Cass. pen., sez. I, sentenza 03/12/2003, n. 8720
CASS
Sentenza 3 dicembre 2003

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L'istituto della sospensione della pena, disciplinato dall'art. 656, comma quinto, cod. proc. pen., è ispirato alla ratio di impedire l'ingresso in carcere di coloro che possono aspirare ad uno dei regimi alternativi. Pertanto di esso possono beneficiare solo i condannati che si trovino in stato di libertà e non coloro che, al sopravvenire di un nuovo titolo definitivo, si trovino già detenuti in espiazione di pena per altra causa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 03/12/2003, n. 8720
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8720
    Data del deposito : 3 dicembre 2003

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