Versione
24 ottobre 1942
24 ottobre 1942
Art. 52. Importazione dell'haschish.
Puo' essere autorizzata l'importazione dell'haschish per uso medicinale, con l'osservanza delle norme stabilite dal Ministro per le finanze, previo parere del Ministro dell'interno.
Puo' essere autorizzata l'importazione dell'haschish per uso medicinale, con l'osservanza delle norme stabilite dal Ministro per le finanze, previo parere del Ministro dell'interno.