Cass. pen., sez. III, sentenza 24/06/2014, n. 8352
CASS
Sentenza 24 giugno 2014

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In tema omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto, l'inadempimento della obbligazione tributaria può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all'imprenditore che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico. (Fattispecie, nella quale la Corte ha escluso che potesse essere ascrivibile a forza maggiore la mancanza della provvista necessaria all'adempimento dell'obbligazione tributaria per effetto di una scelta di politica imprenditoriale volta a fronteggiare una crisi di liquidità).

Il reato di omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto ha natura istantanea ed unisussistente, con la conseguenza che gli omessi versamenti periodici non costituiscono frazioni anticipate della fattispecie incriminata e il dolo, che è integrato dalla volontà dell'omesso versamento, deve sussistere alla scadenza del termine cd. lungo e non in momenti ad esso antecedenti.

In tema di reati tributari nel reato di cui all'art. 10-ter D.Lgs. n. 74 del 2000, è richiesto il dolo generico, integrato dalla condotta omissiva posta in essere nella consapevolezza della sua illiceità, a nulla rilevando i motivi della scelta dell'agente di non versare il tributo.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 24/06/2014, n. 8352
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8352
Data del deposito : 24 giugno 2014

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