Sentenza 27 ottobre 2003
Massime • 1
Le prescrizioni della legge n. 84 del 1994 che prevedono che l'organico della segreteria tecnico - operativa delle Autorità portuali sia deliberato dal comitato portuale ( art. 9) e composto da personale proveniente dalle organizzazioni portuali ( art. 10), hanno natura di norme imperative, la cui inosservanza determina nullità radicale dei contratti di lavoro stipulati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/10/2003, n. 16118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16118 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. MERCURIO Ettore - Consigliere -
Dott. CUOCO Pietro - Rel. Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GU SC elettivamente domiciliato in ROMA VIA DUILIO 13, presso lo studio dell'avvocato ETTORE VALENTI, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO ROMANO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AUTORITÀ PORTUALE BRINDISI, in persona del legale rappresentante "pro tempore", elettivamente domiciliato in ROMA P.LE CLODIO 14, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO VALLEBONA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALBERTO MELICA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sent. n. 109/1999 del Tribunale di BRINDISI, depositata il 22 marzo 2000 - R.G.N. 1500/1999;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 maggio 2003 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato ROMANO;
udito l'Avvocato VALLEBONA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 15 luglio 1999 CE UA propose appello avverso la sentenza con cui il Pretore di Brindisi aveva respinto la sua domanda diretta ad ottenere, con la declaratoria di nullità od inefficacia dell'atto espulsivo emesso dall'Autorità Portuale, la reintegrazione nel posto di lavoro ed il risarcimento dei danni. Il Tribunale ha respinto l'appello. Analiticamente esaminando i singoli motivi dell'impugnazione, il giudicante osserva che 1) i rapporti in controversia erano stati instaurati, come ritenuto anche dal Pretore, in violazione delle disposizioni della legge 28 gennaio 1994, n. 84, la quale prevede che l'organico (nel numero e nella composizione qualitativa) della segreteria tecnico - operativa sia deliberato dal Comitato Portuale (art. 9), e sia composto da personale proveniente dalle organizzazioni portuali (art. 10), e, qualora in esubero, sia assoggettato a mobilità (art. 23);
2) la violazione di questa procedura aveva determinato la nullità dei contratti di lavoro;
3) l'art. 3 del regolamento unico nazionale per i dipendenti degli enti portuali, era inapplicabile sia in quanto era fonte secondaria, e sia in quanto la sua applicazione sarebbe stata possibile solo se, dopo aver applicato la procedura prevista dalla legge, indilazionabili esigenze avessero imposto l'assunzione di altro personale.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre CE UA, percorrendo le linee d'un unico articolato motivo;
l'Autorità portuale di Brindisi resiste con controricorso, coltivato con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Denunciando violazione degli artt. 6, secondo comma, 8, secondo comma, 9, terzo comma, 10, sesto comma, 12, secondo comma, e 23 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, degli artt. 111, 115, 116, 118 e 157 c.p.c. e degli artt. 1418, 1419 e 1362 c.c. e segg. nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente sostiene che
1.1. dalla sentenza non è dato comprendere se la presunta nullità del contratto sia stata determinata dall'omessa preventiva deliberazione della pianta organica da parte del Comitato Portuale, ovvero dal fatto che il personale della segreteria avrebbe dovuto essere composto da dipendenti provenienti dalle organizzazioni portuali, ovvero dal fatto che l'assunzione era stata effettuata dal Presidente, carente di poteri (ricorso, p. 15);
1.2. gli artt. 9 e 10 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 dispongono che il Comitato Portuale ha il potere di deliberare l'organico della segreteria e di nominare il Segretario Generale: non di assumere altro personale (p. 13): l'art. 23 della stessa legge, norma di salvaguardia dei rapporti di lavoro in atto, riguarda solo il personale in servizio alle dipendenze dei precedenti Enti Portuali, trasfusi poi nell'Autorità portuale (p. 18);
1.3. le norme possono considerarsi imperative solo se dirette al perseguimento di un interesse pubblico, ravvisabile se il divieto è assoluto e senza possibilità di esenzione dalla sua osservanza;
e tuttavia l'impianto normativo della legge in esame "non sembra abbia voluto equiparare i rapporti di lavoro istituiti nell'ambito dell'Autorità portuale, ne' nella loro genesi ne' nella loro gestione, a quelli del pubblico impiego, con la conseguente tutela di interessi generali sottratti alla contrattazione collettiva ed alle norme civilistiche che regolano la materia" (p. 20);
1.4. con decreto del 13 gennaio 1995 il Commissario dell'Autorità portuale con decreto 18 dicembre 1995, n. 79 aveva approvato la pianta organica, che, per silenzio-assenso del Ministero, cui era stata trasmessa, era divenuta esecutiva;
a seguito di questa trasmissione, il Direttore Generale del Ministero (e non il Ministro, a tanto competente) aveva rappresentato solo la mera opportunità che l'organico fosse deliberato dal Comitato Portuale;
e tuttavia il Comitato Portuale, anche dopo la sua costituzione, "non aveva mai adottato atti riguardanti l'assunzione dei dipendenti, neanche per modificare o revocare quelli adottati dal Presidente, ed aveva espressamente deliberato la propria estraneità e la propria mancanza di poteri in ordine ai rapporti di lavoro instaurati e da instaurare, ed in ordine al licenziamento del UA" (pp. 15 - 18);
1.5. nel caso in esame, l'assoluta ed indilazionabile necessità di procedere all'assunzione, per chiamata di elementi qualificati ed in possesso di idonei titoli, era stata concordemente ravvisata dal Presidente dell'Autorità portuale e dai rappresentanti aziendali delle associazioni sindacali (p. 17); e, per quanto riguardava il UA, dopo una prima assunzione (del 7 marzo 1996), il cui termine con decreto 10 giugno 1996 n. 119 era stato prorogato, con il decreto 18 luglio 1996 n. 139 era sorto un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato, "tramutatosi per fatti e comportamenti inequivoci e concludenti, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 230 in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato" (pp. 11 - 14);
2) Il ricorso è infondato. L'art. 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 dispone che il Comitato portuale "delibera, su proposta del presidente, sentito il segretario generale, l'organico della segreteria tecnico - operativa di cui all'art. 10, allegando una relazione illustrativa delle esigenze di funzionalità che lo giustificano" (lettera "f").
L'art. 10, quinto comma, dispone che la segreteria tecnico-operativa sia composta, in sede di prima applicazione, da personale proveniente dalle organizzazioni portuali, in un contingente ed in una composizione qualitativa determinata ai sensi dell'art. 9, in relazione alle specifiche esigenze.
L'art. 23, secondo comma, dispone che il personale delle organizzazioni portuali è trasferito alle dipendenze delle autorità portuali, in continuità di rapporto di lavoro;
e, ove in esubero, è mantenuto alle dipendenze dell'autorità stessa in posizione di soprannumero.
La sentenza impugnata richiama fondatamente le disposizioni contenute nelle predette norme;
e ritiene che esse concorrano a determinare l'invalidità del rapporto in esame.
Le argomentazioni precedentemente esposte sub "1." e "2." sono pertanto infondate.
3) È norma imperativa la disposizione che non può essere derogata, esigendo necessaria applicazione.
Questa necessità, che sul piano formale non richiede particolari formule, può esprimersi anche in forma negativa: con l'assenza d'un potere derogatorio da parte del destinatario.
La ragione della norma imperativa è nella natura indisponibile dell'interesse tutelato, sottratto alla disponibilità del destinatario (che della norma deve dare attuazione), ed in tal modo ad ogni possibilità di deroga ("e plurimis", Cass. 13 settembre 2000 n. 12067). L'interesse indisponibile è spesso connesso alla gestione dell'ente pubblico: tutela questo interesse, come norma imperativa, la disposizione che delimita la possibilità d'un ente pubblico di stipulare un particolare contratto (Cass. 21 aprile 2000 n. 5234). E lo è a maggior ragione la disposizione che attiene alla struttura organica ed alle esigenze funzionali del personale, anche se nella sola (pur generale) misura in cui questa struttura e queste esigenze sono direttamente disciplinate dalla legge ed in tal modo sottratte all'autonomo potere di organizzazione dell'ente stesso. Il potere di autorganizzazione, riconosciuto all'ente, non esclude che la legge precostituisca alcuni principi generali dell'organizzazione stessa;
e questi principi, per lo stesso fatto che sono prefissati al potere dell'ente, in assenza di specifica disposizione che lo consenta non sono derogabili, in tal modo costituendo norme imperative. L'interesse tutelato, nell'ambito del rapporto di lavoro, non è limitato ai pubblici dipendenti;
sono (ad esempio) norme imperative le disposizioni che disciplinano e limitano le ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro privato ("ex plurimis", Cass. 7 ottobre 2002 n. 1433, Cass. 22 luglio 2002 n. 10705): dalla rigida limitazione di queste ipotesi normative si deduce che al fondo delle predette disposizione è l'interesse generale alla protrazione del rapporto. Nel quadro di questa inderogabilità si inscrive la disposizione che (nella tutela del generale interesse al buon andamento dell'ente:
art. 97 Cost.) esige la formazione dell'organico d'un ufficio, in base alle relative esigenze funzionali.
E si inscrive la disposizione che (nella tutela del generale interesse alla protrazione del rapporto) prevede il trasferimento del personale da una preesistente organizzazione ad un ente pubblico, prescrivendo la continuità del rapporto di lavoro.
Ciò, nel caso in esame. L'organico della segreteria dell'Autorità portuale (la quale è ente di diritto pubblico: art. 6, secondo comma, della legge 28 gennaio 1994, n. 84) è deliberato dal Comitato
portuale. Ed è significativo (come segnale dell'attenzione riservata a questo atto, e della natura della volontà normativa che lo prescrive) che la deliberazione debba essere effettuata sulla base delle esigenze di funzionalità che giustificano l'organico stesso (art. 9, terzo comma, lettera "i"), debba indicare la composizione qualitativa e quantitativa del personale (art. 10), e debba essere poi sottoposta all'approvazione del Ministro dei trasporti (art. 12 secondo comma).
Ed il personale della segreteria, nella composizione qualitativa e quantitativa determinata dal Comitato, è composto da personale proveniente dalle organizzazioni portuali (art. 10, quinto comma). Ed è significativa la specifica attenzione normativa alla protrazione del rapporto (che è di diritto privato: art. 10, sesto comma) di questo personale: trasferito "ope legis" dalle predette organizzazioni alle autorità portuali in continuità di rapporto di lavoro e con il precedente trattamento retributivo (conservando "ad personam" le eventuali maggiori somme) previdenziale e pensionistico, il personale resta alle dipendenze del nuovo datore, anche eventualmente in soprannumero (conservando priorità nelle eventuali vacanze presso altre autorità portuali, e presso le società e le imprese previste dagli artt. 16 e 18: art. 23, secondo e terzo comma).
Da ciò si deduce che l'Autorità portuale, pur nella sua autonomia finanziaria (art. 13) ed amministrativa (come per l'art. 9, terzo comma) non possa, per l'assenza di specifiche disposizioni che lo consentano, derogare alle prescrizioni relative all'organico della segreteria ed alla protrazione del rapporto dei dipendenti delle organizzazioni portuali: prescrizioni che hanno natura imperativa. L'argomentazione precedentemente esposta sub "1.3." è pertanto infondata.
4) La violazione di queste disposizioni imperative determina la nullità dei contratti con i quali era stato costituito il rapporto di lavoro del UA (per la natura imperativa delle predette norme, e per la conseguente nullità negoziale, determinata dall'assenza di pianta organica, in analoga controversia, Cass. 14 ottobre 2000 n. 13729). E gli atti amministrativi ai quali il ricorrente fa riferimento, essendo in violazione delle predette disposizioni, non sono idonei ad escludere la predetta nullità.
Le argomentazioni precedentemente esposte sub "1.4." ed "1.5." sono pertanto infondate.
5) Il ricorso deve essere respinto. Ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 10,00, oltre ad Euro 1.500 per onorario.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2003