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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. IV, sentenza 10/02/2026, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 817/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 11:10 in composizione monocratica:
CAPONETTO SALVATORE, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3330/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620250028967533000 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 277/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 e Nominativo_1 (coobbligato contrattuale) in data 30/9/2025 depositavano ricorso (R.g. n. 3330/2025) contro l'Agenzia delle Entrate di Palermo avverso la cartella di pagamento n.
29620250028967533000, notificata il 16/7/2025, per omesso versamento dell'imposta di registro per l'annualità 2022, relativa al contratto di locazione stipulato in data 1/12/2021 e registrato in data 27 dicembre
2021.
I ricorrenti rappresentavano che il predetto contratto si riferiva ad un contratto di locazione a “cedolare secca”, per cui, ai sensi del decreto legislativo n. 23 del 14/3/2011, non erano dovute l'imposta di registro e di bollo per l'anno 2022 e per gli anni successivi.
A dimostrazione di quanto sostenuto produceva copia del contratto di locazione, copia della ricevuta della registrazione del contratto di locazione e corrispondenza intercorsa con l'Agenzia delle Entrate di Palermo.
Chiedeva che fosse deciso che le somme contestate con la cartella di pagamento non erano dovute e chiedeva il rimborso delle spese del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate di Palermo si costituiva in giudizio presentando controdeduzioni con cui chiedeva, in via preliminare, di dichiarare il ricorso inammissibile e, nel merito, di rigettarlo, con condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio.
Eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso perchè la cartella di pagamento era stata preceduta dalla notifica dell'avviso di liquidazione n. 21/3T/019777/000/001/2022/001 notificato al ricorrente il
26/9/2024, con il quale l'Ufficio aveva contestato l'omesso versamento dell'imposta di registro per l'annualità
2022 del contratto di locazione in esame e tale avviso non era stato impugnato entro 60 giorni.
In via subordinata, si rilevava la mancata opzione per il regime di cedolare secca in sede di registrazione telematica del contratto, così come risultava dagli atti dell'Ufficio. Rilevava, altresì, l'inidoneità probatoria del contratto prodotto in giudizio perchè non allegato durante la registrazione telematica, rendendo impossibile per l'Ufficio verificare la corrispondenza tra il contratto effettivamente stipulato dalle parti e quello registrato presso l'Amministrazione tributaria. Infine, in ulteriore subordine, sosteneva la genericità e inefficacia della clausola contrattuale relativa alle cedolare secca perchè la clausola conteneva un mero richiamo generico all'istituto della cedolare secca.
La Corte pone la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che, ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n. 23 del 14/3/2011 non è dovuta l'imposta di registro e di bollo per i contratti di locazione con cedolare secca. Orbene, nel caso in esame, così come risulta dalla documentazione prodotta dai ricorrenti, nel contratto di locazione del 1/12/2021 in questione, registrato il 27/12/2021, è stato espressamente indicato che si trattava di locazione con “regime di cedolare secca”. Pertanto, già dallo stesso contratto di locazione registrato risultava la circostanza che i ricorrenti avevano optato per il regime di “cedolare secca”, che comporta l'esenzione dall'imposta di registro e di bollo.
Peraltro, a seguito di messaggio dell'Agenzia delle Entrate del 24/10/2024 con cui si invitava il ricorrente a produrre contratto in quanto in sede di registrazione non era stato allegato alcun contratto, il ricorrente con istanza di autotutela datata 7/5/2025, e quindi anteriormente alla notifica della cartella di pagamento impugnata, avvenuta il 16/7/2025, rappresentava che si ripeteva la richiesta dell'anno precedente evidenziando che nel contratto di locazione mod. RL12 si leggeva chiaramente che il contratto era “esente di bollo e registro”. L'Ufficio finanziario era, quindi, a conoscenza del regime di “cedolare secca” del contratto di locazione in questione e non avrebbe dovuto notificare l'avviso di liquidazione e la cartella di pagamento e non avrebbe, quindi, dovuto richiedere il pagamento dell'imposta di registro in quanto non dovuta. Pertanto, i ricorrenti non sono tenuti a pagare l'imposta di registro contestata con la cartella di pagamento impugnata.
Il ricorso, va, quindi accolto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza .
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate di Palermo al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 300,00 (trecento) in favore dei ricorrenti. Così deciso in Palermo in data 06/02/2026. Il
Giudice Salvatore Caponetto "firmato digitalmente"
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 11:10 in composizione monocratica:
CAPONETTO SALVATORE, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3330/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620250028967533000 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 277/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 e Nominativo_1 (coobbligato contrattuale) in data 30/9/2025 depositavano ricorso (R.g. n. 3330/2025) contro l'Agenzia delle Entrate di Palermo avverso la cartella di pagamento n.
29620250028967533000, notificata il 16/7/2025, per omesso versamento dell'imposta di registro per l'annualità 2022, relativa al contratto di locazione stipulato in data 1/12/2021 e registrato in data 27 dicembre
2021.
I ricorrenti rappresentavano che il predetto contratto si riferiva ad un contratto di locazione a “cedolare secca”, per cui, ai sensi del decreto legislativo n. 23 del 14/3/2011, non erano dovute l'imposta di registro e di bollo per l'anno 2022 e per gli anni successivi.
A dimostrazione di quanto sostenuto produceva copia del contratto di locazione, copia della ricevuta della registrazione del contratto di locazione e corrispondenza intercorsa con l'Agenzia delle Entrate di Palermo.
Chiedeva che fosse deciso che le somme contestate con la cartella di pagamento non erano dovute e chiedeva il rimborso delle spese del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate di Palermo si costituiva in giudizio presentando controdeduzioni con cui chiedeva, in via preliminare, di dichiarare il ricorso inammissibile e, nel merito, di rigettarlo, con condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio.
Eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso perchè la cartella di pagamento era stata preceduta dalla notifica dell'avviso di liquidazione n. 21/3T/019777/000/001/2022/001 notificato al ricorrente il
26/9/2024, con il quale l'Ufficio aveva contestato l'omesso versamento dell'imposta di registro per l'annualità
2022 del contratto di locazione in esame e tale avviso non era stato impugnato entro 60 giorni.
In via subordinata, si rilevava la mancata opzione per il regime di cedolare secca in sede di registrazione telematica del contratto, così come risultava dagli atti dell'Ufficio. Rilevava, altresì, l'inidoneità probatoria del contratto prodotto in giudizio perchè non allegato durante la registrazione telematica, rendendo impossibile per l'Ufficio verificare la corrispondenza tra il contratto effettivamente stipulato dalle parti e quello registrato presso l'Amministrazione tributaria. Infine, in ulteriore subordine, sosteneva la genericità e inefficacia della clausola contrattuale relativa alle cedolare secca perchè la clausola conteneva un mero richiamo generico all'istituto della cedolare secca.
La Corte pone la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che, ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n. 23 del 14/3/2011 non è dovuta l'imposta di registro e di bollo per i contratti di locazione con cedolare secca. Orbene, nel caso in esame, così come risulta dalla documentazione prodotta dai ricorrenti, nel contratto di locazione del 1/12/2021 in questione, registrato il 27/12/2021, è stato espressamente indicato che si trattava di locazione con “regime di cedolare secca”. Pertanto, già dallo stesso contratto di locazione registrato risultava la circostanza che i ricorrenti avevano optato per il regime di “cedolare secca”, che comporta l'esenzione dall'imposta di registro e di bollo.
Peraltro, a seguito di messaggio dell'Agenzia delle Entrate del 24/10/2024 con cui si invitava il ricorrente a produrre contratto in quanto in sede di registrazione non era stato allegato alcun contratto, il ricorrente con istanza di autotutela datata 7/5/2025, e quindi anteriormente alla notifica della cartella di pagamento impugnata, avvenuta il 16/7/2025, rappresentava che si ripeteva la richiesta dell'anno precedente evidenziando che nel contratto di locazione mod. RL12 si leggeva chiaramente che il contratto era “esente di bollo e registro”. L'Ufficio finanziario era, quindi, a conoscenza del regime di “cedolare secca” del contratto di locazione in questione e non avrebbe dovuto notificare l'avviso di liquidazione e la cartella di pagamento e non avrebbe, quindi, dovuto richiedere il pagamento dell'imposta di registro in quanto non dovuta. Pertanto, i ricorrenti non sono tenuti a pagare l'imposta di registro contestata con la cartella di pagamento impugnata.
Il ricorso, va, quindi accolto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza .
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate di Palermo al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 300,00 (trecento) in favore dei ricorrenti. Così deciso in Palermo in data 06/02/2026. Il
Giudice Salvatore Caponetto "firmato digitalmente"