Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 03/04/2026, n. 949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 949 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00949/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01741/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1741 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Andrea Benigno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’esecuzione
della sentenza n. 4740/2024, pubblicata il 03/10/2024, emessa dal Tribunale di Palermo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 la dott.ssa EL SA SS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto notificato il 23 settembre 2025 e depositato il successivo 30 settembre, i ricorrenti hanno chiesto che venisse disposta l’esecuzione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Ministero della Salute è stato condannato al pagamento di euro 337.260,02, in favore di -OMISSIS-, di euro 286.030,65. in favore di -OMISSIS- e di euro 362.874,70, in favore di -OMISSIS-, oltre interessi e oltre alla rifusione delle spese di lite.
Alla camera di consiglio del 18 febbraio 2026, parte ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto le rivendicate spettanze, insistendo per la condanna dell’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite; la causa è stata trattenuta per la decisione.
In considerazione di quanto dichiarato da parte ricorrente, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
In virtù del principio della soccombenza virtuale, ritenuto che il ricorso è stato ritualmente proposto e che il pagamento è intervenuto solo in pendenza di lite, deve essere disposta la condanna alle spese del presente giudizio a carico del Ministero della Salute, liquidandole nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Condanna il Ministero della Salute alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che si liquidano in € 6.377,00, oltre accessori, con distrazione a vantaggio del procuratore, dichiaratosi antistatario ed oltre al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
BE AL, Presidente
EL SA SS, Primo Referendario, Estensore
Mario Bonfiglio, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL SA SS | BE AL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.