Sentenza 30 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/01/2002, n. 1245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1245 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2002 |
Testo completo
REPUBB01-24 5 / 02 Aula 'B' IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Presidente R.G.N. 10162/99 Cron. 3055 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Rep. Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Ud. 06/11/01 Dott. ID VIDIRI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ALCATEL ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA L.RE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato PICCININNO SILVANO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MANCA GIUSEPPE, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
EO ON, elettivamente domiciliato in ROMA P.LE CLODIO 12 presso lo studio dell'Avvocato GIUSEPPE AGOSTA, che lo rappresenta e difende unitamente 2001 all'avvocato TRENTADUE MICHELE, giusta delega in atti;
4248 -1- - controricorrente avverso la sentenza n. 776/99 del Tribunale di BARI, depositata il 15/03/99 R.G.N. 312/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/01 dal Consigliere Dott. ID VIDIRI;
udito l'Avvocato PICCININNO;
udito l'Avvocato TRENTADUE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso depositato in data 23 marzo 1996, AR LE conveniva in giudizio dinanzi al RE di Bari la s.p.a. CA, in persona del legale rappresentante pro-tempore. Esponeva di essere stato alle dipendenze della società dal 23 marzo 1972 sino al 7 agosto 1995, con la qualifica di operaio. In data 25 luglio 1995 la società gli aveva contestato alcuni e, nonostante le fornitepretesi addebiti aveva ugualmente comminato il giustificazioni,gli Ciò premesso, chiedeva che venisse licenziamento. dichiarata l'illegittimità del licenziamento, con tutte le conseguenze sul piano retributivo e ID Vol u risarcitorio. L'adito RE accoglieva il ricorso ed ordinava la reintegra nel posto di lavoro, condannando la società al pagamento del danno, quantificato in quattordici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione monetaria, il tutto con vittoria di spese ed onorari di difesa. A seguito di gravame della società, il Tribunale di Bari con sentenza del 15 marzo 1999 rigettava l'appello e condannava la società al pagamento delle spese del giudizio. Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale osservava che la società non aveva 1 assolto all'onere probatorio su di essa incombente ai sensi dell'art. 5 della legge 15 luglio 1966 n. 604. Ed invero,pur avendo contestato al dipendente di essersi illecitamente collegato servendosi della- necessaria strumentazione tecnica su linee private collocate in armadi di ripartilinee per effettuare sue telefonate familiari, non aveva poi di tali fatti fornito alcuna prova. Ed invero, la società, pur affermato che gli eventiavendo il LE addebitatigli divergevano da quanto effettivamente accaduto, si era limitata a richiamarsi ad un breve a de quilo Violen servizio giornalistico, pubblicato sul giornale l'Arena di Verona del 15 luglio 1995. Nè poteva assumere alcun valore l'affermazione relativa all'esistenza di un processo penale, di cui peraltro non si aveva alcun riscontro nella realtà, sicchè incombeva alla società attivarsi per adempiere al suo onere probatorio, facendosi autorizzare dal RE per l'acquisizione di copia degli atti penali non coperti dal segreto istruttorio e per fare escutere come i teste il carabiniere intervenuto nell'immediatezza dei fatti e che avrebbe potuto riferire anche delle risposte date dal LE una volta giunto in caserma. Non poteva, infine, addebitarsi al giudice di non essersi attivato per l'acquisizione degli atti del 2 processo penale di cui peraltro non si erano -individuati gli estremi in quanto l'iniziativa del giudice non poteva, in alcun modo, supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio. Avverso tale sentenza la s.p.a. CA propone ricorso per cassazione, affidato ad un duplice motivo, illustrato con memoria. Resiste con controricorso AR LE. MOTIVI DELLE DECISIONE deduceCon il primo motivo la s.p.a. CA Italia violazione e falsa applicazione degli artt. 5 legge 15 luglio 1966 n. 604 e 2697 c.c. e contraddittoria ID OL motivazione circa un punto decisivo della controversia. In particolare sostiene che il Tribunale ha errato nel ritenere che essa società non aveva assolto all'onere probatorio che le incombeva circa l'esistenza della giusta causa о del giustificato motivo del recesso. Ed invero, sia in sede di controdeduzione alla contestazione, sia nei e di ricorsi introduttivi del giudizio cautelare aveva contestato ilmerito il LE non licenziamento sulla base della insussistenza dei fatti addebitati, ma aveva individuato quale unico motivo di illegittimità del licenziamento la pendenza di un processo penale non ancora giunto nella fase dibattimentale. Era evidente quindi che l'onere della 3 prova della sussistenza dei fatti contestati era stato la produzione documentale della assolto mediante notizia di stampa che esponeva in modo dettagliato i fatti ed il comportamento del lavoratore che mai - come già detto aveva contestato l'addebito. A - fronte di tale situazione, il Tribunale aveva, invece, dato credito alle dichiarazioni rese dal lavoratore per la prima volta in sede di interrogatorio formale, ritenendo che ciò fosse sufficiente a far venire meno la rilevanza dei fatti addebitati. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta errata e LO IC applicazione dell'art. 421 c.p.c. ed falsa omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia. Denunzia che il Tribunale ha ritenuto onere della società individuare il procedimento penale e farsi autorizzare all'acquisizione degli atti non coperti dal segreto istruttorio, produrli in causa e citare come teste il carabiniere che aveva proceduto al fermo del lavoratore. Così facendo aveva dato una errata interpretazione del già citato art. 421 c.p.c./ secondo cui il giudice può disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo di prova anche al di fuori dai limiti del codice civile. Non poteva al riguardo farsi a meno di considerare che la società non era legittimata a chiedere informazioni circa gli atti penali riguardanti il proprio dipendente, non essendo ipotizzabile la costituzione di parte civile, così come non poteva chiedere ed ottenere i verbali dei carabinieri per fatti che non la vedevano coinvolta direttamente. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, per importare la soluzione di questioni tra loro connesse, vanno rigettati perchèstrettamente infondati. Per giurisprudenza costante il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione di ID VI cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non conferire alla Corte ( di Cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica in relazione ad un punto- decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficioHead le argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta esclusivamente individuare le fonti del proprio convincimento, di esaminare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione,dare la prevalenza all'uno o all'altro 5 mezzo di prova, salvi i casi tassativamente previsti per legge (cfr. ex plurimis: Cass. 13 aprile 1999 n. 3615;Cass. 27 ottobre 1995 n. 11154; Cass. 18marzo 1995 n. 3205). Orbene, nel caso di specie, Il Tribunale con una motivazione congrua e corretta sul piano logico- giuridico e pertanto non suscettibile di alcuna - censura in questa sede di legittimità S ha ritenuto che la società, pur incombendo su di essa il relativo onere probatorio, non ha dimostrato la esistenza di una giusta causa о di un giustificato motivo di ID EN licenziamento, non avendo dimostrato che il proprio dipendente avesse in realtà commesso il fatto oggetto di contestazione, e cioè che avesse effettivamente operato, abusando delle sue mansioni, illegittimi collegamenti su linee private. Nel pervenire a tale conclusioni, il giudice d'appello ha proceduto ad una completa ed attenta valutazione del materiale probatorio in atti, precisando con argomentazioni, sul piano logico- ancora una volta ineccepibili decisori giuridico, l'irrilevanza ai fini dell'ammissione fatta dal LE in relazione alla sussistenza di un processo penale a suo carico, non potendo detta ammissione, in ragione della sua genericità ed indeterminatezza, assurgere a prova idonea a legittimare il licenziamento del lavoratore. Nè per andare in contrario avviso e ritenere meritevole di accoglimento il ricorso vale addurre la violazione da parte del giudice d'appello del disposto dell'art. 421 c.p.c. Ed invero, al risultato non può nelladell'accoglimento del ricorso fattispecie in oggetto addivenirsi neanche se si voglia condividere l'indirizzo secondo cui il giudice potere-dovere nel rito del lavoro ha il - in considerazione della natura di tale processo diretto a valorizzare il ruolo del giudice nella ricerca della Gu ds broken verità di provvedere d'ufficio agli atti istruttori или sollecitati dal materiale probatorio in atti ed idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, senza che a ciò sia di ostacolo il verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti(cfr. in tali termini Cass. 14 luglio 1992 n. 8503 cui adde, tra le altre, Cass. 20 aprile 1995 n. 4432;Cass. 15 aprile 1994 n. 3549;Cass. 16 novembre 1987 n. 8387, ed ancora, sempre per la qualificazione in termini di potere-dovere dell'attività rimessa dall'art. 421 c.p.c. al giudice, Cass. 15 dicembre 2000 n. 15820; Cass. 6 luglio 2000 n. 9034.Contra però, e cioè per il carattere discrezionale del potere del giudice e per 7 l'impossibilità dell'esercizio di detto potere nei casi in cui le parti, per negligenza o per qualsiasi altra causa, non abbiano dedotto in giudizio fatti con caratteri di rilevanza decisoria, Cass. 1 settembre 1987 n. 7158;Cass. 5 settembre 1986 n. 5417 ed, in epoca meno risalente, Cass. 1 ottobre 1997 n. 9596). Come è noto, costituisce principio ribadito più volte dai giudici di legittimità che qualora con il ricorso per cassazione venga dedotta l'omessa ed insufficiente motivazione della sentenza impugnata per l'asserita mancata valutazione di risultanze processuali(un documento, deposizioni testimoniali, dichiarazioni di Gundolden parti, accertamenti del c.t.u., ecc.) è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non il valutata (0 insufficientemente valutata), che ricorrente precisi ove ricorra mediante integrale - trascrizione della medesima nel ricorso - la risultanza che egli assume decisiva, dato che per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo deve essere consentito alla Corte di Cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (cfr. ex plurimis: Cass. 15 giugno 1999 n. 5945; Cass. 24 febbraio 1998 8 n. 1988; Cass. 1 febbraio 1995 n. 1161). Per il suddetto principio di autosufficienza, allorquando il ricorrente denunzia con il ricorso per cassazione la violazione da parte del giudice d'appello del disposto dell'art. 421 c.p.c. -lamentando che detto giudice non ha provveduto nell'esercizio dei suoi poteri d'ufficio e nell'osservanza dell'obbligo di ricerca della verità ad ammettere prove о ad acquisire agli atti documenti, è necessario che il ricorrente precisi le ID Pokem circostanze fattuali in relazione alle quali viene censurata la mancata assunzione d'ufficio delle prove, ed indichi in forma esauriente e chiara i documenti non acquisiti dal giudice e la loro vincolatività, al fine di consentire alla Corte di Cassazione la valutazione sulla decisività di dette prove e documenti, dovendosi tale controllo effettuare sulla base delle deduzioni contenute nel ricorso stesso e non potendosi,di contro, denunziare il mancato esercizio da parte del giudice di merito di poteri di ufficio sulla base di un mero riferimento ad elementi probatori, incerti nella loro esistenza o il cui contenuto risulti individuato in modo del tutto impedire qualsiasi generico ed impreciso sì da giudizio sulla loro decisività. 9 E quanto è avvenuto nel caso di specie. Ed invero, il ricorrente non ha indicato in modo specifico ed esauriente il contenuto degli atti a carico del LE, di cui ha lamentato la mancata acquisizione dagli atti ad opera del giudice d'appello;ma anzi non si è preoccupato neanche di attestare in qualche modo la loro stessa esistenza sicchè, in un siffatto contesto, il ricorrente mostra di assegnare al disposto dell'art. 421 c.p.c. una fu nzione diversa da quella sua propria, finendolo per piegarlo a mero strumento di ricerca probatoria, dagli esiti del tutto aleatori. In ragione della soccombenza la società va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione da liquidarsi, unitamente agli onorari difensivi, come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di (pari a €12,333 cassazione, liquidate in lire 24000 oltre lire 3.000.000 per onorari difensivi (para € 1543,37). Così deciso in Roma il 6 novembre 2001. PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE десе IL CANCELLIERE Depositato in Cappen O GEN oggi, 30 IL CANCELLIE