Ordinanza cautelare 22 febbraio 2017
Sentenza 26 marzo 2021
Ordinanza cautelare 14 gennaio 2022
Accoglimento
Sentenza 2 agosto 2024
Ordinanza cautelare 7 marzo 2025
Parere definitivo 3 marzo 2026
Inammissibile
Sentenza 10 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 10/03/2026, n. 1908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1908 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01908/2026REG.PROV.COLL.
N. 01080/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1080 del 2025, proposto da:
GE - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
SA DA, in qualità di legale rappresentante della Società La Neve s.s., rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Colapaoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la revocazione:
della sentenza del Consiglio di Stato – Sez. VI n. 06951/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della sig.ra SA DA;
Vista l’ordinanza n. 865/2025, con cui la Sezione ha respinto l’istanza cautelare articolata in via incidentale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2026 il Consigliere OR Cordì e uditi, per le parti, l’avvocato dello Stato Massimo Di Benedetto e l’avvocato Francesco Colapaoli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. GE ha proposto ricorso per revocazione avverso la sentenza n. 6951/2024, con la quale la Sezione ha accolto il ricorso in appello della Società agricola la Neve s.s. e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, ha annullato il provvedimento con cui GE aveva chiesto la restituzione di euro 166.629,09 per irregolarità riscontrate con riguardo al contributo per la campagna 2011, settore Feaga.
2. A sostegno del ricorso per revocazione GE ha sottolineato come la sentenza revocanda avesse esposto che l’Amministrazione si era “ costituita con atto di stile ” e avesse dato atto, altresì, del solo deposito di memorie da parte dell’appellante (odierno resistente) e non di GE che, però, aveva depositato memoria conclusionale in data 3.6.2024 e memoria di replica in data 13.6.2024. Secondo GE la Sezione aveva, quindi, commesso un errore percettivo e non valutativo, consistente nel non essersi accorta delle difese versate in atti e incidente su un profilo essenziale e dirimente della decisione. In particolare, per GE, “ la principale, se non l’unica, ratio decidendi per cui [era] stato accolto l’appello ” dimorava nel rilievo secondo cui “ dagli atti di causa non emerge la natura intenzionale delle irregolarità addebitate all’appellante non potendosi quindi fare applicazione dell’art. 60 Reg. CE n. 1122/2009 ”; aspetto sul quale le memorie difensive avevano preso “ espressa posizione, argomentando – tra l’altro – circa l’intenzionalità delle irregolarità ”. L’errore percettivo aveva, quindi, impedito di prendere in considerazione la tesi dell’Amministrazione, “ che includeva considerazioni anche e proprio sullo specifico profilo ” su cui il Giudice aveva ritenuto di fondare la decisione di accoglimento dell’appello. GE ha, quindi, rinviato alle pagine 8-9, 12, 15-22 della memoria dell’appellato.
3. Si è costituita in giudizio la sig.ra SA DA, quale legale rappresentante della Società Agricola La Neve, chiedendo di dichiarare il ricorso inammissibile o, comunque, infondato.
4. Con ordinanza n. 865/2025 la Sezione ha respinto l’istanza cautelare articolata in via incidentale da GE per difetto di periculum in mora . In vista dell’udienza pubblica del 5.3.2026 le parti hanno depositato memorie conclusioni. La Società agricola ha depositato, altresì, memoria di replica. All’udienza del 5.3.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Osserva il Collegio come occorra, in primo luogo, verificare i presupposti della fase rescindente. A tal fine, in termini generali, va premesso che, secondo la giurisprudenza costante di questo Consiglio, il rimedio della revocazione ha natura straordinaria e l’errore di fatto idoneo a fondare la relativa domanda, ai sensi del combinato disposto degli articoli 106 c.p.a. e 395 n. 4 c.p.c., deve rispondere a tre requisiti: i ) derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l'organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo così esistente un fatto documentale escluso, ovvero inesistente un fatto documentale provato; ii ) attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato, tenuto conto che se vi è valutazione di un contrasto tra le parti, non può esservi una svista percettiva, ma piuttosto la formulazione di un giudizio volto a risolvere il suddetto contrasto, “ che si sottrae al rimedio revocatorio, così che restano escluse dall'ambito della revocazione l'erroneità della valutazione dei fatti storici o della loro rilevanza ai fini della decisione ” (Cassazione civile, Sez. VI, 5 febbraio 2020, n. 2726); iii ) essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l'erronea presupposizione e la pronuncia stessa ( cfr ., ex multis , Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 agosto 2022, n. 7294: Id., 5 marzo 2024, n. 2168; Id., Sez. V, 2 luglio 2025, n. 5714). Inoltre, per verificare se il giudice procedente abbia correttamente percepito il petitum della domanda processuale e i fatti sottesi alle censure componenti il thema decidendum , per come allegati ed emergenti dagli atti acquisiti al giudizio, occorre, procedere ad un’interpretazione sistematica delle statuizioni componenti la pronuncia revocanda, avendo riguardo all’ordito complessivo della motivazione giudiziale, senza limitarsi ad una valutazione atomistica dei singoli passaggi argomentativi ( cfr .: Consiglio di Stato Sez. III, 20 novembre 2013, n. 5487 che valorizza la necessità di un esame complessivo dell’apparato motivazionale, onde verificare se la pronuncia revocanda sia connotata da una completa ed esaustiva cognizione del thema decidendum ).
5.1. Nel caso di specie, il dedotto errore percettivo consisterebbe nel non essersi il Giudice accorto del deposito di memorie conclusionali e memorie di replica da parte di GE, inferito dal riferimento al deposito di “ atto di mero stile ” e alle sole memorie depositate dall’appellante. L’errore sarebbe stato, quindi, relativo ad un “ fatto processuale ” e, in particolare, al deposito di memorie da parte di GE.
5.2. Osserva il Collegio come condivisibile giurisprudenza ritenga che, in simili casi, la parte debba non solo dimostrare “ l'omesso esame dello scritto difensivo, ma anche che tale scritto sarebbe stato immancabilmente decisivo, perchè avrebbe dovuto necessariamente portare a una decisione diversa ” (Cassazione civile, Sez. VI, 7 novembre 2026, n. 22561). Infatti, secondo la giurisprudenza: i ) l'errore revocatorio non riguarda soltanto i fatti materiali (o storici, o empirici) di natura sostanziale, ma anche altri eventi del processo e questa affermazione ha trovato varie applicazioni giurisprudenziali quanto ad errore costituito, ad esempio, dall'omesso esame di uno scritte difensivo, “ma solo nell'ipotesi in cui l'omissione sia tale da comportare una svista percettiva del giudice in ordine all'esistenza o inesistenza di una circostanza fattuale di natura decisiva, non già una diversa valutazione in diritto della fattispecie sostanziale o processuale” (Cassazione civile, Sez. V, 31 maggio 2017, n. 13744); ii ) l’omesso esame di una memoria deve risultare decisivo, “ nel senso che occorre che nella decisione impugnata emerga un’insanabile illogicità o incongruenza con un elemento di fatto evidenziato nella memoria ” (Corte di Cassazione, Sez. II, 30 maggio 2022, n. 17379).
5.3. Nel caso di specie, GE ha indicato quali elementi decisivi le questioni relative all’intenzionalità della condotta, punto su cui si è fondata la decisione della Sezione. GE non ha, però, indicato quali specifiche circostanze fattuali di natura decisiva non sarebbero state prese in considerazione dal Giudice per non aver considerato le memorie depositate in giudizio, limitandosi a rinviare ad alcune pagine delle memorie e senza operare un confronto tra il contenuto della decisione di merito e tali deduzioni, consentendo al Collegio di apprezzare l’eventuale decisività dell’errore. La parte ha, quindi, omesso di dedurre ed illustrare le circostanze fattuali decisive, rimettendo, in sostanza, l’individuazione di tali circostanze al Collegio stesso tramite la mera integrale riproduzione delle memorie. Inoltre, la tematica dell’intenzionalità aveva costituito un tassello fondamentale del provvedimento impugnato e, quindi, dell’oggetto del giudizio (v. ff . 5 ss. dell’accertamento di GE), con la conseguenza che non è dato apprezzare quale fatto specifico e decisivo relativo al giudizio fosse stato, comunque, non valutato dalla Sezione nella decisione revocanda.
5.4. In ragione di quanto esposto il ricorso per revocazione deve dichiararsi inammissibile atteso che, in difetto di puntuale indicazione sulle circostanze di fatto decisive, non si apprezza quale sarebbe l’insanabile contrasto o illogicità con gli elementi di fatto contenuti nella memoria e, comunque, già posti a base dell’accertamento contenuto nel provvedimento impugnato.
6. Le spese del presente grado di giudizio possono essere eccezionalmente compensate atteso che le indicazioni testuali contenute nella sentenza revocanda potevano indurre a ritenere sussistente una svista dell’organo giudicante e che ciò che è difettato nel caso di specie è la deduzione della decisività degli elementi di fatto a sostegno del ricorso per revocazione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Compensa tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NO BE, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
OR DI, Consigliere, Estensore
Thomas Mathà, Consigliere
Marco Poppi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OR DI | NO BE |
IL SEGRETARIO