Sentenza 20 gennaio 2000
Decreto decisorio 3 dicembre 2010
Massime • 1
La disciplina relativa all'automatica sospensione dell'ordine di carcerazione per le condanne a pene detentive brevi, contenuta nell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., nella formulazione introdotta con la legge 27.5.1998 n.165, trova applicazione anche nei confronti di un soggetto detenuto in espiazione pena per altra condanna (nella specie, in regime di semilibertà) essendo la sospensione esclusa solo ove ricorrano le eccezioni, da interpretarsi restrittivamente, previste dal comma 9 dell'articolo citato (condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, ovvero soggetti che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva). E ciò atteso che la disposizione dell'art. 656, comma 5, cit., quale norma più favorevole, prevale sul principio di esecuzione unitaria delle pene concorrenti fissato dall'art. 663 con provvedimento di natura amministrativa, insuscettibile di acquisire il carattere della definitività e pertanto suscettibile di modifica ed anche di scioglimento al fine di tenere costantemente aggiornata, all'insorgere di fatti nuovi (come nel caso sopravvenga un titolo concernente una pena detentiva breve) la posizione del condannato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/01/2000, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUNO FOSCARINI Presidente del 20/01/2000
1. Dott. RENATO CALABRESE Consigliere SENTENZA
2. " GIUSEPPE SICA " N. 295
3. " VITTORIO GLAUCO EBNER " REGISTRO GENERALE
4. " IO TE " N. 43525/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI L'AQUILAavverso L'ORDINANZA IN DATA 23.09.1998 DELLA CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA NEL PROC. ESECUZ. NEI CONFRONTI DI VA CE N. PESCARA IL 24.01.1943
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. EBNER Letta la requisitoria del Pubblico Ministero nella persona del SOST. PROC. GEN. Dr. M. IANNELLI che ha concluso per ANNULLAMENTO SENZA RINVIO DELLA IMPUGNATA ORDINANZA
Svolgimento del processo
P.1 Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello dell'Aquila, con provvedimento in data 2.7.1998 - richiamato il proprio provvedimento di cumulo emesso in data 18.2.1998 nei confronti di SA LL, con il quale veniva determinata una pena unica di anni uno, mesi otto e giorni quindici di reclusione, di cui residuavano anni uno mesi quattro e giorni ventinove di reclusione, e dato atto della esistenza di una nuova sentenza definitiva di condanna nei confronti del medesimo soggetto ad anni uno e mesi quattro di reclusione: condanna inflitta con sentenza in data 5.4.1993 del Pretore di Pescara, confermata dalla Corte di Appello dell'Aquila con sentenza in data 24.9.1997, irrevocabile il 15.5.1998 (per i reati di cui agli artt.610, 61 n.2 CP;
4 L. 110/75;
56, 582, 585 CP, 635 comma secondo CP, commessi in Pescara il 29.4.1991) - rideterminava la pena complessiva in anni tre, giorni quindici di reclusione e quella residua in anni due mesi otto giorni ventinove di reclusione e ne disponeva l'esecuzione. Avverso tale provvedimento proponeva il 14.7.1998, a mezzo del proprio difensore, di esecuzione il SA LL(detenuto con il beneficio del regime della semilibertà), chiedendone l'annullamento, in quanto - ai sensi dell'art.656 cpp novellato dalla L. 165/98 - trattandosi di persona in stato di libertà per il nuovo titolo di detenzione, il PM non avrebbe potuto emettere ordine di carcerazione o cumulare le pene, dovendosi limitare a consegnare al condannato ordine di esecuzione con contestuale sospensione della pena, essendo la stessa inferiore ad anni tre di reclusione. Con il medesimo incidente di esecuzione l'interessato chiedeva la sospensione della esecuzione ex art.666 comma settimo cpp. Con ordinanza in data 23.9.1998 la Corte di Appello dell'Aquila, disattendendo la contraria richiesta del PG - secondo cui lo stato di detenzione del SA LL al momento dell'emissione dell'ordine di esecuzione della nuova pena escludeva l'applicabilità del quinto comma dell'art. 1 della L. 165/98 - disponeva la sospensione della esecuzione della pena ad anni uno e mesi quattro di reclusione di cui alla menzionata sentenza in data 24.9.1997 della Corte stessa. Il Giudice dell'esecuzione ha fondato la propria decisione sulle seguenti considerazioni.
Il legislatore, in sede di riforma dell'art.656 cpp, ha posto al comma quinto un principio di ordine generale e cioè che il PM è tenuto a sospendere l'esecuzione della pena, quando il limite di essa non sia ostativo all'emissione del relativo provvedimento. A tale principio si deroga(nel senso che il PM non è tenuto ad emettere un provvedimento di sospensione della esecuzione della pena) soltanto in due situazioni, previste dal comma nono del citato articolo: se la pena da eseguire riguarda soggetti già condannati(ed in espiazione pena) per un delitto di cui all'art.4 bis della L. 354/75; e se, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, il condannato - al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna - si trovi già in custodia cautelare.
Conseguentemente, la Corte ha ritenuto non estensibile l'indicato regime derogatorio nei confronti di chi, detenuto in esecuzione di pena, sia assoggettato ad un ulteriore titolo di esecuzione, relativamente al quale tuttavia lo stesso trovasi, al momento del passaggio in giudicato, in stato di libertà.
Ha osservato, al riguardo, che una tale deroga - in difetto di una disposizione espressa - non è ricavabile dal secondo comma dell'art.656 cpp (laddove è stabilito che "se il condannato è già detenuto l'ordine di esecuzione è comunicato al Ministro di Grazia e Giustizia e notificato all'interessato") trattandosi di mero adempimento amministrativo a carico del PM, ininfluente sul diritto - di natura sostanziale - del condannato alla sospensione della pena, nel formale ricorrere dei presupposti di legge, ed anche se le pene da eseguire siano state oggetto di cumulo da parte del PM. Ciò, sia perché l'art.656 cpp fa riferimento alla singola condanna, sia perché tale provvedimento - pacificamente di natura amministrativa - non può neutralizzare un diritto alla sospensione della esecuzione della pena) per il quale è prevista una tutela giurisdizionale.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello deducendo violazione di legge ed illogicità manifesta della motivazione(artt. 666, 606 lett. b ed in relazione all'art.656 cpp) e chiedendo a questa Corte di annullare senza rinvio l'impugnata ordinanza e di restituire gli atti all'Ufficio per il prosieguo dell'esecuzione della pena. Anche il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'annullamento senza rinvio della indicata ordinanza. Motivi della decisione
P.2 La delicatezza della materia oggetto del ricorso impone che sia dato conto analiticamente delle censure alla impugnata ordinanza, della quale il PG ricorrente contesta in radice la stessa impostazione logico - giuridica.
In primo luogo il principio generale ricavabile dall'art.656 cpp sarebbe contenuto nel primo comma("quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva il PM emette ordine di esecuzione...") e non nel quinto comma, che costituirebbe quindi eccezione a tale regola generale.
La regola generale - quale fissata nel primo comma - troverebbe inoltre conferma nel secondo comma dell'art. 656, disposizione non certo di contenuto meramente amministrativo ma di carattere sostanziale(tanto che in difetto della comunicazione al Ministro di Giustizia l'esecuzione della pena nei confronti del condannato che si trovi già in stato di detenzione non può neppure iniziare) e nella mancata abrogazione dell'art.663 cpp, che regola l'ipotesi(come quella in esame) in cui si dia luogo alla esecuzione di pene concorrenti.
Il ricorrente adduce poi altre considerazioni a sostegno della dedotta violazione di legge.
Se il legislatore ha escluso la sospensione della esecuzione della pena nei confronti del condannato che si trova già in stato di custodia cautelare, a maggior ragione tale soluzione deve essere valida nei confronti del soggetto detenuto in espiazione di altra pena, oltre che per evidenti ragioni di tutela sociale, anche per ragioni di equità(sotto il profilo che sarebbe ingiustificatamente deteriore il trattamento del soggetto detenuto cautelarmente per un determinato reato perché si vedrebbe negata la sospensione dell'esecuzione, riconosciuta invece a chi già sta scontando una pena e quindi al soggetto che ha certo commesso almeno due reati) nonché di competenza.
Al riguardo il ricorrente sottolinea che ai sensi dell'art.51 bis Ordinamento Penitenziario - disposizione specificamente non investita dalla modifiche ad esso ordinamento pure apportate dalla L. 165/1998 - per i condannati in espiazione di pena colpiti da nuovo titolo di esecuzione, la prosecuzione provvisoria del regime alternativo al carcere è di competenza del Magistrato di Sorveglianza, in attesa della decisione definitiva da parte del Tribunale di Sorveglianza. Resterebbe così ulteriormente rafforzata la non applicabilità del quinto comma dell'art.656 cpp, al caso del condannato detenuto colpito da nuovo ordine di esecuzione: e del resto, diversamente opinando, l'operatività stessa dell'art. 51 bis dell'Ordinamento Penitenziario sarebbe compromessa dal provvedimento di sospensione della esecuzione della pena da parte del PM.
Un'ulteriore considerazione a favore della sostenuta applicabilità del quinto comma dell'art.656 cpp ai soli condannati che, al momento dell'inizio della esecuzione, si trovino in stato di libertà, il ricorrente desume dalla Relazione alla legge 165/98, nella quale vengono evidenziati i principi ispiratori della riforma: evitare l'ingresso in carcere a persone che per disattenzione o per mancanza di adeguata difesa non abbiano provveduto a chiedere i benefici penitenziari ai quali possano avere diritto.
Orbene, la riforma sarebbe priva di senso ove riguardasse anche le persone già detenute in espiazione di pena per altra condanna:
costoro, ove non ammesse al benefici per la prima condanna, non possono considerarsi meritevoli neppure della sospensione dell'esecuzione per quella successiva;
se invece già ammesse, hanno già lo strumento dell'art.51 bis OP per il prolungamento in via provvisoria del beneficio loro concesso.
P.3 Anche il Procuratore Generale presso questa Corte, nella elaborata requisitoria in data 2.8.1999, ritiene che la mancata specifica previsione della non sospendibilità dell'esecuzione nei confronti di chi al momento del passaggio in giudicato di una sentenza di condanna a suo carico si trovi già detenuto in espiazione pena per altro reato non sia un dato decisivo e che pertanto - non potendosi neppure trarre, per la soluzione di tale specifico problema, elementi dai lavori preparatori della L. 165/98 (che al riguardo manifestano solo la preoccupazione di escludere la sospensione dell'esecuzione per chi è in stato di custodia cautelare ed in tale stato venga raggiunto dalla condanna definitiva) - occorra procedere ad una interpretazione sistematica della L. 165/98. La legge ha infatti apportato modifiche non solo alla normativa processuale ma anche all'ordinamento penitenziario e in particolare all'art.47.
La norma consente ora la magistrato di sorveglianza - nel caso in cui l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale sia presentata dopo che già avuto inizio l'esecuzione della pena - di disporre la sospensione dell'esecuzione della pena stessa, e la liberazione del condannato, nel ricorrere delle condizioni ivi previste, in attesa della decisione del Tribunale di Sorveglianza.
Tale innovazione secondo il PG starebbe a indicare che il principio della automaticità della sospensione della esecuzione fissato dall'art. 656 comma quinto cpp se è applicabile al condannato in stato di libertà(rispetto al titolo che diviene esecutivo) non opera, invece, nei confronti del condannato che si trovi già in esecuzione della pena per altro titolo.
Sicché, per il principio dell'unitarietà dell'esecuzione - ricavabile dagli artt.657 e 51 bis O.P. - le due posizioni giuridiche del condannato, detenuto per un titolo e libero per l'altro, debbono essere necessariamente valutate in modo congiunto in sede di verifica della sussistenza delle condizioni per l'ammissione al beneficio della sospensione.
P.4 Ritiene la Corte che il ricorso non sia fondato.
In proposito va anzitutto rilevato che la legge di riforma non ha intaccato la regola - di carattere generale - contenuta nel primo comma dell'art. 656 cpp, secondo cui "quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione..." e neppure ha modificato la disposizione(contenuta nel terzo comma dell'art. 656 previgente ed ora inserita nel secondo comma)di completamento per la quale "se il condannato è già detenuto l'ordine di esecuzione è comunicato al Ministro di grazia e giustizia e notificato all'interessato". La regola, tuttavia, all'evidenza non è destinata ad esplicare il suo principale effetto(e cioè la traduzione in carcere del condannato) nel caso delle c.d. pene detentive brevi, per le quali il legislatore del 1998 - come si desume in modo chiaro dai lavori preparatori alla L. n. 165 - ha inteso ridurre la eventualità del passaggio in carcere del condannato, in previsione della possibile fruizione di misure alternative allo stesso.
Stabilisce infatti l'art. 656 quinto comma che "se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggior pena, non è superiore a tre anni ovvero a quattro anni nei casi di cui agli artt. 90 e 94 DPR 309/90... il pubblico ministero, salvo quanto previsto ai commi 7 e
9, ne sospende l'esecuzione".
L'esecuzione di qualsiasi pena detentiva contenuta negli indicati limiti temporali è dunque assoggettata ad un diverso regime, di carattere generale(in quanto valevole per;
tutte le pene che non superi tali tetti massimi), dovendo essere automaticamente sospesa dal PM al fine di consentire al condannato - al quale l'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione devono essere consegnati - di proporre nel termine di trenta giorni al medesimo PM documentata istanza volta ad ottenere la concessione(da parte del competente Tribunale di sorveglianza) di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli artt.47, 47 ter e 50 comma primo L.354/75(c.d. ordinamento penitenziario) e di cui all'art. 94 DPR 309/90(testo unico della disciplina sugli stupefacenti), ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'art. 90 del citato DPR.
In altri termini, ferma la emissione da parte del PM dell'ordine di esecuzione(con il quale si dispone la carcerazione), ad esso deve necessariamente affiancarsi il decreto di sospensione dell'esecuzione della pena: e l'emissione di tale decreto non è subordinata ad alcuna preventiva delibazione di meritevolezza da parte del condannato(laddove l'analogo provvedimento di sospensione adottato dal Magistrato di sorveglianza, ai sensi dell'art. 47 comma quarto O.P. ha carattere discrezionale) ma solo ad un controllo di carattere formale, di compatibilità della durata della pena inflitta o residua con la prevista sospensione dell'esecuzione.
La sorte di tale decreto viene poi legata alla concreta presentazione dell'istanza ovvero all'esito favorevole della stessa: nel senso che se questa non viene presentata o viene dichiarata inammissibile o rigettata dal Tribunale di sorveglianza, ne consegue la immediata revoca del decreto di sospensione dell'esecuzione. Il regime della automatica sospensione delle pene detentive c.d. brevi non è peraltro assoluto perché incontra, come già accennato, due limiti: l'uno, previsto dal comma settimo dell'art.656 cpp (la sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna non può essere disposta più di una volta...").
L'altro, fissato nel comma nono del medesimo articolo. Questo infatti stabilisce che la sospensione dell'esecuzione di cui al comma quinto non può essere disposta: a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'art. 4 bis del vigente Ordinamento Penitenziario e, b) nei confronti di coloro che "per il fatto oggetto della condanna da eseguire" si trovino in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva.
Trattandosi di eccezioni al sistema, incidenti in modo diretto ed immediato sullo stato di libertà della persona, esse non possono che essere interpretate restrittivamente.
Un argomento testuale a favore di tale soluzione si desume dalla disposizione
Ivi si prevede che "se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al Tribunale di Sorveglianza perché provveda senza formalità all'eventuale applicazione della misura alternativa delle detenzione domiciliare... Orbene, tale previsione - che riguarda la posizione di un condannato pur sempre in stato di privazione della libertà personale per il fatto oggetto della condanna da eseguire - conferma chiaramente che il legislatore, avendo di mira l'esigenza di evitare non solo ai soggetti liberi ma anche a quelli agli arresti domiciliari l'ingresso in carcere, ha inteso derogare al generale principio della immediata sospensione dell'ordine di esecuzione solo nelle due ricordate ipotesi, tassativamente stabilite alle lettere a) e b) del comma nono.
Sicché, in, ogni altro caso deve trovare applicazione la disciplina favorevole fissata in via generale nel quinto comma dell'art.656 cpp riguardo alle pene detentive brevi.
In definitiva, considerato che l'art.656 cpp novellato contiene un sistema coerente ed organico circa l'esecuzione delle pene detentive brevi, ritiene questa Corte che la, soluzione del problema in esame possa e debba trovare soluzione interamente nell'ambito del sistema stesso.
Non è quindi consentito desumere "aliunde" - in particolare, dalle disposizioni contenute nell'art. 47 comma terzo e quarto e nell'art. 51 bis dell'O.P. che disciplinano le condizioni per accedere alle singole misure alternative e che comunque trovano applicazione, in caso di sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà(art. 51 bis cit.), per tutte le pene detentive non "brevi" nel senso fatto proprio dall'art.656 novellato - ulteriori limiti all'operatività della regola generale fissata nel comma quinto più volte richiamato al fine di escludere dalla relativa sfera di applicazione la posizione del condannato che, nel momento in cui diviene definitiva la nuova condanna(relativamente alla quale si trova in stato di libertà), già si trova in stato di detenzione per un altro titolo.
Nè tale soluzione vulnera il principio dell'esecuzione unitaria delle pene concorrenti fissato dall'art.663 cpp, posto che il provvedimento di c.d. "cumulo" adottato dal PM - pacificamente di natura non giurisdizionale ma amministrativa e quindi insuscettibile di acquisire il carattere della definitività - è di per se stesso suscettibile di modifica ed anche di scioglimento(nell'interesse del condannato) al fine di tenere costantemente aggiornata, all'insorgere di fatti nuovi, la posizione del condannato stesso.
Il necessario coordinamento di tale disposizione con quella dell'art.656 novellato comporta quindi che l'esecuzione cumulativa riscontra un limite operativo nel caso - come il presente - in cui sopravvenga un titolo concernente - una pena detentiva breve, dovendo in tal caso osservarsi comunque la più favorevole disposizione contenuta nel richiamato, articolo 656 cpp. Il ricorso non può dunque trovare accoglimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2000
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2000