Sentenza 3 marzo 2000
Massime • 1
La nuova disciplina della sospensione dell'esecuzione introdotta dalla legge Simeoni è applicabile a chi non è allo stato ancora detenuto, e non invece nei confronti di coloro che al momento dell'esecuzione del nuovo ordine di carcerazione, si trovano già in stato di detenzione in espiazione di sentenza già definitiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/03/2000, n. 1524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1524 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FRANGINI BRUNO Presidente del 03/03/2000
1. Dott. OLIVIERI RENATO Consigliere SENTENZA
2. Dott. COSTANZO ENZO Consigliere N. 1524
3. Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. GALBIATI RUGGERO Consigliere N. 20508/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore della Repubblica presso la PRETURA di AGRIGENTOnei confronti di:
TA RE N. IL 10/03/1972
avverso ordinanza del 17/02/1999 PRETORE di AGRIGENTO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GALBIATI RUGGERO lette le conclusioni del P.G. Dott. Mario Iannelli
Fatto e Diritto
1. Il procuratore della Repubblica presso la Pretura di Agrigento emetteva in data 14/1/1999 ordine di carcerazione nei confronti di LV CO in riferimento a due sentenze di condanna divenute definitive comportanti l'espiazione rispettivamente delle pene di mesi tre di reclusione e lire 300.000 di multa, mesi uno di reclusione e lire 400.000 di multa. L'interessato proponeva impugnazione avverso l'ordine di carcerazione al Giudice dell'esclusione (?), chiedendo l'applicazione dell'art. 656 C.P.P. come modificato dall'art. 1 Legge 27/5/1998 n. 165. Il Pretore di Agrigento, quale giudice dell'esecuzione penale, malgrado il CO si trovasse già astretto in carcere per l'espiazione di altre pene, sospendeva l'esecuzione della pena detentiva di cui all'ordine di carcerazione sopra indicato.
2. Il Procuratore della Repubblica presso la Pretura di Agrigento proponeva ricorso per cassazione;
osservava che il disposto ex art.656 C.P.P. (e cioè la sospensione, in taluni casi, della esecuzione dell'ordine di carcerazione) non era applicabile nel caso in cui il condannato già fosse astretto in carcere per espiazione di pena detentiva, dovendo trovare applicazione in tale caso piuttosto l'art.663 C.P.P. che prevede l'unificazione delle pene concorrenti, con la conseguenza che, trattandosi di pena unica, non ne poteva conseguire che la prosecuzione dello stato di detenzione. Chiedeva l'annullamento dell'impugnata ordinanza.
3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione condivideva l'orientamento del P.M., instando pure per l'annullamento senza rinvio del provvedimento.
4. Il ricorso del P.M. si palesa fondato.
Infatti, il ricorso deposto ex art. 656 C.P.P., inteso a sospendere in taluni casi l'ordine di carcerazione per dare la possibilità al soggetto di proporre istanza per ottenere l'applicazione delle misure alternative della detenzione domiciliare, dell'affidamento in prova al servizio sociale, dell'ammissione alla semilibertà, ha per finalità chiaramente quella di evitare l'ingresso immediato in carcere a chi versa nelle condizioni di richiedere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione. Ne discende che il nuovo istituto introdotto dalla Legge 7/5/1998 (?) n. 165 appare applicabile chi non è allo stato ancora detenuto e non invece a coloro che si trovano in stato di detenzione in espiazione di sentenza già definitiva.
Siffatta impostazione trova conferma nella interpretazione letterale e logica dell'art. 656 C.P.P., il quale distingue in modo significativo le situazioni di coloro che sono già detenuti e coloro che non lo sono: i primi ricevono la notificazione in carcere dell'ordine di carcerazione, mentre i secondi ricevono la consegna a mano dell'ordine di carcerazione e della relativa sospensione (v. casi, Cass. Sez. II 3/11/1999 - imputato EF (?)). D'altro canto, ancor più rilevante è evidenziare che lo stato attuale di detenzione del soggetto comporta l'applicazione di una serie di norme intese e regolamentare in modo peculiare la determinazione delle pene da scontare inflitta con sentenze penali diverse (C.d. concorso di pene, provvedimento di Cumulo (?)): v. art.80 C.P. - 663 C.P.P.. Nonché, la prosecuzione o meno dell'attuazione di misura alternativa alla detenzione già concessa al condannato, nel caso sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà, è disciplinata in modo particolare con l'intervento della magistratura di sorveglianza (v. art. 51 bis L. n. 354/1975. In conclusione, il nuovo disposto ex art. 656 C.P.P., con l'automatica dell'ordine di carcerazione in taluni casi, non appare computabile ed applicabile nell'ipotesi di condannato allo stato detenuto in espiazione di pene.
5. Pertanto, l'impugnata ordinanza va annullata senza rinvio.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, IV Sezione Penale annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 3 marzo 2000. Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2000