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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/12/2025, n. 4470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4470 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente Rel.- est.
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice-
Dott.ssa Cristiana Satta -Giudice- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 6401 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto separazione giudiziale vertente
TRA
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Napoli alla via Parte_1 C.F._1
Benedetto Cairoli, 29 presso lo studio dall'avv. Daniele Paolella (C.F.: , C.F._2 che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Napoli (NA) Controparte_1 C.F._3 alla via Traccia a Poggioreale, 539 presso lo studio dall'avv. Genoveffa Rienzo, (C.F.:
, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
C.F._4
RESISTENTE
NONCHE'
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Fissato termine ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione delle parti fissata per il 18 novembre 2025, avendo le parti raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione, pervenute in data 13 novembre 2025 note scritte congiunte contenenti l'accordo raggiunto dai coniugi, il Presidente relatore con ordinanza emessa in data 24 novembre 2025, si riservava di riferire al Collegio per la decisione, onerando la cancelleria di acquisire il parere del PM sull'accordo raggiunto dalle parti.
Il Pubblico Ministero, con visto apposto in data 15 dicembre 2025, nulla ha opposto.
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
-Con ricorso proposto in data 16 luglio 2025, deduceva di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario, in regime di separazione dei beni, con il resistente in Melito di
Napoli in data 30 luglio 2005 (trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio al numero 5,
Parte II, Serie A, Anno 2005); che dalla loro unione erano nati due figli a Napoli il 23 Per_1
Per_ luglio 2006 maggiorenne non economicamente autosufficiente, e , in Napoli il 3 aprile
2009; che il rapporto matrimoniale si era deteriorato, essendo venuto meno tra essi coniugi”,
a causa di insuperabili contrasti, la necessaria “affectio maritalis”, tale da rendere intollerabile la prosecuzione dello stesso;
tanto premesso, chiedeva all'adito Tribunale di pronunciare la Per_ separazione personale dal coniuge, disponendo l'affido congiunto della minore, , ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, nella dimora coniugale a lei assegnata ed esercizio del diritto di visita da parte del padre;
nonché prevedendo a carico del resistente l'obbligo di corresponsione, in favore della ricorrente, di un assegno mensile di importo pari ad € 500,00, a titolo di contributo al mantenimento della prole (€ 250,00 per figlio), oltre ISTAT ed il 50% delle spese straordinarie.
- Si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 16 ottobre 2025 il resistente,
il quale, non opponendosi alla richiesta separazione coniugale, in ordine alle CP_2 condizioni accessorie aderiva integralmente alle conclusioni rassegnate dalla ricorrente.
-All'udienza di comparizione del 18 novembre 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., con decreto emesso in data 24 ottobre 2025, dal deposito di note scritte di udienza entro il termine perentorio del 18 novembre 2025, giusta istanza congiunta del 23 ottobre 2025, il
Presidente relatore, preso atto dell'intervenuta formalizzazione di un accordo in ordine alle statuizioni accessorie, contenuto nelle predette note congiunte, versate in atti in data 13 novembre 2025, si riservava di riferire al Collegio per la decisione con ordinanza emessa in data 24 novembre 2025 .
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- La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta. Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate,
l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.
-In ordine alle statuizioni accessorie, va preso atto dell'accordo raggiunto dai coniugi contenuto nelle note congiunte scritte di udienza depositate in atti in data 13 novembre 2025, con le quali le parti hanno chiesto che il Tribunale pronunci sentenza che recepisca l'accordo.
-Ciò premesso, il Tribunale prende atto degli accordi intervenuti tra le parti che vanno senz'altro recepiti, contenuti nelle note congiunte in sostituzione di udienza, depositate in data 13 novembre 2025, che di seguito si riportano:
“ASSEGNARE la casa familiare alla (unitamente agli arredi e le suppellettili in Parte_1 essa contenuti) tenuto conto che detta assegnazione, è finalizzata alla esclusiva tutela della prole
e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, dando atto nel provvedimento di giustizia che essa è sita in Melito (NA) alla via ENRICO DE NICOLA N.
3 - Scala:
A3 - Interno: 26 Il si obbliga a corrispondere al locatore e/o alla ricorrente Controparte_1
(che ne curerà l'inoltro al locatore), l'integrale pagamento del canone di locazione sostenuto per la casa familiare sita in Melito (NA) alla via ENRICO DE NICOLA N.
3 - Scala: A3 - Interno: 26, come sempre già avvenuto nel passato le parti chiedono Parte_2 ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 54/2006 e succ. mod. e/o int. l'affidamento congiunto del figlio minore , nata a [...] il [...] (C.F.: , minorenne Persona_3 C.F._5 convivente con la ricorrente, ad entrambi i coniugi, con residenza privilegiata presso la casa familiare sita in Melito (NA) alla via ENRICO DE NICOLA N.
3 - Scala: A3 - Interno: 26
- Il si obbliga a corrispondere alla , un assegno a titolo di Controparte_1 Parte_1 concorso al mantenimento del figlio nato/a a Napoli il 23/07/2006 (C.F.: CP_2
) – maggiorenne convivente con la ricorrente, non ancora economicamente C.F._6 autosufficiente, pari ad € 250,00 (duecentocinquanta/00), e/o nella misura maggiore e/o minore determinata dall'Ill. Mo Tribunale Adito, oltre rivalutazione automatica annuale in base agli indici ISTAT, disponendone ex art. 473 bis 22 c.p.c. la sua decorrenza a far data dalla presente domanda (cfr. ex multis Cass. Civ. 10788/2018; Cass. Civ. 21087/2004; Cass. Civ.
3348/2015; Cass. Civ. 17199/2013) - Il si obbliga a corrispondere alla , un assegno a titolo di Controparte_1 Parte_1 concorso al mantenimento del figlio , nata a [...] il [...] (C.F.: Persona_3
, minorenne convivente con la ricorrente, pari ad € 250,00 C.F._5
(duecentocinquanta/00), e/o nella misura maggiore e/o minore determinata dall'Ill. Mo
Tribunale Adito, oltre rivalutazione automatica annuale in base agli indici ISTAT, disponendone ex art. 473 bis 22 c.p.c. la sua decorrenza a far data dalla presente domanda (cfr. ex multis Cass.
Civ. 10788/2018; Cass. Civ. 21087/2004; Cass. Civ. 3348/2015; Cass. Civ. 17199/2013) le parti si obbligano a corrispondere il 50% delle spese scolastiche e Parte_2 di istruzione, di quelle mediche non coperte dal S.S.N., nonché quelle sportive e straordinarie necessarie per il figlio nato/a a Napoli il 23/07/2006 (C.F.: ) CP_2 C.F._6
– maggiorenne convivente con la ricorrente le parti si Parte_2 obbligano a corrispondere il 50% delle spese scolastiche e di istruzione, di quelle mediche non coperte dal S.S.N., nonché quelle sportive e straordinarie necessarie per il figlio , Persona_3 nata a [...] il [...] (C.F.: , minorenne convivente con la ricorrente C.F._5
- Il si obbliga a prestare idonea garanzia reale o personale in ordine Controparte_1 all'adempimento degli emanandi obblighi di concorso al mantenimento della prole minore, e di quella maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente;
- le parti si obbligano a volersi comunicare l'eventuale Parte_2 cambio di residenza e/o domicilio, e/o di utenze telefoniche, nonché di tutte le altre eventuali varie comunicazioni attraverso lettera raccomandata A-R e/o comunicazione telematica ex 48 del D. Lgs. n. 82 del 2005
-le parti si obbligano a richiedere (“di volta in volta” Parte_2 all'occorrenza, con il reciproco preventivo assenso) alle Autorità Consolari o di P.S. il rilascio o il rinnovo del passaporto per la prole minore (o del proprio relativo passaporto esteso alla prole minore)
- le parti chiedono che il diritto di visita del genitore non Parte_2 convivente con la prole minore, sia disciplinato secondo le seguenti modalità: “1) il genitore non collocatario della prole minorenne, trascorrerà con la stessa, giorni tre alla settimana, all'uscita della scuola sino alle 20:00, nonché il fine settimana per l'intera giornata di sabato o di domenica, dalle ore 9:00 alle ore 21:00 e con la possibilità di pernottamento per due week-end al mese;
2) I coniugi si impegnano reciprocamente a concordare (ogni anno, alternativamente) entro il giorno 15 del mese di novembre le eventuali ferie invernali, da tenersi per un periodo consecutivo ed ininterrotto di giorni a scelta delle parti, che va dal primo dicembre al trentuno gennaio;
3) I coniugi si impegnano reciprocamente a concordare (ogni anno, alternativamente) entro il giorno 15 del mese di maggio di ogni anno le eventuali ferie estive, da tenersi per un periodo consecutivo ed ininterrotto di giorni a scelta delle parti, che va dal primo giugno al trentuno agosto;
4) I coniugi si impegnano reciprocamente a concordare (ogni anno, alternativamente) entro quarantacinque giorni prima del giorno di Natale, i giorni singoli di permanenza dei figli minori presso il genitore non collocatario, durante le festività natalizie (24,
25, 26 e 31 dicembre 01 e 06 gennaio); 5) I coniugi si impegnano reciprocamente a concordare
(ogni anno, alternativamente) entro quarantacinque giorni prima del giorno di Pasqua, i giorni singoli di permanenza dei figli minori presso il genitore non collocatario, durante le festività pasquali (vigilia di Pasqua, giorno di Pasqua e Lunedì in Albis); Per le festività infrasettimanali relativamente alla settimana che precede la Pasqua, vi sarà una semplice alternanza del padre e della madre nell'avere con sé i figli minorenni. Previo accordo tra le parti, queste convengono che il predetto calendario, potrà subire variazioni, nel più ampio rispetto delle esigenze e delle preferenze dei figli minori” ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 473 bis 12 c.p.c. si dichiara che non esistono altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse.”
-Ritiene il Tribunale che il suddetto accordo vada integralmente recepito, in quanto non contrastante con norme imperative, nonché conforme all'interesse della prole.
-La natura della decisione giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
-Vanno disposte le formalità di legge .
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile riportata in epigrafe, in accoglimento della domanda, così provvede:
- pronuncia, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., la separazione personale dei coniugi
[...]
, nata a [...] il [...], e nato/a a Napoli il Pt_1 Controparte_1
18/07/1978 ed autorizza i coniugi a vivere separatamente;
-assegna a la casa coniugale sita in Melito (NA) alla via ENRICO DE NICOLA Parte_1
N.
3 - Scala: A3 - Interno: 26;
- recepisce, in ordine alle statuizioni accessorie, gli accordi formalizzati dalle parti e contenuti nelle note congiunte in sostituzione di udienza, come riportati in parte motiva che qui si hanno per ripetuti e trascritti;
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Melito di Napoli (NA), (Atto n. 59, Parte II,
Serie A, Anno 2005);
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025
Il Presidente rel./ est.
Dott.ssa Alessandra Tabarro