Sentenza 11 novembre 2008
Massime • 1
È inammissibile, per carenza d'interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione avverso una sentenza d'improcedibilità per estinzione del reato per prescrizione ove l'impugnazione tenda ad ottenere la diversa formula dell'improcedibilità per "ne bis in idem internazionale" (art. 54, L. 30 settembre 1993, n. 388, di ratifica ed esecuzione del Protocollo d'adesione dell'Italia all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985), in quanto la diversità di tale declaratoria non determina alcun vantaggio per il ricorrente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/11/2008, n. 46368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46368 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 11/11/2008
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 2295
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 21547/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SE BI, nato il [...];
Avverso la Sentenza Corte di Appello di Genova, emessa il 14/02/08. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Mario Gentile;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. PASSACANTANDO Guglielmo che ha concluso per Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Genova, con sentenza emessa il 14/02/08, confermava la sentenza del Tribunale di La Spezia in data 07/11/06, appellata da SE BI, imputato (in concorso con altri) dei reati di cui all'art. 416 c.p.; D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, artt.292 e 293, art. 295, comma 20, lett. c) e d) (T.U.L.D.); art. 61 c.p., n. 2, artt. 476 e 482 c.p. capi 1), 2), 3), 4) della rubrica ed in ordine ai quali era stata emessa declaratoria di non luogo a procedere, rispettivamente, in relazione al reato di cui all'art. 416 c.p. perché l'azione penale non poteva essere iniziata;
in riferimento ai restanti reati, perché estinti per intervenuta prescrizione.
L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b). In particolare il ricorrente, mediante articolate argomentazioni, esponeva che nella fattispecie andava emessa declaratoria ex art. 129 c.p.p., per violazione del principio ne bis in idem internazionale di cui all'art. 54 del Trattato sull'Unione Europea;
essendo stato il SE già giudicato per gli stessi fatti con sentenza emessa nel Regno Unito, come prodotta in atti.
Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 11/11/08, ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato.
Nella fattispecie, in ordine alle imputazioni contestate a SE BI, è stata emessa declaratoria di non luogo a procedere: a) perché l'azione penale non poteva essere iniziata, quanto al reato ex art. 416 c.p.; b) perché i reati erano estinti per prescrizione quanto alle restanti contestazioni.
Il SE, con l'attuale ricorso per Cassazione censura la sentenza della Corte Territoriale per la asserita violazione del principio ne bis idem internazionale ai sensi dell'art. 54 del Trattato sull'Unione Europea.
Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame, va rilevato, in primo luogo, che SE BI - tenuto conto altresì del fatto che tutti i reati in esame, ivi compreso quello di cui all'art. 416 c.p., sono estinti per prescrizione - non ha un interesse immediato, attuale e concreto all'impugnazione, poiché una diversa declaratoria di improcedibilità e/o assoluzione ex art. 649 c.p.p., non determinerebbe alcuna condizione più vantaggiosa per il ricorrente.
Ad abundantiam si osserva comunque che la Corte Territoriale, mediante congrua motivazione - pur affermando la sussistenza del principio del ne bis in idem inerente alle sentenze penali pronunciate nei paesi dell'Unione Europea e di cui alla L. n. 388 del 1993, art. 54 attuativa della convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen - ha ritenuto che nella fattispecie in esame non era stata fornita prova certa sulla identità del fatto in relazione alla pronuncia emessa nel Regno Unito nei confronti di SE BI come prodotta in atti, rapportata alle imputazioni per cui si procedeva nell'attuale procedimento.
Trattasi di valutazioni di merito immuni da errori di diritto, non censurabile in sede di legittimità.
Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da SE BI, con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che si determina in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2008