Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/01/2026, n. 366
CASS
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Applicabilità dell'indulto e della procedura di sospensione dell'esecuzione della pena

    Il motivo è inammissibile perché le deduzioni non sono state preventivamente svolte dinanzi alla Corte d'appello e sono manifestamente infondate. L'indulto incide solo sulla pena e non sull'esistenza del reato, e la cooperazione giudiziaria si basa sulla coincidenza degli ordinamenti quanto all'ambito astratto di rilevanza penale dei fatti. Il richiamo all'art. 656 c.p.p. è inconferente in materia di mandato di arresto europeo.

  • Accolto
    Mancanza di motivazione specifica sulle esigenze cautelari

    Il motivo è fondato. Sebbene il pericolo di fuga in materia di mandato di arresto europeo possa configurarsi in termini più ampi, esso deve sussistere, avere concretezza e attualità, ed essere motivato in modo specifico ancorandolo a concreti elementi. L'ordinanza impugnata non ha congruamente motivato il pericolo di fuga.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/01/2026, n. 366
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 366
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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