Sentenza 2 marzo 2006
Massime • 1
La sospensione dell'ordine di esecuzione delle pene detentive brevi, prevista dall'art. 656, comma quinto, cod. proc. pen., non opera nei confronti del condannato che al momento dell'esecuzione della pena detentiva breve si trovi già in espiazione di altro titolo, oppure in stato di detenzione cautelare per il fatto oggetto della condanna da eseguire, considerato che non sussiste l'esigenza di assicurare il mantenimento dello "status libertatis" a colui che si trovi già in carcere, ancorché per condanna diversa da quella oggetto della nuova esecuzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/03/2006, n. 12620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12620 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 02/03/2006
Dott. MARINI Pierfrancesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 391
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 22809/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari;
avverso l'ordinanza pronunciata il 19.1.2005 dal Tribunale di Cagliari;
nel procedimento d'esecuzione nei confronti di:
CA GN;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. M. Stefania Di Tomassi;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale, Dott. Oscar Cedrangolo, con le quali si chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata e la restituzione degli atti al Pubblico Ministero competente per l'ulteriore corso.
FATTO E DIRITTO
1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Cagliari, nella veste di Giudice dell'esecuzione, annullava l'ordine di carcerazione emesso il 19.10.2004 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari nei confronti di GN CA, in quanto non preceduto da sospensione della pena ai sensi dell'art. 656 c.p.p., comma 5. Riteneva il Tribunale che, non risultando che il CA fosse in stato di custodia cautelare per il reato di cui all'ordine di esecuzione e concernendo questo una condanna a tre mesi di reclusione, non poteva avere alcuna influenza il fatto che il condannato fosse in espiazione pena per altri reati, tanto più che non esisteva neppure alcun provvedimento di cumulo delle pene da espiare (provvedimento che sarebbe stato comunque inidoneo a privare il condannato del diritto di usufruire della sospensione della pena prevista dall'art. 656 c.p.p., pena l'irragionevole disparità di trattamento tra condannati liberi e condannati detenuti per altro).
2. Ha proposto ricorso il Pubblico Ministero nella persona del procuratore della Repubblica presso il Tribunale deducendo la violazione di legge e chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata sulla base del principio consolidato che la sospensione delle pene detentive brevi di cui all'art. 656 c.p.p. è da escludere nei confronti del detenuto, anche per altra causa (Cass., sent. n. 17827 del 2002, n. 15024 del 2001, n. 2035 del 2000).
3. Il ricorso è fondato.
È indubbio infatti che la sospensione di cui all'art. 656 c.p.p., comma 5, non opera nei confronti del condannato che, al momento dell'esecuzione di una pena detentiva breve, si trovi già in espiazione di altro titolo, oppure in stato di detenzione cautelare per il fatto oggetto della condanna da eseguire. Inequivoco, in tal senso, è il tenore letterale dell'art. 565 c.p.p., tanto più ove venga posta attenzione alla specifica e più limitata esclusione prevista dal comma 9, lettera b), per l'ipotesi in cui il condannato si trovi in custodia cautelare (ostativa solo se concernente lo stesso fatto). E tale lettura trova sicura rispondenza, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, nella ratio dell'istituto. Non sussiste difatti, in concreto, l'esigenza di assicurare il mantenimento dello "status libertatis" a chi è già in carcere, sebbene per condanna diversa da quella oggetto della nuova esecuzione, e d'altra parte il pubblico ministero, in presenza di più sentenze di condanna per reati diversi, è obbligato, ex art. 663 c.p.p., a determinare la pena complessiva. Con la conseguenza che, in caso di concorso di pene detentive brevi, ciascuna delle quali, singolarmente considerata, potrebbe dare luogo a sospensione del provvedimento di carcerazione in vista della possibile applicazione di benefici penitenziari, il cumulo può di fatto portare ad una pena complessiva superiore ai limiti di legge cui è subordinata la concessione delle misure alternative richiedibili e, quindi, all'oggettiva impossibilità di applicare comunque la sospensione dell'ordine di esecuzione ex art. 656 c.p.p., (vedi, oltre alla giurisprudenza citata dal Pubblico ministero ricorrente, Sez. 1^, Sentenza n. 37174 del 22/06/2004, Di Pietro;
Sez. 1^, Sentenza n. 8720 del 03/12/2003, Raffio).
3. Nè tale interpretazione potrebbe condurre ad alcuna irragionevole disparità di trattamento, con violazione dell'art. 3 Cost., già ritenuta palesemente insussistente dalla Corte costituzionale persino tra condannato libero e condannato che si trovi per altra causa in stato di detenzione domiciliare (sentenza n. 422 del 1999), in quanto costituiscono sicuramente situazioni eterogenee quella dell'imputato in stato di libertà rispetto a quella in cui versa chi si trova detenuto al momento della condanna.
4. Ne consegue che il provvedimento impugnato deve essere annullato e gli atti vanno restituiti al Pubblico Ministero per quanto di sua competenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Pubblico Ministero di Cagliari per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2006