Sentenza 23 novembre 2006
Massime • 1
L'obbligo di provvedere ai dispositivi antinfortunistici concerne non soltanto i costruttori di macchine, ma altresì gli acquirenti che le mettono a disposizione dei loro dipendenti: anche questi sono tenuti a verificare che le macchine siano prive di rischio per l'incolumità dei lavoratori e la colpa degli uni non elimina quella degli altri. Ciò in quanto è onere dell'imprenditore adottare nell'impresa tutti i più moderni strumenti che offre la tecnologia per garantire la sicurezza dei lavoratori.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/11/2006, n. 2630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2630 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE GRAZIA Benito Romano V. Presidente del 23/11/2006
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna Consigliere SENTENZA
Dott. NOVARESE Francesco Consigliere N. 1488
Dott. COLOMBO Gherardo Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco Consigliere N. 048211/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) GL UI;
N. IL 13/11/1942;
2) GL PI;
N. IL 24/01/1946;
3) ON AN;
N. IL 11/12/1946;
avverso SENTENZA del 11/02/2005 CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. COLOMBO GHERARDO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. (Ndr: testo originale non comprensibile) che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv. Falcolini per GL GI e PI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso (Ndr: testo originale non comprensibile) per LI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza dell'11 febbraio 2005, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato GI e PI GL e AN LI per il reato di lesioni colpose commesse ai danni di AB DI. Il fatto risale all'8 luglio 1999, la persona offesa lavorava alle dipendenze dei primi due ad una macchina raccogli patate costruita dalla società facente capo anche a LI, e nella lavorazione ha subito l'asportazione della prima falange di un dito della mano destra.
La sentenza impugnata precisa che il primo giudice ha ritenuto certo che DI riportò l'infortunio urtando con il dito una ruota dentata posta immediatamente sotto al piano ove scorrevano patate che doveva prelevare manualmente e riporre nei contenitori. Pur essendosi analizzato nel processo anche il problema relativo alle protezioni per scongiurare un altro pericolo, il primo Giudice ha ritenuto che il profilo di colpa specifica rilevante era unicamente se la ruota dentata potesse essere protetta o meno, aggiungendo che l'ingranaggio, alla luce del D.P.R. n. 547 del 1995, artt. 68, 55 e 59 (non richiamati gli ultimi due nell'imputazione ma ricompresi negli ampi parametri di colpa cui si fa riferimento), deve essere protetto.
Rileva che il primo giudice ha osservato che i tecnici Usl hanno accertato che vi erano le condizioni per proteggere la ruota;
che hanno imposto l'adozione di una cuffia in grado di evitare i contatti con i denti nel corso della lavorazione, la quale si è mostrata efficace e poteva essere applicata sin dall'epoca della commercializzazione della macchina;
che è stata affermata la responsabilità dei costruttori della macchina per essere le lesioni conseguite direttamente all'aver messo in commercio una macchina priva di requisiti sufficienti in termini di sicurezza e che fossero in grado di scongiurare infortuni come quello per cui è processo;
che è stata affermata la responsabilità dei datori di lavoro perché questi avevano l'onere di attrezzare la loro impresa con strumenti utilizzabili in piena sicurezza, ed avrebbero dovuto rilevare che la macchina presentava le ruote sottostanti il piano di lavoro con dentatura esposta a contatto accidentale con le mani dei lavoratori.
La sentenza da atto poi che gli appellanti GL, rilevato che le modalità dell'incidente accertate dal primo giudice sono diverse da quelle indicate nel capo di imputazione (nel quale si sosteneva che la mano della persona offesa era restata impigliata nei tondini del nastro trasportatore) senza però trarre da ciò alcuna conseguenza processuale, contestano qualsiasi responsabilità perché la copertura della ruota dentata appare improponibile (perché sarebbe ancora più pericolosa per la possibilità della mano di venire contrastata dalla protezione stessa), e non sarebbe praticabile con riguardo alla funzione della macchina (perché il materiale si bloccherebbe al contatto con la protezione), perché la violazione dell'articolo 68 D.P.R. citato, non sarebbe applicabile nel caso concreto (in quanto richiede la protezione per gli organi lavoratori delle macchine mentre la ruota dentata non sarebbe tale), e perché non poteva essere approntato un sistema di protezione adeguato. Secondo la sentenza dalle foto risulta con chiarezza che la cuffia messa in opera sulla macchina impedisce che la mano possa venire in contatto con la ruota dentata e consente lo scorrimento delle patate che si trovano sul nastro senza intralci: si tratta di una protezione efficace e di facile messa in opera. L'avrebbero potuta realizzare anche gli acquirenti della macchina, ed è incomprensibile l'affermazione che la cuffia potesse risultare più pericolosa. Per organo lavoratore poi deve intendersi qualsiasi meccanismo o apparato che concorra a raggiungere il risultato finale per il quale opera la macchina: la ruota dentata ha tali caratteristiche, avendo la funzione di regolare l'andamento del nastro trasportatore. Comunque, la copertura della medesima è imposta anche dagli artt. 55 e 59 dello stesso D.P.R., l'ultimo dei quali impone copertura o protezione di ingranaggi, ruote, ed altri elementi dentati mobili. Tali disposizioni, seppur non richiamate direttamente in imputazione, sono ricomprese negli ampi parametri di colpa cui si fa riferimento (affermazione non contestata dagli appellanti).
Quanto al costruttore e venditore egli pure ha rilevato che l'evento dannoso è diverso da quello contestato nell'imputazione, ha osservato che non è chiaro quali siano state le modalità dell'incidente e che non è possibile affermare la sua responsabilità perché non può essere individuato quale sarebbe stato il comportamento da tenersi per evitare l'evento. Tuttavia, rileva la Corte che sia il teste MO che la parte lesa hanno riferito (udienza 9 maggio 2003) che l'incidente si è verificato come indicato in sentenza, facendo riferimento a fotografie presenti nel fascicolo dibattimentale.
L'appellante ha rilevato che, pur ammettendo ciò, non potrebbe affermarsi la sua responsabilità, non potendo formularsi un giudizio probabilistico vicino alla certezza circa l'idoneità della cuffia ad impedire l'evento. Risulta però, secondo la Corte, dalle fotografie, che questa copre completamente la ruota dentata impedendo così ogni possibilità di contatto tra la stessa e le mani. Ancora il venditore appellante evidenzia che la macchina sarebbe conforme agli standard di sicurezza dell'epoca della costruzione, e che la velocità di avanzamento del nastro era bassa e consentiva l'uso del blocco. Però, osserva ancora la Corte, la macchina non era conforme alle prescrizioni del D.P.R. citato, anteriori all'epoca della sua costruzione, e in tale situazione il dispositivo di blocco non era sufficiente. Che il nastro trasportatore fosse conforme ai moduli costruttivi adottati dalle principali industrie non ha rilievo, anche perché agli imputati è contestata la mancata protezione delle ruote dentate.
Ricorrono contro la sentenza GI e PI GL con unico atto e, tramite difensore e con atto separato, AN LI. I primi due lamentano in primo luogo l'erronea applicazione del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 68. A loro parere la ricostruzione del fatto operata nel corso del processo diverge da quella dedotta nell'imputazione, e le conseguenze si ripercuotono sullo stesso riferimento all'art. 68. All'origine dell'incidente non vi è la struttura del nastro trasportatore (come ipotizzato nell'imputazione) ma la ruota metallica, come ingranaggio in movimento, e i sistemi di protezione antinfortunistica della quale divergono del tutto dalla previsione dell'art. 68 perché specificamente richiamati dall'art. 59. I Giudici non solo ritengono applicabile al caso l'articolo 68, ma addirittura rilevano che la copertura della ruota sia imposta anche dagli artt. 55 e 59, puntualizzando che tali disposizioni, pur non richiamate in imputazione, vanno ricomprese tra i parametri di colpa cui si fa riferimento. Però, una cosa è riferirsi all'art. 68 (inteso a garantire la protezione dai tondini metallici del piano orizzontale di raccolta delle patate), altra cosa e riferirsi agli artt. 55 e 59, che impongono la copertura in materia di trasmissioni e ingranaggi.
La dinamica dell'infortunio accertata in sentenza stride col capo di imputazione, e stride con la condanna dell'imputato. Erroneamente è stato applicato l'articolo 68 sulla base di una originaria inesatta dinamica dei fatti, ed è illogico l'atteggiamento dei Giudici nel giustificare la condanna attraverso il richiamo implicito agli artt. 55 e 59. Un concetto ampio e generico di colpa del datore di lavoro legittimerebbe l'uso di un altrettanto ampio concetto di dovere generale dei lavoratori, specie nel caso in esame, di osservanza delle disposizioni antinfortunistiche e l'analisi del comportamento dal lavoratore tenuto sotto il profilo della sua colpa, rischiando di vanificare la ricostruzione dei fatti, la tipizzazione della vicenda e il reato contestato nonché la difesa proposta.
Lamentano poi i ricorrenti la manifesta illogicità o la mancanza della motivazione circa la sussistenza del reato contestato. Dopo aver premesso, e argomentato, che è irrilevante accertare la causa materiale del contatto accidentale del lavoratore con l'organo in movimento, quando risulti accertato che il datore di lavoro non ha adottato le misure di sicurezza prescritte dalla legge, essi osservano che il più volte richiamato art. 68, impone protezione o segregazione degli organi lavoratori delle macchine quando possono costituire pericolo per i lavoratori, pericolo da ritenersi escluso solo quando l'evento dannoso sia del tutto imprevedibile. I Giudici, sulla base di una corretta ricostruzione dei fatti ma anche ampliando forzatamente il concetto espresso dalla norma, affermano che il profilo di colpa specifica rilevante è costituito unicamente dal fatto se la ruota dentata potesse essere protetta. La risposta affermativa risulta per i Giudici con chiarezza e si identifica nella cuffia suggerita dalla Usl. Tuttavia, la possibilità di mettere una protezione a copertura della ruota dentata è improponibile, ed improduttivo dell'effetto di tutela del lavoratore. Il rischio di incidenti risulterebbe incrementato e il funzionamento della macchina compromesso. La ruota, infatti, si insinua tra il tondini del nastro trasportatore: se la si coprisse non sarebbe mantenuta la funzionalità del movimento e non sarebbe possibile al lavoratore di sfuggire alla presa del corpo posto a copertura del ingranaggio. La protezione suggerita non avrebbe impedito l'inserimento del dito nella zona pericolosa. L'art. 68, consente che ragioni tecniche limitino l'adozione di misure di sicurezza e protezione. Dalla consulenza tecnica risulta che la ditta venditrice ha messo in commercio nel 1991 una macchina rispondente, compatibilmente al livello tecnologico raggiunto, alle norme del D.P.R. n. 547 del 1955, e per quanto possibile a quanto previsto dall'art. 68. Nelle istruzioni d'uso della macchina è espressamente indicata l'impossibilità materiale di protezione completa del nastro;
sul mercato sono presenti altre macchine simili anch'esse sprovviste di sistema di protezione e copertura degli ingranaggi. Modelli similari fabbricati oggi sono forniti di sistemi di sicurezza elettrici, provvisti di coperture e protezioni totalmente diverse da quelle ipotizzate in sentenza. Anche dalla normativa di derivazione comunitaria l'abbattimento del rischio è considerato finalità tendenziale e relativa, non un obiettivo assoluto: le misure cautelari vengono prescritte nei limiti del concretamente possibile. I ricorrenti infine lamentano un atteggiamento pregiudizievole della Corte d'Appello rispetto alla difesa dell'imputato, poiché il difensore di fiducia ha chiesto un breve differimento dell'udienza di comparizione per legittimo impedimento provato documentalmente. Ciò nonostante è stato celebrato il giudizio e la Corte ha respinto la richiesta del difensore senza addurre motivi validi di giustificazione legittimamente condivisibili.
Due sono i motivi proposti nell'interesse di AN LI. Il primo contesta l'affermazione che la ricostruzione del fatto, come operato in sentenza, sia esatta, e lamenta perciò la manifesta illogicità della motivazione sul punto. L'affermazione contenuta in sentenza dipende da un erroneo convincimento, ma anche se si volesse ritenere che la Corte d'Appello abbia apprezzato correttamente il fatto, la stessa ugualmente è incorsa in erronea applicazione della legge penale disattendendo i principi di diritto. La sentenza è affetta da manifesta illogicità nella parte in cui sostiene che il teste MO e la parte lesa hanno riferito che l'incidente si è verificato come indicato in sentenza di primo grado. La deposizione dei due testi richiamati, infatti, come si rileva dalle pagine 13, 4 e 3 del verbale d'udienza, non contiene alcun riferimento preciso ad una parte della macchina, ed anzi la deposizione della parte lesa è incompatibile con la segnalazione tracciata sulla fotografia per indicare il punto di contatto. L'altro teste si è limitato ad esibire una fotografia nella quale è ritratta una mano fasciata, attribuita alla parte offesa, rivolta in modo indefinito verso la macchina. Il teste ha espresso sulla fotografia nelle valutazioni soggettive che non possono avere valenza probatoria;
inoltre, egli non ha verificato la velocità della macchina, non ha accertato se i lavoratori lavorassero con i guanti o senza, non ha verificato l'esistenza del libretto delle istruzioni della macchina e delle avvertenze particolari. Egli ha dichiarato che la parte offesa era rimasta agganciata alla ruota dentata, ma tale affermazione costituisce una valutazione soggettiva, non trattandosi di un dato oggettivo appreso direttamente o de relato. Tale affermazione ha generato l'erroneo convincimento che l'infortunio sia stato determinato dall'urto del dito con la ruota dentata posta immediatamente al di sotto del piano ove scorrevano le patate, con motivazione manifestamente illogica. Inoltre, la ricostruzione operata sul nulla dal Giudice di primo grado diverge sostanzialmente da quella effettuata dalla procura della Repubblica, che nella contestazione ha individuato la causa dell'infortunio nella struttura del nastro trasportatore, sicché l'infortunio si era verificato perché la persona offesa aveva infilato la mano destra tra i tondini del nastro stesso;
nella sentenza impugnata invece la causa del sinistro e identificata nell'urto della mano con la ruota dentata. Il giudice di primo grado sostiene che la colpa riguarda il fatto se la ruota dentata potesse essere protetta, ma la dinamica del fatto non è stata chiarita in sentenza.
L'imputazione si configura come reato commissivo mediante omissione, ed è quindi determinante verificare se il comportamento positivo omesso in concreto sarebbe stato idoneo a impedire l'evento: è necessario verificare se l'adozione di determinati organi di protezione avrebbe impedito, con probabilità vicina alla certezza, il prodursi dell'evento. Ciò richiede preventivamente che sia accertata con precisione la dinamica del sinistro. Secondo la sentenza impugnata, misura idonea a sarebbe stata l'adozione di una cuffia posizionata sopra il piano scorrevole in grado di evitare contatti con i denti della ruota. L'accorgimento è però individuato sull'erroneo presupposto che il sinistro si sia verificato in conseguenza dell'urto del dito con la ruota dentata, ma la circostanza è priva di riscontro probatorio. Non essendo stato accertato come effettivamente si sia verificato l'infortunio, è impossibile individuare il comportamento positivo idoneo ad impedire l'evento, e non si può quindi affermare la responsabilità dell'imputato. Anche se si ritenesse che l'infortunio si è verificato con le modalità ritenute dai giudicanti, non sarebbe comunque possibile formulare un giudizio probabilistico vicino alla certezza sull'idoneità della cuffia ad impedire l'evento. La motivazione, infatti, è superficiale perché l'efficacia di un dispositivo tecnico non può essere valutata a braccio, sulla base di una impressione soggettiva ricavata dalla visione di una fotografia, ma deve essere vagliata attraverso un serio accertamento tecnico, mentre nessuna perizia e nessun esperimento giudiziale sono stati compiuti nel corso del procedimento.
I ricorsi sono infondati. Occorre premettere che esula dai poteri del giudice di legittimità ricostruire il fatto diversamente da quanto abbia fatto il Giudice di merito in presenza di elementi di significato non univoco (Cass., 4^, n. 6552 del 06/04/2000 Rv. 216734) ovvero verificare se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, dovendosi limitare a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, essendogli esclusa la possibilità di dare una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove (Cass., 4^, n. 4842 del 02/12/2003 Rv. 229369). L'affermazione va applicata alle lamentele riguardanti le deposizioni testimoniali. Va poi osservato che, in tema di correlazione tra accusa e sentenza, le norme che la disciplinano, avendo lo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell'accusa e, quindi, il pieno esercizio del diritto di difesa dell'imputato, non possono ritenersi violate da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto quando la modificazione dell'imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato. La nozione strutturale di "fatto", contenuta nelle disposizioni in questione, va coniugata con quella funzionale, fondata sull'esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa. "Il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata (oggetto di un potere del Pubblico Ministero) e decisione giurisdizionale (oggetto del potere del Giudice) risponde all'esigenza di evitare che l'imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi" (Cass. 4^, n. 41663 del 25/10/2005, Rv. 232423). Si ha pertanto mutamento del fatto quando la fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge subisca una radicale trasformazione nei suoi tratti essenziali, tanto da realizzare un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisce un reale pregiudizio dei diritti della difesa (Cass., 6^, n. 36003 del 14/06/2004, Rv. 229756), cosa che non si è verificata nel caso in esame.
Va poi considerato che in tema di infortuni sul lavoro, "è onere dell'imprenditore adottare nell'impresa (nella fattispecie: nel cantiere edile) tutti i più moderni strumenti che offre la tecnologia per garantire la sicurezza dei lavoratori" (Cass., 4^, n. 43095 del 26/09/2005 Rv. 232450); che "l'obbligo di provvedere ai dispositivi antinfortunistici concerne non soltanto i costruttori di macchine, ma altresì gli acquirenti che le mettono disposizione dei loro dipendenti: anche questi sono tenuti a verificare che le macchine siano prive di rischio per l'incolumità dei lavoratori, e la colpa degli uni non elimina quella degli altri" Cass., 4^, n. 11122 del 15/06/1990 Rv. 185064); che "in tema di prevenzione infortuni, la disposizione di cui al D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 68, che fissa le misure protettive per le macchine con riguardo alle zone di operazione in cui si compiono le normali attività durante le quali gli operai possono venire accidentalmente a contatto con gli organi lavoratori delle macchine, non è stata superata dalla previsione di cui al D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 (regolamento per l'attuazione delle direttive comunitarie concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativamente alle macchine operatrici), atteso che il citato art. 68, detta un principio di carattere generale che trova applicazione in tutti i casi nei quali vengono usate macchine pericolose" (Cass., 3^, n. 5167 del 18/12/2002 Rv. 223377). Risulta in conseguenza esatto il riferimento effettuato dalla Corte d'Appello all'art. 68, trovando questo applicazione in ogni caso in cui sia usata una macchina pericolosa, e diviene irrilevante la censura mossa al riferimento - pure effettuato dalla Corte - agli artt. 55 e 59, dato che il fatto rientra nella previsione del più volte citato art. 68. Nè può ritenersi che la eventuale condotta colposa del lavoratore (o la colpa dell'acquirente del macchinario) possa scriminare la condotta di chi riveste la posizione di garanzia all'interno dell'impresa (o del costruttore del macchinario), perché "il datore di lavoro non può invocare a propria scusa il principio di affidamento assumendo che l'attività del lavoratore era imprevedibile, essendo ciò doppiamente erroneo, da un lato in quanto l'operatività del detto principio riguarda i fatti prevedibili e dall'altro atteso che esso comunque non opera nelle situazioni in cui sussiste una posizione di garanzia, come certamente è quella del datore di lavoro", (decisione assunta riguardo ad una fattispecie in cui un lavoratore per sbloccare una macchina a 5/6 metri da terra anziché servirsi della apposita scala aveva fatto un uso improprio di un carrello elevatore, Cass., 4^, n. 12115 del 03/06/1999 Rv. 214997), e "In tema di infortuni sul lavoro, il principio dell'affidamento - in virtù del quale ogni consociato può confidare che ciascuno si comporti secondo le regole precauzionali normalmente riferibili al modello di agente proprio dell'attività che di volta in volta viene in questione - non opera allorché il mancato rispetto da parte di terzi delle norme precauzionali di prudenza abbia la sua prima causa nell'inosservanza di tali norme di prudenza da parte di colui che invoca il suddetto principio. Ne consegue che l'imprenditore-costruttore che costruisca una macchina industriale priva dei dispositivi di sicurezza, nella specie priva del dispositivo di arresto, non può invocare il principio dell'affidamento qualora l'acquirente utilizzi la macchina ponendo in essere una condotta imprudente, in quanto tale condotta sarebbe stata innocua o, comunque, avrebbe avuto conseguenze di ben diverso spessore qualora la macchina fosse stata dotata dei presidi antinfortunistici" (Cass., 4^, n. 41985 del 29/04/2003 Rv. 227288). Adeguatamente la Corte d'Appello ha motivato in ordine alla prevenibilità dell'evento, da una parte richiamando le osservazioni della sentenza di primo grado secondo cui i tecnici della USL intervenuti hanno accertato che vi erano le condizioni per proteggere la ruota dentata ("hanno imposto l'adozione di una cuffia posizionata sopra il piano scorrevole ed è in grado di evitare contatti con i denti nel corso della lavorazione. Tali cuffie... furono montate e risultarono efficaci, esse non appaiono di livello tecnologico particolarmente elevato dovendosi ritenere che potessero essere applicate sin dall'epoca di progettazione e commercializzazione della macchina"); dall'altra parte rilevando che dalle fotografie in atti risulta che la cuffia copre completamente le ruote dentate impedendo alle mani di venire in contatto con le stesse. L'efficacia della cuffia, e quindi la prevedibilità dell'evento, non si basa soltanto sulla osservazione delle fotografie, ma anche sulla motivazione del giudice di primo grado che, come noto, si integra con la motivazione d'appello.
La questione riguardante l'invocato legittimo impedimento, che non risulta portata come autonomo e specifico motivo di doglianza, quanto piuttosto a sostegno di un preteso atteggiamento pregiudizievole della Corte, è in ogni caso inammissibile per genericità. I ricorsi vanno pertanto rigettati ed i ricorrenti condannati in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2007