Sentenza 4 ottobre 2006
Massime • 1
In materia di truffa contrattuale, la condotta del debitore che maliziosamente ometta di riferire di avere già integralmente ricevuto i corrispettivi della compravendita di beni immobili, unita alla reiterata garanzia nei confronti dell'istituto di credito che il prezzo di quelle vendite sarebbero state da lui utilizzate per ripianare i debiti, costituisce elemento idoneo ad indurre in errore la banca, perchè si configura come "quid pluris" rispetto alla semplice promessa di adempimento non onorata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/10/2006, n. 35185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35185 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo S. - Presidente - del 04/10/2006
Dott. CARMENINI Secondo L. - Consigliere - SENTENZA
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - N. 868
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - N. 5062/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DA PA;
avverso la sentenza, in data 10.3.2004, della Corte d'appello di Genova;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere, Dott. Fausto Cardella;
Udita la requisitoria del Pubblico Ministero, Sostituto Procuratore Generale, Dott. Martusciello V., che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
DA PA ricorre avverso la sentenza, in data 10.3.2004, della Corte d'Appello di Genova, confermativa della condanna per il reato di truffa aggravata per l'entità del danno. La parte civile deposita memoria con la quale contesta le deduzioni difensive. Il ricorrente deduce, anche con memoria difensiva:
1) erronea applicazione della legge penale perché non sussistono gli artifici e raggiri. È vero che il ricorrente ha promesso un adempimento di prestazioni che non ci sono state, ma non essendo tale condotta accompagnata da ulteriori elementi idonei a trarre in inganno la persona offesa, il rilievo è esclusivamente civilistico e non penale.
2) manca l'elemento dell'induzione in errore perché la banca ha accordato al DA le dilazioni di pagamento e ha omesso di attivare gli strumenti giuridici a sua disposizione a garanzia del credito, non certo per le promesse dell'imputato ma per una finalità propria, quella di non ostacolare il programma del debitore il quale, appunto, prometteva di vendere i suoi beni e con il ricavato di ripianare i debiti.
Inoltre, omettendo di azionare le procedure esecutive, la banca intendeva evitare si spaventare ulteriori creditori, il cui intervento avrebbe ostacolato il piano. Dunque, s'è trattato di una scelta imprenditoriale errata ma consapevole, con la quale sono stati soppesati costi e benefici. L'errore non è collegato alla condotta del ricorrente.
3) la vendita dei beni da parte del ricorrente era anche nell'interesse della banca creditrice e questa è l'unica ragione che ha ispirato le scelte imprenditoriali della banca.
I tre motivi di ricorso si prestano ad essere trattati congiuntamente. Tralasciando le censure di mero fatto, inammissibili in sede di legittimità allorché, come nel caso in esame, le argomentazioni del provvedimento impugnato siano esaustive, non illogiche e giuridicamente corrette, le errate valutazioni in diritto che il ricorrente denuncia, in buona sostanza, riguardano l'insussistenza degli "artifici e raggiri" nonché dell'"induzione in errore".
La Corte napoletana analizza scrupolosamente gli elementi della condotta dell'imputato nei quali ravvisa gli estremi degli artifici e raggiri, caratterizzanti la fattispecie di truffa. Secondo il giudicante, le reiterate assicurazioni all'istituto bancario sulle intenzioni di ripianare il debito con il ricavo di alcune alienazioni di beni, furono idonee a determinare l'errore della banca circa le reali intenzioni dell'imprenditore, errore che ben può coesistere con il legittimo interesse dell'istituto a non spaventare altri creditori. Anzi, proprio facendo leva e sfruttando tale concomitante interesse della banca creditrice, l'imputato potè portare a compimento il suo disegno. Man mano che il DA procedeva nelle alienazioni, e incassava il relativo prezzo, tacendo tale non irrilevante particolare al creditore, continuava a rassicurarlo ed a promettergli il soddisfacimento convenuto del debito, quando avrebbe incassato. Proprio in questa circostanza, l'aver taciuto al creditore che "i relativi prezzi di compravendita erano stati tutti integralmente prestati in precedenza", il giudice del merito ravvisa l'elemento qualificante la condotta truffaldina dell'imputato. Ritiene il Collegio che siffatta valutazione sia corretta e conforme ai principi giuridici enunciati da questa Corte. Il silenzio dolosamente serbato dal ricorrente su una circostanza determinante per le decisioni o "scelte imprenditoriali" del creditore, quale certamente deve ritenersi quella costituita dall'avvenuto incasso del prezzo delle vendite, che il debitore continuava a garantire destinato al ripianamento dei debiti, è elemento idoneo ad indurre in errore la persona offesa che quelle scelte doveva compiere, giacché interferisce sul processo formativo della volontà che risulta viziato dalla mancata conoscenza di un elemento determinante. Tale condotta, inoltre, costituisce quel quid pluris, rispetto alla semplice promessa di adempimento non onorata, che colloca la fattispecie, altrimenti solo a rilievo civilistico, nell'ambito penale.
4) PA DA non può essere ritenuto concorrente nel reato addebitato al padre, RO, deceduto, perché egli si è limitato a prestare una fideiussione. Egli non ha mai agito in proprio ma quale procuratore speciale del padre;
egli, infine, non ha mai avuto alcun ruolo nella scelta di non destinare al creditore il ricavato della vendita dei beni alla banca.
Il motivo è infondato, al limite dell'inammissibilità. La tesi difensiva è respinta dalla Corte d'appello su un duplice rilievo: primo, il ruolo primario tenuto nell'intera operazione da DA PA, dimostrato "a livello di carteggio" e "allineato con le risultanze orali relative alla sua partecipazione ad incontri ed ai contatti telefonici con funzionari della banca;
secondo, "considerato il ruolo dello stesso...non può sostenersi nel modo più assoluto che esclusivamente DA RO - padre di PA, imputato deceduto- vecchio e già malato...abbia concertato ed attuato l'intero programma truffaldino oggetto di contestazione".
Si tratta di argomentazioni in fatto, immuni da palesi vizi logici, giuridicamente corrette, come tali non sindacabili, dati i limiti fissati dalla giurisprudenza di questa Corte al giudizio di legittimità (Sez. un., 29.9.2003, Petrella;
S.U. n. 6402/97, rv. 207944; S.U. n. 24/99, rv. 214794; S.U. n. 12/2000, Jakani, rv. 216260).
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2006