Sentenza 18 dicembre 2002
Massime • 1
In tema di prevenzione infortuni, la disposizione di cui all'art. 68 del D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, che fissa le misure protettive per le macchine con riguardo alle zone di operazione in cui si compiono le normali attività durante le quali gli operai possono venire accidentalmente a contatto con gli organi lavoratori delle macchine, non è stata superata dalla previsione di cui al D.P.R. 24 luglio 1996 n. 459 (regolamento per l'attuazione delle direttive comunitarie concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativamente alle macchine operatrici), atteso che il citato art. 68 detta un principio di carattere generale che trova applicazione in tutti i casi nei quali vengono usate macchine pericolose.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/12/2002, n. 5167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5167 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri:
Dott. Giuseppe SAVIGNANO Presidente
Dott. Carlo GRILLO Consigliere
Dott. Mario GENTILE Consigliere
Dott. Alfredo Maria LOMBARDI Consigliere
Dott. Francesco NOVARESE Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
SA LD, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del Tribunale di Montepulciano, emessa il 19-05-2000;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Mario Gentile;
udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Gioacchino Izzo che ha concluso per Rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Montepulciano, con sentenza emessa il 19-05-2000, dichiarava SA LD colpevole del reato di cui agli artt. 68 e 389 letta b) DPR 547-55 e lo condannava alla pena di lire 1.500.000 di ammenda.
Avverso la citata sentenza, SA LD proponeva ricorso per Cassazione, deducendo:
1 , 2 e 3 Motivo: Violazione di legge. Omessa motivazione. Errata applicazione del DPR 24-07-1996 n. 459. Il giudice di merito non aveva tenuto conto della norma di legge che consentiva di continuare ad utilizzare nel ciclo produttivo tutte le macchine manuali, automatiche e semiautomatiche prodotte prima del 1996, pur non rispondenti alle più recenti disposizioni comunitarie, ma, comunque, conformi al DPR 547-55.
La macchina in questione (una piegatrice Silla;
mod. P.S. 36) era conforme alla previgente normativa.
La sentenza impugnata, comunque, non era adeguatamente motivata sul punto in esame.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata. Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 18-12-02, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
Il ricorso è manifestamente infondato.
Il giudice di merito, mediante un procedimento argomentativo privo di errori di diritto e di vizi logici, ha motivato in modo esauriente tutti i punti determinanti ai fini della decisione. In particolare risulta certo - come congruamente motivata nella decisione impugnata - che presso lo stabilimento della "R.D.B. Centro Spa", ubicato in Montepulciano Stazione, era in funzione una macchina piegatrice marca "Silla" del tipo automatico mod. P.S. 36, che presentava organi lavoratori e relative zone di operazioni, sprovviste di idonei dispositivi di sicurezza. Gli organi lavoratori della citata macchina piegatrice, nonché le relative zone di operazione, costituivano un pericolo per i lavoratori addetti alle macchine. In data 09-12-98 si era anche verificato un infortunio in danno di un dipendente addetto alla lavorazione della macchina. La condotta di SA LD - quale rappresentante legale della "R.D.B. Centro Spa" e responsabile del citato cantiere di produzione sito in Montepulciano Stazione - integra, pertanto, il reato contestatogli e di cui agli artt. 68 e 389 lett. b) del DPR 547-55. La disciplina normativa di cui al citato art. 68 DPR 547-55, invero, prescrive che in ogni caso ed in qualsiasi fase dell'uso di una macchina, il pericolo derivante dagli organi lavoratori della stessa deve essere rimosso mediante idonei sistemi di protezione, oppure, quando ciò non sia tecnicamente possibile, mediante l'adozione di dispositivi di sicurezza. La norma, comunque, non lascia alcun margine di discrezionalità in ordine alla necessità di evitare il funzionamento della macchina quando lo stesso costituisca pericolo per il lavoratore addetto [ Giurisprudenza consolidata: Cass. Pen. Sez. IV Sent. n. 4066 del 19-04-1996 (ud 23-02-1996 De Ponti rv 204978; Cass. Sez. IV Sent. n. 1208 del 05-02-1993 (ud 30-11-92) Sbardolini].
L'assunto difensivo - secondo cui l'uso della citata macchina piegatrice era legittimo, in virtù della normativa di cui al DPR 24-07-1996 n. 459 (Regolamento per l'attuazione delle direttive
89-392-CEE, 91-368-CEE, 93-44-CEE e 93-68-CEE, concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle macchine) - è infondato.
La disciplina prevista dal citato DPR 459-1996, non ha abrogato la norma. di cui all'art. 68 DPR 547-85. Detta disciplina, comunque, non ha autorizzato l'uso di macchine (nella specie la piegatrice marca "Silla" mod. P.S. 36 ) che costituiscono - a causa dei loro organi lavoratori e delle relative zone di operazioni - pericolo per i lavoratori addetti al funzionamento della macchina medesima. Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da SA LD, con conseguente condanna della stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che si determina in euro 500,00.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 4 FEBBRAIO 2003 .