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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 17/11/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LAGONEGRO SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il Giudice, dott.ssa Giuliana Santa Trotta, all'esito della trattazione cartolare delL'11/11/2025; rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; rilevato che con decreto comunicato alle parti l'udienza è stata sostituita con lo scambio di note scritte ex art.127 ter c.p.c., e che le stesse non si sono opposte a tale modalità di trattazione;
rilevato che entro il termine fissato le parti hanno depositato note di trattazione scritta;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate
P.Q.M.
Pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi,
Lagonegro, 17/11/2025
Il Giudice, dott.ssa Giuliana Santa Trotta REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Giuliana Santa Trotta ha pronunciato ex artt.127 ter e 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 270/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi e vertente
TRA
(c.f. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mariangela Collarino e Adelina Bianco
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , rappresentata e difesa giusta Controparte_1 C.F._1 procura in atti dall'Avv. Aniello Chiarelli elettivamente domiciliato presso lo studio di lui in Nemoli, località Lago Sirino, alla via Belvedere sul Lago, n.6
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza nr. 279/2022 del Giudice di Pace di Lagonegro;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 28 aprile 2022, conveniva in giudizio Controparte_1 chiedendo il rimborso di un buono fruttifero postale serie AA5 del valore Parte_1 di euro 1.000,00, emesso in data 18 dicembre 2002 con codice 051/800046-BET8563, lamentando il diniego opposto dall'ente al momento della richiesta di rimborso per asserita prescrizione del titolo.
si costituiva eccependo l'intervenuta prescrizione decennale del diritto al Parte_1 rimborso, essendo il buono appartenente alla serie AA5 "a termine" con scadenza settennale e prescrizione decorsa nel dicembre 2019.
Il Giudice di Pace di Lagonegro, con sentenza n. 279/2022, accoglieva la domanda condannando al pagamento del buono e delle spese legali, ritenendo che Parte_1 l'omessa consegna del foglio informativo analitico e l'assenza di indicazioni sulla scadenza impedissero la decorrenza della prescrizione.
Avverso tale sentenza ha proposto appello affidando le proprie ragioni ai Parte_1 seguenti motivi: a) in primo luogo, ha sostenuto la natura dei buoni fruttiferi oggetto di causa come documenti di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 c.c. e come tali soggetti alla disciplina contenuta nei decreti ministeriali e non, come stabilito dal giudice di prime cure come titoli di credito, sicché, secondo l'appellante, il titolare e la società possono stabilire negozialmente le condizioni del rapporto stesso;
b) in secondo luogo, ha contestato la motivazione emanata dal giudice di primo grado per violazione della disciplina applicabile al dovere di informazione, con conseguente violazione dei doveri di correttezza e buona fede, c) in terzo luogo, l'appellante ha sostenuto la violazione delle norme regolanti la natura in ordine alla decorrenza del termine di prescrizione.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva , la quale ha Controparte_1 eccepito l'inammissibilità dell'appello proposto, insistendo per l'integrale conferma delle statuizioni di primo grado, con conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio.
A scioglimento della riserva formulata all'udienza del 18/12/2024 il giudice disponeva il rinvio all'11/11/2025 per la precisazione delle conclusioni.
Il giudice successivamente assegnatario del fascicolo, giusta variazione tabellare, disponeva la trattazione ai sensi dell'art. 127ter cpc.
Tanto premesso in punto di fatto, l'appello è fondato.
La vicenda in esame trae origine dalla sottoscrizione di due buoni fruttiferi postali (tipo AA5), disciplinato dal DM 12 settembre 2002, di euro 1.000,00 emessi in data 18/12/2002 (senza indicazione della data di scadenza), da parte di , intestataria per uno Controparte_1 e cointestataria con il fratello per l'altro cui è stata opposta la prescrizione (con decorrenza dalla scadenza del titoli nel 2009, dunque, maturata nel 2019) all'atto della richiesta di restituzione del capitale investito, avvenuta presumibilmente nel 2022 (cfr. atto di citazione del giudizio di primo grado depositato in data 07/03/2022 nel quale la riferiva che CP_1
“qualche mese fa la sig.ra si è recata presso l'ufficio postale per poter incassare CP_1 il titolo…[…]”), affermava che per i buoni postali fruttiferi, appartenenti Parte_1 alla serie AA5, aventi scadenza pari a 7 anni (dunque, nel 2009, essendo stati emessi nel 2002, ex DM 12 settembre 2002), il termine di prescrizione, di 10 anni (ex DM 19 dicembre 2000), era ampiamente decorso.
Il giudice di prime cure ha ritenuto condivisibile le doglianze presentate dall'odierna appellata, attesa l'assenza di ogni informazione da parte di (specie Parte_1 mediante la consegna di fogli informativi analitici), concludendo per l'infondatezza dell'eccepita prescrizione credito.
Questo costituisce il thema disputandum.
Ciò posto, va opportunamente premesso che il DM 12 settembre 2002 ha introdotto la serie AA5, stabilendo, all'art. 8 “Durata e interessi”, una scadenza al 7° anno successivo a quello di emissione (“I buoni fruttiferi postali della serie "AA5" possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione”): scadenza regolamentata ex lege atteso che il titolo in questione era privo di data di scadenza specifica.
Nel preambolo del predetto DM 12 settembre 2002 si operava un richiamo alla disciplina generale contenuta nel DM 19 dicembre 2000 in parte qua dispone, all'art. 8 “Prescrizione”, la prescrizione del diritto al rimborso trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo.
Il giudice di prime cure ha ritenuto non operante il decorso del termine di prescrizione stante l'inadempimento di ai propri obblighi informativi sostanziatisi all'art. 6 Parte_1
“Pubblicità e comunicazioni ai risparmiatori” tra l'altro nella consegna di fogli informativi, contenenti le condizioni generali dell'investimento, ai risparmiatori all'atto della sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali.
Come noto, stante la natura giuridica di documenti di legittimazione, la normativa sui buoni fruttiferi postali (infatti, il prestito è disciplinato da decreti ministeriali) costituisce fonte di integrazione legale ex art. 1339 cc del rapporto negoziale che si instaura tra il cliente e professionista (cfr, per tutte, Cass., sez. un., 11 febbraio 2019 n. 3963 secondo cui “La qualificazione dei buoni fruttiferi postali come titoli di legittimazione giustifica la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali, volti a modificare il tasso di interesse originariamente previsto, e porta a ritenere che la modificazione trovi ingresso all'interno del contratto mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell'art. 1339 c.c..”)
Nel caso in esame, il giudice di prime cure, di fatto rilevando che il tenore letterale del documento nulla riferiva circa le modalità ed i tempi del rimborso, ha affermato che il termine di prescrizione del diritto al rimborso dell'importo da restituire all'investitore (per capitale ed interessi), giammai indicato nel documento di legittimazione, non è mai decorso in presenza dell'accertato inadempimento dell'obbligo di consegna del foglio informativo analitico da parte di sostenendo, in sostanza, che l'omessa consegna del foglio Parte_1 informativo analitico avrebbe costituito circostanza ostativa al decorso del termine di prescrizione stante la inconsapevolezza dell'investitore circa le modalità e, soprattutto, i tempi per l'esercizio del diritto al rimborso.
Nel caso in esame, essendosi attivato l'investitore nel 2022, ovvero 3 anni dopo la scadenza del termine per il rimborso (2019), il diritto si è prescritto.
L'assunto argomentativo speso dal giudice di prime cure, tuttavia, non è corretto.
Come anticipato, i buoni fruttiferi postali sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie, vale a dire, per ciò che riguarda i buoni della serie “AA5”, al termine di scadenza costituito dal settimo anno successivo a quello di emissione. Da tale data di scadenza inizia, dunque, il decorso del termine decennale di prescrizione del diritto spettante al titolare alla liquidazione del capitale e degli interessi, individuato in quello ordinario (dieci anni) dal DM 19 dicembre 2000
“Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni” che, sul punto, dispone, all'art. 8 “Prescrizione”, che i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi. Prescrizione ampiamente decorso nel 2022 allorché l'investitore si è attivato per ottenere il rimborso.
Nella fattispecie, aveva sottoscritto assieme al fratello due buoni Controparte_1 fruttiferi del valore di euro 1.000 emessi in data 18.12.2002. Tali buoni fruttiferi appartenevano alla serie “AA5” per i quali veniva riconosciuto un termine di rendimento lordo pari al 35% del capitale investito al compimento del settimo anno dalla data di emissione del titolo. Le condizioni sui rendimenti dei predetti titoli sono state istituite con D.M. del 12.09.2002 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20.09.2002.
A questo punto, va opportunamente premesso che i buoni fruttiferi postali i buoni postali, secondo un orientamento ormai consolidato in giurisprudenza (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. 13979/2009) sono qualificabili non come titoli di credito ma bensì come titoli di legittimazione ex art. 2002 c.c. che una volta giunti a scadenza cessano di produrre interessi, mentre il termine di prescrizione, che decorre dalla data di scadenza del titolo, comporta l'estinzione del diritto del sottoscrittore a ottenere il rimborso del capitale e degli interessi maturati.
Da ciò discende che essi sono sottratti all'applicazione dei principi dell'autonomia causale, dell'incorporazione e della letteralità, propria dei titoli di credito, avendo la sola funzione, propria dei titoli di legittimazione, di identificare l'avente diritto alla prestazione o a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione.
In particolare, la svalutazione del principio di letteralità giustifica l'eterointegrazione ab externo ex art. 1339 c.c. del rapporto contrattuale di diritto privato intercorrente tra l'investitore e l'intermediario e quindi la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori alla disciplina dettata dai decreti ministeriali emanati in materia. A ciò consegue che, in capo al legittimo possessore dei titoli cartacei sussista un onere di attivazione volto alla conoscenza degli elementi disciplinanti il rapporto benché non espressamente indicati nel buono (cfr. sentenza Tribunale di Alessandria del 11/10/2024).
Ebbene, secondo questo Tribunale, tale onere sussisteva anche in capo all'odierna appellante in quanto: i titoli acquistati dall'appellante recano tutti, la dicitura “a termine” e l'indicazione esplicita della serie “AA5” ciò rendendo agevole per i sottoscrittori la ricerca della fonte normativa di riferimento e anche intuibile la doverosità di un controllo in ordine ai tempi utili per azionare il diritto al rimborso;
titoli recano anche la data in cui sono stati emessi
“18/12/2002” ciò rendendo semplice il calcolo della data di scadenza (18/12/2009) e di prescrizione (18/12/2019) applicando l'art 8 DM. 12.09.2002 per la prima e l'art 8 DM 19.12.2000 per la seconda;
ancora, come allegato dalla stessa appellante nell'atto di citazione, ella si è recata in Posta per la prima volta per chiedere il rimborso dei titoli, nel 2022 (cfr. atto di citazione), circa 20 anni dopo averli acquistati, senza essersi mai curata di conoscere le condizioni di rimborso dei medesimi, contando forse su una rimborsabilità sine die documentalmente smentita dall'apposizione sui medesimi documenti della dicitura “a termine”; la mancata consegna ai ricorrenti del foglio informativo, quandanche qualificabile come inadempimento di ad un obbligo informativo di Legge (quale effettivamente è) non può certamente assurgere a fatto giuridico impeditivo della decorrenza della prescrizione, perché esso non ha certamente determinato “l'impossibilità di far valere il diritto di credito” - alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza.
Invero, l'odierna appellante, indipendentemente dal fatto di non aver ricevuto il foglio informativo, ed anzi, anche in ragione di ciò, avendo a mani proprie un titolo nominalmente
“a termine” avrebbero potuto (e dovuto) in qualsiasi momento, attingere alle informazioni che mancavano loro: consultando i decreti ministeriali pubblicati in Gazzetta e agevolmente individuabili avendo a disposizione il numero di serie del buono;
accedendo ad un ufficio postale per chiedere informazioni;
accedendo al sito di dove sono pubblicate le condizioni dei buoni fruttiferi emessi (Come evidenziato dalla recente giurisprudenza di merito, "non sussiste a carico dell'emittente alcun obbligo di informare il titolare della prossima prescrizione del diritto al rimborso, gravando su ciascuna parte un onere di autoresponsabilità nell'attivarsi per conoscere le condizioni contrattuali del titolo e verificarne la scadenza" cfr. Tribunale civile Ivrea sentenza n. 1239 del 23 settembre 2025).
A fronte, peraltro, della inequivoca indicazione sul retro dei buoni della serie di riferimento, deve ricordarsi che le Sezioni Unite hanno anche statuito la inapplicabilità, per i titoli in esame (non costituenti veri e propri titoli di credito), della disciplina di tutela del consumatore e degli specifici obblighi informativi di cui al T.U.B., esulandosi dal relativo ambito applicativo (Cass. S.U. n. 3963/19).
Sul punto vanno segnalate le più recenti sentenze di merito che hanno escluso il rimborso per prescrizione in casi analoghi ed in particolare Tribunale di Salerno R.G. 6340/2023 sentenza del 7.11.2024, Tribunale di Taranto R.G. 561/2023 sentenza del 15 ottobre 2024, Tribunale di Alessandria R.G. n 919/2024 sentenza dell'11 ottobre 2024.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto l'appello va accolto e deve essere dichiarata l'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso del buono fruttifero postale serie AA5 emesso a favore di del valore di euro 1.000,00, in data 18 dicembre Controparte_1
2002 con codice 051/800046-BET8563
Le spese, di entrambi i gradi di giudizio vengono compensate considerate le oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisiva come richiamate in motivazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sent. n. 279/2022 del Giudice di Pace di Lagonegro rigetta la domanda e dichiara la prescrizione del diritto al rimborso del buono fruttifero postale serie AA5 emesso a favore di del valore di euro Controparte_1 1.000,00, in data 18 dicembre 2002 con codice 051/800046-BET8563
Compensa le spese per entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Lagonegro in data 17/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuliana Santa Trotta
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il Giudice, dott.ssa Giuliana Santa Trotta, all'esito della trattazione cartolare delL'11/11/2025; rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; rilevato che con decreto comunicato alle parti l'udienza è stata sostituita con lo scambio di note scritte ex art.127 ter c.p.c., e che le stesse non si sono opposte a tale modalità di trattazione;
rilevato che entro il termine fissato le parti hanno depositato note di trattazione scritta;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate
P.Q.M.
Pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi,
Lagonegro, 17/11/2025
Il Giudice, dott.ssa Giuliana Santa Trotta REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Giuliana Santa Trotta ha pronunciato ex artt.127 ter e 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 270/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi e vertente
TRA
(c.f. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mariangela Collarino e Adelina Bianco
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , rappresentata e difesa giusta Controparte_1 C.F._1 procura in atti dall'Avv. Aniello Chiarelli elettivamente domiciliato presso lo studio di lui in Nemoli, località Lago Sirino, alla via Belvedere sul Lago, n.6
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza nr. 279/2022 del Giudice di Pace di Lagonegro;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 28 aprile 2022, conveniva in giudizio Controparte_1 chiedendo il rimborso di un buono fruttifero postale serie AA5 del valore Parte_1 di euro 1.000,00, emesso in data 18 dicembre 2002 con codice 051/800046-BET8563, lamentando il diniego opposto dall'ente al momento della richiesta di rimborso per asserita prescrizione del titolo.
si costituiva eccependo l'intervenuta prescrizione decennale del diritto al Parte_1 rimborso, essendo il buono appartenente alla serie AA5 "a termine" con scadenza settennale e prescrizione decorsa nel dicembre 2019.
Il Giudice di Pace di Lagonegro, con sentenza n. 279/2022, accoglieva la domanda condannando al pagamento del buono e delle spese legali, ritenendo che Parte_1 l'omessa consegna del foglio informativo analitico e l'assenza di indicazioni sulla scadenza impedissero la decorrenza della prescrizione.
Avverso tale sentenza ha proposto appello affidando le proprie ragioni ai Parte_1 seguenti motivi: a) in primo luogo, ha sostenuto la natura dei buoni fruttiferi oggetto di causa come documenti di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 c.c. e come tali soggetti alla disciplina contenuta nei decreti ministeriali e non, come stabilito dal giudice di prime cure come titoli di credito, sicché, secondo l'appellante, il titolare e la società possono stabilire negozialmente le condizioni del rapporto stesso;
b) in secondo luogo, ha contestato la motivazione emanata dal giudice di primo grado per violazione della disciplina applicabile al dovere di informazione, con conseguente violazione dei doveri di correttezza e buona fede, c) in terzo luogo, l'appellante ha sostenuto la violazione delle norme regolanti la natura in ordine alla decorrenza del termine di prescrizione.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva , la quale ha Controparte_1 eccepito l'inammissibilità dell'appello proposto, insistendo per l'integrale conferma delle statuizioni di primo grado, con conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio.
A scioglimento della riserva formulata all'udienza del 18/12/2024 il giudice disponeva il rinvio all'11/11/2025 per la precisazione delle conclusioni.
Il giudice successivamente assegnatario del fascicolo, giusta variazione tabellare, disponeva la trattazione ai sensi dell'art. 127ter cpc.
Tanto premesso in punto di fatto, l'appello è fondato.
La vicenda in esame trae origine dalla sottoscrizione di due buoni fruttiferi postali (tipo AA5), disciplinato dal DM 12 settembre 2002, di euro 1.000,00 emessi in data 18/12/2002 (senza indicazione della data di scadenza), da parte di , intestataria per uno Controparte_1 e cointestataria con il fratello per l'altro cui è stata opposta la prescrizione (con decorrenza dalla scadenza del titoli nel 2009, dunque, maturata nel 2019) all'atto della richiesta di restituzione del capitale investito, avvenuta presumibilmente nel 2022 (cfr. atto di citazione del giudizio di primo grado depositato in data 07/03/2022 nel quale la riferiva che CP_1
“qualche mese fa la sig.ra si è recata presso l'ufficio postale per poter incassare CP_1 il titolo…[…]”), affermava che per i buoni postali fruttiferi, appartenenti Parte_1 alla serie AA5, aventi scadenza pari a 7 anni (dunque, nel 2009, essendo stati emessi nel 2002, ex DM 12 settembre 2002), il termine di prescrizione, di 10 anni (ex DM 19 dicembre 2000), era ampiamente decorso.
Il giudice di prime cure ha ritenuto condivisibile le doglianze presentate dall'odierna appellata, attesa l'assenza di ogni informazione da parte di (specie Parte_1 mediante la consegna di fogli informativi analitici), concludendo per l'infondatezza dell'eccepita prescrizione credito.
Questo costituisce il thema disputandum.
Ciò posto, va opportunamente premesso che il DM 12 settembre 2002 ha introdotto la serie AA5, stabilendo, all'art. 8 “Durata e interessi”, una scadenza al 7° anno successivo a quello di emissione (“I buoni fruttiferi postali della serie "AA5" possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione”): scadenza regolamentata ex lege atteso che il titolo in questione era privo di data di scadenza specifica.
Nel preambolo del predetto DM 12 settembre 2002 si operava un richiamo alla disciplina generale contenuta nel DM 19 dicembre 2000 in parte qua dispone, all'art. 8 “Prescrizione”, la prescrizione del diritto al rimborso trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo.
Il giudice di prime cure ha ritenuto non operante il decorso del termine di prescrizione stante l'inadempimento di ai propri obblighi informativi sostanziatisi all'art. 6 Parte_1
“Pubblicità e comunicazioni ai risparmiatori” tra l'altro nella consegna di fogli informativi, contenenti le condizioni generali dell'investimento, ai risparmiatori all'atto della sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali.
Come noto, stante la natura giuridica di documenti di legittimazione, la normativa sui buoni fruttiferi postali (infatti, il prestito è disciplinato da decreti ministeriali) costituisce fonte di integrazione legale ex art. 1339 cc del rapporto negoziale che si instaura tra il cliente e professionista (cfr, per tutte, Cass., sez. un., 11 febbraio 2019 n. 3963 secondo cui “La qualificazione dei buoni fruttiferi postali come titoli di legittimazione giustifica la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali, volti a modificare il tasso di interesse originariamente previsto, e porta a ritenere che la modificazione trovi ingresso all'interno del contratto mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell'art. 1339 c.c..”)
Nel caso in esame, il giudice di prime cure, di fatto rilevando che il tenore letterale del documento nulla riferiva circa le modalità ed i tempi del rimborso, ha affermato che il termine di prescrizione del diritto al rimborso dell'importo da restituire all'investitore (per capitale ed interessi), giammai indicato nel documento di legittimazione, non è mai decorso in presenza dell'accertato inadempimento dell'obbligo di consegna del foglio informativo analitico da parte di sostenendo, in sostanza, che l'omessa consegna del foglio Parte_1 informativo analitico avrebbe costituito circostanza ostativa al decorso del termine di prescrizione stante la inconsapevolezza dell'investitore circa le modalità e, soprattutto, i tempi per l'esercizio del diritto al rimborso.
Nel caso in esame, essendosi attivato l'investitore nel 2022, ovvero 3 anni dopo la scadenza del termine per il rimborso (2019), il diritto si è prescritto.
L'assunto argomentativo speso dal giudice di prime cure, tuttavia, non è corretto.
Come anticipato, i buoni fruttiferi postali sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie, vale a dire, per ciò che riguarda i buoni della serie “AA5”, al termine di scadenza costituito dal settimo anno successivo a quello di emissione. Da tale data di scadenza inizia, dunque, il decorso del termine decennale di prescrizione del diritto spettante al titolare alla liquidazione del capitale e degli interessi, individuato in quello ordinario (dieci anni) dal DM 19 dicembre 2000
“Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni” che, sul punto, dispone, all'art. 8 “Prescrizione”, che i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi. Prescrizione ampiamente decorso nel 2022 allorché l'investitore si è attivato per ottenere il rimborso.
Nella fattispecie, aveva sottoscritto assieme al fratello due buoni Controparte_1 fruttiferi del valore di euro 1.000 emessi in data 18.12.2002. Tali buoni fruttiferi appartenevano alla serie “AA5” per i quali veniva riconosciuto un termine di rendimento lordo pari al 35% del capitale investito al compimento del settimo anno dalla data di emissione del titolo. Le condizioni sui rendimenti dei predetti titoli sono state istituite con D.M. del 12.09.2002 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20.09.2002.
A questo punto, va opportunamente premesso che i buoni fruttiferi postali i buoni postali, secondo un orientamento ormai consolidato in giurisprudenza (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. 13979/2009) sono qualificabili non come titoli di credito ma bensì come titoli di legittimazione ex art. 2002 c.c. che una volta giunti a scadenza cessano di produrre interessi, mentre il termine di prescrizione, che decorre dalla data di scadenza del titolo, comporta l'estinzione del diritto del sottoscrittore a ottenere il rimborso del capitale e degli interessi maturati.
Da ciò discende che essi sono sottratti all'applicazione dei principi dell'autonomia causale, dell'incorporazione e della letteralità, propria dei titoli di credito, avendo la sola funzione, propria dei titoli di legittimazione, di identificare l'avente diritto alla prestazione o a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione.
In particolare, la svalutazione del principio di letteralità giustifica l'eterointegrazione ab externo ex art. 1339 c.c. del rapporto contrattuale di diritto privato intercorrente tra l'investitore e l'intermediario e quindi la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori alla disciplina dettata dai decreti ministeriali emanati in materia. A ciò consegue che, in capo al legittimo possessore dei titoli cartacei sussista un onere di attivazione volto alla conoscenza degli elementi disciplinanti il rapporto benché non espressamente indicati nel buono (cfr. sentenza Tribunale di Alessandria del 11/10/2024).
Ebbene, secondo questo Tribunale, tale onere sussisteva anche in capo all'odierna appellante in quanto: i titoli acquistati dall'appellante recano tutti, la dicitura “a termine” e l'indicazione esplicita della serie “AA5” ciò rendendo agevole per i sottoscrittori la ricerca della fonte normativa di riferimento e anche intuibile la doverosità di un controllo in ordine ai tempi utili per azionare il diritto al rimborso;
titoli recano anche la data in cui sono stati emessi
“18/12/2002” ciò rendendo semplice il calcolo della data di scadenza (18/12/2009) e di prescrizione (18/12/2019) applicando l'art 8 DM. 12.09.2002 per la prima e l'art 8 DM 19.12.2000 per la seconda;
ancora, come allegato dalla stessa appellante nell'atto di citazione, ella si è recata in Posta per la prima volta per chiedere il rimborso dei titoli, nel 2022 (cfr. atto di citazione), circa 20 anni dopo averli acquistati, senza essersi mai curata di conoscere le condizioni di rimborso dei medesimi, contando forse su una rimborsabilità sine die documentalmente smentita dall'apposizione sui medesimi documenti della dicitura “a termine”; la mancata consegna ai ricorrenti del foglio informativo, quandanche qualificabile come inadempimento di ad un obbligo informativo di Legge (quale effettivamente è) non può certamente assurgere a fatto giuridico impeditivo della decorrenza della prescrizione, perché esso non ha certamente determinato “l'impossibilità di far valere il diritto di credito” - alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza.
Invero, l'odierna appellante, indipendentemente dal fatto di non aver ricevuto il foglio informativo, ed anzi, anche in ragione di ciò, avendo a mani proprie un titolo nominalmente
“a termine” avrebbero potuto (e dovuto) in qualsiasi momento, attingere alle informazioni che mancavano loro: consultando i decreti ministeriali pubblicati in Gazzetta e agevolmente individuabili avendo a disposizione il numero di serie del buono;
accedendo ad un ufficio postale per chiedere informazioni;
accedendo al sito di dove sono pubblicate le condizioni dei buoni fruttiferi emessi (Come evidenziato dalla recente giurisprudenza di merito, "non sussiste a carico dell'emittente alcun obbligo di informare il titolare della prossima prescrizione del diritto al rimborso, gravando su ciascuna parte un onere di autoresponsabilità nell'attivarsi per conoscere le condizioni contrattuali del titolo e verificarne la scadenza" cfr. Tribunale civile Ivrea sentenza n. 1239 del 23 settembre 2025).
A fronte, peraltro, della inequivoca indicazione sul retro dei buoni della serie di riferimento, deve ricordarsi che le Sezioni Unite hanno anche statuito la inapplicabilità, per i titoli in esame (non costituenti veri e propri titoli di credito), della disciplina di tutela del consumatore e degli specifici obblighi informativi di cui al T.U.B., esulandosi dal relativo ambito applicativo (Cass. S.U. n. 3963/19).
Sul punto vanno segnalate le più recenti sentenze di merito che hanno escluso il rimborso per prescrizione in casi analoghi ed in particolare Tribunale di Salerno R.G. 6340/2023 sentenza del 7.11.2024, Tribunale di Taranto R.G. 561/2023 sentenza del 15 ottobre 2024, Tribunale di Alessandria R.G. n 919/2024 sentenza dell'11 ottobre 2024.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto l'appello va accolto e deve essere dichiarata l'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso del buono fruttifero postale serie AA5 emesso a favore di del valore di euro 1.000,00, in data 18 dicembre Controparte_1
2002 con codice 051/800046-BET8563
Le spese, di entrambi i gradi di giudizio vengono compensate considerate le oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisiva come richiamate in motivazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sent. n. 279/2022 del Giudice di Pace di Lagonegro rigetta la domanda e dichiara la prescrizione del diritto al rimborso del buono fruttifero postale serie AA5 emesso a favore di del valore di euro Controparte_1 1.000,00, in data 18 dicembre 2002 con codice 051/800046-BET8563
Compensa le spese per entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Lagonegro in data 17/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuliana Santa Trotta