakistan's border (Siālkot). The Working Boundary is 193 kilometres long in the Siālkot sector”, DAILY TIMES, From Line of Control to Working Boundary, 4 marzo 2018, https://dailytimes.com.pk/209941/line-controlworking-boundary/; cfr. mappa su Wikimedia https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kashmir_Region_(working_boundary).jpg, mappa originaria creata da US Central Intelligence Agency, 2004, link originale senza alterazioni volte ad indicare esattamente il “Working Boundary” https://maps.lib.utexas.edu/maps/middle_east_and_asia/kashmir_region_2004.jpg 15 The Daily Times, From Line of Control to Working Boundary, 4 March 2018: https://dailytimes.com.pk/209941/line- control-working-boundary/ 16 Si veda YM Jacob, Line on Fire: Ceasefire violations and India-Pakistan Escalation Dynamics, 2018, https://books.google.fr/books?id=bMKKDwAAQBAJ&pg=PT64&dq=working+boundary+sialkot+pakistan&hl=it&sa
CodiceFiscale_1
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Pakistan Today, Civilians targetted in unprovoked Indian firing along WB, says ISPR, 21 maggio 2018, https://archive.pakistantoday.com.pk/2018/05/21/civilians-targetted-in-unprovoked-indian-firing-along-wb-ispr/; “in 2018, the Indian forces have carried out more than 110 ceasefire violations along the Line of Control and the Working Boundary in just 18 days” AGENCIA EFE, Pakistan accuses India of more than 110 ceasefire violations in 2018, 18 gennaio 2018, https://www.efe.com/efe/english/world/pakistan-accuses-india-of-more-than-110-ceasefire-violations- in2018/50000262-3495999 18 PIPS, Security Report 2021, p. 71, 7 gennaio 2022, https://www.pakpips.com/web/wp- content/uploads/2022/01/Sr2021FinalWithTitles.pdf. CP_ 19 , Security Report 2022, p. 67, https://www.pakpips.com/web/wp-content/uploads/2023/02/SecReport_2022.pdf. CP_ 20 , Report 2023, 3 gennaio 2024, p. 23, https://www.pakpips.com/web/wp- Controparte_9 content/uploads/2024/01/Pakistan_Securtity_Report_2023.pdf. 21 PIPS, PAKISTAN SECURITY REPORT 2024: AN ABRIDGED VERSION, 1 gennaio 2025, p. 11, https://www.pakpips.com/web/wp-content/uploads/2025/01/Overview_PIPS-Security-Report-2024.pdf. del gruppo armato pakistano Lashkar-e-Tayyaba,22 l'India ha lanciato l'operazione Sindoor, una serie di attacchi missilistici transfrontalieri contro nove siti ritenuti “infrastrutture terroristiche” nella provincia pakistana del Punjab e nel Kashmir amministrato dal Pakistan.23 L'esercito pakistano ha dichiarato che i missili indiani hanno colpito quattro diverse località della provincia del Punjab, per la prima volta dal conflitto del 1971.24 In particolare, secondo i dati estrapolati da ACLED, gli attacchi Per_1 in territorio del Punjab sono avvenuti nelle zone di Ahmadpur East, , , Per_16 Persona_18
, e Tra queste, Persona_19 Per_20 Per_21 Per_22 Per_23 Per_24 Per_25 Per_26
e si trovano nel distretto di Sialkot. Per_26 Persona_18 Persona_19
Sono seguiti quattro giorni di intensi bombardamenti e incursioni aeree tra i due Paesi, fino all'annuncio a sorpresa del cessate il fuoco, avvenuto il 10 maggio, e tuttora in vigore.26 Rispetto alle più instabili zone confinanti con l'Afghanistan, vale a dire la regione del
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in particolare le zone c.d. ex FATA (Federally Administered Tribal Areas), e del CP_2 Balochistan, nonché con l'India, nella specie i territori dell' sulla Line of Control, il CP_14 Punjab, benché vi siano talvolta in alcune aree episodi di matrice terrorista, o da ultimo attacchi provenienti da territorio indiano nei pressi del Working Boundary, non risulta essere caratterizzato da livello di violenza generalizzata in un contesto di conflitto armato. Quanto esposto non consente di ritenere che il ricorrente in caso di rimpatrio possa essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti, né che nello Stato di provenienza del ricorrente vi siano violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 T.U.I. Quanto ai profili attinenti alla vita privata del ricorrente, tra cui la sua integrazione socio- lavorativa, nella specie, il ricorrente ha allegato la seguente documentazione: contratto di lavoro valido dal 6.8.2022 al 31.1.2023 (doc. 5); proroghe del contratto di lavoro (doc. 6); CU 2023 relativa al 2022 (doc. 7); CU 2024 relativa al 2023 (doc. 8); CU 2025 relativa al 2024 (doc. 9); buste paga dei mesi di gennaio e febbraio 2025 (doc. 10); attestato livello lingua italiana livello A1 (doc. 12); contratto di lavoro dal 13.9.2025 al 30.12.2025 (doc. 13); busta paga settembre 2025 (doc. 14). Per gli indicati profili di vulnerabilità del ricorrente e per gli indici del percorso di integrazione che egli sta cercando di compiere nel territorio nazionale, valorizzando i parametri normativi di cui sopra espressi all'art. 19 TUI, si ritengono ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno onde consentire al ricorrente un congruo periodo di stabilità al fine di completare il proprio sviluppo individuale e sociale, sottolineandosi come il ricorrente abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che il sistema di accoglienza ha messo a sua disposizione nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese. Ed invero, procedendo alla valutazione comparativa tra la situazione di integrazione che il richiedente ha in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza ed in cui si troverebbe a vivere in caso di rientro, risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (sul punto v.: Cass. sez. un. 24413/2021; Cass.7396/2021; Cass. 16369/22; Cass. 26089/22). Quanto alle spese di lite, le stesse devono essere compensate in ragione della circostanza per cui il ricorrente ha prodotto idonea documentazione attestante il suo percorso di integrazione socio- lavorativa in Italia a riprova della fondatezza della domanda solo in fase giudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
- accoglie la domanda e riconosce in capo al ricorrente nato a [...] Parte_1 il 23.3.2000, CUI 068WN90 il diritto al permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 5 e 19 TUI e per l'effetto trasmette gli atti al Questore per il rilascio del detto documento;
- spese compensate.
Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Torino, 17.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Monica Mastrandrea AN RA 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 EUAA - European Union Agency for Asylum (formerly: European Asylum Support Office, EASO): Pakistan - Country Focus, December 2024, https://www.ecoi.net/en/file/local/2119206/2024_12_EUAA_COI_Report_Pakistan_Country_Focus.pdf 2 US, CIA, World Factbook – Pakistan, ultimo aggiornamento 07 maggio 2025, https://www.cia.gov/the-world- factbook/countries/pakistan/ 3 Pakistan, PBS, Announcement of Results of 7th Population and Housing Census-2023 'The Digital Census' [Table], 5 August 2023 https://www.pbs.gov.pk/sites/default/files/population/2023/Press%20Release.pdf 4 International Crisis Group, Pakistan's Jihadist : Southern Punjab, 30 Maggio 2016, CP_3 CP_ https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/pakistan/pakistan-s-jihadist-heartland-southern-punjab; , Security Report 2017, 7 Gennaio 2018, https://www.pakpips.com/web/wp-content/uploads/2018/05/sr2017.pdf; , CP_5 22 Al Jazeera, India downgrades Pakistan ties after attack on Kashmir tourists, 23 aprile 2025, https://www.aljazeera.com/news/2025/4/23/india-downgrades-pakistan-ties-after-attack-on-kashmir-tourists. 23 International Crisis Group, Pulling India and Pakistan Back from the Brink, 8 maggio 2025, https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/india-pakistan-india-pakistan-kashmir/pulling-india-and-pakistan-back- brink. 24 Al Jazeera, Why did India strike Pakistan? All we know about Operation Sindoor, 7 maggio 2025, https://www.aljazeera.com/news/2025/5/7/why-did-india-strike-pakistan-all-we-know-about-operation-sindoor; ACLED, India – Expert Comment: Operation Sindoor airstrikes reach deep within Pakistan, 8 maggio 2025, https://acleddata.com/2025/05/08/india-expert-comment-operation-sindoor-airstrikes-reach-deep-within-pakistan/. 25 ACLED, strumento Explorer con filtri:
1. Event Count;
2. Political Violence;
3. 7.5.2025 – 14.5.2025; 4. /;
5. Pakistan;
6. Yes, Punjab;
7. Location;
8. No;
9. Yes – Event Type;
10. No, https://acleddata.com/explorer/, data ricerca 14 maggio 2025; ACLED, Data Export Tool, filtri utilizzati: To:
7.5.2025 From: 14.5.2024; Country: Pakistan;
Location: Ahmadpur Per_ Per Pe Per Per_2 East Muridke Per_16 Persona_27 Per_21 Per_23 Persona_28 Event Type: Battles Explosions/Remote violence Violence against civilians;
Numeric Interactions? Yes;
https://acleddata.com/data-export-tool/. Cont 26 These five measures remain, despite the India-Pakistan ceasefire, 13 maggio 2025, https://www.bbc.com/news/articles/c17r04qp4xdo; CNN, India-Pakistan ceasefire raises hopes that the worst fighting in decades is over. Here's what to know, 11 maggio 2025, https://edition.cnn.com/2025/05/10/asia/india-pakistan-ceasefire- explainer-latam-intl; Al Jazeera, What did India and Pakistan gain – and lose – in their military standoff?, 14 maggio 2025, https://www.aljazeera.com/news/2025/5/14/what-did-india-and-pakistan-gain-and-lose-in-their-military-standoff.
in composizione collegiale nelle persone di:
AN RA – Presidente Monica Mastrandrea – Giudice relatore/estensore Fabrizio Alessandria – Giudice
nel procedimento iscritto al r.g n. 8468/2025 vertente tra:
nato a [...] il [...], CUI 068WN90, elettivamente domiciliato Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Papotti che lo rappresenta e difende come da procura in atti
ricorrente e
– Questura di TORINO con l'Avvocatura dello Stato Controparte_1 resistente avente ad oggetto: ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. avverso il diniego di conversione del permesso di soggiorno da cure mediche a lavoro subordinato del Questore della Provincia di Torino del 5.3.2024 notificato il 3.4.2025. sciogliendo la riserva che precede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 21.4.2025, il sig. nato a [...] il Parte_1
23.3.2000, CUI 068WN90 ha impugnato il decreto del Questore di Torino datato 5.3.2024 e notificato il 3.4.2025 con cui la PA ha ritenuto inammissibile l'istanza di conversione del permesso di soggiorno da cure mediche a lavoro subordinato, chiedendo al Tribunale di riconoscere in proprio favore il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, T.U.I. A sostegno della domanda il ricorrente ha richiamato il periodo di permanenza in Italia e l'elevato grado di integrazione socio-lavorativa raggiunta. Il Tribunale ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed ha fissato l'udienza all'11.11.2025. Il non si è costituito né ha depositato documentazione restando Controparte_1 contumace nel procedimento. All'udienza dell'11.11.2025: verificata la regolarità delle notificazioni si è dichiarata la contumacia della resistente amministrazione e la difesa ha insistito nell'accoglimento del ricorso richiamandosi alle argomentazioni in atti. All'esito dell'udienza, la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio. Quanto all'eccepita illegittimità dell'atto amministrativo per mancato preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis l. 241/1990, si rileva che l'istituto in parola ha lo scopo di far conoscere alla PA procedente le ragioni fattuali e giuridiche dell'interessato che potrebbero contribuire a far assumere una diversa determinazione finale, derivante dal pieno esame di tutti gli interessi in gioco. Ad ogni modo, deve ritenersi la non annullabilità dell'atto finale in ipotesi di mancata notifica del preavviso di rigetto nei casi in cui il contenuto dell'atto amministrativo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, sia perché vincolato, sia perché, sebbene scaturente da un'attività di natura discrezionale dell'amministrazione, esso risulti in concreto non modificabile (in questo senso Cass. ord. 10.6.2020, n. 11083). In definitiva, la norma di cui all'art. 10 bis in parola va letta in combinato disposto con l'art. 21 octies della medesima legge n. 241 del 1990, così come deve essere fatto per le altre norme in materia di partecipazione procedimentale, giungendosi ad una sua interpretazione non in senso formalistico, ma avendo riguardo all'effettivo pregiudizio che l'inosservanza dell'obbligo partecipativo abbia eventualmente causato alle ragioni del privato. Ne consegue doversi ritenere che il mancato preavviso di rigetto non determini l'illegittimità automatica del provvedimento finale, quando possa trovare applicazione l'art. 21 octies sopra citato, secondo cui il giudice non può annullare il provvedimento amministrativo per vizi formali quando questi non abbiano inciso sulla sostanziale legittimità del provvedimento, il cui contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (sul punto: Cons. Stato 13.2.2020, n. 1144; 12.2.2020, 1081, 19.2.2019, n. 1156; 11.1.2019, n. 256). Dunque, la violazione della garanzia partecipativa di cui all'art. 10 bis assume rilevanza nelle sole ipotesi in cui la mancata partecipazione del privato al procedimento amministrativo gli abbia impedito di apportare utili elementi di valutazione da sottoporre alla valutazione della PA. Detta interpretazione è peraltro in linea con la circostanza per cui le garanzie procedimenti devono essere intese come poste a tutela dei concreti interessi, senza risolversi in inutili aggravi procedimentali secondo i principi di efficienza e speditezza del procedimento amministrativo. Ciò posto in diritto, nella specie il provvedimento questorile di diniego non avrebbe potuto avere diverso contenuto decisorio alla luce del parere negativo al rilascio del richiesto titolo di soggiorno rilasciato dalla Commissione territoriale. Ne consegue, sotto questo profilo, la legittimità dell'atto amministrativo impugnato. Parte attrice ha impugnato il diniego dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno da cure mediche a lavoro subordinato, formulando in questa sede domanda di riconoscimento della protezione speciale in suo favore. Preliminarmente, sulla giurisdizione del GO, si evidenzia che, pur essendo il provvedimento impugnato relativo al diniego di conversione del permesso di soggiorno da cure mediche a lavoro subordinato, la cui giurisdizione spetta pacificamente al GA, in questa sede parte attrice chiede il riconoscimento della Protezione speciale, tale richiesta, in forza del richiamo all'art. 3 co. 3 D.L. 13/2017, per cui è competente il Tribunale Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2 del medesmo articolo, tra cui rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. Nel caso di specie, la controversia amministrativa aveva ad oggetto la conversione del permesso di soggiorno da cure mediche a lavoro subordinato. Come rilevato dalla difesa, l'Amministrazione ha omesso di valutare la concedibilità di un permesso di soggiorno per protezione speciale in favore del ricorrente. Tuttavia, la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, nell'ordinanza n. 9791 del 2023, ha ribadito che “la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (Cass. Sez. Unite, 31 luglio 2018 n. 20350; Cass. Sez. Unite, 16 maggio 2008 n. 12378) e ha specificato che la giurisdizione del GO nel caso di domanda di Protezione speciale non viene meno nel caso in cui la Commissione non abbia espresso il proprio parere, in quanto “il diritto alla protezione umanitaria ha, al pari del diritto allo "status" di rifugiato e al diritto costituzionale di asilo, consistenza di diritto soggettivo, da annoverare tra i diritti umani fondamentali, come tali dotati di un grado di tutela assoluta e non degradabili ad interessi legittimi per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, al quale può essere rimesso solo l'accertamento dei presupposti di fatto che legittimano la protezione, nell'esercizio di una mera discrezionalità tecnica” (Cass. Sez. Unite, 7 febbraio 2023 n. 9791). Pertanto, la richiesta di protezione speciale, formulata in sede di ricorso, è stata correttamente presentata a questo Tribunale. Sul punto sono intervenute negli ultimi anni varie modifiche normative. Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale (al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del 2019; Cass. n. 7831 del 2019). Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del 2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018). Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023. Il ricorrente ha formalizzato la domanda in data 13.8.2024, ne consegue l'applicazione al caso di specie del testo normativo di riferimento come da ultimo novellato. Il legislatore, con il DL 20/2023, convertito nella legge 50/2023, entrato in vigore il 11.3.2023, è nuovamente intervenuto sulla protezione speciale. L'art 7 del DL 20/2023 ha abrogato il terzo e il quarto periodo dell'art 19 c.
1.1. TUI, afferenti al quarto ambito della protezione speciale, quello concernente la protezione della vita privata e familiare e i relativi criteri di accertamento. La stessa norma ha introdotto un regime transitorio per le domande presentate prima dell'entrata in vigore (prima dell'11.3.2023) e per il regime applicabile ai permessi di soggiorno per protezione speciale già rilasciati con riferimento ai due periodi “soppressi”. La novella legislativa del 2023 ha lasciato inalterato il primo e il secondo periodo dell'art 19, comma 1.1., TUI e, in particolare, il richiamo all'art 5, comma 6, TUI che fa salvi il rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano, che, in ogni caso, avrebbero comunque avuto cogenza trovando la propria fonte in norme sovraordinate. Il riferimento agli obblighi costituzionali e internazionali consente, ove tali obblighi non siano soddisfatti dalle norme sulla protezione maggiore e da quelle sulla protezione speciale, di completare il sistema con una sorta di norma di chiusura con estensione della protezione anche a casi non tipizzati dal legislatore ma ancorati a precetti costituzionali e internazionali (in questo senso: cfr. Cass. 8400/2023). Il richiamo diretto all'art 5, comma 6, TUI permette tuttora di tutelare il diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art 8 CEDU e di riconoscere, conseguentemente, il diritto al rilascio del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale, laddove ne ricorrano i presupposti. Con riguardo alla nozione di vita privata e familiare rimangono attuali le pronunce della giurisprudenza di legittimità: la tutela della vita privata, in particolare, non coincide esclusivamente con l'integrazione lavorativa, ma comprende anche l'integrazione sociale, ossia un quid più ampio e parzialmente diverso (così: Cass. 20641/2023), conformemente a quanto statuito “dalla Corte di Strasburgo nella sentenza 14 febbraio 2019 (Ricorso n. 57433/15 - Causa
contro
Italia) ove Per_1 afferma “che l'art. 8 CEDU tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende a volte alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo, e si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono faccia parte integrante della nozione di «vita privata» ai sensi dell'art. 8” (cfr. Cass. 8400/2023). Di conseguenza, “l'integrazione sociale non è soltanto limitata alla vita lavorativa, ma rileva anche il radicamento sul territorio e le relazioni sociali instaurate (specie quelle solidali, quali l'attività di volontariato)”, assumendo rilevanza anche ad esempio “la conoscenza della lingua italiana, lo svolgimento di attività volontariato, la ragionevole prospettiva di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o comunque con contratti a tempo determinato che si rinnovano” (cfr. Cass. 8400/2023). Proseguono i giudici di legittimità affermando che “si impone pertanto un approccio ermeneutico più centrato sull'art. 8 Cedu, e di estendere la misura protettiva anche ad altri aspetti della vita privata che non costituiscono relazioni familiari e cioè a tutti quei casi in cui il radicamento del soggetto del territorio determina una stabile condizione di vita, da intendersi riferita non solo all'inserimento lavorativo, ma anche ad altri ambiti relazionali rientranti nell'alveo applicativo dell'art. 8 (Cass. n. 5506 del 26/02/2021; Cass. n. 1347 del 22/01/2021). In tale senso si è espressa anche la Corte Edu, la quale rileva che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'art. 8, indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita familiare" (Corte Edu, 14/02/2019 Narijs c. Italia). Del pari, non va trascurato che, utilizzando il parametro dell'art 8 della Convenzione Edu, anche lo stesso concetto di relazione familiare si amplia, perché il riferimento non è solo alla famiglia fondata sul matrimonio di cui all'art 29 Cost. ma a quello più ampio e mobile dato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo;
ciò in particolare è rilevante per le famiglie di fatto, e per altri legami affettivi che pur non trovando riconoscimento giuridico, potrebbero comunque fondarsi su un solido rapporto de facto, nonché per i legami con parenti che pur non facendo parte della “famiglia nucleare” tuttavia possono in determinate circostanze assumere una forte rilevanza per l'individuo” (cfr. Corte Cass. 2874/2023). Lo svolgimento di attività lavorativa è ovviamente considerato estrinsecazione dell'integrazione sociale, valorizzando la giurisprudenza di legittimità anche “le attività di volontariato, le attività lavorative svolte (anche se mediante l'instaurazione di rapporti di formazione professionale e a termine) e la conoscenza della lingua italiana, che non può escludersi in ragione del fatto che il ricorrente abbia svolto l'audizione giudiziale con l'ausilio di un interprete, atteso che la presenza di quest'ultimo è necessaria per garantire la tutela del diritto di difesa del ricorrente e non prova, invece, che egli non conosca la lingua italiana ad un livello sufficiente ed adeguato” (Cass 16716/23). L'attualità della tutela della vita privata e familiare, anche dopo le modifiche apportata dall'art 19 TUI, è stata confermata dalla giurisprudenza di legittimità con una pronuncia emessa nell'ambito di un ricorso contro un provvedimento di espulsione ove si legge ancora: “da ultimo si dà atto, per completezza, che l'art. 7, comma 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. TUI, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, «continua ad applicarsi la disciplina previgente». In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel
“catalogo aperto” dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U, 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (cfr. Cass. 28162/2023). D'altronde la protezione umanitaria prima e speciale poi condivide con la protezione internazionale la natura di diritto fondamentale della persona, costituendo, unitamente alla protezione maggiore, attuazione dell'art 10 Cost e, pertanto, discendendo in via diretta dall'asilo costituzionale (cfr. Cass. 10686/12). L'ancoramento della protezione speciale agli obblighi costituzionali e internazionali impedisce la possibilità di racchiuderla in ipotesi tassative, consegnandole la natura di catalogo aperto, via via connotandosi e riempendosi di diritti soggettivi dipendenti dall'evoluzione interpretativa e comprensivi a titolo esemplificativo del diritto alla famiglia (art 3, 2, 29 Cost, 8 CEDU), del diritto alla salute (art 32), diritto alla tutela dell'ambiente (art 9 e 41 Cost). Si tratta di posizioni soggettive che, anche se non integrano la protezione maggiore (status di rifugiato/protezione sussidiaria), assumono rilievo per la protezione minore, quella speciale, che assurge a misura atipica, residuale e complementare, ma oggetto di valutazione autonoma, tanto che il rigetto della protezione superiore non determina ex se anche quello della protezione minore, ancorata a una condizione specifica e sua propria, la vulnerabilità (v. Cass. 28990/2018). Ai fini dell'accertamento del diritto alla tutela della vita privata e familiare, si deve segnalare che la novella del 2020, introducendo criteri di accertamento del diritto, aveva indotto la giurisprudenza di legittimità a superare il precedente orientamento basato sul giudizio di bilanciamento tra situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la sua attuale situazione di integrazione sociale nel paese di accoglienza (cfr. Ca18455/22). Ora, con la novella legislativa del 2023, che ha abrogato il terzo e il quarto periodo dell'art 19, comma 1.1 TUI, si pone il problema dei criteri di accertamento del diritto alla vita privata e familiare. Tali presupposti non possono che rinvenirsi nel medesimo art. 8 CEDU e nei principi elaborati sul punto dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Pertanto, in virtù di tali criteri, occorre effettuare un bilanciamento tra il diritto alla vita familiare e privata del richiedente, da un lato, e, dall'altro, esigenze dello Stato quali le garanzie di sicurezza e di tutela dell'ordine pubblico, di benessere economico del Paese, di protezione della salute e della morale o dei diritti e delle libertà altrui. Orbene, tutto ciò premesso, passando all'esame del caso di specie con riferimento alla verifica della fondatezza della domanda in esame, il ricorrente proviene dal Punjab, in Pakistan, rispetto al quale si riporta quanto di seguito. La provincia del Punjab si trova nella parte orientale del Pakistan e condivide i confini interni con la provincia del Sindh a sud, con le province del Balochistan e del a ovest Controparte_2 e con il Territorio della Capitale di Islamabad e la regione dell'Azad Jammu e Kashmir a nord. All'esterno, confina con l'India e con la regione del Jammu e Kashmir ad amministrazione indiana a est e a nord-est.1 Il Punjab è la provincia più popolosa e più densamente abitata del Paese e la seconda per superficie2. Il Censimento digitale della popolazione e delle abitazioni del Pakistan del 2023 ha rilevato che il Punjab aveva una popolazione di circa 127,68 milioni.3 Il Punjab meridionale viene considerata la regione della provincia del Punjab nella quale hanno sede le reti di militanti ed estremisti, data la presenza di gruppi militanti con collegamenti locali, regionali e transnazionali ed un ampio bacino di militanti reclutati anche attraverso grandi reti di madrasa e moschee. Grazie alle operazioni antiterrorismo condotte dal governo pakistano, la presenza del movimento settario si è sensibilmente ridotta a partire dal Per_2 Persona_3 2017.4 In Punjab sono comunque ancora attivi numerosi gruppi militanti, in particolare gruppi talebani Per affiliati al (TTP), , nel Subcontinente Indiano, Persona_4 Per_6 Per_7 e nonché i gruppi anti-indiani, stanziati soprattutto nel Sud della provincia.
[...] Persona_8 Gruppi ostili all'India quali (LeT) e hanno la loro sede e Persona_9 Persona_10 le loro strutture religiose nel Punjab meridionale.5 Come riferito dai media, il governo pakistano conduce operazioni antiterrorismo nel Punjab anche attraverso le forze paramilitari, chiamati Pakistan Rangers. Dal 2019, il dipartimento antiterrorismo (CTD) del Punjab ha intensificato le operazioni contro i militanti nella provincia del Punjab.6 Secondo il portale SATP ed il Pak Institute for Peace Studies (PIPS), sebbene il fenomeno del terrorismo sia diminuito drasticamente in Punjab rispetto al passato, la radicalizzazione diffusa persiste, creando una base che può essere sfruttata dalle formazioni terroristiche quando emergono circostanze a loro favorevoli.7 Nel report pubblicato nel 2024 e relativo al 2023, la think tank con base ad Islamabad, Centre for Research & Security Studies (CRSS) ha evidenziato come il Punjab abbia registrato un aumento dell'89% della violenza, registrando tuttavia un basso numero di vittime.8 L'aumento della violenza ha riguardato principalmente il terrorismo islamico, che nel 2022 aveva registrato una diminuzione rispetto agli ultimi 15 anni, ed è nuovamente aumentato nel 2023.9 L'attacco più violento del 2023 è stato segnalato il 4 novembre, quando il Tehreek-e-Jihad Pakistan (TJP), un gruppo militante formatosi all'inizio del 2023 e con legami con il TTP,10 ha attaccato la nella città di Mianwali, provincia del Punjab, distruggendo almeno tre aerei e Controparte_6 un'autocisterna di carburante. Sebbene l'attacco sia stato il primo per il TJP nella provincia del Punjab, nel 2023 il TTP è stato coinvolto in oltre 10 attacchi nella medesima provincia.11 Secondo i dati registrati da , nel 2024, il Punjab ha subito 11 attacchi terroristici, un CP_4 aumento significativo rispetto ai sei dell'anno precedente. Questi attacchi hanno causato sei morti e
Terrorist Organizations: Radicalization and Terrorism in South Punjab, in JRSP, Vol. 58, No 4 (Oct-Dec 2021), http://pu.edu.pk/images/journal/history/PDF-FILES/29_58_4_21.pdf 5 The Guardian, Pakistan launches major crackdown on extremist groups, 8 Marzo 2019, https://www.theguardian.com/world/2019/mar/08/pakistan-launches-major-crackdown-extremist-groups-kashmir; Reuters, Explainer: the Pakistan-based militants, at heart of tension with India, 15 Febbraio 2019, Persona_10 https://www.reuters.com/article/us-india-kashmir-group-explainer/explainer-jaish-e-mohammad-the-pakistan-based- militants-at-heart-of-tension-with-india-idUSKCN1Q41IV 6 ACLED, Regional Overview-29 January 2019, https://acleddata.com/2019/01/29/regional-overview-asia-29-january- 2019/; ACLED, Regional Overview-29 January 2019, 24 July 2019, https://acleddata.com/2019/07/24/regional- overview-asia-24-july-2019/; Pakistan Today, Eight militants arrested in Punjab-wide operations: police, 18 gennaio 2023, https://www.pakistantoday.com.pk/2023/01/18/eight-militants-arrested-in-punjab-wide-operations-police/; SATP, Pakistan, Detail of Terrorism Update, 26 febbraio 2023 https://www.satp.org/terrorism-update/ctd-arrested-seven-ttp- terrorists-in-punjab; SATP, Pakistan, Detail of Terrorism Update, 4 gennaio 2023, https://www.satp.org/terrorism- update/1225-ibos-conducted-across-punjab-according-to-ctd-2022-performance-report. 7 SATP, Punjab: Assessment- 2023, N/D, https://www.satp.org/terrorism-assessment/pakistan-punjab; CP_7 [...] two intelligence officials, 4 gennaio 2023, https://www.reuters.com/world/asia- Controparte_8 CP_ pacific/pakistani-militants-claim-killing-two-intelligence-officials-2023-01-04/; , Report 2022, 1 Controparte_9 VOLUME 15, gennaio 2023, NUMBER 1, pp. 17-18, https://www.pakpips.com/web/wp- content/uploads/2023/02/SecReport_2022.pdf. 8 Considerando che, insieme al Sindh, ha subito solo l'8% di tutti gli incidenti mortali nel 2023 nel Paese, cfr. CRSS, Annual Security Report 2023, 19 febbraio 2024, p. 37, https://crss.pk/wp-content/uploads/2024/02/CRSS-Annual- Security-Report-2023_Full-Version_MM-V5_SAP.pdf 9 Punjab: Assessment- 2024, ultimo accesso il 2 maggio 2024 Controparte_10 CP_ https://www.satp.org/terrorism-assessment/pakistan-punjab; , Pakistan Security Report 2023, 3 gennaio 2024, p. 22, https://www.pakpips.com/web/wp-content/uploads/2024/01/Pakistan_Securtity_Report_2023.pdf. 10 The Economic Times, Who is TJP, the group behind the Pakistan Air Force base attack, and why is it a concern for Pakistan?, 5 novembre 2023 https://economictimes.indiatimes.com/news/how-to/who-is-tjp-the-group-behind-the-
.cms Email_1 11 ACLED, Regional Overview, Asia-Pacific, November 2023, 8 dicembre 2023 https://acleddata.com/2023/12/08/regional-overview-asia-pacific-november-2023/ ; , Controparte_11 Crisis Watch, Pakistan, novembre 2023 https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location[]=40 12 feriti. Il TTP è stato responsabile di 10 di questi incidenti, di cui quattro a e tre Persona_11 ciascuno a Mianwali e Un gruppo non identificato sarebbe dietro a un attacco a Sahiwal. In Per_12 particolare, tutti gli 11 attacchi in Punjab hanno preso di mira personale e stazioni di polizia.12 Secondo un rapporto di SATP del 2024, il TTP avrebbe costituito una nuova ala, denominata Ustarana (o Ustrani), composta da quadri altamente addestrati e ben equipaggiati, con lo scopo di prendere di mira il personale della polizia del Punjab e farsi strada nel territorio della provincia. Almeno tre posti di controllo a (DG Khan) – e – situati Persona_11 Per_13 Per_14 Per_15 nelle aree tribali lungo i confini della provincia, sono diventati particolarmente vulnerabili, a causa della minaccia emergente della nuova ala del TTP.13 Il territorio del distretto di Sialkot, inoltre, risulta situato a pochi chilometri dal confine con l'India. Quest'ultimo confine in tale zona, definito da parte del Pakistan Working Boundary,14 tutt'ora oggetto di disputa, anche violenta, tra i due Stati, si estende per 193 chilometri nel distretto di Sialkot.15 L'India, invece, definisce questa stessa linea di confine International Boundary considerandola come un confine internazionale definito.16 Le zone limitrofe al Working Boundary sono talvolta teatro di incidenti anche mortali. Insieme alla zona della c.d. Line of Control, il confine tra Punjab e Kashmir amministrato dall'India risulta essere un territorio di sporadici scontri, che colpiscono altresì la popolazione civile residente nell'area.17 Il report di del 2021 aveva CP_4 registrato sporadici attacchi, seppure in calo, da parte della che hanno causato vittime CP_12 altresì tra i civili residenti vicino al Working Boundary.1 Il report di relativo al 2022, ha CP_4 documentato un attacco nei pressi del Working Boundary, nel distretto di Khanewal, ad opera dell'Indian Border Security Force, senza vittime.19 ha registrato un evento a Sialkot nel 2023,20 CP_4 ed uno nei pressi di nel 2024.21 Per_12
Il 7 maggio 2025, due settimane dopo un attacco terroristico nel Kashmir amministrato dall'India, rivendicato in un primo momento dal gruppo The Resistance Front (TRF), presunta branca
CP_ 12 , 2024: AN ABRIDGED VERSION, 1 gennaio 2025, p. 7, Controparte_13 https://www.pakpips.com/web/wp-content/uploads/2025/01/Overview_PIPS-Security-Report-2024.pdf. 13 Portal, Punjab: Assessment- 2024, https://www.satp.org/terrorism-assessment/pakistan- Controparte_10 punjab-2024 14 “Working Boundary is the line where Indian Occupied Kashmir (Jammu) touches Pakistan's border (Siālkot). The Working Boundary is 193 kilometres long in the Siālkot sector”, DAILY TIMES, From Line of Control to Working Boundary, 4 marzo 2018, https://dailytimes.com.pk/209941/line-controlworking-boundary/; cfr. mappa su Wikimedia https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kashmir_Region_(working_boundary).jpg, mappa originaria creata da US Central Intelligence Agency, 2004, link originale senza alterazioni volte ad indicare esattamente il “Working Boundary” https://maps.lib.utexas.edu/maps/middle_east_and_asia/kashmir_region_2004.jpg 15 The Daily Times, From Line of Control to Working Boundary, 4 March 2018: https://dailytimes.com.pk/209941/line- control-working-boundary/ 16 Si veda YM Jacob, Line on Fire: Ceasefire violations and India-Pakistan Escalation Dynamics, 2018, https://books.google.fr/books?id=bMKKDwAAQBAJ&pg=PT64&dq=working+boundary+sialkot+pakistan&hl=it&sa
CodiceFiscale_1
[...]
Pakistan Today, Civilians targetted in unprovoked Indian firing along WB, says ISPR, 21 maggio 2018, https://archive.pakistantoday.com.pk/2018/05/21/civilians-targetted-in-unprovoked-indian-firing-along-wb-ispr/; “in 2018, the Indian forces have carried out more than 110 ceasefire violations along the Line of Control and the Working Boundary in just 18 days” AGENCIA EFE, Pakistan accuses India of more than 110 ceasefire violations in 2018, 18 gennaio 2018, https://www.efe.com/efe/english/world/pakistan-accuses-india-of-more-than-110-ceasefire-violations- in2018/50000262-3495999 18 PIPS, Security Report 2021, p. 71, 7 gennaio 2022, https://www.pakpips.com/web/wp- content/uploads/2022/01/Sr2021FinalWithTitles.pdf. CP_ 19 , Security Report 2022, p. 67, https://www.pakpips.com/web/wp-content/uploads/2023/02/SecReport_2022.pdf. CP_ 20 , Report 2023, 3 gennaio 2024, p. 23, https://www.pakpips.com/web/wp- Controparte_9 content/uploads/2024/01/Pakistan_Securtity_Report_2023.pdf. 21 PIPS, PAKISTAN SECURITY REPORT 2024: AN ABRIDGED VERSION, 1 gennaio 2025, p. 11, https://www.pakpips.com/web/wp-content/uploads/2025/01/Overview_PIPS-Security-Report-2024.pdf. del gruppo armato pakistano Lashkar-e-Tayyaba,22 l'India ha lanciato l'operazione Sindoor, una serie di attacchi missilistici transfrontalieri contro nove siti ritenuti “infrastrutture terroristiche” nella provincia pakistana del Punjab e nel Kashmir amministrato dal Pakistan.23 L'esercito pakistano ha dichiarato che i missili indiani hanno colpito quattro diverse località della provincia del Punjab, per la prima volta dal conflitto del 1971.24 In particolare, secondo i dati estrapolati da ACLED, gli attacchi Per_1 in territorio del Punjab sono avvenuti nelle zone di Ahmadpur East, , , Per_16 Persona_18
, e Tra queste, Persona_19 Per_20 Per_21 Per_22 Per_23 Per_24 Per_25 Per_26
e si trovano nel distretto di Sialkot. Per_26 Persona_18 Persona_19
Sono seguiti quattro giorni di intensi bombardamenti e incursioni aeree tra i due Paesi, fino all'annuncio a sorpresa del cessate il fuoco, avvenuto il 10 maggio, e tuttora in vigore.26 Rispetto alle più instabili zone confinanti con l'Afghanistan, vale a dire la regione del
[...]
in particolare le zone c.d. ex FATA (Federally Administered Tribal Areas), e del CP_2 Balochistan, nonché con l'India, nella specie i territori dell' sulla Line of Control, il CP_14 Punjab, benché vi siano talvolta in alcune aree episodi di matrice terrorista, o da ultimo attacchi provenienti da territorio indiano nei pressi del Working Boundary, non risulta essere caratterizzato da livello di violenza generalizzata in un contesto di conflitto armato. Quanto esposto non consente di ritenere che il ricorrente in caso di rimpatrio possa essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti, né che nello Stato di provenienza del ricorrente vi siano violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 T.U.I. Quanto ai profili attinenti alla vita privata del ricorrente, tra cui la sua integrazione socio- lavorativa, nella specie, il ricorrente ha allegato la seguente documentazione: contratto di lavoro valido dal 6.8.2022 al 31.1.2023 (doc. 5); proroghe del contratto di lavoro (doc. 6); CU 2023 relativa al 2022 (doc. 7); CU 2024 relativa al 2023 (doc. 8); CU 2025 relativa al 2024 (doc. 9); buste paga dei mesi di gennaio e febbraio 2025 (doc. 10); attestato livello lingua italiana livello A1 (doc. 12); contratto di lavoro dal 13.9.2025 al 30.12.2025 (doc. 13); busta paga settembre 2025 (doc. 14). Per gli indicati profili di vulnerabilità del ricorrente e per gli indici del percorso di integrazione che egli sta cercando di compiere nel territorio nazionale, valorizzando i parametri normativi di cui sopra espressi all'art. 19 TUI, si ritengono ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno onde consentire al ricorrente un congruo periodo di stabilità al fine di completare il proprio sviluppo individuale e sociale, sottolineandosi come il ricorrente abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che il sistema di accoglienza ha messo a sua disposizione nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese. Ed invero, procedendo alla valutazione comparativa tra la situazione di integrazione che il richiedente ha in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza ed in cui si troverebbe a vivere in caso di rientro, risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (sul punto v.: Cass. sez. un. 24413/2021; Cass.7396/2021; Cass. 16369/22; Cass. 26089/22). Quanto alle spese di lite, le stesse devono essere compensate in ragione della circostanza per cui il ricorrente ha prodotto idonea documentazione attestante il suo percorso di integrazione socio- lavorativa in Italia a riprova della fondatezza della domanda solo in fase giudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
- accoglie la domanda e riconosce in capo al ricorrente nato a [...] Parte_1 il 23.3.2000, CUI 068WN90 il diritto al permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 5 e 19 TUI e per l'effetto trasmette gli atti al Questore per il rilascio del detto documento;
- spese compensate.
Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Torino, 17.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Monica Mastrandrea AN RA 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 EUAA - European Union Agency for Asylum (formerly: European Asylum Support Office, EASO): Pakistan - Country Focus, December 2024, https://www.ecoi.net/en/file/local/2119206/2024_12_EUAA_COI_Report_Pakistan_Country_Focus.pdf 2 US, CIA, World Factbook – Pakistan, ultimo aggiornamento 07 maggio 2025, https://www.cia.gov/the-world- factbook/countries/pakistan/ 3 Pakistan, PBS, Announcement of Results of 7th Population and Housing Census-2023 'The Digital Census' [Table], 5 August 2023 https://www.pbs.gov.pk/sites/default/files/population/2023/Press%20Release.pdf 4 International Crisis Group, Pakistan's Jihadist : Southern Punjab, 30 Maggio 2016, CP_3 CP_ https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/pakistan/pakistan-s-jihadist-heartland-southern-punjab; , Security Report 2017, 7 Gennaio 2018, https://www.pakpips.com/web/wp-content/uploads/2018/05/sr2017.pdf; , CP_5 22 Al Jazeera, India downgrades Pakistan ties after attack on Kashmir tourists, 23 aprile 2025, https://www.aljazeera.com/news/2025/4/23/india-downgrades-pakistan-ties-after-attack-on-kashmir-tourists. 23 International Crisis Group, Pulling India and Pakistan Back from the Brink, 8 maggio 2025, https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/india-pakistan-india-pakistan-kashmir/pulling-india-and-pakistan-back- brink. 24 Al Jazeera, Why did India strike Pakistan? All we know about Operation Sindoor, 7 maggio 2025, https://www.aljazeera.com/news/2025/5/7/why-did-india-strike-pakistan-all-we-know-about-operation-sindoor; ACLED, India – Expert Comment: Operation Sindoor airstrikes reach deep within Pakistan, 8 maggio 2025, https://acleddata.com/2025/05/08/india-expert-comment-operation-sindoor-airstrikes-reach-deep-within-pakistan/. 25 ACLED, strumento Explorer con filtri:
1. Event Count;
2. Political Violence;
3. 7.5.2025 – 14.5.2025; 4. /;
5. Pakistan;
6. Yes, Punjab;
7. Location;
8. No;
9. Yes – Event Type;
10. No, https://acleddata.com/explorer/, data ricerca 14 maggio 2025; ACLED, Data Export Tool, filtri utilizzati: To:
7.5.2025 From: 14.5.2024; Country: Pakistan;
Location: Ahmadpur Per_ Per Pe Per Per_2 East Muridke Per_16 Persona_27 Per_21 Per_23 Persona_28 Event Type: Battles Explosions/Remote violence Violence against civilians;
Numeric Interactions? Yes;
https://acleddata.com/data-export-tool/. Cont 26 These five measures remain, despite the India-Pakistan ceasefire, 13 maggio 2025, https://www.bbc.com/news/articles/c17r04qp4xdo; CNN, India-Pakistan ceasefire raises hopes that the worst fighting in decades is over. Here's what to know, 11 maggio 2025, https://edition.cnn.com/2025/05/10/asia/india-pakistan-ceasefire- explainer-latam-intl; Al Jazeera, What did India and Pakistan gain – and lose – in their military standoff?, 14 maggio 2025, https://www.aljazeera.com/news/2025/5/14/what-did-india-and-pakistan-gain-and-lose-in-their-military-standoff.