Sentenza 20 marzo 2001
Massime • 1
In tema di riesame di decreto di sequestro probatorio, nulla vieta al giudice di compiere un'accurata valutazione degli elementi acquisiti onde pervenire alla totale esclusione della sussistenza del "fumus" del reato e, pertanto, della necessità del mantenimento della misura cautelare. (Affermando il principio, la Corte ha rigettato il ricorso del P.M. che lamentava come il Tribunale del riesame, anziché limitarsi a valutare l'astratta configurabilità del reato, avesse compiuto un'illegittima disamina di merito).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/03/2001, n. 23058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23058 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NICOLA ZINGALE Presidente del 20/03/2001
1. Dott. FRANCESCO DE CHIARA Consigliere SENTENZA
2. Dott. ERNESTO PERNA LA TORRE Consigliere N. 1451
3. Dott. NICOLA BOTTALICO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. DONATO DANZA Consigliere N. 47637/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Gorizia in data 10.11.2000
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. D. Danza Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Antonio Albano che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. Sebastiano Tribulato del foro di Roma, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
Il Tribunale del riesame di Gorizia, con l'ordinanza in epigrafe, accoglieva l'istanza nell'interesse di LE DE avverso il decreto di sequestro in data 4/7/2000 disposto dal P.M. presso il Tribunale di Gorizia.
Osservava il collegio che il provvedimento non conteneva alcuna enunciazione, seppure sommaria, della condotta delittuosa ipotizzata (truffa), e che a tal fine non era sufficiente la mera indicazione della norma violata (art. 640 c.p.), occorrendo l'individuazione del rapporto diretto o pertinenziato fra cosa sequestrata e delitto ipotizzato con specificazione degli episodi cui erano correlate le cose da sequestrare;
aggiungeva che il decreto non conteneva neppure alcuna motivazione in ordine alla natura di "corpo di reato" o "cosa pertinente al reato" del bene sequestrato, ne', comunque, era configurabile astrattamente nella fattispecie il reato ipotizzato, situazione, questa, idonea, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, a giustificare la misura reale, rendendo possibile il contratto di legalità demandato al giudice, sia pure nei limiti delle indicazioni fornite dal P.M.. All'uopo il Tribunale, attraverso il vaglio degli elementi rappresentati in concreto dall'accusa, escludeva che nel comportamento della istante e del coindagato fossero ravvisabili gli estremi della condotta delittuosa idonea a giustificare la misura.
Ha proposto ricorso per cassazione il procuratore della repubblica presso il Tribunale di Gorizia chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata per violazione di legge. A sostegno deduce una serie di elementi idonei, secondo quanto prospettato, ad integrare gli estremi del comportamento truffaldino degli indagati ed a inficiare, quindi, la validità delle argomentazioni del Tribunale, sotto il profilo della concludenza e logicità.
Diritto
Il ricorso non merita di essere condiviso.
Il Tribunale, dopo aver premesso che nell'istanza di riesame non era stata dedotta alcuna censura sulla configurabile illegittimità del decreto di sequestro per la mancata enunciazione sia pure per sommaria, degli estremi (anche temporali) della condotta delittuosa e l'assenza di motivazione in ordine alla natura di corpo del reato o cosa pertinente al reato, ha inteso approfondire la questione sull'astratta configurabilità del reato ipotizzato ed è pervenuto, attraverso una disamina particolareggiata del complesso quadro probatorio già acquisito, ad una pronuncia, corrente e logica, di totale esclusione di elementi atti a giustificare, anche sul giorno meramente indiziario, gli estremi della condotta truffaldina, posta a fondamento della misura reale. Il ricorrente si duole anzitutto che in tal modo il giudice, anziché limitarsi a valutare l'astratta configurabilità del reato, abbia compiuto, a suo dire, un'inammissibile ed illegittima disamina della "questione di merito". Siffatta censura però è priva di fondamento, poiché, se è vero che in sede cautelare basta apprezzare la sussistenza del quadro indiziario e, segnatamente in tema di sequestro probatorio, la configurabilità dell'ipotesi criminosa cui si collega strumentalmente l'oggetto sequestrato per la sua attitudine a costituire "corpus delicti" o "cosa pertinente," attesa la riconducibilità del fatto ad una determinata condotta subiettiva, è altrettanto vero che nulla vieta al giudice di merito, nel procedimento di riesame, una valutazione accurata degli elementi acquisiti attraverso cui, lungi dal poter attribuire consistenza al "fumus" del reato, è in grado di pervenire invece alla totale esclusione di esso, incompatibile con la necessità del mantenimento della misura. Ciò ha fatto il Tribunale di Gorizia con il provvedimento impugnato, pervenendo, mercè la valutazione globale di elementi contrastanti con l'ipotesi accusatoria, ad un giudizio del tutto negativo circa la sua possibile sussistenza.
Il ricorrente ha poi cercato di sovvertire tale giudizio prospettando nel ricorso tutta un'altra serie di elementi e, soprattutto, di considerazioni nel merito, che ovviamente non possono costituire oggetto di controllo, da parte di questa Corte, chiamata a verificare non il fatto, ancorché sul costruito logico dell'imputazione possa sembrare più aderente alla realtà, bensì eventuali violazioni di legge e vizi della motivazione rilevanti, in base al resto del provvedimento, sotto il profilo dell'art. 606 cm. 1, lett. c), c.p.p.: errori, questi, solo formalmente denunciati nel caso specifico, ma nella sostanza non evidenziati dal lungo "excursus" del ricorrente sulla vicenda fattuale, come testè precisato.
Il ricorso del P.M. deve essere pertanto rigettato.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2001