Sentenza 10 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/05/2001, n. 6522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6522 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2001 |
Testo completo
e E m N O o I C Z A . R 10647/98 M 6522 /01 T S I G G r.g. E R oggetto: ricorso awers A D E T N E S REPUBBLICA ITALIANA E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Сои ли 584 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati : dott. Francesco SABATINI relatore Presidente;
' ' Consigliere;
dott. Francesco TRIFONE dott. Mario FINOCCHIARO " ' CALABRESE , dott. Donato dott. Antonio " SEGRETO . ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ASSICURAZIONI GENERALI s.p.a. in persona dei ' legali rappresentanti dott. LO Carlo Beretta e rag. Domenico Benzoni nella qualità di impresa ' designata per la Campania ex art. 20 legge n. ' elett. dom. in Roma , piazza Lotario n. 8 990/69 Antonio Gurgo ' presso lo studio dell'avv. e ' le 1 266 t rappresentata e difesa dall'avv. Erasmo Augeri giusta procura a margine del ricorso ricorrente
contro
IA GE e IN ANNA intimati avverso la sentenza n. 1/98 in data 22.12.1997 del Giudice Conciliatore di Napoli sez. Vomero 1 r.g. n. 460/95 ) . Udita nella pubblica udienza dell'8 febbraio 2001 la relazione del dott. Francesco Sabatini Sentito il P.M. in persona del sost. ' procuratore generale dott. Giovanni Giacalone che ha chiesto l'accoglimento del ricorso p.q.r. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO LO CO sulla premessa che la propria autovettura era rimasta danneggiata a seguito di incidente stradale verificatosi in Napoli il 12 dalla colpa dicembre 1993 ed a suo dire cagionato esclusiva di AN AN I sprovvista di copertura assicurativa - convenne dinanzi al Giudice Conciliatore del luogo costei nonché la quest'ultima società Assicurazioni Generali dei le quale impresa designata alla liquidazione 2 E sinistri a carico del fondo di garanzia vittime della strada e ne chiese la condanna al risarcimento dei danni predetti Mentre la AN rimase contumace la ' convenuta società impugnò la domanda nel rito e nel merito e tra l'altro eccepì la franchigia fino a 500 Ecu • Con la sentenza in data 22 dicembre 1997 ora ' l'adito Giudice Conciliatore ritenuta gravata la propria competenza sul rilievo che a norma della legge n. 374/91 , istitutiva del giudice di pace , essa era persistita fino al 1° maggio 1995 , data successiva a quella del 24 aprile 1995 di consegna dell'atto di citazione agli uffici notificatori e dichiarata l'esclusiva responsabilità della AN ' ha condannato entrambi i convenuti ' in solido ed alternativamente al risarcimento del danno equitativamente liquidato in lire 500.000 oltre interessi legali dal fatto ed al pagamento - delle spese di lite , ed ha dichiarato il diritto di regresso della Società nei riguardi della AN per le somme eventualmente da essa sborsate . Per la cassazione di tale decisione la stessa società ha proposto ricorso affidato a tre motivi ' 3 Con ordinanza del 12 giugno 2000 la Corte ha disposto il rinnovo della notifica del ricorso alla AN Tale adempimento è stato ritualmente • Gli intimati non hanno svolto attività eseguito • difensiva . MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo del ricorso la in relazione all'art. 360 nn.ricorrente deduce 2 e 3 c.p.c. la violazione degli artt. 17 legge ' n. 374/91 e 7 c.p.c. ed afferma che essendo entrate in vigore le norme sul giudice di pace il 1° maggio 1995 , non erano applicabili nella specie attributive della competenza alquelle pregresse , ' ufficio che era bensì giudice conciliatore rimasto in essere anche successivamente a tale data ma solo per le cause già pendenti al 30 aprile 1995 : presupposto che non ricorreva nella specie ' nella quale l'atto di citazione era stato notificato ad essa ricorrente il 9 maggio 1995 ' data alla quale la sentenza impugnata avrebbe pertanto dovuto fare riferimento ' e non già a quella del 24 aprile precedente erratamente ' ' invece presa in considerazione . n. 374 e succ. mod. le le ai sensi dell'art. 49 Osserva la Corte che ' legge 21 novembre 1991 4 norme sull'istituzione del giudice di pace hanno ' e che dalla avuto effetto dal 1° maggio 1995 stessa data sono stati soppressi gli uffici dei . fatta salva l'attività giudici conciliatori necessaria per l'esaurimento delle cause pendenti ( art. 44 stessa legge ) • ' premesso altresì che la Tanto premesso e - presupposto per lapendenza della causa prorogatio degli uffici di conciliazione anche alla suindicata data di successivamente soppressione - importava che 1' atto di citazione fosse stato notificato anteriormente ad . deve rilevarsi che dagli atti acquisiti ( essa che non comprendono il fascicolo di parte che in questa sede non ha svoltodell'attore e neppure quello d'ufficioattività difensiva ' fascicolo quest'ultimo che ' ' dato il tempo 'trascorso dalla soppressione di detti uffici non appare opportuno rintracciare ed acquisire ) non ' risultando risulta la data di notificazione dell'attoinvece la sola data di consegna all'ufficiale giudiziario ( 24 aprile 1995 ) data ' che astrattamente consentiva la effettiva notificazione entro il 30 successivo ad almeno uno dei convenuti . 5 Il motivo è pertanto , infondato . ' 2 . Con il secondo motivo la ricorrente allega , con riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c. la ' violazione dell' art. 19 secondo comma legge 24.12.1969 n. 990 come modificato dall'art. 31 ' legge n. 142/92 , ed a sostegno di esso lamenta di essere stata condannata al pagamento di lire 500.000 non dovuta perché ' somma da essa rientrante nella franchigia di 500 ecu ' pari a circa lire 1.000.000 Il motivo è fondato . 'Deve premettersi che a norma dell'art. 113 cpv. nel testo all'epoca vigentec.p.c. ' il conciliatore decideva secondo equità osservando i principi regolatori della materia : norma che ' come questa Corte Suprema a sezioni unite ebbe ad affermare con sentenza del 15 giugno 1991 n. 6794 , doveva essere intesa nel senso che il giudizio di $ equità il quale non si estende peraltro alle - regole processuali del procedimento e del giudizio ed è tale pur quando il conciliatore abbia applicato norme di diritto dichiarando od implicitamente la loro espressamente corrispondenza a regole di equità · è ricorribile - per cassazione soltanto nei limiti del contrasto 6 con norme costituzionali ' in materie sottoposte a riserva assoluta di legge ' ed appunto con i principi regolatori della materia ' salva l'applicabilità dell'art. 360 n. 4 c.p.c. nei casi di inesistenza ' perplessità о apparenza della motivazione sul criterio di equità Nella specie relativa a giudizio di risarcimento di danni a cose prodotti da veicolo non coperto ad assicurazione - in base all'art. 19 secondo comma legge n. 990/69 ( come modificato dall'art. 31 legge n. 142/92 : precedentemente quindi al verificarsi del sinistro in questione ) ' il risarcimento era dovuto per i danni il cui ammontare fosse superiore al controvalore in lire di 500 unità di conto europeo e per la parte eccedente tale ammontare : talché essendo stato liquidato il danno in lire 500.000 oltre interessi legali per un ammontare dunque , rientrante - ' nella franchigia - tale somma non poteva essere ' posta a carico della società ricorrente . ) la quale ' nell'analogo testo Detta norma 1 precedente le modifiche ad essa apportate dall'art. 31 legge n. 142/92 è stata riconosciuta non in contrasto con l'art. 3 cost. : Corte le costituzionale 29.4.1982 n. 84 e 27.12.1984 n. 308 7 ' come questa C.S. ha avuto occasione di ) contiene rilevare sent. 24.6.1993 n. 7004 ) , una disposizione dettata da finalità di solidarietà 'sociale allo scopo di apprestare al soggetto , rimasto danneggiato per effetto della circolazione stradale , una limitata tutela da parte del fondo ' la cuidi garanzia vittime della strada obbligazione trova la sua fonte soltanto nella legge e non già in un rapporto contrattuale . E norma - limitativa della In tal senso la responsabilità dello stesso fondo ( ora costituito presso la Consap ai sensi dell'art. 126 d.lvo. n. 175/95 ) e pertanto e prima ancora della ' ' proponibilità della domanda nei riguardi di esso ( consentita per la sola parte eccedente il controvalore in lire di 500 ecu - ha una èvalenza anche processuale e la sua violazione ' per quanto premesso , deducibile nel giudizio di legittimità anche avverso sentenza del giudice conciliatore " L'accoglimento di detto motivo comporta l'assorbimento del terzo e la cassazione nei soli ' confronti dell'odierna ricorrente dell'impugnata ' sentenza 008 Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto - avendo l'attore subito un danno per un ammontare definitivamente accertato e rientrante nella franchigia ammontare che nei rapporti ' : tra lo stesso e la AN resta invece fermo su di esso essendosi formato il giudicato - la ' domanda proposta nei confronti della società Generali Assicurazioni nella qualità deve ' •essere respinta ( art. 384 primo comma c.p.c. ) Ricorrono giusti motivi per disporre tra ' quest'ultima ed il CO la compensazione ' delle spese del giudizio di merito e del presente giudizio .
p.q.m.
La Corte accoglie il rigetta il primo motivo del ricorso cassa insecondo e dichiara assorbito il terzo relazione la sentenza impugnata e pronunciando ' nel merito , rigetta la domanda proposta dal CO nei confronti della società Generali Assicurazioni e dichiara compensate tra dette parti le spese del giudizio di merito e del presente giudizio . Così deciso in Roma nella camera di consiglio ' della Corte , 1'8 febbraio 2001 . Il Presidente est. Fra subutici Depositata in Cancelleria Oggi, 10 MAG. 2001 9 IL CANCELLIERE C1 Concetta Ammendola