Sentenza 9 gennaio 2001
Massime • 1
La sospensione dell'esecuzione della pena detentiva prevista dall'art.656, comma 5, cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 1 della legge 27 maggio 1998, n. 165 (c.d. legge Simeone), trova applicazione anche nei confronti del condannato che al momento della esecuzione, in forza di sentenza definitiva, di pena detentiva breve, versi in stato di custodia cautelare per altro fatto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/01/2001, n. 8498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8498 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FORTUNATO PISANTI Presidente del 09/01/2001
1. Dott. FRANCESCO ROMANO Consigliere SENTENZA
2. Dott. ANTONIO STEFANO AGRÒ " N. 94
3. Dott. FRANCESCO SERPICO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. NICOLA MILO rel. Consigliere N. 38303/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di Milano, nel procedimento a carico di TC VA IO, nato in [...] il [...],
avverso l'ordinanza 29/6/1999 del Tribunale di Milano (in composizione monocratica), quale giudice della esecuzione;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Nicola Milo;
Letta la requisitoria del PM nella persona del Dr. Mario Iannelli che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata;
Osserva in
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Milano (in composizione monocratica), quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza 29/6/1999, decidendo sull'incidente proposto da TC VA IO, revocava l'ordine di esecuzione della pena detentiva di mesi due e giorni venti di reclusione applicata al predetto con sentenza del Pretore di Milano in data 27/10/1997, ordine emesso dal PM presso la Pretura Circondariale della stessa città il 4/5/1999, e disponeva la rimessione in libertà del condannato. Riteneva il Tribunale che, nella specie, ricorreva, avuto riguardo all'entità della pena da eseguire, l'ipotesi di sospensione di cui all'art. 655, comma 5, C.P.P., non ravvisandosi le condizioni ostative di cui ai commi 7 e 9
della stessa norma e a nulla rilevando che, al momento della notifica (11/5/1999) dell'ordine di esecuzione, il TC fosse in stato di custodia cautelare per altra causa.
Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica e ha denunciato l'erronea applicazione dell'art. 656/5^ C.P.P., sotto il profilo che la sospensione non sarebbe concedibile, in linea di principio, ai condannati in custodia cautelare per lo stesso o per altro titolo, potendo di essa beneficiare solo coloro che, al sopravvenire della condanna da eseguire, si trovino in stato di libertà; in sostanza, nei confronti di chi già è in carcere, ai fini della esecuzione di pene detentive brevi, non operebbe la norma di cui al 5^ comma, bensì quella di cui al 2^ comma (notifica dell'ordine di esecuzione) del richiamato art. 656 C.P.P.. Il ricorso non è fondato.
La legge 27/5/1998 n. 165 (c.d. legge Simeone), recante "modifiche all'art. 656 C.P.P. e alla legge 26/07/1975 n. 354 e successive modificazioni", nel perseguire l'obiettivo di ridurre il sovraffollamento carcerario, ha ampliato il meccanismo il meccanismo di accesso alle misure alternative previste dall'ordinamento penitenziario per tutti i condannati che si trovino in determinate situazioni, evitando a costoro il preventivo passaggio per il carcere.
Nella suddetta ottica, la legge n. 165 ha imposto l'obbligo al P.M. di sospendere d'ufficio, in base ad un accertamento aritmetico- formale che non implica alcuna valutazione discrezionale, l'esecuzione di tutte le condanne definitive a pene detentive non superiori a tre anni ovvero non superiori a quattro anni nei casi previsti dagli art. 90 e 94 D.P.R. n. 309/'90, con contestuale avviso all'interessato della facoltà di presentare, entro trenta giorni, al Tribunale di Sorveglianza - per il tramite del P.M. - l'istanza volta alla concessione di una delle misure alternative.
Il principio della sospensione "automatica", però incontra limiti tassativi, individuabili in situazioni particolari pertinenti al condannato che non consentono in nessun caso detta sospensione. I presupposti di operatività dell'art. 656 novellato C.P.P. possono così essere sintetizzati:
a) pena da espiare non superiore ai limiti citati (comma 5);
b) per la stessa condanna, non deve essere stato già emesso precedente decreto di sospensione (comma 7);
c) la pena da eseguire non deve essere storta inflitta per uno dei delitti di cui all'art. 4 bis della legge n. 354/'75 (comma 9 lett. a);
d) per il fatto oggetto della condanna da espiare, il reo non deve trovarsi, al momento del passaggio in giudicato della sentenza, in stato di custodia cautelare in carcere (comma 9 lett. b). Ciò posto, è pur vero che la "ratio" ispiratrice della riforma è quella di evitare a chi può - in tesi - usufruire di misure alternative alla detenzione la traumatica esperienza carceraria e di decongestionare il più possibile, nel perseguimento anche di sostanziali finalità rieducative, l'affollamento degli istituti penitenziari, con l'effetto che il potere sospensivo previsto dalla citata norma perde di significato in quei casi in cui il condannato, al momento dell'esecuzione di una pena detentiva breve inflitta con sentenza irrevocabile, già si trova ristretto in carcere, ma è anche vero che tale regola non ha valenza assoluta e radicale, come potrebbe superficialmente inferirsi dalla previsione del comma 2 dell'art. 656 C.P.P., e va puntualizzata e meglio definita, nella sua portata, alla luce di una coordinata e logica interpretazione della complessiva disciplina dettata dallo stesso art. 656 e dalle altre norme in tema di esecuzione.
Per risolvere tale problema ermeneutico, con riferimento a quanto rileva nel caso in esame, è necessaria una attenta riflessione sulla specificità del limite posto all'esercizio del potere sospensivo del P.M. dalla lett. b del comma 9, che finisce col perimetrare la portata apparentemente generica del precedente comma 2 dell'art. 656 C.P.P..
È indubbio che la sospensione "automatica" non opera nei confronti del condannato che, al momento dell'esecuzione di una pena detentiva breve, si trovi già in stato di detenzione "espiativa" per altro titolo o in stato di detenzione "cautelare" per il fatto oggetto della condanna da eseguire.
Ciò si spiega perché, nel primo caso, non sussiste, in concreto, l'esigenza di assicurare, secondo la "ratio legis", il mantenimento dello "status libertatis" a chi è già in carcere, ancorché per una condanna diversa da quella oggetto della nuova esecuzione e perché il P.M., in presenza di più sentenze di condanna per reati diversi, e obbligato, ex art. 663 C.P.P., a determinare la pena complessiva, con la conseguenza che, anche in caso di concorso di pene detentive brevi, ciascuna delle quali, singolarmente considerata, darebbe luogo a sospensione del provvedimento di carcerazione in vista della possibile applicazione di benefici penitenziari, non viene meno l'obbligo di procedere al cumulo e con l'ulteriore conseguenza che l'esito di tale operazione può portare ad una pena complessiva superiore ai limiti di legge cui è subordinata la concessione delle misure alternative richiedibili e, quindi, all'oggettiva impossibilità di applicare comunque la sospensione dell'ordine di esecuzione ex art. 656 novellato C.P.P.;
nel secondo caso, inoltre, la deroga alla disciplina del 5^ comma è del tutto razionale, dovendosi presumere che colui il quale è rimasto in stato di custodia cautelare fino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna sia un soggetto nei cui confronti non sono mai cessati i pericoli concreti di fuga (art. 274/1^ lett. b C.P.P.) e di recidiva (art. 274/1^ lett. c C.P.P.), sicché la continuità tra il regime di custodia cautelare e l'espiazione della pena detentiva tende proprio ad evitare che dette esigenze possano essere pregiudicate.
Cosa diversa è se il condannato, nei cui confronti deve essere eseguita, in forza di sentenza definitiva, una pena detentiva breve, versi in stato di custodia cautelare per altro fatto. Tale situazione è equiparata, ai fini che qui interessano, allo stato di libertà, nel senso che non è di ostacolo alla operatività dell'istituto della sospensione di cui al comma 5 dell'art. 656 C.P.P.. La chiara formulazione della legge, che, nell'indicare i tassativi limiti all'operatività della sospensione, fa espresso riferimento alla condizione di colui che, "per il fatto oggetto della condanna da eseguire", si trova "in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva" (co. 9 lett. b), non lascia spazio a dubbi interpretativi, nel senso che tale specifica previsione, coordinata con quella di cui al 2^ comma dello stesso articolo, delimita la portata di quest'ultima, finendo col non allegare alcun rilievo ostativo alla detenzione "cautelare" per altro fatto. A tale conclusione si perviene agevolmente, argomentando "a contrariis", proprio dalla disposizione del comma 9 lett. 9, la quale, diversamente opinando, risulterebbe pleonastica, dato che la limitazione in essa stabilita sarebbe ricavabile dalla combinata interpretazione dei commi 1, 2 e 5.
D'altra parte, ritenere non ostativo, per la operatività della disposizione di cui al 5^ comma, lo stato di custodia cautelare nel quale versa, per fatto diverso, il condannato non contrasta la "ratio ispiratrice della disposizione medesima, tenuto conto, per un verso, della strutturale provvisorietà ("allo stato degli atti") della misura cautelare, che non e indice certo di colpevolezza, e considerato, per altro verso, che non è logicamente configurabile una sorta di continuità, per ravvisare il permanere delle esigenze cautelari che sconsiglierebbero l'adozione di un interlocutorio provvedimento sospensivo, tra il regime di custodia cautelare per un determinato fatto ancora "sub indice" e l'espiazione della pena detentiva inflitta per un diverso illecito, già giudicato. Ed invero, è fuorviante volere ravvisare, anche in questa ipotesi, come sostiene il P.G. presso questa Corte, l'eadem ratio del divieto previsto dal comma 9 lett. b: non si comprende, infatti come la misura custodiale adottata in relazione ad un certo fatto, circoscritta alle esigenze di cautela ad esso connesse e rapportata ad una situazione processuale necessariamente "fluida" e "non definita" possa riverberarsi negativamente sul potere del P.M. di sospendere interlocutoriamente, nella prospettiva di offrire al reo la possibilità di accedere al "percorso" alternativo, l'ordine di esecuzione della pena detentiva breve inflitta per un diverso fatto. Quella cautela va gestita ad assicurata nell'ambito del processo in corso che la riguarda e non può ricevere avallo, a differenza di quanto accade per la cautela relativa allo stesso fatto oggetto della condanna da eseguire, dalla immediata messa in esecuzione della pena detentiva inflitta con tale condanna, pena che, invece, va provvisoriamente sospesa in attesa della eventuale decisione del Tribunale di sorveglianza, che dovrà logicamente valutare, nel merito, apprezzando la complessiva situazione, la possibilità di accordare o no i benefici penitenziari.
Ulteriore conferma alla bontà della tesi interpretativa qui seguita riviene dalla previsione del comma 10 dell'art. 656 C.P.P.. In questa, si disciplina il caso del condannato che trovasi agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire:
il P.M. deve automaticamente sospendere l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e il condannato rimane agli arresti domiciliari fino alla decisione del Tribunale di sorveglianza.
Analoga previsione non è contenuta nel richiamato articolo per colui che trovasi agli arresti domiciliari per altro fatto, il che, ove si seguisse la tesi qui contrastata, comporterebbe, in caso di esecuzione di una sentenza definitiva di condanna a pena detentiva breve, il passaggio diretto in carcere del reo, con intuibile disparità di trattamento rispetto alla prima ipotesi. Deve, invece, ritenersi, in linea con quanto sopra esposto, che, trattandosi di misura cautelare relativa a fatto diverso, non sussiste alcun ostacolo all'applicabilità del 5^ comma dell'art. 656 C.P.P.. Nel caso in esame, pertanto, il P.M. avrebbe dovuto sospendere l'ordine di carcerazione per l'espiazione della condanna di cui alla sentenza sopra citata, non ostandovi lo stato di custodia cautelare in cui, all'epoca, il TC versava in dipendenza di altro procedimento.
Correttamente il giudice dell'esecuzione ha posto rimedio a tale situazione, adottando il provvedimento impugnato
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2001