Sentenza 26 settembre 2005
Massime • 1
In materia di infortuni sul lavoro, è onere dell'imprenditore adottare nell'impresa (nella fattispecie: nel cantiere edile) tutti i più moderni strumenti che offre la tecnologia per garantire la sicurezza dei lavoratori. Ne consegue che risponde della violazione dell'art. 374 d.P.R. n. 547 del 1955 - il quale prevede che le macchine e le attrezzature devono possedere tutti i possibili requisiti di sicurezza per evitare infortuni - l'imprenditore che ometta di munire la pala meccanica del dispositivo di sicurezza costituito dal segnalatore acustico di retromarcia.
Commentario • 1
- 1. Massima sicurezza tecnologica sul posto di lavoro (Cass. 3616/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Il datore di lavoro ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici vigilando sulla sussistenza e persistenza delle condizioni di sicurezza ed esigendo dagli stessi lavoratori il rispetto delle regole di cautela, sicchè la sua responsabilità può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in virtù di un comportamento del lavoratore avente i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità e, comunque, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute, connotandosi come del tutto imprevedibile o inopinabile; peraltro, la "massima sicurezza tecnologica" esigibile dal datore di lavoro, cioè l'adozione di tecnologie più …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/09/2005, n. 43095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43095 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 26/09/2005
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 1399
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 046600/2004
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) HI CA, N. IL 05/05/1975;
2) LI GIUSEPPE, N. IL 19/12/1932;
avverso SENTENZA del 28/06/2004 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FOTI GIACOMO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GERACI Vincenzo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla questione concernente la non menzione della condanna, rigetto nel resto.
Udito il difensore Avv. Rezonda Carlo.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
-1- Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Milano, in riforma della sentenza del Tribunale di Varese, sezione di Gavirate, del 26/11/2002, affermava la responsabilità di ME UC e EL PE in ordine al delitto di omicidio colposo, ai danni di ON RM, aggravato, quanto al EL, dell'art. 589 c.p., ex comma 2.
In fatto era accaduto che il 15 maggio 1998, in Gavirate, intorno alle ore 13, sul piazzale interno della "EL Costruzioni s.a.s.", legalmente rappresentata dal socio accomandatario PE EL, RM ON, già dipendente della predetta impresa ed inquilino dell'alloggio posto al primo piano della palazzina aziendale, era stato investito, durante la manovra di retromarcia, dalla pala meccanica "Caterpillar 926", tg. VA AA185, alla cui guida il dipendente della società, UC ME, era intento al lavoro di carico di terra in un silos per la preparazione dell'asfalto. Immediatamente soccorso, il ON era stato condotto in ospedale ove, tuttavia, era giunto cadavere.
Si procedeva, quindi, a carico del EL e del ME. Al primo si addebitava, in particolare, di non avere effettuato adeguate manutenzioni della pala meccanica coinvolta nell'incidente, in modo che fossero mantenuti efficienti gli avvistatori acustico e luminoso, e di avere consentito l'ingresso in cantiere a soggetti non addetti ai lavori;
allo stesso venivano inoltre mossi altri addebiti successivamente ritenuti insussistenti. Al ME, invece, si addebitava di non avere correttamente posizionato gli specchietti retrovisori del predetto veicolo, in modo da avere un'adeguata visuale della zona interessata alle manovre in retromarcia del mezzo, di non avere effettuato la manovra di retromarcia con la massima prudenza per non avere, in particolare, preventivamente controllato, nell'effettuare tale insidiosa manovra, l'eventuale presenza di persone in transito nell'area di operazioni.
Nessuno di tali profili di colpa rilevava il giudice di primo grado che, con la citata sentenza del 26/11/2002, assolveva ambedue gli imputati evidenziando: A) quanto al ME, che la posizione degli specchi retrovisori non era rilevante ai fini del giudizio, essendo stata la pala meccanica utilizzata, dopo l'incidente al ON, da altro lavoratore che avrebbe potuto spostarli per adeguarli alle proprie esigenze di visibilità e che, più in generale, non essendo stata accertata la dinamica dell'incidente, non era stato possibile ricostruire la condotta dell'operatore e, dunque, accertarne eventuali responsabilità; B) quanto al EL, che l'avvistatore luminoso del caterpillar era perfettamente funzionante al momento dell'incidente, mentre quello acustico non esisteva su detta macchina, sicché non avrebbe potuto ipotizzarsi la mancata manutenzione di un dispositivo inesistente, che l'area di cantiere era debitamente recintata e dotata di cartelli di avvertimento e che, in ogni caso, il ON, quale inquilino dell'alloggio sito nella palazzina aziendale, non era estraneo a detta area, alla quale aveva diritto di accedere.
Su appello proposto dal P.M., la Corte d'Appello di Milano, con sentenza del 28/06/2004, affermava la responsabilità di ambedue gli imputati per il delitto loro ascritto e, concesse ad entrambi le circostanze attenuanti generiche e l'attenuante prevista dall'art. 62 c.p., n. 6, ritenute prevalenti rispetto all'aggravante contestata,
li condannava alla pena di due mesi e venti giorni di reclusione, convertita in euro 3.040,00 di multa ciascuno.
I giudici d'appello, dunque, totalmente riformando la sentenza di primo grado, riscontravano nella condotta dei due imputati i profili di colpa esclusi dal primo giudice.
In particolare, quanto al ME, la Corte di merito rilevava come l'incidente che era costato la vita al ON fosse dipeso dalla condotta negligente ed imprudente dell'imputato che, trovandosi alla guida del caterpillar, nel manovrare in retromarcia, non aveva preventivamente accertato che l'area di manovra fosse sgombra, ragione per la quale egli non si era accorto della presenza del ON e l'aveva travolto. Peraltro, il cattivo posizionamento, da parte dello stesso imputato, degli specchi retrovisori del veicolo aveva certamente impedito, a giudizio di quei giudici, una completa visione dell'area retrostante, interessata alla manovra in retromarcia, e dunque aveva contribuito alla causazione dell'evento dannoso. Anche sotto tale profilo, negligente ed imprudente la Corte di merito riteneva la condotta del ME dal quale invece era lecito attendersi, proprio per il fatto che il mezzo era privo del segnalatore acustico di retromarcia, la massima prudenza ed attenzione.
Anche nei confronti del EL, la stessa Corte rilevava chiari profili di colpa perché, quale responsabile della società, aveva, da una parte, omesso di dotare il mezzo del segnalatore acustico di retromarcia, in violazione del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 374, (il quale prevede che macchine, apparecchi ed attrezzature devono possedere, in relazione alle necessità di sicurezza del lavoro, tutti i necessari requisiti di resistenza e di idoneità, e dunque, a giudizio della Corte di merito, anche il segnalatore acustico che, ove esistente, avrebbe messo sull'avviso il ON ed avrebbe evitato l'incidente), dall'altra, non aveva impedito al ON di accedere nell'area di cantiere ove si svolgevano i lavori. -2- Avverso tale sentenza propongono ricorso ambedue gli imputati. PE EL denuncia:
a) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 516, 517, 518, 519, 520, 521 c.p.p., e artt. 43 e 40 c.p., mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Osserva in proposito il ricorrente che al EL sono state mosse plurime contestazioni, di colpa generica e di colpa specifica. La colpa specifica è stata riferita, anzitutto, alla mancata manutenzione dell'avvistatore acustico. Non essendo stato specificato il tipo di avvistatore acustico e non essendo previsto sulla macchina in questione un particolare avvistatore, deve ritenersi, secondo il ricorrente, che il riferimento è all'unico avvistatore acustico previsto nel caterpillar, cioè al "clacson", che era regolarmente funzionante. Il fatto contestato, quindi, sarebbe del tutto inesistente. Se, invece, osserva ancora il ricorrente, l'avvistatore in questione fosse quello che segnala la retromarcia, come sostiene la Corte d'Appello, dovrebbe concludersi che la condanna è intervenuta per un fatto diverso rispetto a quello contestato, poiché il profilo di colpa ritenuto non sarebbe più la mancata manutenzione, come contestato, bensì l'assenza stessa del segnalatore.
Sostiene, ancora, il ricorrente, riprendendo la questione relativa all'assenza di un obbligo specifico, previsto dalla legislazione vigente, che imponga nella macchina in questione la presenza del segnalatore acustico di retromarcia, che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte d'Appello di Milano, del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 374, collocato nel titolo 9^ che si intitola "Manutenzioni
e Riparazioni", non detta disposizioni in materia di approntamento di sistemi di sicurezza, bensì prescrive che i dispositivi di sicurezza presenti siano resistenti ed idonei alla sicurezza. La normativa vigente, aggiunge il EL, fa riferimento solo ad un avvistatore acustico gestito dal conducente dall'interno del veicolo, il cui suono deve essere percepito, con una certa intensità, ad una distanza di 7 metri dalla fine della parte anteriore della macchina, circostanza, questa che autorizza a ritenere che l'avvistatore di cui si parla è il tradizionale "clacson". In definitiva, osserva il ricorrente che, in violazione dell'art. 43 c.p., è stata ritenuta una colpa sotto il profilo della specifica violazione di legge, laddove non esiste un precetto nel senso ritenuto dai giudici d'appello;
Ulteriore inosservanza delle norme penali denuncia il ricorrente nel senso che, a suo giudizio, in assenza di qualsiasi ricostruzione della dinamica dell'incidente, non sarebbe possibile rinvenire alcun nesso di causalità tra la condotta dell'agente e l'evento. b) Manifesta illogicità della motivazione.
L'altro profilo di colpa, individuato nel non avere impedito al ON l'accesso al cantiere, sarebbe viziato, a parere del ricorrente, da illogicità, contraddittorietà della motivazione, laddove il giudice d'appello sostiene che il ON aveva libero accesso al cantiere, mentre l'istruttoria aveva accertato il contrario. Irragionevole, inoltre, sarebbe la pretesa di segregare dal resto del cantiere la palazzina aziendale ove alloggiava la vittima;
c) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 175 c.p., e art. 546 c.p.p.. Sotto tale profilo lamenta il ricorrente la mancata concessione del beneficio della non menzione, del quale pur ricorrevano i presupposti di legge, senza motivare sul punto.
UC ME denuncia:
a) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 43, 40 e 192 c.p.. Osserva in proposito il ricorrente che, in assenza di una precisa ricostruzione della dinamica dell'incidente, la Corte d'Appello non avrebbe potuto riscontrare alcun nesso tra la condotta allo stesso attribuita e l'evento; quanto alla cattiva regolazione degli specchi retrovisori, egli segnala che la Corte non ha tenuto conto del fatto che, dopo di lui, il mezzo era stato utilizzato da altro operaio, che ha potuto modificarne la posizione;
sotto il profilo della prevedibilità, peraltro, il ricorrente rileva che egli, essendosi trovato ad operare in un cantiere privato, non avrebbe potuto certo prevedere la presenza, nei pressi del mezzo, di un estraneo al cantiere.
b) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 175 c.p. e art. 5 e 546 c.p.p.. Sotto tale profilo lamenta il ricorrente la mancata concessione del beneficio della non menzione, del quale pur ricorrevano i presupposti di legge, senza motivare sul punto.
c) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale. Rileva a tale proposito il ricorrente che la Corte d'Appello ha valutato i due imputati, in termini di pena, alla stessa stregua, avendo concesso, cioè, ad ambedue le attenuanti generiche e del risarcimento del danno, ritenendole, tuttavia, erroneamente, per entrambi prevalenti sull'aggravante contestata, senza tenere conto del fatto che questa riguardava solo il EL.
-3- Ambedue i ricorsi sono infondati e vanno, pertanto, rigettati. In verità, la Corte d'Appello di Milano, con motivazione congrua ed immune da vizi, ha esaurientemente e compiutamente delineato i profili di colpa attribuiti agli odierni ricorrenti ed individuato specifiche condotte, dagli stessi poste in essere, che hanno determinato l'incidente a causa del quale RM ON ha trovato la morte.
-3A- In particolare, per quanto attiene ai motivi di ricorso proposti dal EL, osserva la Corte che la sentenza impugnata non autorizza dubbi di sorta circa l'addebito, formulato a carico del ricorrente, relativamente al tema del "segnalatore acustico". Sembra del tutto ovvio che l'avvistatore in questione, nei termini in cui è stato individuato nel capo d'imputazione e delineato nella sentenza impugnata, non può che essere quello di retromarcia. Se l'incidente in questione si è verificato, come chiaramente emerge dall'esame delle sentenze di primo e secondo grado, mentre la pala meccanica procedeva in retromarcia, appare ovvio e quasi superfluo osservare che il congegno di che trattasi deve essere individuato non certo nel tradizionale "clacson", bensì proprio nel segnalatore acustico che sui mezzi pesanti si innesta automaticamente, non appena inserita la retromarcia.
Sul punto, le osservazioni del ricorrente appaiono chiaramente strumentali e pretestuose.
Ugualmente non pertinenti si presentano le doglianze relative ad una pretesa violazione, da parte dei giudici d'appello, del principio di correlazione tra accusa e sentenza allorché essi hanno individuato profili di colpa, a carico del ricorrente, per non avere dotato il mezzo meccanico del segnalatore acustico di retromarcia invece che per non avere provveduto alla manutenzione dello stesso, come contestato nel capo d'imputazione. In realtà, per costante insegnamento della Suprema Corte, l'ipotesi di mancata correlazione tra accusa e sentenza presuppone una vera e propria trasformazione o sostituzione o innovazione del fatto contestato dal quale sia derivata per la difesa una effettiva menomazione. Non costituisce, quindi, violazione del principio di correlazione un mutamento del fatto che, non incidendo sugli elementi essenziali dell'imputazione, non ingenera incertezza alcuna sull'oggetto di questa e quindi non determina alcuna violazione del diritto di difesa. Nel caso di specie, è stato in sostanza contestato al ricorrente il mancato innesco, nel momento in cui il caterpillar ha iniziato la manovra di retromarcia, del congegno acustico che ne segnala l'avvio e che, mettendo sull'avviso la vittima, avrebbe evitato l'incidente. L'avere la Corte di merito attribuito il mancato innesco del dispositivo all'assenza dello stesso piuttosto che al suo mancato funzionamento a causa di cattiva manutenzione, come indicato nel capo d'imputazione, non ha determinato alcuna sostanziale immutazione del fatto ne' ha in concreto menomato il diritto di difesa dell'imputato che ha svolto utilmente le proprie difese.
Ugualmente priva di fondamento è la doglianza relativa alla individuazione, da parte della Corte di merito, di profili di colpa specifica, a carico del ricorrente, nella violazione del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 374. Corretta, in realtà, appare l'indicazione di detta norma la quale prevede, tra l'altro, che gli impianti, le macchine, le attrezzature devono possedere, in relazione alle necessità di sicurezza del lavoro, requisiti di idoneità che consentano di prevenire gli infortuni. Taluni di tali requisiti certamente mancavano alla pala meccanica che ha travolto il ON, se è vero che essa era priva di un importante dispositivo di sicurezza, quale il segnalatore acustico di retromarcia. Dispositivo che, se installato sul veicolo, sarebbe entrato in funzione non appena inserita la retromarcia, prima ancora che il mezzo iniziasse a muoversi, e dunque avrebbe subito messo sull'avviso il ON che, scansandosi, avrebbe evitato di essere travolto. La colpa del EL è stata, quindi, correttamente individuata nell'avere egli, in violazione della citata disposizione di legge, nella qualità di amministratore dell'omonima impresa, introdotto nell'azienda ed utilizzato una macchina che era priva di detto dispositivo. Nè ha pregio la tesi secondo cui nessuna colpa potrebbe attribuirsi al ricorrente in vista dell'assenza di una norma espressa che imponga l'installazione sulle macchine di movimento terra dell'avvistatore acustico di retromarcia. È, infatti, agevole osservare, in contrario, come uno dei principi ispiratori della più recente normativa antinfortunistica sia quello che impone all'imprenditore il ricorso alla massima sicurezza tecnologica possibile, da raggiungere attraverso l'impiego di tutti i ritrovati e gli strumenti messi a disposizione dalla moderna tecnologia. Non può revocarsi in dubbio, quindi, alla stregua di tale normativa, che il EL avrebbe certamente dovuto munire il mezzo meccanico del dispositivo in questione, da tempo ampiamente conosciuto come strumento necessario per garantire l'uso in sicurezza della macchina e facilmente disponibile sul mercato, tanto da essere espressamente menzionato, seppure come optional, nel libretto di uso e manutenzione della pala meccanica. Lo stesso ricorrente, peraltro, si era rappresentato il rischio di un incidente come quello realmente accaduto, se è vero che una delle schede allegate al documento di valutazione del rischio, prodotte dalla difesa, indica, tra le misure di prevenzione e le istruzioni per gli addetti, tra l'altro, proprio la verifica del segnalatore acustico di retromarcia. Palesemente infondata è, poi, la doglianza relativa all'asserita mancanza del nesso di causalità tra la condotta dell'agente e l'evento, dovuta all'assenza di una precisa ricostruzione della dinamica dell'incidente. In realtà, tale dinamica è stata chiaramente ricostruita dalla sentenza impugnata e dalla stessa sentenza di primo grado grazie alle testimonianze rese dai testi escussi, ai rilievi eseguiti sul posto dalla polizia giudiziaria, alle osservazioni provenienti dai funzionari dell'ASSL di Varese, pure intervenuti sul luogo dell'incidente, alle risultanze della consulenza medico-legale disposta dal P.M.. Dinamica che indubbiamente conduce alla responsabilità del ricorrente, essendo emerso in modo chiaro ed incontestabile che la morte del ON è stata determinata dalle gravi ferite conseguenti allo scontro con la pala meccanica condotta in retromarcia dal Marighi. Con altro motivo deduce il ricorrente illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui, contrariamente a quanto emerso in sede di istruttoria dibattimentale, sostiene che il ON aveva libero accesso al cantiere e quindi individua, a carico del ricorrente, un profilo di colpa per non avere egli impedito alla vittima di accedere all'area di cantiere.
Anche tale motivo di ricorso appare del tutto infondato posto che la Corte di merito ha ampiamente ed esaurientemente spiegato, analizzando le emergenze istruttorie, le ragioni del proprio convincimento con motivazione che appare congrua ed immune da vizi. D'altronde, è agevole rilevare come l'essere il ON alloggiato nella palazzina aziendale certo non giustifichi in alcun modo il disinteresse del EL per i temi della sicurezza collegati alla presenza della vittima nell'area di cantiere, almeno in quella parte di tale vasta area destinata non certo al passaggio di quanti, dall'esterno, si recano nella palazzina aziendale, bensì solo all'esecuzione dei lavori d'impresa. Il EL, in ogni caso, anche per impedire al ON, e a chiunque altro soggetto estraneo ai lavori, di accedere nell'area a rischio, avrebbe dovuto decisamente delimitare e recintare tale zona dal resto dell'area posta al servizio della palazzina aziendale, proprio per impedire indebite intrusioni.
Con ultimo motivo il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata concessione, da parte dei giudici di merito, del beneficio della non menzione, del quale pur ricorrevano i presupposti di legge, senza, peraltro, motivare sul punto.
Anche tale doglianza appare destituita di fondamento ove si consideri che il ricorrente non ha provveduto ad avanzare alla Corte di merito, nei tempi e modi dovuti, la formale e specifica richiesta di applicazione del beneficio in questione. In realtà, solo nella estrema parte finale della memoria difensiva prodotta nella stessa giornata in cui è stato trattato e definito il procedimento d'appello, risulta chiesta, in termini di assoluta genericità, "pena sospesa e non menzione", non anche in sede di conclusioni dibattimentali, momento destinato alla formalizzazione di ogni richiesta difensiva, ove di una tale istanza non vi è traccia alcuna.
-3B- Anche con riferimento ai motivi di ricorso proposti da UC ME osserva la Corte che la sentenza impugnata, adeguatamente e logicamente motivata, non merita alcuna censura.
Palesemente infondato è il primo motivo di ricorso che ripropone il tema, già affrontato nell'esaminare il ricorso del EL, della mancanza del nesso di causalità tra la condotta dell'agente e l'evento, dovuta all'assenza di una precisa ricostruzione della dinamica dell'incidente, e dunque all'impossibilità di attribuire al ricorrente colpa alcuna nell'incidente in questione. In realtà, come si è già avuto modo di rilevare, tale dinamica, è stata chiaramente e logicamente ricostruita con motivazione adeguata e coerente ed altrettanto chiaramente è stata individuata la condotta colposa dello stesso ricorrente che ha contribuito a determinare l'evento. La Corte d'appello, invero, ha correttamente addebitato al ME una condotta gravemente imprudente e negligente nella guida della pala meccanica allorché, al momento di manovrare in retromarcia, ha colpevolmente omesso di accertare se l'area di manovra fosse completamente libera, di guisa che egli potesse operare in piena tranquillità e senza rischi per alcuno. Controllo che il ricorrente avrebbe ben dovuto fare poiché nell'area di cantiere, proprio nei pressi del veicolo da lui condotto, avrebbe potuto trovarsi non solo un altro lavoratore, autorizzato a recarsi in detta area, ma anche persona estranea ai lavori. Eventualità che egli mai avrebbe dovuto trascurare anche per la presenza in zona della palazzina aziendale dalla quale agevole sarebbe stato per chiunque accedere - come di fatto avvenuto in occasione dell'incidente - all'area più direttamente interessata ai lavori. Attenzione maggiore, peraltro, egli avrebbe dovuto prestare nel caso di specie anche in vista della mancata installazione, sul caterpillar, del segnale acustico di retromarcia, circostanza certo ben nota al ricorrente. Anche il profilo di colpa legato all'inadeguato posizionamento degli specchietti retrovisori appare correttamente delineato posto che l'affermazione difensiva secondo cui essi sarebbero stati diversamente posizionati da altro lavoratore che aveva azionato la pala meccanica appare del tutto priva di riscontri e dunque di nessun significato ai fini della decisione. Con motivo di ricorso analogo a quello proposto dal EL e già esaminato dalla Corte, UC ME denuncia, altresì, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata concessione, da parte dei giudici di merito, del beneficio della non menzione, del quale pur ricorrevano i presupposti di legge, senza, peraltro, motivare sul punto. Come si è già avuto modo di rilevare esaminando analoga doglianza proposta dal EL, anche tale motivo di ricorso appare destituito di fondamento non avendo il ricorrente, analogamente al EL, provveduto ad avanzare alla Corte di merito, nei tempi e modi dovuti, la richiesta di applicazione del beneficio in questione.
Con ultimo motivo di ricorso, infine, il ME denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, laddove la Corte d'Appello di Milano, concesse le circostanze attenuanti generiche e quella prevista dall'art. 62 c.p., n. 6, le ha ritenute prevalenti ad una aggravante - quella delineata sub art. 589 cpv. c.p. - in realtà mai contestata al ricorrente ed alla quale questi è sicuramente del tutto estraneo. La doglianza, giustificata in punto di fatto, appare tuttavia priva di interesse per il ricorrente, e quindi irrilevante ed inammissibile, posto che l'errore in questione non ha determinato alcuna pratica conseguenza sotto il profilo della determinazione della sanzione in vista della ritenuta prevalenza delle attenuanti e della esiguità della pena, inflitta nei minimi edittali prima di essere convertita nella corrispondente pena pecuniaria.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2005