Sentenza 21 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/03/2003, n. 4199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4199 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2003 |
Testo completo
Aula B REPUBBLICA ITALIANA LA CO0 4 1 99 / 03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZI NE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.14870/00 Dott. Stefano CICIRETTI Dott. Fernando LUPI Consigliere CELENTANO Consigliere 9678 Cron. Dott. Attilio LAMORGESE Cons. Rel. Rep. Dott. Antonio Ud. 21/11/02 Dott. Paolo STILE Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: FIAT AUTO PARTECIPAZIONI s.p.a., in persona del procuratore speciale dr. Francesco Cerchiara, giusta procura speciale per atto notaio Morone di Torino del 14 aprile 1998, rep. n. 83011, e FIAT AUTO s.p.a. (registro imprese ufficio Torino n. 70998/2000), in persona del medesimo procuratore speciale dr. Francesco Cerchiara, giusta procura speciale per atto notaio Lattanzi del 9 maggio 2000, rep. n. 392560, entrambe elettivamente domiciliate in L. G. Faravelli'M² 22, Roma, via Roccaperena n. 34 presso l'avv. Raffaele De Luca Tamajo, che con gli avv.ti Franco Bonamico e Gian Pietro Borsotti le rappresenta e difende, anche 4779 1 disgiuntamente, giusta rispettiva delega in atti;
- ricorrenti -
contro
AN RN, elettivamente domiciliato in Roma, via Flaminia n. 195, presso l'avv. Sergio Vacirca, che con avv.to Nino Raffone lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente, giusta delega in atti;
controricorrente avversO la sentenza del Tribunale di Torino n. 4977 depositata il 21 luglio 1999 (R.G. n. 802/98). Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 novembre 2002 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Lette le richieste scritte del P.M., che ha concluso per la manifesta infondatezza del ricorso. Svolgimento del processo e motivi della decisione Rilevato che con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Torino ha rigettato l'appello proposto dalla soc. FI AU avverso la decisione con la quale il Pretore della stessa sede aveva condannato la predetta società al pagamento in favore del dipendente RN AP della somma di lire 99.449 per integrazione della 2 retribuzione percepita ex art. 11 legge 21 marzo 1990 n. 53 (che ha sostituito l'art. 119 d.P.R. 30 marzo 1957), come autenticamente interpretato dall'art. 1 legge 29 gennaio 1992 n. 69, a titolo di indennità sostitutiva per il terzo giorno delle operazioni elettorali in occasione delle consultazioni politiche del 1996, maggiore erogazione contestata dalla società in base al rilievo che le operazioni del terzo giorno si erano concluse alle ore due e quindici del mattino;
rilevato che le due società FI UT CI e FI UT (la seconda quale successore della prima a titolo particolare nel percontroverso) hanno proposto ricorso diritto cassazione con un unico motivo violazione e falsa - applicazione dell'art. 11 legge 21 marzo 1990 n. 53 e dell'art. 1 legge 29 gennaio 1992 n. 69 deducendo che l'assenza dal lavoro del lunedì doveva essere considerata come fruizione di un giorno di riposo compensativo, in quanto la normale prestazione lavorativa non coincideva sotto il profilo temporale con le operazioni del seggio elettorale, conclusesi alle ore due e quindici minuti;
letta la memoria delle società ricorrente;
3
considerato che
la sentenza impugnata ha deciso conformemente al principio ormai consolidato della giurisprudenza di questa Corte (fra le più recenti Cass. 17 giugno 2002 n. 8712, 12 giugno 2002 n. 8400, 29 gennaio 2000 n. 1062; ritenuto quindi che per la sua manifesta infondatezza il ricorso deve essere rigettato, con il carico delle spese del giudizio di legittimità per le soccombenti;
visto l'art. 375, secondo comma, cod. proc. civ.;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna le società ricorrenti al pagamento delle spese del 14,00, giudizio di cassazione, liquidate in euro 1 3 1.500,00=(millecinquecento/00) per oltre ad euro 4 I . A T S N I R S D A A 2 ' , T 7 onorari. L , - O L 6 A L E - L S D 1 E O 1 P I B S S I I Così deciso in Roma, il 21 novembre 2002,in (an E N D N E G S G A G di consiglio O T E A S L A Presidente O D Cuan Lickety12h Il Consigliere est.Антошо валикуем O P E T A M T , L I I L O R R E A I T D D D S I E O G T E N R E S E ✗L CANCELLIERE Depositato in Cancelleria MAR 2003Joggi, ✗KME O IL CANCELLIERE CANCELLIERE C1 Glovanni Cantelmo