Sentenza 22 marzo 2007
Massime • 1
La sospensione dell'ordine di esecuzione di una pena detentiva breve, prevista dall'articolo 656, comma quinto, cod. proc.pen., non opera nei confronti del condannato che al momento dell'esecuzione della pena detentiva breve si trovi già in espiazione di pena inflitta per altro titolo, oppure in stato di detenzione cautelare in carcere per il fatto oggetto della condanna da eseguire, essendo tale istituto volto, in sostanza, ad impedire l'ingresso in carcere di quanti possano aspirare ad uno dei regimi alternativi alla detenzione: esigenza, questa, insussistente nei riguardi di condannati che già si trovino ristretti in carcere, ancorché per titolo diverso da quello da eseguire.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/03/2007, n. 18362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18362 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 22/03/2007
Dott. BARTOLOMEI Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARZANO Francesco - rel. Consigliere - N. 535
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - N. 35749/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI AN, n. in Lanciano il 26.01.1971;
avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Ancona in data 28.04.2005;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Francesco Marzano;
Letta la richiesta del P.G., che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
1. Il 15 marzo 2005 AN RI proponeva incidente di esecuzione avverso il provvedimento di cumulo e di esecuzione in data 1 marzo 2005 emesso dal Procuratore Generale della Repubblica di Ancona, che aveva determinato in anni sette e giorni tredici di reclusione la pena espianda in forza di due sentenze di condanna. Rilevava che egli era detenuto al momento della notifica del nuovo atto, in forza di provvedimento di esecuzione emesso dal P.M. presso il Tribunale di Ancona per una pena residua di mesi tre e giorni tredici di reclusione;
che "l'ordine di carcerazione dell'1.3.05 risulta erroneo o meglio illegittimo limitatamente all'esecuzione della sentenza di condanna della Corte di Appello di Ancona del 15.11.04... per una pena di mesi 4 di reclusione, poiché per quest'ultimo... doveva essere sempre disposta la sospensione dell'esecuzione - giusto provvedimento del 10.4.02 del P.G. - e deve essere concesso il termine di gg. 30 come previsto dall'art. 656 c.p.p., comma 5". Nel delibare, e rigettare, tale richiesta, la Corte di Appello di Ancona, con ordinanza del 28 aprile 2005, riteneva "che la disciplina dettata dall'art. 656 c.p.p., comma 5, nella nuova formulazione risultante dalla L. 27 maggio 1998, n. 165, art. 12, possa trovare applicazione esclusivamente nei confronti di condannati che non si trovino già detenuti in carcere": in particolare, "... della disciplina in parola non possono beneficiare ... coloro i quali si trovano ristretti in carcere per espiazione di pena per fatto oggetto di condanna diversa da quella da eseguire...".
2.0 Avverso tale ordinanza ha personalmente proposto ricorso RI: premesse le già esplicitate risultanze di fatto, assume che il provvedimento impugnato "erroneamente violava l'art. 606 c.p.p., lett. a), in quanto dava interpretazione della Legge Simeone
in modo letterario e per proprio convincimento, mentre essa è molto chiara e semplice tale da non consentire un convincimento altrui nella sua applicabilità e quindi qualsiasi ordine di esecuzione che non suvviene in seguito o mentre in custodia cautelare ha diritto alla sospensione quando esso è inferiore ad anni 3 e non ostativo all'art. 4 bis O.P.".
2.1 Il ricorrente ha proposto, per mezzo del difensore, "memoria difensiva e di replica", con la quale insiste nell'accoglimento del ricorso sul presupposto che "non è stato recepito il principio costituzionale del favor impugnationis".
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è inammissibile, essendo manifestamente infondato e generico il motivo addotto a suo sostegno, ed altrettanto generico e meramente enunciativo l'assunto della "memoria difensiva e di replica".
Invero, ha già reiteratemente chiarito questa Suprema Corte che la sospensione dell'ordine di esecuzione di una pena detentiva breve, prevista dall'art. 656 c.p.p., comma 5, non opera nei confronti del condannato che al momento della esecuzione della pena detentiva breve si trovi già in espiazione di pena inflitta per altro titolo (oppure in stato di detenzione cautelare in carcere per il fatto oggetto della condanna da eseguire), essendo tale istituto volto, in sostanza, ad impedire l'ingresso in carcere di quanti possano aspirare ad uno dei regimi alternativi alla detenzione, esigenza, questa, evidentemente insussistente nei riguardi di condannati che già si trovino ristretti in carcere, ancorché per titolo diverso da quella da eseguire (Cass., Sez. 5^, n. 12620/2006; id. Sez. 1^, n. 6779/2005; id., Sez. 1^, n. 4845/2005; id., Sez. 1^, n. 8720/2004;
id., Sez. 5^, n. 8117/2004; id., Sez. 5^, n. 35131/2003; id., Sez. 5^, n. 24939/2003; id., Sez. 1^, n. 37696/2001; id., Sez. 1^, n. 15024/2001; id., Sez. 4^, n. 1524/2000; id., Sez. 2^, n. 5143/1999). Tale orientamento ermeneutico, che qui si riafferma e condivide, può considerarsi da ultimo consolidato rispetto al diverso minoritario indirizzo in alcune altre occasioni espresso da questa Suprema Corte (Cass., Sez. 1^, n. 377/2005; id., Sez. 1^, n. 37174/2004; id., Sez. 1^, n. 38511/2002; id., Sez. 6^, n. 8498/2001). D'altronde, il provvedimento impugnato si è diffusamente, e puntualmente, soffermato nel motivatamente rappresentare le ragioni che inducono a tale divisamente;
ed a fronte di tale apparato argomentativo il ricorrente si limita ad una tautologica ed autoreferenziale affermazione di segno diverso, senza in alcun modo confrontarsi che quelle argomentazioni che i giudici del merito hanno diffusamente esplicitato.
4. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente, come evidenziata dallo stesso vizio genetico rilevato (Corte Cost., sent. 7 - 13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese del procedimento e di una somma, che congruamente si determina in Euro 1.500,00, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2007