Sentenza 22 luglio 2002
Massime • 1
Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Ente Poste Italiane, come tutti i rapporti di natura privatistica, è regolato dall'ordinaria disciplina civilistica anche con riguardo alle ipotesi di risoluzione; deve pertanto ravvisarsi la nullità ai sensi dell'art. 1418 cod. civ. della clausola di risoluzione automatica del rapporto di lavoro per raggiungimento della massima anzianità contributiva contenuta nell'accordo integrativo del c.c.n.l. per i dipendenti dell'Ente Poste Italiane del 26 novembre 1994, dovendosi escludere che l'autonomia privata possa, in assenza di una norma che ciò espressamente consenta, prevedere cause estintive del rapporto di lavoro a tempo indeterminato diverse rispetto a quelle già individuate e disciplinate dall'ordinamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/07/2002, n. 10705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10705 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STEFANO CICIRETTI - Presidente -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - est. Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
TU RA rapp.to e difeso dagli avv.ti Furio Stradella e Fabio Petracci, del Foro di Trieste, con i quali elett.te domicilia in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, giusta procura speciale a margine del ricorso,
- ricorrente -
contro
POSTE ITALIANE s.p.a. in persona del Presidente p.t. e legale rapp.te, prof. avv. Enzo Cardi, rapp.to e difeso dall'avv. Concetta Marrari dell'Ufficio Legale della società, con la quale elett.te domicilia in Roma, viale Europa, n. 190 presso la Direzione degli Affari Legali della società, giusta procura speciale in atti,
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Trieste n. 00284/1999 del 13.05/08.06.1999, R.G. n. 71/98;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'08 maggio 2002 dal Relatore Cons. Dott. Giovanni Mazzarella;
Udito gli avv.ti Fabio Petracci, per IN FR, e Concetta Marrari, per la Poste Italiane s.p.a.;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Pietro Abbritti, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 0707/97 dell'29 ottobre/01 dicembre 1997 il Pretore di Trieste accoglieva parzialmente la domanda proposta dal FR IN contro l'allora Ente Poste Italiane, oggi Poste Italiane s.p.a. (in appresso Poste) diretta al riconoscimento, previa declaratoria di illegittimità del licenziamento, del diritto di esso ricorrente alla reintegrazione nel posto di lavoro, al risarcimento dei danni e versamento dei contributi medio tempore omessi. Aveva dedotto il ricorrente la illegittimità dell'accordo integrativo di cui alla norma finale del contratto collettivo di lavoro stipulato il 26 novembre 1994 nella parte in cui prevedeva la risoluzione automatica del rapporto al raggiungimento della massima anzianità contributiva. Il Pretore dichiarava la nullità della clausola e della risoluzione del rapporto, intimava all'Ente il ripristino del rapporto di lavoro e rigettava tutte le altre istanze proposte. Il Tribunale di Trieste rigettava l'appello principale del lavoratore volto alla integrale applicazione dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 e quello incidentale della società volto al riconoscimento della piena validità della clausola;
spese del grado interamente compensate tra le parti.
Osservava il Tribunale, per quanto ancora sub iudice, che doveva ritenersi esclusa la possibilità di introduzione di nuove forme di risoluzione del rapporto oltre quelle previste dalla legge sicché la clausola contrattuale utilizzata dalla società doveva ritenersi in contrasto con norma imperativa di legge;
ne' era ipotizzabile una risoluzione consensuale del rapporto;
non sussisteva nella ipotesi il licenziamento del dipendente, non essendo stata manifestata dalla società alcuna volontà in tal senso, talché non sussisteva il diritto al risarcimento del danno ex art. 18 della legge n. 300 del 1970, ne' potevano essere esaminate le ulteriori domande di risarcimento del danno per abbandono delle stesse da parte del ricorrente principale.
Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza lo IN affidandosi a tre motivi di censura.
La Poste Italiane s.p.a. si è costituita con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i tre motivi di ricorso IN FR denunzia, sotto diversi profili, violazione e falsa applicazione di principi e norme di diritto con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi, il tutto ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c..
I motivi da trattarsi unitariamente, ponendo essi questioni comuni e, alcune, consequenziali, in relazione ai principi affermati e alle argomentazioni svolte, sono fondati per quanto innanzi. L'evento della trasformazione dell'amministrazione postale (azienda autonoma statale) in ente pubblico economico (denominato ente "Poste Italiane") - in virtù di quanto stabilito dall'art. 1 del d.l. 1^ dicembre 1993, n. 487, convertito con modificazioni in legge 29 gennaio 1994, n. 71 - a partire dalla data di efficacia dei decreti di nomina degli organi dell'ente (che sono stati emanati con d.P.R. 23.12.1993, pubblicati in Gazz. Uff. 31/12/93", ha comportato la successione del nuovo imprenditore pubblico in tutti i rapporti, diritti e beni del soggetto precedente (Stato) e, in particolare, nei rapporti di lavoro (salve alcune eccezioni), la cui natura è divenuta, per effetto del mutamento del soggetto datore di lavoro, necessariamente di diritto privato (come, del resto, esplicitamente sancisce il comma 2 dell'art. 6 del decreto legge).
Ne discende che, sul piano dei rapporti di lavoro, nessun rilievo ha avuto l'ulteriore evento della trasformazione dell'ente in società per azioni ai sensi dell'art. 1 del d.l n. 487/1993, come modificato dall'art. 2, comma 27, della legge 23) dicembre 1996, n. 662 (Deliberazione CIPE 18 dicembre 199, n. 244/1997, pubblicata in Gazz. Uff., 25 agosto 1998, n. 197); tra l'altro, proprio la circostanza che si era già in presenza di rapporti di lavoro di diritto privato e, quindi di trasformazione già intervenuta, rende inapplicabile il disposto dell'art. 1 d.l. 6 maggio 1994, n. 432, come sostituito dalla legge di conversione 4 luglio 1994, n. 432, che, con riguardo agli enti pubblici trasformati in enti pubblici economici o in società di diritto privato, distingue una fase pubblicistica da una di diritto privato, con il prevedere la devoluzione al giudice ordinario delle sole controversie afferenti il periodo del rapporto di lavoro successivo alla trasformazione (cfr. Cass., sez. un., 18 dicembre 1998, n. 12711). Il comma sesto dello stesso articolo 6 del decreto legge, poi, ha previsto che ai dipendenti dell'ente continuano ad applicarsi i trattamenti (cioè le condizioni sia economiche che normative) vigenti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina fino alla stipulazione di un nuovo contratto collettivo di lavoro, in tal guisa provvedendo a dettare un assetto transitorio della normativa sostanziale, come tale non incompatibile con la natura privatistica dei rapporti determinata dalla natura del soggetto datore di lavoro. Infatti, così come è pacifico che la natura pubblica di un rapporto è perfettamente compatibile con una disciplina dettata dal codice civile o dai contratti collettivi, è altrettanto indiscusso che si possa avere un rapporto di diritto privato ancorché la disciplina dei diritti e degli obblighi sia dettata da una normativa particolare.
La ricognizione del dato normativo dimostra come la disciplina dei rapporti di lavoro dei dipendenti dell'ente (e poi della società) non presenti alcun connotato di specialità, risultando perfettamente riconducibile alla previsione di cui all'art. 2093 c.c. Più specificamente, nessun tipo di deroga è riscontrabile al sistema generale delle fonti: dalla natura privata del rapporto discende la possibilità di stipulare contratti collettivi di diritto comune, con la sola particolarità che la legge assume il fatto della loro effettiva stipulazione ad evento che determina (in forza della fonte primaria e non certo del contratto) l'inapplicabilità dell'intero corpus della disciplina speciale rimasta in vigore nel periodo transitorio. Nessuna indicazione si rinviene nella legge nel senso di abilitare il contratto collettivo del settore a fare qualcosa di più degli altri contratti collettivi di diritto comune;
nessuna attribuzione di competenza esclusiva a regolare il rapporto o determinati aspetti di esso (ed. delegificazione, termine adoperato naturalmente in senso ampio e non tecnico).
La conclusione esce rafforzata dalla comparazione con le ben diverse previsioni legislative in altri settori, nei quali la cd. delegificazione è stata, in maniera più o meno ampia, realmente attuata a favore della fonte sociale.
Per i ferrovieri statali, l'art. 21 della l. 210/1985 ammette i contratti collettivi e i regolamenti di organizzazione ad incidere, sia pure con il limite della salvezza del trattamento precedente di maggior favore, sulle materie della costituzione e cessazione dei rapporti, della responsabilità civile e disciplinare dei dipendenti. Nel rapporto di lavoro degli addetti ai pubblici servizi di trasporto - siano essi dipendenti da enti privati, da enti pubblici economici o da società a partecipazione pubblica - l'art. 1, secondo comma, della legge 12 luglio 1988, n. 270 (emanata a seguito delle sollecitazioni rivolte al legislatore dalla sentenza costituzionale n. 500 del 1988) prevede che le disposizioni contenute nel regolamento all. A al R.D. 148/1931 (o modificative o integrative dello stesso) possano essere derogate dalla contrattazione nazionale di categoria, alla quale non possono derogare i regolamenti d'azienda.
Tratti affatto peculiari caratterizzano, infine, lo statuto attuale dei dipendenti (cd. "contrattualizzati") delle amministrazioni pubbliche, il cui rapporto di lavoro, in ragione della natura dei datori di lavoro (Stato e ad altri enti pubblici non economici), va ascritto ad un genus intermedio tra lavoro pubblico e lavoro privato (vedi Corte cost. n. 313/1996 e n. 309/1997). La specialità di questi rapporti, discendente dalla loro connessione con l'esercizio di funzioni pubbliche, si manifesta con l'essere assoggettati non soltanto alle disposizioni del capo 1^, titolo 2^, del libro 5^ del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ma, primariamente, al complesso di regole specifiche dettate dal d.lgs. n. 29/93, con le successive modifiche e integrazioni, tra le quali vanno segnalate proprio quelle che disegnano in modo peculiare i rapporti tra autonomia collettiva e legge: la contrattazione collettiva è specificamente abilitata a regolamentare ex novo tutte le materie già disciplinate dalle norme generali e speciali del pubblico impiego, sostituendole con specifiche clausole contrattuali e determinandone così l'inapplicabilità (art. 72, comma 1); a regolare la materia del trattamento di fine rapporto (art. 72, comma 4); a derogare tutti gli eventuali trattamenti speciali introdotti successivamente dalla legge in ambito normativo ed economico (art. 2, commi 2 e 3); a definire perfino la tipologia contrattuale (materia tradizionalmente riservata alla legge) ai fini dell'impiego flessibile del lavoro pubblico (art. 36). Del resto, che in questo settore la fonte collettiva non incontri altri limiti se non quelli posti dal d.lgs. 29/93, dalle norme costituzionali e dai principi generali, si spiega perché i contratti collettivi non rivestono la medesima natura delle fonti collettive comuni, ma sono contratti tipici con efficacia erga omnes, stipulati dai soggetti selezionati dalla legge secondo precise procedure, legge che determina, altresì, la tipologia contrattuale e i rapporti tra contratti di diverso livello.
Pervenuti alla conclusione che i dipendenti del servizio postale lavorano sulla base di un rapporto di lavoro di diritto comune, senza deroghe al codice civile ed alle leggi che regolano il lavoro subordinato nell'impresa, il problema dell'ammissibilità della previsione collettiva di una fattispecie di estinzione automatica del rapporto di lavoro si pone secondo lo schema usuale della gerarchia tra le fonti, in virtù del quale il contratto collettivo non può validamente disporre in contrasto con norme imperative di legge. Non rilevano ai fini della soluzione della questione in esame le disposizioni legislative concernenti il trattamento previdenziale dei dipendenti del servizio postale: a differenza che per l'impiego pubblico statale (dove i due aspetti sono trattati da una stessa disciplina), per il lavoro privato la regolamentazione del rapporto di attività è completamente indipendente da quella che presuppone la cessazione del rapporto stesso, come comprova la considerazione dell'età pensionabile e dei requisiti per il conseguimento della prestazione previdenziale esclusivamente in chiave di deroga all'applicabilità del regime di stabilità dei rapporti di lavoro (art. 4, co. 2, l. n. 108 del 1990). Ne consegue che alla previsione dell'art. 6, comma 7, d.l. 487/1993, convertito nella l. 71/1994, secondo cui per il trattamento di quiescenza dei dipendenti postali si applicano le stesse norme previste per il personale statale, si deve attribuire portata circoscritta, appunto, al trattamento dovuto alla cessazione del servizio, cessazione regolata dal nuovo regime privatistico e non più da quello proprio dell'impiego pubblico (che contempla, ad esempio, la cessazione automatica del rapporto al compimento di un età massima, peraltro con possibilità del dipendente di decidere di protrarre il servizio per altri due anni).
Come è noto, nella conclusione di un contratto di lavoro, l'autonomia privata si estrinseca essenzialmente nel consenso all'insorgenza del vincolo, mentre il contenuto è quasi esclusivamente determinato da fonti eteronome (la legge e le cd. fonti sociali), con salvezza soltanto della possibilità di pattuire condizioni di maggior favore per il prestatore d'opera. In particolare, gli effetti integrativi del contratto individuale di lavoro sono espressione della disciplina interventistica volta alla tutela del contraente più debole, ed a circoscrivere, di conseguenza, il potere normativo che di fatto può essere esercitato dal contraente più forte. Vi sono, peraltro, casi (divenuti più frequenti nella legislazione recente) in cui le esigenze di tutela si ritengono compiutamente assicurate dalla contrattazione collettiva, con abilitazione di quest'ultima a derogare norme che restano imperative rispetto alla contrattazione individuale. Ma è necessaria, evidentemente, un'esplicita previsione della legge con specificazione dei settori e delle materie.
Il sistema è sicuramente nel senso che l'attività lavorativa subordinata può essere prestata esclusivamente in conformità dei tipi contrattuali previsti dalla legge, tipi contrattuali identificati non sulla base del mero nomen iuris adoperato dalle parti e delle relative pattuizioni, ma del reale atteggiarsi del rapporto (cd. valore dichiarativo dell'esecuzione). Perciò, si prescinde dall'eventuale termine di durata apposto al contratto e il contratto si considera concluso a tempo indeterminato se si versa fuori dalle ipotesi in cui la legge consente la conclusione di un contratto a tempo determinato. E nel contratto di lavoro a tempo indeterminato la volontà delle parti di realizzare l'interesse alla cessazione dei suoi effetti può essere attuata soltanto mediante il negozio unilaterale di recesso (licenziamento e dimissioni), con la conseguenza che, sebbene si sia in presenza di un contratto a prestazioni corrispettive, non si applica la disciplina della rescissione, della risoluzione per inadempimento (ed è esclusa, quindi, la possibilità di pattuire una clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456), o per eccessiva onerosità. La conclusione è, dunque, che all'autonomia privata non è dato inserire clausole di durata del rapporto (fuori dei casi previsti dalla legge) e neppure condizioni risolutive ai sensi dell'art. 1353 c.c. o condizioni risolutive espresse ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
di ciò non può fondatamente dubitarsi ove si consideri che alla parte socialmente in grado di predisporre il contenuto contrattuale (il datore di lavoro) non può essere consentito, attraverso la pattuizione di termini o di condizioni risolutive, di sottrarsi alla disciplina limitativa dei licenziamenti (individuali e collettivi) o anche soltanto all'obbligo del preavviso.
Al quesito se ciò che non è consentito all'autonomia individuale possa ritenersi consentito a quella collettiva deve darsi sicura risposta negativa, sulla base del complesso delle considerazioni già svolte, in difetto di una specifica autorizzazione legislativa ad incidere sulla materia dell'estinzione del rapporto. In particolare, la giurisprudenza della Corte ha più volte precisato che, nel campo dei rapporti di lavoro di natura privata (e, quindi, anche con riferimento ai rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici economici) non può operare l'automaticità del collocamento a riposo in relazione al raggiungimento del limite di età previsto dalla legge, come avviene, invece, nell'ambito del pubblico impiego, ma occorre sempre, per la risoluzione del rapporto, il preavviso, ai sensi e per gli effetti degli art. 2118 e 2119 c.c., ritenendo nulla, per contrasto con la suddetta normativa civilistica, di carattere inderogabile, la clausola contrattuale collettiva recante l'esonero dal datore di lavoro dal preavviso in caso di cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età (cfr. Cass. 5977/95, 6901/94, 12558/93. con riguardo alla contrattazione collettiva dei dipendenti Enel). La giurisprudenza menzionata ha pure escluso che la validità di una clausola del genere potesse recuperarsi sotto il profilo della condizione di maggior favore praticata ai dipendenti ai quali lo stesso contratto collettivo assicurava una stabilità superiore a quella garantita dalla legge, sulla considerazione che in nessun caso può ammettersi che l'estinzione del rapporto di lavoro per volontà delle parti non consegua al negozio di recesso, la cui legittimità deve essere valutata alla stregua del regime di stabilità applicabile nel caso concreto.
Le considerazioni che precedono sono sufficienti per ritenere destituite di fondamento giuridico anche tutte le altre argomentazioni adoperate dall'azienda postale per sostenere l'ammissibilità dell'estinzione dei rapporti di lavoro al verificarsi dell'evento previsto dalla pattuizione collettiva: la conformità del risultato ad un indirizzo di politica aziendale, ancorché imposto da una fonte primaria, non vale a conferire validità ad uno strumento giuridico al quale la legge non consente di ricorrere;
in nessun caso è consentito contemplare pattiziamente l'estinzione automatica del rapporto di lavoro, ancorché l'intento perseguito sia, in ipotesi, quello di assicurare ai rapporti stabilità superiore a quella garantita dalla legge. Conclusivamente, al contratto collettivo di diritto comune non è consentito regolare un rapporto di lavoro subordinato privato a tempo indeterminato in maniera da snaturarne il tipo legale, mediante la previsione della sua cessazione automatica, senza bisogno di recesso, al verificarsi di un evento, sia esso considerato come scadenza di un termine o come avveramento di una condizione risolutiva. L'incompatibilità tra tipo legale e apposizione di simili clausole risulta evidente ove si consideri che se l'effetto estintivo fosse riconducibile ad un elemento accidentale del contratto, verrebbe meno la possibilità per il giudice di operare qualunque controllo sulla giustificazione dell'estinzione del rapporto per volontà delle parti, eccettuati soltanto i casi di nullità, ex art. 1418 c.c., dell'elemento accidentale.
A conclusioni nella sostanza identiche, la giurisprudenza della Corte è già pervenuta nella definizione di controversie analoghe, concernenti specificamente la risoluzione del rapporto dei lavoratori del servizio postale (Cass. 4 marzo 1999, n. 1758; 20 maggio 1999, n. 4861; 4 giugno 1999, n. 5501; 7 giugno 1999, n. 5584; 17 giugno 1999, n. 6051; 28 giugno 1999, n. 6701, 21 gennaio 2000, n. 610). Una volta escluso che il contratto di lavoro subordinato di diritto comune possa risolversi automaticamente in forza di previsione pattizia, perché non tollera, in nessun caso, l'apposizione di simili clausole, altra questione è se la cessazione delle prestazioni lavorative alla data del raggiungimento della massima anzianità contributiva sia avvenuta a seguito dell'intimazione di recesso da parte dell'azienda postale.
Al riguardo appare pertinente il richiamo dell'orientamento della giurisprudenza della Corte secondo il quale, nel caso di scadenza di un contratto di lavoro a termine illegittimamente stipulato e di comunicazione (da parte del datore di lavoro) della conseguente disdetta, non sono applicabilì - tenuto conto della specialità della disciplina della legge n. 230 del 1962 (sul contratto di lavoro a tempo determinato) rispetto a quella della legge n. 604 del 1966 (relativa all'estinzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato) e della qualificabilità dell'azione diretta all'accertamento dell'illegittimità del termine non come impugnazione del licenziamento, ma come azione (imprescrittibile) di nullità parziale del contratto - ne' la norma dell'art. 6 della legge n. 604 del 1966, relativa alla decadenza del lavoratore dall'impugnazione dell'illegittimo recesso, ne' la norma dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 relativa alla reintegrazione nel posto di lavoro (ancorché la conversione del rapporto a termine nel rapporto a tempo indeterminato dia ugualmente al dipendente il diritto di riprendere il suo posto e di ottenere il risarcimento del danno); è peraltro salva l'applicabilità di entrambe le norme citate qualora il datore di lavoro, anziché limitarsi a comunicare (con un atto nel quale non è assolutamente ravvisabile un licenziamento) la disdetta per scadenza del termine, abbia intimato un vero e proprio licenziamento nel presupposto dell'illegittimità del termine e della durata indeterminata del rapporto (Cass., sez. un. 6 luglio 1991, n. 7471, e le successive, conformi, decisioni). Facendo applicazione, entro i limiti di compatibilità, dei richiamati principi alla fattispecie in esame, le situazioni giuridiche astrattamente configurabili sono due: nella prima, le parti si limitano ad adeguare i comportamenti alla, ritenuta, avvenuta estinzione automatica del rapporto al verificarsi dell'evento considerato, ma nella realtà il rapporto continua inalterato a causa della nullità della clausola collettiva che tale estinzione contempla;
nella seconda evenienza, esprimono comunque la volontà di recedere dal rapporto.
Ma, nel giudizio di merito è rimasto accertato in fatto che l'azienda postale si è limitata, nella comunicazione inviata ai dipendenti, a richiamare la clausola collettiva che sanciva la cessazione automatica del rapporto al compimento della prevista anzianità contributiva, ne' è stato in alcun modo dedotto dalle parti che la comunicazione contenesse una manifestazione di volontà di recedere dal rapporto per il caso che l'estinzione per la data oggettivamente individuata non potesse ritenersi automatica. D'altra parte, non versandosi nell'area della risoluzione per inadempimento, la comunicazione del datore di lavoro non era giuridicamente suscettibile di essere ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 1456 c.c., quale dichiarazione dell'intento di valersi della clausola, determinante l'estinzione del rapporto. L'inconfigurabilità nella fattispecie di un licenziamento preclude l'esame di tutte le questioni che necessariamente presuppongono la presenza di tale vicenda estintiva del rapporto: se la mancanza di uno stato di bisogno del lavoratore connessa al diritto di conseguire una prestazione previdenziale ai massimi livelli, valutata in sede collettiva, possa costituire una giustificazione del recesso, almeno nell'area sottratta al regime di stabilità legale dei rapporti di lavoro;
se neì confronti del lavoratore interessato fosse consentita l'intimazione di recesso ad nutum, avendo maturato i requisiti per il diritto a pensione;
se la legittimità del recesso fosse condizionata all'esercizio dell'opzione prevista dagli art. 6, comma 1, l. 407/1990 e art. 1, comma 2, d.lgs. 503 1992.
Sul piano del diritto sostanziale, va premesso che, in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno - che è volto ad evitare che il risarcimento del danno si risolva in un indebito arricchimento per il danneggiato - in ogni caso di ripristino del rapporto di lavoro (indipendentemente dall'applicazione dell'art. 18 della l. 300/1970), al lavoratore spetta, per il periodo in cui è
stato allontanato dal posto di lavoro e vi sia stata contemporaneamente l'offerta di lavoro, un risarcimento commisurato alle retribuzioni non percepite, ma dal suddetto importo sono deducibili i ricavi che sarebbero stati incompatibili con la prosecuzione della prestazione di lavoro subordinato e resi possibili, quindi, (anche nella loro concreta entità) solo dalla sua interruzione (cfr. Cass., sez. un., 22 marzo 1995, n. 3319). Sul piano del diritto processuale, in terna di risarcimento del danno dovuto al lavoratore per effetto dell'illegittima interruzione della prestazione lavorativa, l'eccezione con la quale il datore di lavoro, al fine di vedere ridotto l'ammontare del suddetto il risarcimento (eventualmente al limite legale delle cinque mensilità di retribuzione, in caso di applicazione dell'art. 18 l. 300/1970) deduca che il dipendente ha percepito un altro reddito (ovvero deduca la colpevole astensione da comportamenti idonei ad evitare l'aggravamento del danno ex art. 1227 c.c.), non fa valere alcun diritto sostanziale di impugnazione, ne' l'eccezione stessa è identificabile come oggetto di una specifica disposizione di legge che ne faccia riserva in favore della parte (cd. eccezione in senso proprio). Pertanto, allorquando vi sia stata rituale allegazione dei fatti rilevanti e gli stessi possano ritenersi incontroversi o dimostrati per effetto di mezzi di prova legittimamente disposti, il giudice deve trame d'ufficio (cioè anche nel silenzio della parte interessata ed anche se l'acquisizione possa ricondursi ad un comportamento della controparte) tutte le conseguenze cui essi sono idonei ai fini della quantificazione del danno lamentato dal lavoratore.
Nel senso sopra indicato si sono pronunziate le sezioni unite della Corte (sentenza 3 febbraio 1998, n. 1099) a composizione di contrasti di giurisprudenza sul tema.
Il ricorso, pertanto, va rigettato, così integrata la sentenza impugnata con le osservazioni di cui sopra e/o modificata nella motivazione con quelle incompatibili, e, per il principio della soccombenza, IN FR va condannato al rimborso in favore della Poste Italiane s.p.a. delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso;
condanna IN FR al rimborso in favore della Poste Italiane s.p.a. delle spese del giudizio di cassazione in euro 18,80, oltre a euro 1.500,00 per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2002