Sentenza 24 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/06/2002, n. 9211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9211 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2002 |
Testo completo
0 92 1 1/ 02 Aula 'A' REPUBBLIC L P OLO ALIAN LA CORTE UPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 287/01 Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Cron.
1.24872 Dott. Bruno BATTIMIELLO Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Consigliere Ud. 05/04/02 Dott. Florindo MINICHIELLO - Rel. Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO ha pronunciato la seguente S ENTENZA علان sul ricorso proposto da: IO, elettivamente domiciliato in ROMA FORCINITI presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO GALLEANO, EDMONDO GANGITANO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
IPOST (ISTITUTO POSTELEGRAFONICI), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 2002 rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO 1466 STATO, giusta delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 10457/99 del Tribunale di TORINO, depositata il 28/12/99 R.G.N. 118/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/04/02 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato MACALUSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- r.g.n. 287/01 ud. 5 aprile 2002 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. IT MA ed altri ricorrenti convenivano avanti il ET di Milano in funzione di -giudice del lavoro l'IPOST Istituto Postelegrafonici esponendo di essere stati dipendenti dell'Ente Poste Italiane nel quale si era trasformata la precedente Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni, e di aver ricevuto, a seguito del collocamento a riposo, una indennità di buonuscita inferiore a quella dovuta loro. Concludevano per la declaratoria del loro diritto a vedersi computato sulla base di calcolo dell'indennità di buonuscita il 60% della indennità integrativa speciale con calcolo della base imponibile sulla scorta dell'ultimo stipendio al lordo delle ritenute previdenziali, con conseguente condanna dell'IPOST a corrisponderle la differenza. Ritualmente costituitosi in giudizio contestava il l'IPOST ' fondamento della domanda e concludeva per il rigetto della medesima con riconoscimento in subordine del suo diritto a dedurre sulle somme eventualmente dovute a titolo di indennità di buonuscita i maggiori contributi a carico del dipendente in ragione dell'ampiamento della base contributiva. 3 L'adito ET accoglieva la domanda, risconoscendo il diritto dei ricorrenti al computo nell'indennità di buonuscita del 60% dell'indennità integrativa speciale. Avverso tale pronuncia proponeva appello l'Ipost sostenendo che il ET aveva errato nell'accogliere la domanda. Gli appellati, regolarmente costituitisi, contestavano il fondamento del gravame e chiedevano la conferma della sentenza del ET. Il tribunale di Milano, con sentenza del 30 settembre 28 dicembre 1999, accoglieva l'appello riformando la pronuncia impugnata con compensazione delle spese di giudizio. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione IT MA con autonomo ricorso recante un unico motivo di impugnazione. L'Ipost con controricorso ha resistito all'impugnazione. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione della legge n.87 del 1994, artt. 1 e 2, del d.P.R. n. 1032 del 1973, artt. 37 e 38, dell'art. 12 disp. prel. c.c.. In sintesi il ricorrente ribadisce la tesi, sostenuta anche nei gradi di merito, secondo cui erroneamente l'IPOST ha considerato nella base di calcolo della buonuscita 1'80% del 60% 4 dell'indennità integrativa speciale (ossia solo il 48%), mentre avrebbe dovuto considerare il 60% di tale indennità senza alcun ulteriore abbattimento.
2. Il ricorso è infondato. La questione posta dalla difesa del ricorrente è già stata più volte esaminata da questa Corte, il cui orientamento va confermato in questo giudizio anche in mancanza di ulteriori e diverse argomentazioni che possano indurre ad una revisione dello stesso. In particolare - in un giudizio che vedeva come parte lo stesso Cass. 16 novembre 2000 n.14836 ha affermato che, quanto Ipost ai criteri per la determinazione dell'indennita' di buonuscita, l'art. 1 legge n. 87 del 1994, nello stabilire che l'indennita' integrativa speciale entra a far parte, nella misura del 60%, della base di calcolo utile ai fini della determinazione dell'indennita' di buonuscita, ha solo inteso inserire (nella misura indicata) la suddetta indennita' integrativa nel novero degli emolumenti computabili ai fini della formazione della base contributiva, senza tuttavia mutare i criteri di formazione della suddetta base, ossia la percentuale di utilizzazione dei singoli emolumenti computabili;
ne consegue che, una volta individuata 1'indennita' integrativa speciale nella misura del 60 per cento come uno degli elementi computabili, essa, al pari di ogni altro elemento considerato nella base di calcolo, entrera' poi a comporre la base contributiva solo nella misura dell'80 per cento annuo, cosi' come disposto dagli art. 3 e 38 d.P.R. n. 1032 del 5 1973, norme che non risultano in alcun modo incise dalla citata legge n. 87/1994. - in analogo giudizio nei confronti dell'Ipost - Cass. Parimenti 12 ottobre 2000 n.13624 ha ritenuto che il cit. art. 1 della legge 29 gennaio 1994 n. 87, nello stabilire l'inclusione integrativa speciale nella base di computo dell'indennita' dell'indennita' di buonuscita e nel limitare, contestualmente, tale inclusione alla percentuale del 60 per cento, ha perseguito esclusivamente lo scopo di fissare la misura nella quale il primo dei detti emolumenti e' da comprendere nel coacervo di quelli destinati a confluire nella base contributiva necessaria alla liquidazione del secondo, non anche ad impedire che la determinazione della consistenza di quest'ultima avvenga mediante applicazione generalizzata a tutte le componenti della base di computo, e quindi anche alla suddetta percentuale dell'indennita' integrativa speciale, della falcidia ex d.P.R. n. 1032 del 1973, imposta per giungere alla quantificazione della frazione di indennita' di buonuscita riferibile a ciascun anno di servizio. Tale orientamento ha poi trovato ulteriore conferma in Cass. 23 ottobre 2001, n.13030, e, da ultimo, in Cass. 23 marzo 2002, n.4195. La sentenza impugnata, in quanto è conforme a tali principi, si sottrae alle censure del ricorrente.
3. Il ricorso va pertanto rigettato. Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le 6 spese di giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
compensa le spese di giudizio tra la Corte rigetta il ricorso e le parti. Così deciso in Roma, il 5 aprile 2002 Il Consigliere estensore Il Presidente по (Ettore Mercurio) (Giovanni Amoroso) Grine Ejacken un to w Plille IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 248102520 I D , O L 3 L 3 IL CANC 3 A O 1 6 S B . S I T . A D R T N , A A ' A 3 L T S S 7 L E - E O P 2 D P S - I I 1 M I S 1 N N G A E E O D S G A E I A T A D N E O P , E T S O T E A R I T L R I S L I D E G D E O R 7