Cass. pen., sez. II, sentenza 24/03/2017, n. 16191
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Sentenza 24 marzo 2017

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Il provvedimento di confisca dei beni nei confronti di soggetti indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, quando sia adottato contestualmente a quello di applicazione della misura di prevenzione personale, non è soggetto al termine di un anno (eventualmente prorogabile) dalla data dell'avvenuto sequestro, previsto dall'art. 2-ter, comma terzo, della legge 31 maggio 1965, n. 575, in quanto tale termine deve essere osservato solo nel caso in cui la confisca sia disposta "successivamente", ossia dopo l'avvenuta applicazione della misura personale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 24/03/2017, n. 16191
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16191
    Data del deposito : 24 marzo 2017

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