Cass. pen., sez. V, sentenza 20/01/2000, n. 295
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Sentenza 20 gennaio 2000
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Decreto decisorio 3 dicembre 2010

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La disciplina relativa all'automatica sospensione dell'ordine di carcerazione per le condanne a pene detentive brevi, contenuta nell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., nella formulazione introdotta con la legge 27.5.1998 n.165, trova applicazione anche nei confronti di un soggetto detenuto in espiazione pena per altra condanna (nella specie, in regime di semilibertà) essendo la sospensione esclusa solo ove ricorrano le eccezioni, da interpretarsi restrittivamente, previste dal comma 9 dell'articolo citato (condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, ovvero soggetti che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva). E ciò atteso che la disposizione dell'art. 656, comma 5, cit., quale norma più favorevole, prevale sul principio di esecuzione unitaria delle pene concorrenti fissato dall'art. 663 con provvedimento di natura amministrativa, insuscettibile di acquisire il carattere della definitività e pertanto suscettibile di modifica ed anche di scioglimento al fine di tenere costantemente aggiornata, all'insorgere di fatti nuovi (come nel caso sopravvenga un titolo concernente una pena detentiva breve) la posizione del condannato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 20/01/2000, n. 295
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 295
    Data del deposito : 20 gennaio 2000

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