Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/09/2005, n. 43095
CASS
Sentenza 26 settembre 2005

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Massime1

In materia di infortuni sul lavoro, è onere dell'imprenditore adottare nell'impresa (nella fattispecie: nel cantiere edile) tutti i più moderni strumenti che offre la tecnologia per garantire la sicurezza dei lavoratori. Ne consegue che risponde della violazione dell'art. 374 d.P.R. n. 547 del 1955 - il quale prevede che le macchine e le attrezzature devono possedere tutti i possibili requisiti di sicurezza per evitare infortuni - l'imprenditore che ometta di munire la pala meccanica del dispositivo di sicurezza costituito dal segnalatore acustico di retromarcia.

Commentario1

  • 1Massima sicurezza tecnologica sul posto di lavoro (Cass. 3616/16)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016

    Il datore di lavoro ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici vigilando sulla sussistenza e persistenza delle condizioni di sicurezza ed esigendo dagli stessi lavoratori il rispetto delle regole di cautela, sicchè la sua responsabilità può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in virtù di un comportamento del lavoratore avente i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità e, comunque, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute, connotandosi come del tutto imprevedibile o inopinabile; peraltro, la "massima sicurezza tecnologica" esigibile dal datore di lavoro, cioè l'adozione di tecnologie più …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/09/2005, n. 43095
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43095
Data del deposito : 26 settembre 2005

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