Sentenza 17 giugno 2002
Massime • 2
Il divieto di licenziamento, conseguente all'esercizio del diritto di opzione di cui alla legge n. 54 del 1982, riguarda il licenziamento individuale per raggiunti limiti di età e non anche il licenziamento collettivo (nella specie, dovuto a liquidazione coatta amministrativa del consorzio datore di lavoro).
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune e degli accordi sindacali è riservata al giudice del merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione; (Nella specie, la sentenza impugnata, con riferimento ad un accordo sindacale relativo alla scelta dei lavoratori da collocare in mobilità, aveva ritenuto che il criterio di collocare in mobilità i lavoratori che potessero godere della mobilità lunga, ricomprendeva anche i lavoratori che già si trovassero nelle condizioni per godere della pensione di vecchiaia benché l'accordo si riferisse espressamente solo ai lavoratori più prossimi al pensionamento; la S.C. ha confermato tale sentenza, affermando che non è vietata al giudice di merito l'interpretazione estensiva di un accordo sindacale, ove detta interpretazione non confligga con i canoni di ragionevolezza e con il principio di non discriminazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/06/2002, n. 8715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8715 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
Dott. GUGLIELMO SIMONESCHI - Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - rel. Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GL EN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA APPIA 103, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO BOCCUCCIA, rappresentato e difeso dall'avvocato PASQUALE VIELI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI TARANTO società cooperativa a r.l. in liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE MARCONI 57, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CAFORIO, rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORE DE FRANCO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1755/00 del Tribunale di TARANTO, depositata il 02/11/00 - R.G.N. 1665/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/04/02 dal Consigliere Dott. Giancarlo DIAGOSTINO;
udito l'Avvocato DE FRANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso ed in subordine il rigetto.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 5.1.1994 al Pretore del lavoro di Taranto, IC GL, dipendente del Consorzio Agrario Provinciale di Taranto, in liquidazione coatta amministrativa, premesso di aver ricevuto in data 8.7.1994 comunicazione di licenziamento all'esito della cassa integrazione guadagni speciale, chiedeva al giudice adito di dichiarare l'illegittimità e l'inefficacia di tale licenziamento, perché effettuata dal datore di lavoro violando sia i criteri legali di scelta di cui all'art. 5 della legge n. 223 del 1991, sia i criteri convenuti con le rappresentanze sindacali con accordo dell'8 luglio 1994. Osservava che l'accordo sindacale dell'8.7.1994 prevedeva, come criteri di scelta alternativi, l'assenso degli interessati, ovvero il possesso dei requisiti di cui all'art. 7, commi 6 e 7, della legge 223/1991. Rilevava di non aver prestato assenso al licenziamento, e di non trovarsi nella condizione di cui all'art. 7 commi 6 e 7 della legge cit. e di aver optato, per il mantenimento in servizio fino al compimento del 65^ anno ex art. 3 legge n. 421 del 1992. Chiedeva altresì la reintegrazione nel posto di lavoro e la condanna del Consorzio al risarcimento dei danni.
Il Consorzio si costituiva e si opponeva alla domanda. Il Pretore, con sentenza depositata l'11 marzo 1999, rigettava il ricorso.
L'appello proposto dal lavoratore veniva a sua volta respinto dal Tribunale di Taranto con sentenza depositata il 2 novembre 2000. In motivazione il Tribunale osservava che, in ordine ai criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità, tra il Consorzio e le rappresentanze sindacali era stato raggiunto un accordo in data 8 luglio 1994 presso l'Ufficio provinciale del lavoro;
che l'accordo prevedeva quali criteri di scelta, alternativamente, l'assenso degli interessati, ovvero il possesso dei requisiti di cui all'art. 7 commi 6 e 7 della legge n. 223 del 1991; che in presenza di un valido accordo doveva escludersi il ricorso ai criteri legali di cui all'art. 5 della legge citata;
che la comune volontà delle parti era quella di porre in mobilità i lavoratori prossimi al trattamento pensionistico che potessero beneficiare della c.d. mobilità lunga;
che detto accordo, pur non prevedendolo espressamente, andava logicamente applicato anche ai lavoratori che, come l'appellante, erano già in possesso dei requisiti per ottenere la pensione di vecchiaia.
Avverso questa sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con un unico articolato motivo. Il Consorzio in liquidazione ha resistito con controricorso illustrato da memoria. Motivi della decisione
Con l'unico motivo di ricorso, denunciando violazione dell'art. 1362, primo e secondo comma, e dell'art. 1418 cod. civ., nonché dell'art. 5 comma 1 della legge n. 223 del 1991, oltre vizi di motivazione, il lavoratore sostiene che il Tribunale ha violato le norme di ermeneutica contrattuale quando ha ritenuto che l'accordo del giorno 8.7.1994, laddove stabiliva il collocamento in mobilità dei lavoratori in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7, commi 6 e 7, della legge n. 223/1991, avesse inteso ricomprendere in detta categoria anche i lavoratori che, come il ricorrente, pur non trovandosi nelle condizioni previste da detta norma, fossero comunque in possesso dei requisiti per accedere al pensionamento di vecchiaia. Rileva infatti il ricorrente che i criteri di scelta fissati dagli accordi collettivi sono di stretta interpretazione e non possono essere estesi a casi non espressamente da essi previsti. Lamenta, inoltre, che il Tribunale non ha tenuto conto della circostanza, peraltro messa in evidenza nei motivi di appello, che il ricorrente aveva optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro fino al raggiungimento del 65^ anno ex art.3 legge 421 del 1992. Secondo l'istante, infatti, i contraenti l'accordo 8 luglio 1994 non hanno espressamente menzionato la situazione dell'unico lavoratore ultrasessantenne con diritto a pensione perché hanno inteso escluderlo dalla collocazione in mobilità, in quanto la sua inclusione nella lista sarebbe stata inficiata di nullità per contrasto con norma imperativa ex art. 1418 cod.civ. Rileva infine il ricorrente che il suo licenziamento non può essere giustificato con la impossibilità di collocarlo in CICS, perché ultrasessantenne con diritto a pensione di vecchiaia, in quanto di fatto il Consorzio aveva già utilizzato per intero la cassa integrazione, che non era ulteriormente prorogabile. Il primo profilo dell'unico motivo di ricorso è infondato. È costante giurisprudenza di questa Corte che l'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune e degli accordi sindacali è riservata al giudice del merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione. Nella specie il Tribunale ha interpretato l'accordo sindacale del giorno 8.7.1994 nel senso che il criterio di mettere in mobilità i lavoratori che potessero godere della mobilità lunga ricomprendeva, a maggior ragione, anche i lavoratori che si trovassero già nelle condizioni di godere della pensione di vecchiaia, benché le parti non avessero espressamente previsto una siffatta ipotesi, in quanto la comune volontà degli stipulanti era quella di porre in mobilità i lavoratori più prossimi al pensionamento.
Questa interpretazione del Tribunale risulta congruamente motivata e non è in contrasto con il denunciato art. 1362 cod.civ., posto che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, nessuna norma vieta al giudice di merito l'interpretazione estensiva dell'accordo sindacale quando detta interpretazione non urti contro i canoni di ragionevolezza e non discriminazione (cfr. Cass. n. 1760 del 1999, Cass. n. 13691 del 1999). A diverso avviso non può indurre la circostanza che il Tribunale non abbia richiamato in motivazione l'opzione espressa dal ricorrente per la prosecuzione del rapporto di lavoro fino al raggiungimento del 65^ anno di età; trattasi invero di circostanza ininfluente, in quanto il divieto di licenziamento ricavabile dalla legge n. 54 del 1982 riguarda il licenziamento individuale per raggiunti limiti di età, non certo il licenziamento collettivo, conseguente nella specie alla liquidazione coatta amministrativa del consorzio.
Parimenti non decisiva è la censura proposta con il terzo profilo, poiché la ragione che sorregge la decisione del Tribunale è costituita dalla affermata corretta applicazione nei riguardi del Taglienti del criterio di scelta convenuto dalle parti sociali, rispetto alla quale l'affermazione che il ricorrente non poteva più godere della CIGS ha valore puramente rafforzativo. Quanto al secondo profilo di censura, la dedotta violazione dell'art. 1418 cod.civ., ove diretta ad affermare la nullità del licenziamento per contrasto con norme imperative, inammissibile, perché proposta per la prima volta in sede di legittimità; per costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, se una questione di diritto non è in alcun modo trattata nella sentenza impugnata, come nella specie, è onere del ricorrente formulare una censura di violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, di allegare l'avvenuta deduzione della questione avanti a giudice di appello e di indicare in quale atto del giudizi(abbia a ciò provveduto, in mancanza di che la censura noi sfugge ad una pronuncia di inammissibilità (cfr. Cass. n. 10902 del 2001, Cass. n. 9336 del 2001, Cass. n. 492 del 2001). Per tutte le considerazioni sopra svolte il ricorso, dunque deve essere respinto.
La Corte ritiene comunque che sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2002