Sentenza 27 gennaio 2005
Massime • 1
L'istituto della sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'art. 656, comma quinto, cod. proc. pen., introdotto con la legge n. 165 del 1998, è ispirato alla "ratio" di impedire l'ingresso in carcere dei condannati in grado di ottenere l'ammissione a una misura alternativa alla detenzione, e pertanto non può essere invocato qualora sopravvenga un nuovo titolo esecutivo nei confronti di soggetto che già si trovi in esecuzione di pena per altra causa, dovendosi in tale ipotesi semplicemente provvedere alla comunicazione al Ministro della giustizia e alla notificazione del nuovo ordine di esecuzione all'interessato, salva la facoltà del detenuto di richiedere l'applicazione di misure alternative secondo quanto previsto dalle norme sull'ordinamento penitenziario.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/01/2005, n. 4845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4845 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 27/01/2005
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - N. 370
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 023577/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RI SA N. IL 11/09/1979;
avverso ORDINANZA del 24/05/2004 TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. CIAMPOLI Luigi, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1. Con ordinanza del 24 maggio 2004, il tribunale monocratico di Nocera Inferiore, in relazione alla richiesta di revoca dei benefici della sospensione condizionale della pena concessi a RI TO con ben quattro sentenze di condanna, disponeva la revoca ex art. 168 comma 3 c.p., aggiunto dall'art. 1 l. 26 marzo 2001 n. 128, delle sentenze del tribunale militare di Napoli del 23 marzo 2001 e del tribunale monocratico sempre di Napoli del 16 luglio 2001, essendo queste due sentenze divenute entrambe irrevocabili il 16 ottobre 2001, all'indomani dell'entrata in vigore della legge n. 128/2001 e la revoca ex art. 168 comma 1 n. 1 c.p. delle sentenze del gup del tribunale di Napoli dell'8 luglio 1999 e del 6 ottobre 2000, divenute irrevocabili prima dell'entrata in vigore della predetta legge (la prima l'8 ottobre 19999 e la seconda il 13 ottobre 2000), essendo emerso dal certificato penale in atti che nel termine di due anni dal loro passaggio in giudicato il condannato aveva commesso un altro delitto. Nell'uno e nell'altro caso si era in presenza di una revoca di diritto, che non era impedita peraltro dal fatto che le sentenze del gup del tribunale di Napoli erano due sentenze di patteggiamento, essendo pacifico che la sentenza a pena patteggiata non esclude la revocabilità della sospensione concessa dalla stessa sentenza di patteggiamento a seguito di successiva condanna.
Quanto all'applicazione in via immediata da parte del PM degli effetti della revoca delle pene sospese richiesta in uno al provvedimento di unificazione di pene concorrenti, contestata dalla difesa dell'NR, il tribunale faceva osservare che, in presenza di revoca obbligatoria (come era quella prevista dall'art. 168 comma 1 n. 1 e comma 3 c.p.), la pronuncia del giudice dell'esecuzione ha carattere puramente dichiarativo e ricognitivo di un effetto già prodottosi ex lege, sicché il PM è legittimato a porre direttamente in esecuzione le pene già coperte dal beneficio caducato, chiedendo al competente giudice dell'esecuzione di pronunciare, nelle forme previste, la declaratoria di cui all'art. 674 c.p.p.. Di qui il rigetto dell'istanza difensiva volta a far dichiarare la temporanea inefficacia dell'ordine di carcerazione emesso dal PM, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 656 c.p.p., dovendo l'RR espiare una pena maggiore dei tre anni di reclusione previsti dall'art.. 656 comma 5 c.p.p.: al momento del passaggio in giudicato della sentenza emessa dal tribunale monocratico di Nocera Inferiore l'11 settembre 2003, che è l'ultima sentenza inserita nel provvedimento di unificazione di pene concorrenti emesso dal PM, l'RR risultava infatti assoggettato alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere per questa causa dal 6 settembre 2003, sicché operava nei suoi confronti l'art. 656 comma 9 c.p.p.. Da ultimo, il tribunale riconosceva l'applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva in relazione a un gruppo ai fatti di diserzione accertato con quattro sentenze di condanna irrevocabili (artt. 148 n. 2 e 48 n. 2 c.p.m.p.), mentre la negava per i fatti giudicati compresi in un altro gruppo, relativi a fatti di detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti stante il lasso di tempo non trascurabile esistente tra ciascuno di essi.
2. Ricorre per cassazione l'RR a mezzo del proprio difensore, il quale deduce, sotto il profilo dell'erronea applicazione della legge penale e del vizio di motivazione, che: erroneamente il tribunale aveva disposto la revoca delle due sentenze del gup del tribunale di Napoli, che erano due sentenze di patteggiamento e quindi non di condanna, per le quali peraltro il PM non era legittimato a chiedere la revoca in fase esecutiva, ponendo in questo modo rimedio alla mancata impugnazione avverso le sentenze che gli avevano concesso il beneficio della sospensione condizionale per ben quattro volte;
che, anche se il PM poteva dirsi legittimato ad applicare in via immediata gli effetti della revoca delle pene sospese, i predetti effetti non potevano essere in ogni caso anticipati prima del provvedimento giurisdizionale del giudice dell'esecuzione, sicché il tribunale avrebbe dovuto dichiarare la temporanea inefficacia dell'ordine di carcerazione emesso dal PM;
che ingiustificatamente era stata esclusa la disciplina della continuazione in relazione ai fatti giudicati compresi nel gruppo delle sentenze di condanna emesse in materia di sostanze stupefacenti, perché sussistevano una serie di elementi che deponevano per la configurabilità di un unico disegno criminoso (come le modalità della condotta, la tipologia dei reati, ecc.). Alla vigilia dell'udienza camerale, la difesa del ricorrente ha depositato nella cancelleria di questa Sezione una memoria in cui insiste per l'accoglimento del ricorso.
3. Il ricorso non è fondato.
Si deve innanzitutto osservare che la circostanza che la sentenza a pena patteggiata non possa costituire causa di revoca della sospensione condizionale della pena non esclude la revocabilità della sospensione concessa dalla predetta sentenza di patteggiamento a seguito della successiva condanna, concorrendo anche l'entità della pena applicata a richiesta a formare il limite di pena massimo entro il quale il beneficio non è concedibile e diviene quindi revocabile (Cass., Sez. 5^, 19 maggio 2000, n. 2891, Minniti, in Cass. pen. mass. ann., 2002, n. 1166, p. 2392; Id., Sez. 5^, 20 settembre 1999, n. 4142, n. Montelatici, ivi, 2000, n. 1103, p. 1986;
Id., Sez. 1^, 14 gennaio 1999, Zennaro, in CED Cass., n. 212960, secondo le quali il beneficio della sospensione condizionale della pena, riconosciuto in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, deve essere revocato nel caso in cui sopravvenga una condanna entro i termini previsti dall'art. 168 comma 1 n. 1 c.p.). Per quanto concerne la legittimazione del PM, quale organo dell'esecuzione, di porre direttamente in esecuzione la pena o le pene già coperta o coperte dal beneficio caducato della sospensione condizionale della pena, è effettivamente esistito un contrasto giurisprudenziale, ma si è protratto fino al 1998, perché l'orientamento ormai prevalente della giurisprudenza di legittimità è che, quando la revoca di benefici sia prevista come obbligatoria ed automatica, la pur necessaria pronuncia formale adottata ai sensi dell'art. 674 c.p.p. dal giudice dell'esecuzione ha carattere meramente dichiarativo e ricognitivo di un effetto già prodottosi, sicché il PM sarebbe legittimato a porre direttamente in esecuzione la pena scaturente dalla revoca ex lege della sospensione condizionale non ancora deliberata dal giudice (Cass., Sez. 1^, 3 dicembre 2001, n. 7338, Liguori, in Cass. pen. mass. ann., 2003, n. 466, p. 1591; Id., Sez. 2^, 21 maggio 2002, Driass, ivi, 2002, p. 2817, n. 920; Id., Sez. 1^, 17 novembre 1995, Montaldo, in Arch. n. proc. pen., 1996, p. 87).
In passato si era sostenuto che i provvedimenti di revoca dei benefici a suo tempo concessi avevano sì natura ricognitiva, ma andavano comunque pronunciati in concreto, per cui finché non erano deliberati, le relative pene non erano espiabili e non potevano costituire oggetto di ordine di esecuzione (Cass., Sez. 1^, 16 dicembre 1998, Pelle, in Cass. pen. mass, ann., 2000, n. 592, p. 947;
Id., Sez. 1^, 5 marzo 1996, Verde, ivi, 1997, n. 269, p. 434; Id., Sez. 6^, 9 febbraio 1996, Orlando, ivi, 1997, n. 882, p. 1422, secondo cui il PM non poteva mettere in esecuzione una pena condonata, neanche se il condono doveva essere revocato, in quanto non poteva adottare provvisoriamente un provvedimento di natura decisoria e di competenza del giudice dell'esecuzione, che andava adottato in contraddittorio del condannato).
A sostegno della tesi della legittimità dell'emissione da parte del PM dell'ordine di carcerazione contestuale alla istanza diretta al competente giudice dell'esecuzione perché provveda ai sensi dell'art. 674 c.p.p. alla revoca della sospensione condizionale della pena, si fa correttamente rilevare che il provvedimento di revoca ha natura puramente dichiarativa di effetti di diritto sostanziale, che risalgono al momento del verificarsi della condizione che determina ipso jure la decadenza del beneficio (Cass., Sez. 2^, 21 maggio 2001, n. 26453, Driass, già citata;
ma vedi anche, sulla natura dichiarativa del provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena Cass., Sez. Un., 8 aprile 1998, Cerroni, in Cass. pen. mass. ann., 1999, n. 985, p. 2069).
Quanto alla mancata sospensione dell'ordine di esecuzione riguardante l'espiazione in concreto di una pena maggiore dei tre anni di esecuzione, la decisione richiamata dalla difesa del ricorrente (Cass., Sez. 5^, 20 gennaio 2000, n. 295, Salvatore, in Cass. pen. mass. ann., 2001, n. 462, p. 925) è isolata nella giurisprudenza di questa Corte, che ha sempre seguito invece il diverso orientamento, secondo il quale l'istituto della sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 656 comma 5 c.p.p., introdotto dalla legge c.d. Simeoni (n. 165 del 1998), è ispirato alla ratio di impedire l'ingresso in carcere dei condannati in grado di ottenere l'ammissione a una misura alternativa alla detenzione, e, pertanto, non può essere invocata qualora sopraggiunga un nuovo titolo esecutivo nei confronti di un soggetto che si trovi già in esecuzione di pena per altra causa o si trovi in esecuzione di custodia cautelare in carcere (come nel caso dell'RR), dovendosi in tale ipotesi provvedersi solo alla comunicazione al Ministro della giustizia della notificazione del nuovo ordine di esecuzione all'interessato, salva la facoltà del detenuto di richiedere l'applicazione di misure alternative, secondo quanto previsto dalle norme sull'ordinamento penitenziario (Cass., Sez. 1^, 17 marzo 2000, n. 2035, Cornacchia;
Id., Sez. 4^, 22 settembre 1999, Pecoraro). Per quanto riguarda, da ultimo, la censura relativa alla mancata applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva al gruppo di reati in materia di sostanze stupefacenti, è appena il caso di far osservare che il tribunale ha fatto corretta e puntuale applicazione di un principio più volte enunciato dalla giurisprudenza di legittimità; e cioè che, in tema di applicazione della disciplina del reato continuato in fase esecutiva, l'unicità del disegno criminoso costituente l'indispensabile condizione per la configurabilità della continuazione, non può identificarsi con la generale inclinazione a commettere reati, sotto la spinta di fatti e circostanze occasionali più o meno collegati tra loro, ovvero di bisogni o necessità di ordine contingente, e neanche con la tendenza a porre in essere reati della stessa indole o specie, determinata o accentuata da talune condizioni psicofisiche (come può essere, ad esempio, l'accertato stato di tossicodipendenza del condannato), dovendo le singole violazioni costituire parte integrante di un unico programma criminoso deliberato sin dall'inizio nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine, a cui di volta in volta si aggiungerà l'elemento volitivo necessario per l'attuazione del programma medesimo. Tale programma deve essere positivamente e rigorosamente provato non giovando a tale fine la mera indicazione della identità di natura delle norme violate, la loro prossimità temporale, la medesimezza del movente delle varie azioni criminose, tutte circostanze concernenti i singoli reati ma non probanti quella preventiva deliberazione a delinquere che ne unifica la ideazione anteriormente alla loro commissione (Cass., Sez. 1^, 19 gennaio 2000, Magnaboschi;
Id., Sez. 1^, 22 febbraio 1994, n. 5618, Moro). Al rigetto del ricorso seguono le conseguenze di legge, meglio precisate nel dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 616 c.p.p.;
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2005