Cass. pen., sez. III, sentenza 03/05/2016, n. 46897
CASS
Sentenza 3 maggio 2016

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In caso di gestione di rifiuti identificati con un codice c.d. "a specchio" (previsto nelle ipotesi in cui da una medesima operazione o processo produttivo possano derivare, in alternativa, un rifiuto pericoloso o non pericoloso), il produttore/detentore è tenuto, per classificare il rifiuto e attribuire il codice (pericoloso/non pericoloso), ad eseguire le necessarie analisi volte ad accertare l'eventuale presenza di sostanze pericolose ed il superamento delle soglie di concentrazione, e solo nel caso in cui siano accertati in concreto l'assenza o il mancato superamento di dette soglie, il rifiuto potrà essere classificato come non pericoloso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 03/05/2016, n. 46897
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 46897
    Data del deposito : 3 maggio 2016

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