Sentenza 17 maggio 2002
Massime • 2
Ai fini dell'estradizione da o verso gli Stati Uniti d'America, il Trattato del 13 ottobre 1983, ratificato con legge 26 maggio 1984 n. 225, consente all'art. 2 par. 2 l'estradizione per i reati associativi previsti dalle rispettive legislazioni nazionali (associazione per delinquere per l'ordinamento italiano e 'conspiracy' per quello statunitense), indipendentemente dal requisito della previsione bilaterale del fatto, purché tale ultima condizione sia soddisfatta per i reati che costituiscono il fine dell'associazione criminosa. Ne consegue che laddove sia richiesta l'estradizione soltanto per il reato associativo, l'estradizione è possibile solo se i fatti per cui si procede presentino i caratteri fondamentali di entrambe le figure di reato, come previsti rispettivamente dal diritto italiano e da quello statunitense.
In tema di estradizione per l'estero, la relazione sommaria (c.d. summary), che l'art. X, par. 3 lett. b) del Trattato bilaterale tra Italia e Stati Uniti del 13 ottobre 1983, ratificato con l. 26 maggio 1984 n. 225, richiede quale documento da allegare alla domanda di estradizione, ha la finalità di fornire allo Stato richiesto gli elementi indiziari per una valutazione di merito avente ad oggetto l'esistenza dell'illecito e l'individuazione dell'autore nell'estradando, e non per un controllo di legittimità, attuato con criteri formali, per la verifica della conformità degli elementi forniti e delle prove raccolte agli istituti processuali del diritto italiano.
Commentari • 3
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Ogni questione concernente il prospettato difetto di giurisdizione va posta all'attenzione del giudice straniero dello Stato richiedente, così come, in generale, vale per ogni altra problematica di natura strettamente processuale. Non è riconoscibile nella fattispecie alcuna violazione dell'art. 10 Cost. in quanto rappresenta opinione diffusa nella più accreditata dottrina che la extraterritorialità della giurisdizione penale - peraltro largamente prevista anche dal nostro codice penale - non contrasta con alcun principio di diritto internazionale consuetudinario: l'unico problema è verificare se sussista in concreto un ragionevole 'criterio di collegamento' che giustifica l'esercizio …
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Le domande provenienti da un'autorità straniera nonché i relativi atti e documenti sono accompagnati da una traduzione in lingua italiana, ma l'eventuale omissione non è sanzionata da alcuna ipotesi di nullità. L'omessa traduzione della documentazione trasmessa dallo stato richiedente ai fini estradizionali può incidere sui profili di congruità e completezza della motivazione del provvedimento impugnato, qualora il mancato espletamento dell'incombente sia tale da pregiudicare la possibilità stessa di effettuare il necessario vaglio delibativo sulle ragioni per le quali le Autorità dello Stato richiedente hanno ritenuto la fondatezza dell'ipotesi accusatoria formulata a carico …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/05/2002, n. 28825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28825 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RENATO FULGENZI - Presidente - del 17/05/2002
Dott. ILARIO MARTELLA - Consigliere - SENTENZA
Dott. SAVERIO FELICE MANNINO - Consigliere - N. 1593
Dott. FRANCESCO SERPICO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOMENICO CARCANO - Consigliere - N. 6185/2002
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. BU AS, nato il [...] a [...],
2. BU ES, nato il [...]
avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze 12 novembre 2001 n. 2, con la quale è stata dichiarata la loro estradabilità su richiesta di estradizione del Governo degli Stati Uniti d'America per il reato di conspiracy per commettere frodi a mezzo del telegrafo. Letta la memoria difensiva in data 13 maggio 2002 e vista la produzione documentale con essa tra smessa, consistente in copia dell'invito a comparire per rendere interrogatorio emesso in data 10 maggio 2002 a carico degli imputati dalla Procura della Repubblica di Firenze, contenente l'imputazione ex art. 416 c. 1 c.p. (all. 1) e il parere pro-veritate redatto dal prof. Fabio Ziccardi, straordinario di diritto anglo-americano nell'Università degli studi di Milano;
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S.F.MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dr. Gianfranco VIGLIETTA, il quale ha chiesto la dichiarazione di non farsi luogo all'estradizione e, in subordine, la remissione alle S.U;
Sentita l'arringa dei difensori degli imputati, avv.ti Antonio D'AVIRRO e Gaetano PECORELLA, i quali hanno chiesto l'accoglimento del ricorso:
osserva
IN FATTO E DIRITTO
Avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze 12 novembre 2001 n. 2 dichiarata la loro estradabilità su richiesta di estradizione del Governo degli Stati Uniti d'America per il reato di conspiracy per commettere frodi a mezzo del telegrafo - ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. Violazione dell'art. 705 c.p.p. e dell'art. 10^ Trattato di estradizione tra Italia e U.S.A. in relazione all'art. 706 c.p.p., nella parte in cui questo consente che contro la sentenza della Corte d'appello che dispone l'estradizione sia proponibile ricorso anche nel merito, perché il confronto fra la richiesta di estradizione e le ricostruzioni operate nella consulenza tecnica difensiva avrebbe dovuto necessariamente fare risultare che i ricorrenti non avevano commesso il fatto per cui è stata concessa l'estradizione;
2. Inosservanza ed erronea applicazione (art. 606 c. 1 lett. b) c.p.p.) dell'art. 13 c. 2 c.p. e 705 c. 1 c.p.p. perché la Corte
d'appello non ha tenuto conto del requisito della previsione bilaterale del fatto - che trova riferimento nel Trattato di estradizione tra Italia e U.S.A. sottoscritto a Roma il 13 ottobre 1983 ed entrato in vigore il 24 settembre 1984 - come condizione positiva perché si possa procedere all'estradizione ed ha ritenuto che esistessero le condizioni per accordare l'estradizione per il reato di cospirazione per commettere frodi a mezzo telegrafo e trasferimenti di beni ottenuti con frode nonostante la differenza che passa tra il reato di cospirazione e quello di associazione per delinquere prevista dall'art. 416 c.p., che non è diretta a punire l'accordo anche fra due persone, di cui almeno una svolga attività preparatoria dei reati-scopo, quanto piuttosto la stabile permanenza di un apparato organizzativo criminoso;
in particolare, i Giudici di merito hanno ritenuto che l'estradizione per il reato di conspiracy sia concedibile a prescindere dalla corrispondenza a una qualsiasi forma di reato associativo previsto dalla legge italiana quando tale reato sia finalizzato al compimento di altri reati per cui è prevista l'estradizione, interpretando il secondo comma dell'art. 2 del Trattato nel senso che introdurrebbe una deroga al principio della doppia incriminabilità, mentre la corretta interpretazione della norma è che l'estradizione è subordinata in ogni caso alla condizione che il fatto previsto dall'ordinamento italiano come reato associativo sia punito anche negli U.S.A. a titolo di conspiracy e, viceversa, che il fatto sanzionato negli U.S.A a titolo di conspiracy sia previsto nell'ordinamento italiano a come reato associativo;
Motivi aggiunti:
1. Violazione dell'art. 10 lett. e) Trattato di estradizione Italia- U.S.A., il quale prescrive che ogni richiesta di estradizione dev'essere accompagnata dai testi di legge che regolano la prescrizione dell'azione penale o dell'esecuzione della pena per il reato, perché al p. 51 della dichiarazione giurata di appoggio alla richiesta di estradizione si rinviene la trascrizione del testo della disposizione contenuta nella Sezione 3282 del Titolo 18 del codice degli U.S.A., che stabilisce un termine quinquennale per la prescrizione dei reati con decorrenza dal momento in cui il reato è stato commesso, in un testo dattiloscritto e non in fotocopia autenticata e senza la precisazione del momento di decorrenza del termine di prescrizione, se dal momento della perfezione o della consumazione del reato;
perciò i ricorrenti chiedono che la Corte di cassazione chieda agli U.S.A. ai sensi dell'art. 11^ del Trattato la presentazione della documentazione aggiuntiva necessaria a colmare le evidenziate lacune;
2. Mancata individuazione dei gravi indizi con specifico riferimento al reato di conspiracy, la cui verifica è imposta dall'art. 705 c.p.p. e dall'art. 10^ p. 3 del Trattato Italia-U.S.A. di estradizione, che richiede la sussistenza di prove pertinenti, che forniscano una base ragionevole per ritenere che la persona richiesta abbia commesso il reato per il quale viene domandata l'estradizione, non essendo sufficiente che i gravi indizi siano stati ritenuti dallo stato richiedente, in quanto l'A.G. italiana deve formulare un giudizio autonomo su di essi e secondo le regole che governano le prove nell'ordinamento italiano, in applicazione delle quali - non essendo la documentazione cui fa riferimento l'autorità statunitense intellegibile senza le dichiarazioni dei presunti investitori - le relative testimonianze sarebbero inutilizzabili secondo il diritto italiano perché siglate con dei numeri;
inoltre, la motivazione della sentenza impugnata si è soffermata sugli indizi desunti dalle dichiarazioni dei presunti investitori in ordine agli episodi di truffa, cioè ai reati-scopo, ma non alla prova della conspiracy, che non riguarda soltanto l'atto preparatorio, ma soprattutto l'accordo volto alla commissione di un fatto illecito, accordo che non può essere presunto, ma dev'essere individuato in relazione ai tempi, modalità, circostanze e autori;
3. Violazione del divieto della doppia punibilità, previsto sia dall'art. 649 c.p.p. che dal Quinto Emendamento della Costituzione americana, perché i ricorrenti sono sottoposti a giudizio in Italia per i reati-scopo, tant'è che per questi la Corte d'appello ha escluso la punibilità, considerando che la punibilità della conspiracy - la cui commissione è legata alla commissione di un atto preparatorio, distinto da quello che rappresenta il compimento di un passo sostanziale verso il reato-fine - si colloca in un momento precedente alla realizzazione di un fatto costituente reato per il diritto italiano;
inoltre, poiché nel diritto italiano il concorso di persone, contestato ai ricorrenti, comprende situazioni che per il diritto statunitense costituiscono ipotesi di conspiracy, il procedimento in Italia per concorso nei reati di truffa e negli U.S.A. per il reato di conspiracy costituirebbe violazione del principio della doppia punibilità.
L'impugnazione è infondata.
L'art. 705 c.p.p. per quanto riguarda il presupposto dell'estradizione costituito dai gravi indizi di colpevolezza ammette una deroga totale in favore della convenzione, nei limiti in cui questa dispone.
È illuminante al riguardo la considerazione che la norma trova la sua ratio nel fatto che, in regime convenzionale, l'esistenza di adeguati indizi di reità deriva, per presunzione incontrovertibile, da determinati documenti che la convenzione espressamente indica e ai quali il giudice dello Stato richiesto non può negare fede quando essi gli siano stati comunicati ufficialmente: in tal caso il magistrato deve compiere esclusivamente un esame formale di detti documenti (v., da ult., Cass., Sez. 6^, 3 marzo 2000 n. 1118, ric. Odigie Obeide;
Id., 11 gennaio 1999 n. 37, ric. Shabana;
20 ottobre 1995 n. 3114, ric. Daimallah).
L'art. 10^ c. 3 lett. b) del Trattato di estradizione Italia-Stati Uniti prevede l'allegazione alla domanda di estradizione, fra gli altri documenti, di una relazione sommaria dei fatti, che fornisca una base ragionevole per ritenere che la persona richiesta abbia commesso il reato per il quale viene domandata l'estradizione; una base ragionevole che costituisce in sostanza una base indiziaria, in tanto predisposta dalla norma convenzionale in quanto valutabile dalla parte richiesta.
La sentenza impugnata si è attenuta a questo criterio, procedendo alla valutazione della relazione del prosecutor allegata alla richiesta di estradizione, senza limitarsi a richiamare il rinvio a giudizio del Gran Jury, ma compiendo un'analisi dettagliata della vicenda processuale alla luce degli elementi indiziari offerti, giudicandoli motivatamente sufficienti a giustificare l'accusa di conspiracy a carico dei ricorrenti, cioè ad ipotizzare fondatamente che i UT si siano accordati fra loro per mettere in atto una macchinazione truffaldina a scopo di frode con il fine di ottenere denaro altrui mediante promesse false e ingannevoli e che in attuazione di questo piano abbiano fatto o fatto fare le comunicazioni telegrafiche specificate nel rinvio a giudizio, secondo lo schema della conspiracy delineato nel titolo 18 del codice degli Stati Uniti sez. 371, al fine della commissione di reati in violazione della sez 1343. Ha altresì verificato le argomentazioni difensive in ordine alla riconducibilità dei fatti ascritti agli estradandi al delitto di frode telegrafica di cui al titolo 18 sez. 1343 del codice degli Stati Uniti, pervenendo attraverso un'esame analitico alla conferma della qualificazione giuridica datavi. Quanto alle consulenze tecniche di parte, il rigetto delle ricostruzioni alternative proposte è conseguito alla smentita in fatto dell'attendibilità di tali ricostruzioni, che hanno cessato conseguentemente di essere proponibili. Ugualmente, il richiamo al rinvio a giudizio del Gran Jury nell'economia della decisione ha semplice valore di riscontro processuale.
A fronte di queste constatazioni il primo motivo di ricorso si rivela, quindi, manifestamente infondato.
In merito al secondo motivo si osserva che il secondo paragrafo, seconda parte, dell'art. 2^ del trattato di estradizione Italia- U.S.A. stabilisce che ogni forma di associazione per commettere reati di cui al paragrafo 1 del presente articolo, così come previsto dalle leggi italiane, e la "conspiracy "per commettere un reato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, così come previsto dalle leggi statunitensi, è altresì considerato reato che da luogo all'estradizione.
Il paragrafo 1 recita: un reato, comunque denominato, da luogo ad estradizione solo se è punibile secondo le leggi di entrambe le parti contraenti con una pena restrittiva della libertà per un periodo superiore a un anno o con una pena più severa.
Ora, il testo del secondo paragrafo, così come formulato, crea un preciso riferimento del reato associativo ivi considerato, al reato comunque denominato, considerato al primo paragrafo, nel senso che l'estradabilità per il reato associativo e, quindi, per la conspiracy, si commisura all'estradabilità del secondo, cioè del reato-fine dell'associazione criminosa.
La formula escogitata ha la funzione di superare il raffronto diretto fra l'associazione per delinquere e la conspiracy, che sono in effetti reati diversi (Cass., Sez. 1^, 17 novembre 1989 n. 2922, ric. Grandia) benché non irriducibili a un ceppo comune, in modo che anche per essi sia possibile rispettare il principio della previsione bilaterale sia pur indirettamente, attraverso i reati che costituiscono comunque il fine del rapporto associativo. Condizione operativa della formula è, tuttavia, che l'estradizione riguardi il reato associativo, da una parte, o la conspiracy, dall'altra, unitamente ai reati-fine rispettivi;
ché, se l'estradizione ha per oggetto solo il reato associativo o solo la conspiracy, il raffronto diretto diviene inevitabile, con la conseguenza che l'estradizione resta possibile solo allorché i fatti per cui si procede presentino i caratteri fondamentali di entrambe le figure di reato, rispettivamente previste dal diritto statunitense e da quello italiano.
Nella specie il fatto per cui i ricorrenti sono indagati in Italia si qualifica secondo il diritto italiano come associazione per delinquere, commessa in Firenze, Miami, Roma e New York nel 1994 e fino al 1998, e pertanto rientra comunque, nella previsione bilaterale richiesta dall'art. 13 c. 2 c.p.. Pertanto il secondo motivo di ricorso risulta infondato. Ugualmente infondato è il primo motivo aggiunto.
L'art. 10^ lett. e) del Trattato di estradizione Italia-U.S.A. prescrive che la richiesta di estradizione dev'essere accompagnata dai testi di legge che regolano la prescrizione dell'azione penale o dell'esecuzione della pena per il reato.
Nella specie a tale prescrizione la parte richiedente ha ottemperato mediante l'allegazione del testo della disposizione contenuta nella Sez. 3282 del Tit. 18 del codice degli U.S.A., che stabilisce per la prescrizione dei reati un termine quinquennale con decorrenza dal momento della commissione di essi, senza che sia necessaria ogni ulteriore specificazione.
Trattandosi di testo di legge la produzione in fotocopia autenticata, non altrimenti prescritta, appare del tutto ininfluente ai fini del giudizio dell'autenticità di esso.
Per quanto riguarda il secondo motivo aggiunto valgono le considerazioni svolte a proposito del primo motivo, con riferimento alla valutazione, compiutamente eseguita nella sentenza impugnata, della fondatezza della conspiracy attraverso gli elementi indiziari forniti nella relazione del prosecutor allegata alla domanda di estradizione.
Al qual proposito si osserva che la relazione sommaria dei fatti, delle prove pertinenti e delle conclusioni raggiunte, di cui all'art. 10^ pgf. 3 lett. b) del Trattato di estradizione Italia-U.S.A. è espressamente voluta per fornire una base ragionevole per ritenere che la persona richiesta abbia commesso il reato per il quale viene domandata l'estradizione, vale a dire per assicurare una piattaforma indiziaria in funzione di una valutazione di merito, volta, cioè, a coglierne il valore probatorio espresso in relazione all'esistenza dell'illecito e all'individuazione dell'autore nell'estradando, e non ad eseguire un controllo di legittimità, attuato con criteri formali, per la verifica della conformità degli elementi forniti e delle prove raccolte agli istituti processuali del diritto italiano. È perciò estraneo a tale valutazione ogni criterio formale di validità e di utilizzabilità stabilito dalle norme del codice di procedura penale italiano. Come già si è detto, nel caso in esame il Giudice d'appello ha svolto una valutazione analitica e completa degli elementi e delle prove e delle conclusioni, raggiunte su quella base dai Giudici statunitensi, specificamente in ordine al reato di conspiracy, verificando l'ipotesi accusatoria con preciso riferimento all'accordo intervenuto tra i ricorrenti per mettere in atto una macchinazione truffaldina a scopo di frode con il fine di ottenere denaro altrui mediante promesse false e ingannevoli e che in attuazione di questo piano abbiano fatto o fatto fare le comunicazioni telegrafiche specificate nel rinvio a giudizio, secondo lo schema della conspiracy delineato nel titolo 18 del codice degli Stati Uniti sez. 371, al fine della commissione di reati in violazione della sez. 1343.
Pertanto il motivo aggiunto in esame è manifestamente infondato. Le considerazioni già svolte a proposito del secondo motivo d'impugnazione valgono anche per il terzo motivo aggiunto, considerando che i UT sono indagati in Italia anche per associazione per delinquere, al quale si fa riferimento per il reato di conspiracy, e che tra questa forma di reato associativo e il concorso di persone, col quale i ricorrenti vorrebbero prospettare una coincidenza ai fini della doppia previsione, esiste in effetti una precisa differenza di struttura che preclude l'effetto di duplice incriminazione.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 17 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2002