Art. 4.
Sono autorizzati:
a) l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, riguardanti l'esercizio finanziario dal 19 luglio 1947 al 30 giugno 1948, in conformita' dello stato di previsione annesso al presente decreto;
b) il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie o di beneficenza, e di religione nella citta' di Roma, per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1947 al 30 giugno 1948, in conformita' dello stato di previsione annesso al presente decreto.
Per gli effetti di cui all' art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate "Spese obbligatorie e d'ordine" del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso all'appendice n. 2 del presente decreto.
I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto, a favore dei quali e' data facolta' al Governo di iscrivere somme mediante decreti da emanarsi in applicazione del disposto dell'art. 41, primo comma, del citato regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 2, annesso all'appendice n. 2 del presente decreto.
Sono autorizzati:
a) l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, riguardanti l'esercizio finanziario dal 19 luglio 1947 al 30 giugno 1948, in conformita' dello stato di previsione annesso al presente decreto;
b) il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie o di beneficenza, e di religione nella citta' di Roma, per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1947 al 30 giugno 1948, in conformita' dello stato di previsione annesso al presente decreto.
Per gli effetti di cui all' art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate "Spese obbligatorie e d'ordine" del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso all'appendice n. 2 del presente decreto.
I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto, a favore dei quali e' data facolta' al Governo di iscrivere somme mediante decreti da emanarsi in applicazione del disposto dell'art. 41, primo comma, del citato regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 2, annesso all'appendice n. 2 del presente decreto.