Sentenza 22 marzo 2012
Massime • 1
Il tribunale del riesame deve adeguatamente apprezzare il valore dei beni sequestrati in rapporto all'importo del credito che giustifica l'adozione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente (art. 322-ter cod. pen.), al fine di evitare che la misura cautelare si riveli eccessiva nei confronti del destinatario.
Commentario • 1
- 1. SEQUESTRO DI VALORE ECCESSIVO FINALIZZATO ALLA CONFISCA PER EQUIVALENTE.Di Fulvio Graziotto · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
Nei casi in cui il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente sia di valore eccessivo, il Tribunale del Riesame deve ridurlo per rispettare il principio di proporzionalità con il profitto del reato. Decisione: Sentenza n. 4567/2016 Cassazione Penale – Sezione IV Il caso. Nei confronti di una SRL unipersonale era stato disposto il sequestro finalizzato alla confisca di beni per il controvalore di 650mila euro, cifra relativa alle imposte dovute su operazioni false contestate dalla Procura. Dopo un primo ricorso contro il provvedimento di conferma da parte del Tribunale del Riesame, erano stati dissequestrati alcuni beni e un conto corrente, lasciando sostanzialmente immutato …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/03/2012, n. 17465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17465 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 22/03/2012
Dott. GENTILE IO - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 713
Dott. MARINI Luigi - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 38973/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CI IO, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 27/6/2011 del Tribunale di Napoli che ha confermato il decreto di sequestro del 12/5/2011 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli emesso in relazione al reato previsto dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10 ter;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Luigi Marini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Spinaci Sante, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Fois Fabiana, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 27/6/2011 il Tribunale di Napoli ha confermato il decreto di sequestro del 12/5/2011 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli emesso ai sensi dell'art. 322 ter c.p. in relazione al reato previsto dalla D.Lgs. 10 marzo 2000, n.74, art. 10 ter commesso nell'anno 2008 con riferimento al debito
Iva maturato nell'anno d'imposta 2007 per l'ammontare di 117.424,00. Il Tribunale ha respinto l'istanza di riesame avanzata nell'interesse del Sig. CI. Ha ritenuto sussistere il "fumus" di reato e considerato che per i reati tributari la valutazione in ordine ai beni sequestrabili "per equivalente" deve applicarsi l'intera disposizione contenuta nell'art. 322 ter c.p. e aversi riguardo alla somma sottratta all'imposizione e non al profitto del reato (Sez.Unite penali, sentenza n. 38691 del 6/10/2009). Ha, quindi rilevato che l'immobile soggetto a sequestro è di proprietà di una società facente capo "incontestabilmente" all'indagato. Ha, infine, affermato che il sequestro dell'intero immobile risulta corretto anche se il valore dello stesso è maggiore dell'importo sopra evidenziato;
il Giudice delle indagini preliminari, infatti, ha limitato il sequestro all'importo di 117.424,00 e l'indagato non ha offerto alcuna soluzione che consenta di ridurre i sequestro a proporzione limitandolo a una parte soltanto del bene soggetto a cautela.
2. Avverso tale decisione il Sig. CI propone ricorso personalmente, in sintesi lamentando:
a) errata applicazione di legge ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) per essere stata applicata la disciplina del sequestro "per equivalente" non solo al prezzo, ma anche al profitto di reato in relazione alle ipotesi di reati fiscali, con interpretazione non consentita dalla fattispecie legale;
b) errata applicazione di legge ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) sussistendo una evidente sproporzione fra il valore dell'immobile sequestrato (Euro 413,217,00) e l'entità della somma che costituisce il presupposto del sequestro stesso, con conseguente violazione del principio di proporzionalità che deve applicarsi anche alle misure cautelari reali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato alla luce della giurisprudenza di questa Sezione che fin dalla sentenza n. 35807 del 7/7/2010, NZ e altri (rv 248618) ha affermato il principio che in tema di reati tributari, il sequestro preventivo, funzionale alla confisca "per equivalente", può essere disposto non soltanto per il prezzo, ma anche per il profitto del reato. (In motivazione la Corte ha precisato che l'integrale rinvio alle "disposizioni di cui all'art. 322 ter c.p.", contenuto nella L. n.244 del 2007, art. 1, comma 143, consente di affermare che, con riferimento ai reati tributari, trova applicazione non solo il primo ma anche il secondo comma della norma codicistica).
2. Venendo al secondo motivo di ricorso, la Corte rileva che la decisione impugnata non si pone in contrasto con l'interpretazione degli artt. 309 e 321 c.p.p., in relazione all'art. 322 ter c.p., che ha fornito la giurisprudenza di questa Corte. Se con sentenza della Sez. 3, n. 41731 del 7/10/2010, AN (rv 248697) è stato affermato il principio che il tribunale del riesame non può esimersi dall'affrontare il tema del valore delle cose sequestrate in rapporto all'entità dell'importo del credito garantito che giustifica la misura cautelare "per equivalente", deve rilevarsi che nel caso in esame il sequestro non ha interessato in modo generico l'intero bene, ma è stato limitato in modo espresso all'importo di 117.424,00 sul maggior valore dell'immobile. È così, evidente che nessun eccesso di cautela è stato posto in essere in danno del destinatario della misura stessa, al quale, non si dimentichi, permane la facoltà di soddisfare diversamente il credito che si ritiene spettante allo Stato.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso dev'essere respinto, con condanna del ricorrente ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2012