Sentenza 19 gennaio 2017
Massime • 1
È preclusa la deducibilità della violazione del divieto di "bis in idem" in conseguenza della irrogazione di una sanzione formalmente amministrativa, ma della quale venga riconosciuta la natura "sostanzialmente penale" - secondo l'interpretazione dell'art. 4 Protocollo n. 7 CEDU data dalle decisioni emesse dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nelle cause " Grande Stevens e altri contro Italia" del 4 marzo 2014, e "Nykanen contro Finlandia" del 20 maggio 2014 - quando la prima sanzione sia stata inflitta ad un soggetto giuridico diverso da quello al quale sia stata ascritta, nel successivo procedimento penale, la violazione costituente reato, non potendosi ritenere, in tal caso, che il fatto sia corrispondente sotto il profilo storico-naturalistico a quello oggetto di sanzione penale. (Fattispecie relativa all'irrogazione di una sanzione amministrativo-tributaria nei confronti di due società, delle quali l'imputato del reato ex art. 10 ter D.Lgs. n. 74 del 2000 era legale rappresentante).
Commentari • 4
- 1. Riforma dei reati tributari: l'ampliamento del catalogo dei reati presupposto d.lgs. 231/2001https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. CAPO I - RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL’ENTEWebit.It · https://www.filodiritto.com/
- 3. Art. 25-quinquiesdecies - Reati tributari [52-quinquies]https://www.filodiritto.com/
- 4. Crisi di impresa e debiti col fisco: condannato imprenditore che sceglie altre priorità di pagamento (Cass. 46684/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2018
In situazioni di crisi di liquidità, la scelta di politica imprenditoriale di pagare alcuni debiti piuttosto che altri esclude si possa invocare la forza maggiore. L'inadempimento tributario penalmente rilevante può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all'imprenditore che non ha potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistic In tema di reati fiscali omissivi, l'inadempimento della obbligazione tributaria può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all'imprenditore che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/01/2017, n. 24309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24309 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2017 |
Testo completo
24309-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez.235 Giovanni Amoroso UP 19/01/2016 Claudio Cerroni Giovanni Liberati R.G.N. 38829/16 Enrico Mengoni Carlo Renoldi Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ON AN, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza in data 3/06/2016 della Corte di Appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott.ssa Felicetta Marinelli, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito, per l'imputato, l'avv. Cristina Giacomelli, anche in sostituzione dell'avv. Nicola Mazzacuva, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 30/09/2014 del Tribunale di Bologna, AN AR era stato condannato, con le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata, alla pena di otto mesi di reclusione, sostituita in un anno e quattro mesi di libertà controllata ex artt. 53 ss. della legge n. 689 del 1981, in relazione ai reati, unificati dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 10-ter del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (capo a: per avere omesso di versare, in qualità di legale rappresentante della Emilianauto S.r.l., la somma di 526.499 euro dovuti in base alla dichiarazione IVA relativa all'anno di imposta 2007) e 10-ter del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (capo b: per avere omesso di versare, in qualità di legale rappresentante della Golden Car S.r.I., la somma di 1.501.727 euro ел с dovuti in base alla dichiarazione IVA relativa all'anno di imposta 2009). Con lo stesso provvedimento, inoltre, era stata disposta, nei confronti dell'imputato, l'interdizione perpetua dalle commissioni tributarie, l'interdizione di un anno dai pubblici uffici e dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, nonché l'incapacità di contrattare per tre anni con la pubblica amministrazione.
2. Con sentenza n. 3070/16 in data 3/06/2016 la Corte di appello di Bologna confermò la pronuncia di primo grado.
3. Avverso la sentenza di appello AN AR ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo quattro distinti motivi di censura.
3.1. Con il primo motivo, si denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., la erronea applicazione della legge penale nonché la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui AR è stato condannato in relazione agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000. In sintesi, la sentenza impugnata avrebbe errato nel ritenere sussistente l'elemento soggettivo dei delitti contestati nonostante la assoluta impossibilità di far fronte all'obbligazione tributaria attestata dalle risultanze dell'istruttoria dibattimentale (e, in particolare, dai bilanci della Emilianauto del 2007 e 2008 e della Golden Car del 2009 e 2010, nonché dalla Relazione dell'Amministratore unico sulla gestione per il bilancio 2007 dell'Emilianauto S.r.l.). Mancato adempimento che, secondo il ricorrente, non sarebbe stato riconducibile ad una scelta aziendale quanto piuttosto a difficoltà oggettive (quali gli ingentissimi danni causati dall'Alta velocità, il sempre più limitato accesso al credito, ecc.), a fronte delle quali l'imputato avrebbe cercato di garantire la continuità aziendale, pagando i fornitori e i dipendenti, assicurando a questi ultimi il futuro lavorativo.
3.2. Con il secondo motivo la difesa di AR lamenta, ai sensi dell'art. 606, lett. c) ed e) cod. proc. pen., l'inosservanza del divieto di bis in idem posto dall'art. 649 cod. proc. pen., interpretato alla luce dell'art. 4 del Protocollo 7 CEDU, nella parte in cui esso avrebbe dovuto dare luogo ad una pronuncia di improcedibilità dell'azione penale a fronte della applicazione di sanzioni tributarie all'esito di procedure definite attraverso la rateizzazione degli importi dovuti. Sotto altro aspetto si deduce la contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza impugnata laddove essa è pervenuta alla condanna di AR per i delitti di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 10-ter d.lgs. n. 74/2000. In via subordinata, infine, si sollecita la proposizione di una questione di legittimità costituzionale dell'art. 649 cod. proc. pen., per violazione dell'art 117, comma 1 Cost (in relazione all'art. 4, Protocollo 7 CEDU), ove si ritenga che tale norma non preveda il divieto di un secondo giudizio nel caso in cui l'imputato sia stato giudicato, con provvedimento irrevocabile, per il medesimo fatto nell'ambito di 2 са un procedimento amministrativo per l'applicazione di una sanzione avente natura penale ai sensi della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali e dei relativi Protocolli.
3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente si duole, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., dell'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 12 e 13 del d.lgs. 74 del 2000, 62-bis e 81 cod. pen. nonché dell'illogicità e della manifesta contraddittorietà della sentenza impugnata rispetto al mancato riconoscimento della circostanza di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 74 del 2000, nonché in ordine alle pene accessorie applicate nei confronti dell'imputato.
3.4. Con il quarto motivo, infine, il ricorrente censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., l'erronea applicazione della legge penale, nonché la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio applicatogli. Sotto un primo profilo, infatti, si deduce il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 1 cod. pen. nonché della prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata recidiva. Sotto un altro aspetto, la determinazione della pena in misura superiore alla pena base sarebbe stata sproporzionata rispetto ai parametri dettati dall'art. 133 cod. pen., così come l'entità dell'aumento operato a titolo di continuazione, tale da contenere la pena entro i sei mesi di reclusione, consentendo così la conversione della stessa in pena pecuniaria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. Muovendo dal primo motivo di ricorso, giova ricordare come secondo il consolidato indirizzo interpretativo accolto dalla giurisprudenza di questa Corte, in caso di mancato adempimento delle obbligazioni tributarie la colpevolezza non è esclusa dalla crisi di liquidità esistente al momento della scadenza del termine per il pagamento delle imposte, a meno che l'imputato non dimostri la sua assoluta impossibilità di adempiere il debito tributario, la non imputabilità allo stesso della crisi economica che ha investito l'azienda, nonché l'impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità tramite il ricorso a misure idonee (così Sez. 3, n. 43599 del 9/09/2015, dep. 29/10/2015, Mondini, Rv. 265262; Sez. 3, n. 8352 del 26/04/2014, dep. 25/02/2015, Schirosi, Rv. 263128; Sez. 3, n. 20266 in data 8/04/2014, dep. 15/05/2014, P.G. in proc. Zanchi, Rv. 259190; Sez. Un., n. 37424 del 28/03/2013, dep. 12/09/2013, AN, in motivazione), ancorché sfavorevoli per il suo patrimonio personale (Sez. 3, n. 5467 del 5/12/2013, dep. 4/02/2014, Mercurello, Rv. 258055). 3 сел 2.1. Nel caso di specie, secondo quanto esposto dal ricorrente, la crisi attraversata dal Gruppo Emilianauto sarebbe emersa, "con assoluta evidenza", dai bilanci della Emilianauto S.r.l. del 2007 e 2008 e della Golden Car S.r.l. del 2009 e 2010 (depositati dalla difesa nel corso del giudizio di primo grado), nonché dalla Relazione dell'Amministratore unico sulla gestione per il bilancio 2007 dell'Emilianauto S.r.l.. Alla stregua di tali emergenze istruttorie, sarebbe rimasto dimostrato che a seguito di una serie di eventi non imputabili allo stesso AR (quali, da un lato, la costruzione di una galleria dell'alta velocità, che avrebbe determinato l'inagibilità e quindi la chiusura di una serie di saloni di vendita, con conseguente necessità di "investire nella ristrutturazione di alcuni locali per adeguarli ai livelli di eccellenza richiesta dalle case madri"; e, dall'altro lato, la limitazione di accesso al credito e la contemporanea richiesta, avanzata da alcuni istituti bancari, di una riduzione delle loro esposizioni, con pesanti ripercussioni sulle attività del settore auto), le società gestite dall'imputato si sarebbero trovate nell'impossibilità di reperire fondi per ottemperare al versamento dell'IVA.
2.2. Tuttavia, come correttamente posto in luce dalla Corte d'Appello, pur in presenza di una indubbia situazione di difficoltà aziendale, l'imputato non ha offerto, nemmeno in occasione del presente ricorso, alcun concreto elemento idoneo a dimostrare di aver posto in essere tutte le possibili azioni per fronteggiare la crisi di liquidità e, dunque, che il mancato pagamento dell'IVA non fosse affatto una scelta aziendale non necessitata in via assoluta, quanto piuttosto l'effetto di una decisione assunta in mancanza di soluzioni alternative, dalla sentenza di appello puntualmente passate in rassegna: dall'utilizzo, nel 2008, delle risorse della holding di cui le due società menzionate facevano parte, in particolare per garantire l'erogazione di eventuali crediti bancari, alla immissione di nuova liquidità, anche ricorrendo a risorse personali;
dalla mancata implementazione del piano di riorganizzazione aziendale già avviato, secondo le indicazioni fornite dal revisore contabile e dal collegio sindacale (secondo quanto riportato nel documento della dott.ssa D'Agostini, revisore contabile, prodotto dalla stessa difesa dell'imputato all'udienza del 20/05/2014), al mancato utilizzo, per fare fronte ai debiti tributari, della somma di 650.000 euro incassata dalla Emilianauto S.r.l., nel 2008, a titolo di risarcimento danni dalle Ferrovie dello Stato, nonché, per quanto riguarda la società Golden car S.r.l., della somma di 932.928 euro ottenuta dalla vendita di un immobile, compiuta nello stesso anno, il 2009, in cui era stata incassata l'Iva successivamente non versata. Pertanto, non avendo l'imputato assolto al ricordato onere di allegazione, la sentenza impugnata ha correttamente escluso che, nel caso di specie, potesse invocarsi una situazione di inesigibilità in ordine all'adempimento dell'obbligo di 4 са versamento delle somme dovute a titolo di Iva;
nonché, corrispondentemente, che la descritta condizione di crisi di liquidità potesse in alcun modo incidere sul dolo generico richiesto per l'integrazione del delitto di cui all'art. 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000, costituito dalla coscienza e volontà di omettere il doveroso versamento delle somme spettanti all'Erario, in questo modo illecitamente appropriandosene (Sez. 3, n. 3098 del 5/11/2015, dep. 25/01/2016, Vanni, Rv. 265939; Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014, dep. 25/02/2015, Schirosi, Rv. 263127; Sez. 3, n. 12248 del 22/01/2014, dep. 14/03/2014, P.M. in proc. Faotto e altri, Rv. 259806). Ne consegue, pertanto e conclusivamente, l'infondatezza delle doglianze dedotte con il primo mezzo di impugnazione.
3. Venendo, quindi, al secondo motivo di impugnazione, il ricorrente articola le proprie censure secondo lo schema argomentativo di seguito riassunto. Secondo alcune pronunce della Corte Edu (quali, in particolare, le sentenze RA Stevens c. Italia nn. 18640/10, 18647/10, 18663/10, 18668/10 e 18698/10, in data 4/03/2014 nonché YK c. Finlandia, n. 11828/11 del 20/05/2014) in presenza di una «accusa in materia penale» (identificata, secondo la sentenza NG e altri c. Paesi Bassi, 8 giugno 1976, § 82, serie A n. 22, alla stregua dei tre criteri della "qualificazione giuridica della misura in causa nel diritto nazionale", della "natura" stessa di quest'ultima e della natura e del grado di severità della «sanzione», da ritenersi alternativi e non cumulativi, salvo che l'analisi separata di ogni criterio non permetta di arrivare ad una conclusione chiara in merito alla sussistenza di una «accusa in materia penale» cfr. SS c. Finlandia [GC], n. 73053/01, §§ 30 e 31, CEDU 2006-XIII, e CE c. Lettonia, n. 65022/01, § 31, CEDU 2007-IX), l'art. 4 del Protocollo n. 7 allegato alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali vieterebbe di perseguire (o giudicare) una persona per un secondo illecito», quando alla base di quest'ultimo vi siano sostanzialmente gli stessi fatti. Ciò a condizione che sia stato avviato un nuovo procedimento e la precedente decisione di assoluzione o di condanna sia già passata in giudicato. Tale situazione ricorrerebbe, in particolare, quando sia stata applicata una sanzione tributaria (come una sovrattassa), secondo quanto ribadito anche recentemente dalla Corte EDU con la sentenza UC DE c. Svezia, n. 7356/10 del 27/11/2014. Per tale motivo, anche nel caso oggetto del presente processo, essendo state irrogate, in relazione ai medesimi fatti e sulla base di provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate divenuti definitivi, delle sanzioni tributarie, da considerarsi sostanzialmente penali, l'art. 649 cod. proc. pen., contenente il divieto di ne bis in idem, avrebbe dovuto determinare l'immediata conclusione del procedimento penale. се 5 In proposito, argomenta ulteriormente il ricorrente, la richiesta in tal senso formulata dall'imputato, in quanto relativa ad una questione processuale (cfr. Corte costituzionale, sent. n. 102 in data 8/03/2016) e, dunque, deducibile in ogni tempo, non avrebbe potuto essere ritenuta, come invece opinato dalla Corte territoriale, come "tardivamente formulata". Né potrebbe sostenersi che essendosi proceduto alla rateizzazione della sanzione amministrativa irrogata, il debito tributario non possa essere ritenuto "definitivo", divenendo tale, come sostenuto dai giudici di appello, soltanto con l'ultima tranche di pagamento. Infatti, l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza del 20/08/2013, n. 20, avrebbe ritenuto che la rateizzazione del debito costituisca una novazione oggettiva, sicché il provvedimento di accoglimento dell'istanza di rateizzazione del debito tributario avrebbe natura estintiva dell'obbligazione originaria, tanto da renderlo, appunto, "definitivo".
3.1. Il lineare percorso ricostruttivo sviluppato dal ricorrente entra nondimeno in conflitto con i meccanismi processuali previsti per l'eventuale attivazione dell'art. 649 cod. proc. pen.. Sotto un primo profilo deve osservarsi che, come correttamente posto in luce nel ricorso, la Corte EDU ha pronunciato condanne per la violazione del ne bis in idem in relazione al doppio binario penale-amministrativo previsto in materia tributaria. A partire dalla sentenza IN c. Russia del 2009, i giudici di Strasburgo, al fine di valutare se le due sanzioni abbiano la stessa natura e se, quindi, sia configurabile una violazione del principio del ne bis in idem posto dall'art. 4 del Protocollo n. 7 della Convenzione, ha abbandonato ogni riferimento al tipo legale, facendo invece riferimento, per verificare se ricorra una doppia punizione del medesimo fatto concreto, non tanto alla nozione di materia penale, quanto al concetto di medesimo fatto, che ricorrerebbe nel caso di identità materiale e naturalistica dello stesso (per questo orientamento, ormai consolidato, della Corte EDU v. sentenze EN c. Finlandia del 20/05/2014; UC DE c. Svezia;
v. anche KK c. Finlandia, TZ c. Finlandia, Pirttimaki c. Finlandia). E tuttavia deve, altresì, osservarsi che secondo la stessa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il fatto di infliggere sia sanzioni tributarie che sanzioni penali non costituisce una violazione dell'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, qualora le sanzioni di cui trattasi riguardino persone, fisiche o giuridiche, giuridicamente distinte (v. § 51 della Corte EDU, 20 maggio 2014, IR c. Finlandia). Ed allo stesso esito interpretativo deve, altresì, pervenirsi con riguardo dell'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, a mente del quale "nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge". Anche, con riferimento a 6 са tale disposizione, infatti, la giurisprudenza della Corte di Strasburgo ha affermato che il divieto di bis in idem non può ritenersi violato se la sanzione non sia stata applicata più di una volta alla stessa persona e per uno stesso comportamento illecito (v., in tal senso, la sentenza del 26/02/2013, Åkerberg Fransson, C-617/10). Orbene, nel caso di specie, dalle informazioni ricavabili dalla sentenza impugnata e dal ricorso per cassazione, unici atti del fascicolo accessibili alla Corte di legittimità, parrebbe che le sanzioni tributarie siano state inflitte alle due società, dotate di personalità giuridica, di cui AN AR era legale rappresentante, ossia la Emilianauto S.r.l. e la Golden Car S.r.I., laddove il presente procedimento penale riguarda lo stesso AN AR, che è, invece, una persona fisica. Ne consegue che nei due procedimenti in discussione, la sanzione tributaria ed il procedimento penale riguardano soggetti giuridici distinti, cosicché deve ritenersi mancante la condizione per l'applicazione del principio del ne bis in idem, onde la relativa censura formulata in sede di ricorso di palesa, già sotto un primo aspetto, del tutto infondata.
3.2. Sotto altro profilo, non può omettersi di rilevare che, come correttamente rilevato dal giudice di appello, il ricorrente non ha provveduto ad allegare al ricorso la prova della definitività dell'accertamento tributario, il quale deve intendersi non nel senso di una qualunque estinzione dell'obbligazione tributaria, quanto nell'avvenuto pagamento sia della somma di cui era stato omesso il versamento all'Erario, sia della sanzione amministrativa irrogata dall'Amministrazione finanziaria (Sez. 3, n. 19334 del 11/02/2015, dep. 11/05/2015, Andreatta, Rv. 264809). Ne consegue che proprio la mancanza di qualsiasi prova della definitività dell'irrogazione della sanzione amministrativa preclude la possibilità di valutazione dell'invocata richiesta di applicazione del principio del ne bis in idem "convenzionale", pur dovendosi riconoscere che, in subiecta materia, il tema sia indubbiamente rilevante, emergendo invero non irrilevanti dubbi di compatibilità con la normativa Eurounitaria (v. da ultimo, anche C. eur. dir. uomo, Quarta Sezione, sentenza 10 febbraio 2015, Kiiveri c. Finlandia), che l'illecito amministrativo di cui al citato art. 13 e quello penale possano avere ad oggetto sostanzialmente il medesimo fatto, rendendo ingiustificata la duplicità di sanzioni in caso di ritenute che superino la soglia.
3.3. In ultimo deve escludersi la possibilità di sollevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 649 cod. proc. pen., formulata per violazione dell'art. 117, comma 1 Cost. (in relazione all'art. 4, Protocollo 7 CEDU), atteso che la mancanza di prova della definitività dell'irrogazione della sanzione tributaria e la diversità dei soggetti giuridici destinatari della stessa e della 7 се eventuale sanzione penale, rendono del tutto priva di rilevanza la questione nel presente giudizio.
4. Infondato è, altresì, il terzo motivo, con il quale il ricorrente censura il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 74 del 2000, nonché, in via consequenziale, le statuizioni di condanna alle pene accessorie, indicate al § 1 del "ritenuto in fatto", le quali dovrebbero essere escluse proprio dalla ricorrenza della predetta attenuante, la quale implica che non si applicano le pene accessorie indicate nell'art. 12» (v. art. 13 d.lgs. n. 74 del 2000). Quanto al primo aspetto, il ricorrente assume che dall'avvenuta rateizzazione, da parte delle società, del debito tributario deriverebbe la definitività all'accertamento tributario;
sicché ricorrerebbero tutti gli elementi atti ad integrare la predetta circostanza attenuante. Sul punto giova nondimeno rilevare che la relativa questione è stata dedotta, per la prima volta, nel presente giudizio di legittimità, sicché già sotto tale aspetto il presente motivo di doglianza appare inammissibile. Nel merito deve, in ogni caso, rilevarsi che ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 74 del 2000, rubricato "Circostanza attenuante. Pagamento del debito tributario", "le pene previste per i delitti di cui al presente decreto sono diminuite fino alla metà e non si applicano le pene accessorie indicate nell'articolo 12 se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei delitti medesimi sono stati estinti mediante pagamento, anche a seguito delle speciali procedure conciliative o di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie". Dunque, affinché ricorra l'attenuante in questione, deve essersi proceduto alla effettiva estinzione dei debiti tributati relativi ad uno dei delitti di cui al predetto decreto;
estinzione che deve essere attuata mediante l'integrale pagamento delle somme costituenti debito. Pertanto, quando, come nel caso di specie, si sia proceduto alla semplice rateizzazione del debito di imposta, l'attenuante speciale prevista dall'art. 13 D.Lgs. n. 74 del 2000, non è, conseguentemente, applicabile, atteso che il riconoscimento del beneficio è subordinato all'integrale ed effettiva estinzione dell'obbligazione tributaria (Sez. 3, n. 37748 del 16/07/2014, dep. 15/09/2014, Di Febo, Rv. 260189). Dall'infondatezza della predetta censura deriva, conseguentemente, che anche le ulteriori doglianze relative alle statuizioni di condanna alle pene accessorie devono essere rigettate.
5. Venendo, infine, al quarto motivo, sotto un primo aspetto vengono poste alcune questioni che attengono la materia delle circostanze.
5.1. Innanzitutto, si censura il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 1 cod. pen., che ricorre quando il colpevole abbia "agito per motivi 8 св di particolare valore morale o sociale"; condizione che ricorre, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "nel caso di motivi avvertiti come tali dalla prevalente coscienza collettiva, ed intorno ai quali vi sia un generale consenso" (Sez. 1, n. 20312 del 29/04/2010, dep. 28/05/2010, Agostini e altri, Rv. 247459). E tuttavia, rileva il Collegio che la Corte territoriale ha comunque esplicitato le ragioni per le quali ha ritenuto di non ravvisare la sussistenza della circostanza in esame, e segnatamente che la circostanza che AR si sia "appropriato interamente del relativo tributo erariale per garantire la continuità aziendale", peraltro senza avere fatto mostra di voler affrontare con altri mezzi la situazione crisi aziendale, quali l'immissione di risorse personali o la rinuncia ai propri compensi o crediti. E trattandosi di un apprezzamento di merito, peraltro adeguatamente motivato, deve certamente escludersene la censura in questa sede.
5.2. In seconda battuta, il ricorrente si duole della mancata prevalenza accordata alle attenuanti generiche sulla contestata recidiva. Sul punto, nondimeno, è appena il caso di rilevare che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi anche quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. Un., n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Nella specie, la Corte territoriale, al fine di giustificare il giudizio di equivalenza tra aggravanti e attenuanti, ha espressamente sottolineato come il riconoscimento delle attenuanti generiche fosse avvenuto, da parte del primo giudice, "con estrema benevolenza", avuto riguardo ai "gravi precedenti penali" e alla "entità dell'imposta complessivamente evasa"; con ciò pienamente assolvendo il predetto onere motivazionale.
5.3. Sotto altro aspetto, il ricorrente deduce che la pena base sia stata sproporzionata, così come l'entità dell'aumento operato a titolo di continuazione. In proposito, tuttavia, anche a voler superare il dato della assoluta genericità della doglianza, giova sottolineare che i giudici di merito hanno comunque motivato le ragioni per le quali la pena inflitta all'imputato dovesse ritenersi "adeguata e congrua" alla stregua dei criteri dell'art. 133 cod. pen., avuto riguardo al tempo (e, dunque, agli anni di imposta diversi), alle modalità dell'azione (realizzata nell'ambito di due diverse società), alla gravità del danno cagionato, all'intensità del dolo e dei motivi del delinquere. In questo modo, secondo il Collegio, la Corte territoriale si è conformata all'indirizzo interpretativo che riconduce le scelte in materia di commisurazione della pena all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di 9 legittimità ove adeguatamente motivato (v. Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, dep. 23/01/2014, Waychey e altri, Rv. 258410, secondo cui "deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen.").
5.4. Quanto, poi, alla eccessività dell'aumento disposto per la continuazione, deve ribadirsi come, secondo l'orientamento seguito da questa Corte in casi analoghi, in tema di determinazione della pena nel reato continuato la motivazione offerta a giustificazione dell'aumento disposto sia comunque da considerarsi adeguata ogni qual volta il giudice, approssimandosi al minimo edittale, si limiti "a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen." (così Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; negli stessi termini v. Sez. 2, n. 28852 in data 8/05/2013, Taurasi, Rv. 256464; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283), rendendosi necessaria una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata soltanto in caso l'irrogazione della pena in una misura prossima al massimo edittale (Sez. 4, Sentenza n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356). A tale orientamento si è certamente uniformata, nel caso di specie, la Corte territoriale, la quale ha definito la pena applicata come "adeguata e congrua al fatto complessivamente commesso e alla personalità dell'imputato", mostrando conseguentemente di avere puntualmente apprezzato anche gli aumenti disposti, a partire dalla pena base, in relazione a ciascuna violazione.
6. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 19/01/2017 Il Presidente Il Consigliere estensore есл либ Giovanni Amoros Carlo Renoldi حسن DEPOSITATA IN CANCELLERIA 17 MAG 2017 IL CAA RE Luana Vistiani 10