Cass. pen., sez. II, sentenza 04/10/2006, n. 35185
CASS
Sentenza 4 ottobre 2006

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In materia di truffa contrattuale, la condotta del debitore che maliziosamente ometta di riferire di avere già integralmente ricevuto i corrispettivi della compravendita di beni immobili, unita alla reiterata garanzia nei confronti dell'istituto di credito che il prezzo di quelle vendite sarebbero state da lui utilizzate per ripianare i debiti, costituisce elemento idoneo ad indurre in errore la banca, perchè si configura come "quid pluris" rispetto alla semplice promessa di adempimento non onorata.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 04/10/2006, n. 35185
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35185
Data del deposito : 4 ottobre 2006

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