Sentenza 24 marzo 2017
Massime • 1
Il provvedimento di confisca dei beni nei confronti di soggetti indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, quando sia adottato contestualmente a quello di applicazione della misura di prevenzione personale, non è soggetto al termine di un anno (eventualmente prorogabile) dalla data dell'avvenuto sequestro, previsto dall'art. 2-ter, comma terzo, della legge 31 maggio 1965, n. 575, in quanto tale termine deve essere osservato solo nel caso in cui la confisca sia disposta "successivamente", ossia dopo l'avvenuta applicazione della misura personale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/03/2017, n. 16191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16191 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2017 |
Testo completo
16 19 1-1 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione II penale composta da Sent. n. sez.685 dott. Piercamillo Davigo Presidente dott. Domenico Gallo Relatore CC 24/3/2017 dott. Mirella Cervadoro dott. Lucia Aielli R.G.N.45771/2016 dott. EP Sgadari ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da RA MA, nato a [...] il [...], UR NN AR, nata a [...] il [...], RA EP IO, nato a [...] il [...], GA AN, nata a [...] il [...], avverso il decreto 3/6/2016 della Corte d'appello di Reggio Calabria;
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Domenico Gallo;
Letta la requisitoria del sostituto procuratore generale, dr. Luigi Birritteri, il quale ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Reggio Calabria, con decreto emesso in data 6/11/2013 applicava a RA MA la misura della sorveglianza speciale di P.S. per la durata di anni quattro con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, di versare la cauzione di €.3.000,00, oltre prescrizioni di rito. Disponeva il sequestro e la confisca dei seguenti beni: 1) Immobile sito in Rosarno, via Vivaldi, 13, intestato alla moglie del proposto UR NN AR;
2) Immobile sito in Rosarno, via Vivaldi, 13, intestato al figlio del proposto, RA EP IO ed alla di lui moglie GA AN;
3) Autovettura Volkswagen intestata a UR NN AR;
4) Conti correnti, libretti di deposito, titoli di stato ed altri strumenti finanziari rientranti nel patrimonio del proposto o dei suoi famigliari conviventi.
2. A seguito di ricorso in appello del proposto e dei famigliari interessati, la Corte d'Appello di Reggio Calabria, con decreto in data 3/06/2016, confermava il provvedimento del Tribunale.
3. Avverso tale provvedimento propongono ricorso il proposto ed i suoi famigliari per mezzo del comune difensore di fiducia.
4. RA MA, in via preliminare, propone istanza di trattazione del procedimento in pubblica udienza ed articola 4 motivi con i quali deduce:
4.1 Violazione di legge per difetto assoluto di motivazione con riferimento all'accertamento della pericolosità sociale del ricorrente. Al riguardo si duole che la Corte territoriale abbia stravolto il contenuto della sentenza penale di condanna del 3 maggio 2011. 4.2 Violazione di legge per motivazione apparente in relazione alla configurazione della sperequazione economica in capo al proposto ed alla e dal riconducibilità al medesimo degli immobili acquistati dalla moglie figlio. Eccepisce altresì l'incostituzionalità della procedura mirante alla confisca di prevenzione nei confronti dei terzi non imputati per disparità di trattamento rispetto ai soggetti imputati ex art. 12 sexies, L. 356/92. 4.3 Violazione di legge, di norme processuali e vizio della motivazione con riferimento alla L. 575/65. Al riguardo eccepisce l'inefficacia del provvedimento di sequestro e la caducazione del decreto di confisca, essendo stato il sequestro disposto il 6/11/2013, mentre la confisca è divenuta efficace in data 3/6/2016. 4.4 Violazione di legge, di norme processuali stabilite a pena di nullità e vizio della motivazione in relazione agli artt. 127, 666, 177, 178 e 180 cod. proc. pen. Al riguardo si duole che all'udienza del 20 marzo 2013 sia stato disposto un rinvio senza che ai terzi interessati venisse nominato un difensore d'ufficio; che all'udienza del 12 giugno del 2013 siano stati prodotti documenti dal P.M. malgrado il legittimo impedimento del proposto e senza che ai terzi interessati venisse nominato un difensore d'ufficio.
5. I terzi interessati UR NN AR, RA EP IO e GA AN articolano cinque motivi di ricorso con i quali deducono:
5.1 Violazione di legge, di norme processuali stabilite a pena di nullità 2 es e vizio della motivazione in relazione agli artt. 127, 666, 177, 178 e 180 cod. proc. pen. Al riguardo si dolgono di violazione del contraddittorio e del diritto di difesa sollevando questioni analoghe a quelle dedotte dal proposto con il quarto motivo.
5.2 Violazione di legge, di norme processuali stabilite a pena di nullità e vizio della motivazione in relazione agli artt. 525, 179 e 185 cod. proc. pen. In proposito si dolgono che la Corte d'appello abbia rigettato l'eccezione di nullità del procedimento per violazione dell'art. 525 cod. proc. pen. essendo cambiata la composizione del Collegio giudicante.
5.3 Violazione di legge, di norme processuali stabilite a pena di nullità e vizio della motivazione in relazione agli artt. 649 cod. proc. pen., 240 cod. pen., L. 575/65, L. 1423/56. In proposito si dolgono delle conclusioni assunte dai giudici del merito in ordine alla illegittima provenienza dell'immobile sito in Rosarno alla via Vivaldi, 13, acquistato da UR NN AR con proventi leciti di sua competenza. Eccepiscono, inoltre la cessazione della pericolosità del proposto, alla luce del provvedimento di revoca emesso il 10 aprile 2003 dal magistrato di sorveglianza, e si dolgono della omessa motivazione in ordine al materiale intercettivo e documentale depositato dalla difesa.
5.4 Violazione di legge per motivazione apparente in relazione alla attribuibilità in capo al proposto dei beni intestati ai terzi, nonché in relazione ai provvedimenti giustificativi del sequestro e della confisca;
5.5 Violazione di legge, di norme processuali e vizio della motivazione in relazione all'art. 27, comma 4, 24, comma 2 D.l.g.s. 159/11, nonché in relazione alla L. 575/65. Al riguardo propongono eccezione di perdita di efficacia del sequestro, non essendo stata pronunciata la confisca nel termine di un anno e sei mesi dall'immissione in possesso da parte dell'amministratore giudiziario e non essendo intervenuto alcun decreto motivato di proroga.
6. Successivamente il proposto ed i terzi interessati hanno depositato una memoria, in data 3/3/2017, articolando motivi nuovi con i quali deducono:
6.1 Violazione di legge, di norme processuali stabilite a pena di nullità e vizio della motivazione in relazione agli artt. 127, 179, 180, 185 e 666 cod. proc. pen., L. 575/65, L. 1423/56 e d.l.g.s. 159/11. Al riguardo sviluppano ed approfondiscono le censure di violazione dei diritti della difesa con riferimento alle udienze del 20 marzo 2013 e del 12 giugno 2013, non essendo stato nominato un difensore d'ufficio ai terzi interessati. 3 6.2 Violazione di legge, di norme processuali stabilite a pena di nullità e vizio della motivazione in relazione agli artt. 173, cod. proc. pen., L. 575/65, L. 1423/56 e d.l.g.s. 159/11. Al riguardo si dolgono di non aver potuto esercitare il proprio diritto di difesa con riferimento alle capacità reddituali per inosservanza del termine che inopinatamente è stato considerato perentorio dal Tribunale, in violazione dell'art. 173 cod. proc. pen. Si dolgono della mancata acquisizione di 3 CD contenenti intercettazioni ambientali in carcere, rilevanti al fine di dimostrare il recesso dal contesto associativo da parte del RA e riportano stralci del colloquio del 12 febbraio 2007 intercettato nel carcere di Palmi.
6.3 Violazione di legge, di norme processuali stabilite a pena di nullità e vizio della motivazione in relazione all'art. 2 bis comma 3 bis L. 575/65 ed alla riconducibilità al proposto dei beni di appartenenza ai terzi. In particolare contestano la disponibilità in capo al proposto della quota parte di immobili intestato al figlio non convivente RA EP IO ed alla di lui moglie, GA AN. Deducono, inoltre, l'insussistenza della convivenza ultraquinquennale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili in quanto basato su motivi non consentiti nel giudizio di legittimità.
2. Preliminarmente va rilevato che è manifestamente infondata l'eccezione processuale sollevata in entrambi i ricorsi in punto di perenzione della confisca per decorso del termine di un anno dall'esecuzione del sequestro. Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte, infatti, il provvedimento di confisca dei beni nei confronti di soggetti indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, quando sia adottato contestualmente a quello di applicazione della misura di prevenzione personale, non è soggetto al termine di un anno (eventualmente prorogabile) dalla data dell'avvenuto sequestro, previsto dall'art.
2-ter, comma terzo, L. 31 maggio 1965, n. 575, in quanto tale termine deve essere osservato solo nel caso in cui la confisca sia disposta "successivamente", ossia dopo l'avvenuta applicazione della misura personale (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 26762 del 04/06/2009 Cc. (dep. 01/07/2009) Rv. 244655; Sez. 5, Sentenza n. 3538 del 22/03/2013 Cc. 4 ра (dep. 23/01/2014) Rv. 258657). Sono manifestamente infondate anche le ulteriori eccezioni processuali con le quali si deducono vari motivi di nullità per pretesa violazione dei diritti della difesa o del contraddittorio per le ragioni compiutamente indicate dalla Corte reggina da pagg. 9 a pag. 14 del provvedimento impugnato. In particolare risultano del tutto infondate le censure in ordine a limitazioni del diritto alla prova da parte della difesa, dal momento che la Corte d'appello ha acquisito tutta la documentazione e le memorie prodotte in grado d'appello.
3. Occorre, poi, ribadire che il ricorso in materia di misure di prevenzione personali e reali ad oggi è ammesso solo per "violazione di legge" (già ex art. 4 I. 1423/1956 ora artt. 10 e 27 D.Lgs. 159/2011). Così come analogamente previsto dalla legge processuale in tema di impugnazioni avverso le misure cautelari reali, art. 325, comma 1, cod. proc. pen., nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione, rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice (Cass. Sez. un., sent. n. 5876 del 28/01/2004, dep. 13/02/2004, Rv. 226710). Al riguardo, questa Corte ha, infatti, precisato che può dirsi ormai pacifico l'indirizzo giurisprudenziale che, con riguardo a tutti i casi nei quali il ricorso per Cassazione è limitato alla sola "violazione di legge", esclude la sindacabilità dell'illogicità manifesta della motivazione, ai sensi dell'art. 606.1 lett. e) c.p.p., siccome vizio non riconducibile alla tipologia della violazione di legge. Si ritiene infatti che, in queste ipotesi, il controllo di legittimità non si estenda all'adeguatezza delle linee argomentative ed alla congruenza logica del discorso giustificativo della decisione, potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (cfr. anche Cass., Sez. Un., 28/5/2003 n. 12): quando essa manchi assolutamente o sia, altresì, del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento. Il vizio appare in tal caso qualificabile come inosservanza 5 гри della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
4. Tanto premesso, sono inammissibili le censure in punto di attualità della pericolosità sociale del proposto in quanto si risolvono in contestazioni della motivazione del provvedimento impugnato. Peraltro la Corte d'appello ha dato compiutamente conto delle ragioni per cui ha ritenuto sussistente il requisito dell'attualità della pericolosità di RA MA, discutendone approfonditamente da pag. 14 a pag. 20 del provvedimento impugnato, con specifico riferimento al vincolo associativo che lega il RA alla famiglia di ndrangheta di cui fa parte (la cosca Pesce di Rosarno). Le censure dei ricorrenti sul punto tendono a provocare un intervento di questa Corte in sovrapposizione argomentativa rispetto alle conclusioni legittimamente assunte dalla Corte territoriale e come tali sono inammissibili.
5. Per le stesse ragioni sono parimenti inammissibili le censure in punto di confisca. La Corte reggina ha adeguatamente motivato (anche con specifico riferimento alla documentazione prodotta dalla difesa) in ordine alla ritenuta sproporzione del patrimonio accumulato dal nucleo familiare del proposto rispetto ai redditi lecitamente prodotti, mettendo in evidenza - fra l'altro che il compendio immobiliare oggetto della confisca risulta - - gestito unitariamente dal nucleo familiare stesso (cfr pag. 24 del provvedimento impugnato), circostanza correttamente considerata dalla Corte reggina coma ulteriore espressione della fittizia intestazione dei beni ai familiari del proposto. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che 6. dichiara inammissibile il ricorso, la parte che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una - somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle 6 elyre spese processuali e della somma di della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 marzo 2017 Il Consigliere estensore (dr. Domenico Gallo) euro millecinquecento ciascuno a favore Il Presidente (dr. Piercamillo Davigo) DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 30 MAR. 2017 CANCELLIERE Claudia Pianelli O N 7