Sentenza 25 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/03/2002, n. 4256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4256 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2002 |
Testo completo
ee 68759 CORTE SUPRE042 56/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tributi SEZIONE TRIBUTARIA Contrazioso. Impugnazion Termini Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 5296/00 - Presidente Dott. Michele CANTILLO Consigliere Dott. Paolo GIULIANI Cron.9923 Dott. Vittorio Consigliere RAGONESI BENINI - Rel. Consigliere Rep. Dott. Stefano Ud. 14/12/01 Dott. Francesco Antonio GENOVESE - Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 68759 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente e da UFF IVA AVELLINO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI elettivamente 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo 12, presso rappresenta e difende ope legis;
2001 - ricorrente 2633
contro
AL AN;
- intimata - avverso la sentenza n. 150/98 della Commissione tributaria regionale di NAPOLI, depositata il 18/01/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 14/12/01 dal Consigliere Dott. Stefano BENINI;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza depositata il 18.1.1999, la Commissio- ne tributaria regionale di Napoli ha dichiarato l'inam- missibilità dell'appello proposto dall'Ufficio Iva di Avellino avverso decisione di primo grado che accoglie- va il ricorso di AB VA in relazione ad ac- certamento induttivo, per essere stato "spedito" l'ap- pello a MI IL, erede del AB, 1'8.6.1996, oltre il sessantesimo giorno dalla comuni- cazione, avvenuta il 1° aprile 1996, della decisione della Commissione di primo grado. .. Ricorre per Cassazione il Ministero delle finanze fondato su un solo motivo. Apparendo manifestamente fondato, il ricorso viene trattato in camera di consi- 2 • glio, previa acquisizione della richiesta del Procura- • tore generale. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso, il Ministero delle finanze, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 38, 49, 51 primo comma, 72 secondo comma, d.lgs. 31.12.1992 n. 546, assume che alla data di inse- diamento delle nuove Commissioni tributarie (1° aprile 1996), pendenti i termini per impugnare le decisioni delle Commissioni tributarie, modalità e termini per ricorrere sono quelli previsti dal d.lgs. 546/92, a de- correre da quella data, e, nel caso di specie, in man- canza di notificazione a istanza di parte, nel termine lungo dal deposito della decisione in segreteria: ne consegue allora la tempestività dell'appello proposto dall'Ufficio Iva di Avellino. Il ricorso si rivela manifestamente fondato. In tema di contenzioso tributario, in virtù del- l'art. 12, comma primo, lett. i), d.l.
8.8.1996 n. 437, conv. in 1. 24.10.1996 n. 556, che ha sostituito l'art. 72, secondo comma;
d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 es- sendo stato soppresso il riferimento all'inapplicabili- A ta' dell'art. 327, comma primo, c.p.c.. a far data dal " 26 agosto 1996 anche per la disciplina del termine per 1'impugnazione delle decisioni di primo grado, pendente 3 • alla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali (1.4.1996: art 1, comma primo, lett. a) d.l. 403 del 1995, conv. in 1. 495 del 1995), si applica la regola generale, espressamente richiama- ta, contenuta nell'art. 49 d.lgs. 546 del 1992, il qua- le rinvia al capo primo del titolo terzo del libro se- condo del codice di rito civile e, quindi, anche alla norma prevista dall'art. 327, comma primo, c.p.c.; ne consegue che qualunque sia la normativa applicabile (previgente, transitoria o vigente) la decadenza dal- l'impugnazione si determina, secondo le regole codici- stiche (Cass. 1.6.2000, n. 7248) dopo il decorso di un pubblicazione della sentenza (Cass.anno dalla 6.5.1997, n. 3943), sempre che non si sia proceduto ai sensi dell'art. 38, secondo comma, d.lgs. 31.12.1992 n. 546, con la notifica a istanza di parte (Cass. 2.5.2001, n. 6166), direttamente all'Ufficio finanzia- rio o allo stesso presso l'Avvocatura erariale, se esso si sia avvalso dell'assistenza ad opera di questa (Cass. 30.5.2001, n. 7412). Non risultando. che la decisione di primo grado (depositata il 30.3.1996) sia stata notificata all'Uf- ficio, il quale l'ha appellata con ricorso notificato il 17.6.1996, e dunque nel rispetto del termine lungo, il ricorso va accolto. La sentenza di merito deve essere cassata, con rin- vio ad altra sezione della Commissione regionale della Campania, anche per le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza im- pugnata con rinvio ad altra sezione della Commissione regionale della Campania, anche per le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma il 14.12.2001 Il PresidenteIl relatore Stefano Benini Michel شد IL CANCELLIERE C1 NO AT DEPOSITATO IN CANCELLERIA 25 MAR. 2002 Oggi IL CANCELLIERE C1 NO AT