Sentenza 3 dicembre 2003
Massime • 1
L'istituto della sospensione della pena, disciplinato dall'art. 656, comma quinto, cod. proc. pen., è ispirato alla ratio di impedire l'ingresso in carcere di coloro che possono aspirare ad uno dei regimi alternativi. Pertanto di esso possono beneficiare solo i condannati che si trovino in stato di libertà e non coloro che, al sopravvenire di un nuovo titolo definitivo, si trovino già detenuti in espiazione di pena per altra causa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/12/2003, n. 8720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8720 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 03/12/2003
1. Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 5655
3. Dott. CAMPO Stefano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 003034/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RA IN N. IL 05/03/1981;
avverso ORDINANZA del 30/09/2002 TRIBUNALE di BENEVENTO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CAMPO STEFANO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. IANNELLI Mario, il quale chiede il rigetto del ricorso;
OSSERVA
1. Con ordinanza in data 30 settembre 2002 il Tribunale di Benevento, in sede esecutiva, rigettava l'incidente di esecuzione proposto da RA NZ avverso l'ordine di carcerazione emesso nei suoi confronti dal competente Pubblico Ministero in relazione alla pena irrogatagli con la sentenza 13 novembre 2001 del predetto tribunale. Il tribunale affermava che alla fattispecie non era applicabile la sospensione dell'esecuzione ex art. 656 co. 5^ C.P.P., trattandosi di pena conseguente a provvedimento di cumulo di pene concorrenti emesso nei confronti di persona già detenuta in esecuzione di pena di cui al detto cumulo.
2. Ricorre per Cassazione il RA, il quale, per il tramite del proprio difensore, deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 co. 1^ lett. b) C.P.P. in relazione all'art. 656 co. 5^ stesso codice), asserendo che, sebbene detenuto in espiazione di pena a seguito di provvedimento di cumulo emesso dalla competente Procura della Repubblica, il RA avrebbe avuto egualmente diritto alla sospensione dell'esecuzione della condanna inflittagli con sentenza 13.11.2001 del Tribunale di Benevento, non ricorrendo la condizione ostativa prevista dall'art. 656 co. 9^ lett. b) C.P.P., erroneamente, invece, ritenuta sussistente dal Pubblico
Ministero nel disporre la sua carcerazione.
3. Il ricorso è infondato.
Il Procuratore Generale presso questa Corte nella sua requisitoria scritta ha formulato le seguenti considerazioni, che si riportano integralmente:
"Il divieto di sospensione sancito dal nono comma lett. b) dell'art. 656 cod. proc. pen., costituendo una deroga alla disciplina dettata dal comma quinto, opera con una valenza propria e in maniera rigorosamente restrittiva entro il suo preciso ambito di efficacia, attesa la specificità della previsione normativa che è circoscritta e riferita alla situazione del condannato che in stato di custodia cautelare venga raggiunto dalla condanna definitiva. La ratio sottostante alla specifica preclusione posta dalla norma richiamata va ravvisata nel fatto che con il passaggio in giudicato della condanna si verifica l'interversione automatica del titolo di detenzione, il quale da cautelare si trasforma o si converte in esecutivo senza soluzione di continuità, con conseguente mutamento della posizione giuridica del soggetto in quella di condannato in espiazione di pena.
Da qui l'esigenza di dettare una apposita norma (comma 9 lett. b) che vietasse il provvisorio ritorno del condannato in libertà e, quindi, l'interruzione della detenzione espletatasi che, dopo la formazione del giudicato, viene a saldarsi alla pregressa custodia cautelare. Sarebbe, però, errato trarre argomento dalla suddetta disposizione per ritenere concedibile la sospensione dell'esecuzione al condannato che - come il RA - si trovi in espiazione di pena in forza di altro titolo definitivo.
Tale conclusione ermeneutica, seguita da un indirizzo giurisprudenziale assolutamente minoritario rispetto all'orientamento emergente che si è andato ormai consolidando (ex plurimis, cfr., da ultimo, Cass. Sez. 1^, c.c. 29.1.2001, Carrara), non può concedersi in linea con una lettura complessiva della legge n. 151 del 1998, che tenga conto non solo della portata fortemente innovativa delle modifiche da essa introdotte nella previdente disciplina codicistica, ma anche di quelle, non meno incisive, che hanno riguardato l'ordinamento penitenziario, in una visione coordinata delle une e delle altre con particolare riguardo al settore dell'esecuzione penale.
Se, infatti, il motivo essenziale che ha giustificato l'esclusione del beneficio della sospensione automatica di chi si trovi in custodia cautelare per lo stesso fatto oggetto della condanna da eseguire deve essere ricercato nella considerazione che il permanere delle esigenze cautelari all'atto del passaggio in giudicato della sentenza sconsigli l'adozione di un interlocutorio provvedimento interruttivo della carcerazione, anche sussistendo l'astratta possibilità di accesso a uno dei trattamenti penitenziari alternativi, lo stesso indirizzo deve valere nel caso di soggetto in detenzione esecutiva per altra causa, posto che pure in questa ipotesi si profila l'eadem ratio.
Non corrisponderebbe ai criteri di logica giuridica e di politica criminale l'estensione ai condannati in vinculis per diverso titolo esecutivo della statuizione del quinto comma dell'art. 656 cod. proc. pen., per la quale si impone, attesa l'eccezionalità della disciplina della sospensione dell'esecuzione degli atti conclusivi della potestà punitiva, una interpretazione assolutamente restrittiva, dal momento che - come emerge dalla Relazione che accompagna la legge n. 151 del 1998 e dalle successive dichiarazioni dei suoi proponenti - una delle ragioni di fondo ispiratrici della riforma novellistica risiede nell'avvertita esigenza di operare maggiori aperture sul piano del favor libertatis, evitando a quei condannati, nei cui confronti esistano i presupposti per l'ammissione al percorso alternativo, la negativa esperienza carceraria e di introdurre, a questo fine, un meccanismo di attivazione della richiesta di concessione dei benefici penitenziari, atto ad eliminare inammissibili discriminazioni per coloro che non sono assistiti da una adeguata informazione e difesa.
Risulta, pertanto, chiara la mens legis, che - ripetesi - è stata quella di assicurare il mantenimento dello status libertatis a coloro che possano aspirare ad uno dei regimi alternativi senza prima transitare per il carcere: esigenza che, all'evidenza, non ricorre nei confronti dei condannati che in carcere già sono ristretti, ancorché per un titolo diverso da quello da eseguire. Un ulteriore argomento rafforzativo della validità dell'impostazione seguita è evincibile dalla stessa lettera del comma secondo dell'art. 656, essendo stato precisato, con la norma in esso contenuta, che per i soggetti in vinculis (senza distinzione se a titolo definitivo per lo stesso o altro fatto) l'ordine di carcerazione debba essere comunicato al Ministro di grazia e giustizia, laddove nei casi di cui al primo e quinto comma di tale prescrizione non è imposta l'osservanza.
In aggiunta alle suesposte osservazioni, che si rifanno a esigenze di natura esegetica e di ordine logico, dalle quali è lecito desumere, sul piano interpretativo, utili indicazioni per affermare che l'intervento sospensivo del Pubblico Ministero può esplicarsi solo nei riguardi di coloro che sono in stato di libertà, essendo questa una condizione generale dalla legge presupposta come necessaria e imprescindibile, v'è altresì da rilevare che, in virtù del principio della unitarietà dell'esecuzione, che si ricava dagli artt. 657 cod. proc. pen. e 51 bis ord. pen., le due posizioni giuridiche del condannato detenuto per un titolo e libero per quello da eseguire vanno considerate congiuntamente e in maniera inscindibile come se fossero riferibile ad un solo titolo esecutivo, costituito dal provvedimento di unificazione delle pene concorrenti, che il Pubblico Ministero è tenuto ad adottare, per espresso obbligo generale (art. 663), con la conseguenza che deve essere riguardata come pena unica quella determinata sulla base delle diverse condanne pronunciate contro il medesimo soggetto.
Il legislatore del 1998 se avesse, invece, voluto considerare ciascuna condanna come entità per sè stante e indipendente da eventuali altre, avrebbe dovuto - ma non lo ha fatto - espressamente escludere l'applicabilità delle norme relative al concorso delle pene e, quindi, la possibilità della loro unificazione ai sensi dell'art. 663 c.p.p. (rimasto immutato nel suo testo originario), essendo pacifico che in presenza di più pene da espiare è quella cumulata che deve essere eseguita.
Nè si può invocare il principio della scindibilità del cumulo ogni qual volta possa da tale operazione derivare una situazione di vantaggio per il condannato giacché, se la sospensione dell'ordine di carcerazione è strumentalmente preordinata al conseguimento di una misura alternativa alla detenzione, una tale misura non può operare su una soltanto delle pene concorrenti, ma esclusivamente su quella complessiva risultante da tutti i titoli contemporaneamente esecutivi.
In conclusione si deve ritenere, per le molteplici e variegate ragioni più sopra dispiegate, che della sospensione ex art. 656 co. 5 cod. proc. pen. possono beneficiare solo i condannati in libertà, trattandosi di istituto ispirato alla ratio di impedire l'ingresso in carcere di coloro che possono aspirare ad uno dei regimi alternativi, non anche quelli che al sopravvenire di un nuovo titolo definitivo si trovino già detenuti in espiazione di pena per altra causa". La Corte, preso atto delle considerazioni fatte dal requirente Procuratore Generale e rilevato che le stesse sono esenti da vizi logico-giuridici o da errori di diritto, le fa proprie, decidendo di conseguenza per il rigetto del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2004