Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/03/2007, n. 18362
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Sentenza 22 marzo 2007

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La sospensione dell'ordine di esecuzione di una pena detentiva breve, prevista dall'articolo 656, comma quinto, cod. proc.pen., non opera nei confronti del condannato che al momento dell'esecuzione della pena detentiva breve si trovi già in espiazione di pena inflitta per altro titolo, oppure in stato di detenzione cautelare in carcere per il fatto oggetto della condanna da eseguire, essendo tale istituto volto, in sostanza, ad impedire l'ingresso in carcere di quanti possano aspirare ad uno dei regimi alternativi alla detenzione: esigenza, questa, insussistente nei riguardi di condannati che già si trovino ristretti in carcere, ancorché per titolo diverso da quello da eseguire.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/03/2007, n. 18362
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18362
    Data del deposito : 22 marzo 2007

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