Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/02/2014, n. 21621
CASS
Sentenza 27 febbraio 2014

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Massime1

Sono assoggettabili a sequestro preventivo, finalizzato alla confisca prevista dall'art. 416-bis comma settimo cod. pen., le partecipazioni a società conferite in un "trust", allorchè sussistono elementi indiziari sintomatici della persistente disponibilità dei beni in capo ai precedenti amministratori indagati per reati di associazione di tipo mafioso, e, quindi, del carattere fittizio dell'operazione negoziale di trasferimento fiduciario.

Commentario1

  • 1Il trust solo “formale” non salva
    https://www.fiscooggi.it/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/02/2014, n. 21621
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21621
Data del deposito : 27 febbraio 2014

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