Sentenza 21 febbraio 2013
Massime • 1
Atteso il principio di formazione progressiva del giudicato, la sentenza di condanna deve essere immediatamente posta in esecuzione quando essa sia irrevocabile in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato per alcune delle fattispecie contestate e contenga già l'indicazione della pena da applicare per le stesse, anche se la Corte di cassazione abbia disposto l'annullamento con rinvio per altre ipotesi di reato che il giudice di merito aveva ritenuto unificate alle prime dal vincolo della continuazione.
Commentari • 2
- 1. Art. 650 - Esecutività delle sentenze e dei decreti penalihttps://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 648 - Irrevocabilità delle sentenze e dei decreti penalihttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/02/2013, n. 15949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15949 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 21/02/2013
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - SENTENZA
Dott. LA POSTA Lucia - rel. Consigliere - N. 635
Dott. BONI Monica - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Consigliere - N. 28525/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CC PI N. IL 02/12/1949;
avverso l'ordinanza n. 2/2010 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO, del 18/04/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
lette le conclusioni del PG Dott. Galasso Aurelio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. In data 18.4.2012 la Corte di assise di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la opposizione proposta da ET NT avverso l'ordinanza emessa dalla stessa Corte, in data 15.4.2011, con la quale era stato applicato l'indulto, ai sensi della L. n. 241 del 2006, nella misura di anni due e mesi sei di reclusione ed Euro 600
di multa, pena inflitta all'NT con sentenza emessa dalla stessa Corte di assise di appello in data 22.11.2007 sulla quale si era formato giudicato parziale in relazione ai reati di porto illegale di armi e falso ideologico (capo g2, 12, n2, e p2), mentre in relazione alla imputazione di omicidio era in corso il giudizio di rinvio a seguito dell'annullamento della Corte di cassazione. La Corte territoriale riteneva infondate le doglianze dell'opponente rilevando, che, senza dubbio, su dette imputazioni si era formato il giudicato a seguito della sentenza della Corte di assise di appello di Lecce del 22.11.2007. Riteneva, altresì, la mancanza di qualsivoglia pregiudizio per l'imputato anche tenuto conto dell'eventuale riconoscimento successivo della continuazione.
Quanto alla dedotta incompetenza del giudice dell'esecuzione, evidenziava che l'art. 665 c.p.p., comma 3 attribuisce la competenza al giudice del rinvio, ossia alla Corte di assise di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, anche per gli imputati che siano rimasti estranei all'annullamento ed anche se il giudice del rinvio non si è ancora pronunciato;
in ogni caso, rispetto alla Corte di assise di appello di Lecce non si può porre la questione di competenza essendo quella di Taranto una sezione distaccata che è parte dello stesso ufficio.
2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'NT, a mezzo dei difensori di fiducia.
Contesta, in primo luogo, l'affermazione del giudice dell'esecuzione secondo la quale l'annullamento con rinvio disposto dalla sentenza della Corte di cassazione, in data 26.4.2010, riguardando soltanto il reato di omicidio colposo non coinvolgerebbe le due imputazioni di porto illegale di armi e falso ideologico sui quali si è formato il giudicato. Rileva, in specie, che se è vero che si è formato il giudicato in relazione ai predetti reati, è altresì vero che i motivi di appello formulati dalla difesa riguardavano anche il riconoscimento della continuazione tra detti reati e quello di omicidio;
pertanto, l'annullamento parziale della Corte di cassazione in relazione al reato di omicidio lascia in piedi i restanti motivi, tra i quali quello sulla continuazione, da valutarsi eventualmente nel giudizio di rinvio;
quindi, non essendosi formato il giudicato rispetto alla quantificazione della pena che sarà determinata all'esito del giudizio di rinvio, l'indulto non poteva essere applicato dalla stessa Corte di assise di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto.
Contesta, altresì, l'affermazione che nelle specie giudice competente è quello del rinvio ai sensi dell'art. 665 c.p.p., comma 3, atteso che, come ha affermato la stessa Corte, l'annullamento con rinvio non riguarda la parte della sentenza per la quale si è formato il giudicato. Pertanto, ai sensi dell'art. 665 c.p.p., commi 1 e 2, non essendo stata modificata la condanna relativa ai reati di falso ideologico e porto illegale di arma, competente è il giudice di primo grado, ossia la Corte di assise di Brindisi.
Rileva, quindi, la erroneità della affermazione secondo la quale il ricorrente potrebbe usufruire della continuazione ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen. in sede esecutiva, mentre è evidente che la questione della continuazione, per quanto si è detto, è ancora suo iudice.
Contesta, altresì, che la sezione distaccata di Taranto sia parte dello stesso ufficio della Corte di assise di appello di Lecce. Con memoria depositata il 7.2.2013 il ricorrente dichiara di insistere nel ricorso ed allega a sostegno il dispositivo della sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Lecce, sezione di Taranto, che decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione ha ritenuto l'NT colpevole del reato di cui all'art. 575 cod. pen. ed ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra detto reato e quelli giudicati con la sentenza in data 15.7.2004, rideterminando la pena in complessivi anni 15 e mesi 4 di reclusione. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, ad avviso del Collegio, deve essere dichiarato inammissibile.
Come è stato specificamente rilevato dal Procuratore generale nelle conclusioni scritte, in forza del principio di formazione progressiva del giudicato, quando la decisione sia irrevocabile in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato, e rispetto ad essa la sentenza contenga già l'indicazione della pena da irrogare, la sentenza di condanna deve essere posta in esecuzione ed il rinvio parziale operato dalla cassazione per ipotesi di reato poste in continuazione con la prima non incide sulla immediata eseguibilità del giudicato (Sez. 6, n. 3216 del 20/08/1997 - dep. 14/11/1997, Maddaluno C, Rv. 208873).
Conseguentemente, nella specie, il giudicato parziale, formatosi a seguito della sentenza della Corte di assise di appello, in data 22.11.2007, in relazione ai reati di porto illegale di armi e falso ideologico (capo g2, l2, n2, e p2) ha reso esecutiva la condanna che a detti reati si riferisce in relazione alla quale ben poteva, pertanto, essere applicato dal giudice dell'esecuzione il beneficio dell'indulto ai sensi della L. n. 241 del 2006. Del tutto irrilevante sotto tale profilo, quindi, deve ritenersi il riconosciuto vincolo della continuazione tra i suddetti reati e quello per il quale, a seguito, dell'annullamento con rinvio della Corte di cassazione, si è celebrato il giudizio di rinvio.
È manifestamente infondata la doglianza relativa al giudice dell'esecuzione competente, atteso che, come è stato correttamente affermato nel provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 665 c.p.p., comma 3, la competenza spetta comunque, al giudice del rinvio della
Corte di appello e nella specie non può rilevarsi alcuna incompetenza funzionale tra Corte di assise di appello di Lecce e la sezione di staccata di Taranto, atteso che quest'ultima è niente altro che una articolazione del medesimo ufficio, circostanza che il ricorrente contesta senza alcuna argomentazione.
Invero, deve essere ribadito che le sezioni distaccate, sia di Tribunale che di Corte di appello, non possono essere considerati uffici autonomi, ma costituiscono semplici articolazioni dell'unico ufficio da cui dipendono;
pertanto, la violazione dei criteri di attribuzione degli affari tra sede principale e sede distaccata non da luogo a nullità, ne' è ipotizzabile alcun conflitto di competenza tra sedi distaccate e sede principale (Sez. 1, n. 42172 del 29/11/2006 - dep. 21/12/2006, Wieser, Rv. 235571). Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma ritenuta congrua di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille (Euro 1.000,00) alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2013