Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/05/2002, n. 28825
CASS
Sentenza 17 maggio 2002

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Ai fini dell'estradizione da o verso gli Stati Uniti d'America, il Trattato del 13 ottobre 1983, ratificato con legge 26 maggio 1984 n. 225, consente all'art. 2 par. 2 l'estradizione per i reati associativi previsti dalle rispettive legislazioni nazionali (associazione per delinquere per l'ordinamento italiano e 'conspiracy' per quello statunitense), indipendentemente dal requisito della previsione bilaterale del fatto, purché tale ultima condizione sia soddisfatta per i reati che costituiscono il fine dell'associazione criminosa. Ne consegue che laddove sia richiesta l'estradizione soltanto per il reato associativo, l'estradizione è possibile solo se i fatti per cui si procede presentino i caratteri fondamentali di entrambe le figure di reato, come previsti rispettivamente dal diritto italiano e da quello statunitense.

In tema di estradizione per l'estero, la relazione sommaria (c.d. summary), che l'art. X, par. 3 lett. b) del Trattato bilaterale tra Italia e Stati Uniti del 13 ottobre 1983, ratificato con l. 26 maggio 1984 n. 225, richiede quale documento da allegare alla domanda di estradizione, ha la finalità di fornire allo Stato richiesto gli elementi indiziari per una valutazione di merito avente ad oggetto l'esistenza dell'illecito e l'individuazione dell'autore nell'estradando, e non per un controllo di legittimità, attuato con criteri formali, per la verifica della conformità degli elementi forniti e delle prove raccolte agli istituti processuali del diritto italiano.

Commentari3

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/05/2002, n. 28825
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28825
Data del deposito : 17 maggio 2002

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