Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/06/2002, n. 8715
CASS
Sentenza 17 giugno 2002

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Il divieto di licenziamento, conseguente all'esercizio del diritto di opzione di cui alla legge n. 54 del 1982, riguarda il licenziamento individuale per raggiunti limiti di età e non anche il licenziamento collettivo (nella specie, dovuto a liquidazione coatta amministrativa del consorzio datore di lavoro).

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune e degli accordi sindacali è riservata al giudice del merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione; (Nella specie, la sentenza impugnata, con riferimento ad un accordo sindacale relativo alla scelta dei lavoratori da collocare in mobilità, aveva ritenuto che il criterio di collocare in mobilità i lavoratori che potessero godere della mobilità lunga, ricomprendeva anche i lavoratori che già si trovassero nelle condizioni per godere della pensione di vecchiaia benché l'accordo si riferisse espressamente solo ai lavoratori più prossimi al pensionamento; la S.C. ha confermato tale sentenza, affermando che non è vietata al giudice di merito l'interpretazione estensiva di un accordo sindacale, ove detta interpretazione non confligga con i canoni di ragionevolezza e con il principio di non discriminazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/06/2002, n. 8715
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8715
    Data del deposito : 17 giugno 2002

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