Articolo 52 della Legge 17 luglio 1942, n. 907
Articolo 51Articolo 53
Versione
24 ottobre 1942
Art. 52. Importazione dell'haschish.

Puo' essere autorizzata l'importazione dell'haschish per uso medicinale, con l'osservanza delle norme stabilite dal Ministro per le finanze, previo parere del Ministro dell'interno.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1942