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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 16/07/2025, n. 921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 921 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1989/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 1989/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 16 luglio 2025, innanzi al dott. Leonardo Pucci, sono comparsi: l'avv. PINARDI MARIA GRAZIA per parte ricorrente Parte_1
Nonché, per parte resistente l'avv. SALVO RICCARDO. CP_1
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
Leonardo Pucci
pagina 1 di 4 N. R.G. 1989/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 1989/2024 promossa da:
(cf: ) Parte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. PINARDI MARIA GRAZIA
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_2
(cf/PI: )
[...] P.IVA_2
Rappresentata e difesa dall'Avv. SALVO RICCARDO, dall'Avv. VESTINI RENATO, dall'Avv. MANZI ORESTE
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: Accertamento negativo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto con provvedimento depositato da in data 15 luglio 2025, l' resistente ha provveduto CP_1 CP_2 ad accertare che «il credito contributivo di cui al verbale unico di accertamento e CP_1 notificazione n. 2023000823/S13 del 4.9.2023, emesso nei confronti della suindicata società in qualità di obbligata solidale, risulta rideterminato e pari a zero a seguito della imputazione dei versamenti a mezzo F24 per l'importo di € 2.834.518,993 a copertura dei versamenti contributivi da parte della società, .F. ». Parte_2 P.IVA_3
pagina 2 di 4 Sul punto, considerato che il nucleo fondamentale dell'accertamento era stato individuato nella natura dei rapporti della LHS non certo con le varie committenti (tra cui
[...]
, ma con le numerose consorziate, natura che, secondo l'impianto ispettivo e, in forza Parte_1 degli accertamenti anche tributari e penali, virerebbe verso una illecita somministrazione di manodopera, la parte ricorrente era stata chiamata a rispondere unicamente degli omessi versamenti contributivi, relativi, ovviamente, soltanto ai dipendenti impiegati presso l'appalto dalla stessa commissionato alla società consortile.
Dunque, l'unico elemento decisivo era proprio l'omissione contributiva contestata alla consorziata e, a cascata, alla società consortile LHS e infine a Parte_2 Parte_1
Nel caso di specie, risultavano disconosciuti i versamenti contributivi, i quali, per il periodo oggetto di accertamento, erano o del tutto omessi (per il periodo 1/2019-5/2019), ovvero effettuati tramite compensazioni con crediti in tutto o in parte inesistenti, conducendo alla richiesta oggetto di causa (cfr., Cassazione civile sez. lav., 20/12/2021, n. 40782: «con specifico riguardo alla ratio della disposizione di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, che - nella versione qui rilevante ratione temporis, anteriore alle modifiche apportate dal D.L. n. 5 del 2012 (conv. con L. n. 35 del 2012) e dalla L. n. 92 del 2012 - non prevedeva un regime di sussidiarietà bensì un'obbligazione solidale del committente con l'appaltatore per il pagamento dei trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti al dipendente, si è chiarito che essa è volta ad incentivare un utilizzo più virtuoso dei contratti di appalto, inducendo il committente a selezionare imprenditori affidabili, onde evitare che i meccanismi di decentramento e di dissociazione tra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione operino in danno del lavoratore (Cass. n. 31768 del 2018); che, alla stregua dei suesposti principi, deve ritenersi che, indipendentemente dalla possibilità di configurare nell'affidamento dei lavori alla singola consorziata un vero e proprio subappalto (come peraltro ritenuto dalla risalente Cass. n. 6208 del 2008), lo stesso vincolo contrattuale esistente fra il committente e il e tra e consorziate, in virtù del quale il primo agisce CP_3 CP_3 quale mandatario delle seconde, non può non rendere il committente solidalmente responsabile D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 29, degli inadempimenti delle consorziate, dovendo ravvisarsi in queste ultime (rectius: in quelle che, tra di esse, abbiano avuto affidati i lavori) le "appaltatrici" vere e proprie, rispetto alle quali sorge la medesima esigenza di assicurare la particolare tutela in favore dei lavoratori di cui all'art. 29, cit., al fine di preservarli dal rischio dell'inadempimento del proprio datore di lavoro»).
Ne deriva che, nel momento in cui viene rideterminata la situazione, è caduto il presupposto idoneo, come tale, a sorreggere pienamente la pretesa nei confronti della Pt_1 ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. n. 276/2003.
[...]
Considerando che il venir meno della pretesa è derivato da una rideterminazione dell'Istituto, sulla base di questioni attinenti alla rivalutazione degli adempimenti da parte dei datori di lavoro, sussistono eccezionali motivi per compensare le spese di lite, in quanto pagina 3 di 4 l'imputazione effettuata da parte di è stata discrezionale, considerando che, come detto, CP_1 oltre alle compensazioni, vi erano pure omissioni contributive.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429
c.p.c.,
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) Compensa integralmente le spese tra le parti.
Bologna il 16/07/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 1989/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 16 luglio 2025, innanzi al dott. Leonardo Pucci, sono comparsi: l'avv. PINARDI MARIA GRAZIA per parte ricorrente Parte_1
Nonché, per parte resistente l'avv. SALVO RICCARDO. CP_1
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
Leonardo Pucci
pagina 1 di 4 N. R.G. 1989/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 1989/2024 promossa da:
(cf: ) Parte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. PINARDI MARIA GRAZIA
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_2
(cf/PI: )
[...] P.IVA_2
Rappresentata e difesa dall'Avv. SALVO RICCARDO, dall'Avv. VESTINI RENATO, dall'Avv. MANZI ORESTE
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: Accertamento negativo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto con provvedimento depositato da in data 15 luglio 2025, l' resistente ha provveduto CP_1 CP_2 ad accertare che «il credito contributivo di cui al verbale unico di accertamento e CP_1 notificazione n. 2023000823/S13 del 4.9.2023, emesso nei confronti della suindicata società in qualità di obbligata solidale, risulta rideterminato e pari a zero a seguito della imputazione dei versamenti a mezzo F24 per l'importo di € 2.834.518,993 a copertura dei versamenti contributivi da parte della società, .F. ». Parte_2 P.IVA_3
pagina 2 di 4 Sul punto, considerato che il nucleo fondamentale dell'accertamento era stato individuato nella natura dei rapporti della LHS non certo con le varie committenti (tra cui
[...]
, ma con le numerose consorziate, natura che, secondo l'impianto ispettivo e, in forza Parte_1 degli accertamenti anche tributari e penali, virerebbe verso una illecita somministrazione di manodopera, la parte ricorrente era stata chiamata a rispondere unicamente degli omessi versamenti contributivi, relativi, ovviamente, soltanto ai dipendenti impiegati presso l'appalto dalla stessa commissionato alla società consortile.
Dunque, l'unico elemento decisivo era proprio l'omissione contributiva contestata alla consorziata e, a cascata, alla società consortile LHS e infine a Parte_2 Parte_1
Nel caso di specie, risultavano disconosciuti i versamenti contributivi, i quali, per il periodo oggetto di accertamento, erano o del tutto omessi (per il periodo 1/2019-5/2019), ovvero effettuati tramite compensazioni con crediti in tutto o in parte inesistenti, conducendo alla richiesta oggetto di causa (cfr., Cassazione civile sez. lav., 20/12/2021, n. 40782: «con specifico riguardo alla ratio della disposizione di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, che - nella versione qui rilevante ratione temporis, anteriore alle modifiche apportate dal D.L. n. 5 del 2012 (conv. con L. n. 35 del 2012) e dalla L. n. 92 del 2012 - non prevedeva un regime di sussidiarietà bensì un'obbligazione solidale del committente con l'appaltatore per il pagamento dei trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti al dipendente, si è chiarito che essa è volta ad incentivare un utilizzo più virtuoso dei contratti di appalto, inducendo il committente a selezionare imprenditori affidabili, onde evitare che i meccanismi di decentramento e di dissociazione tra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione operino in danno del lavoratore (Cass. n. 31768 del 2018); che, alla stregua dei suesposti principi, deve ritenersi che, indipendentemente dalla possibilità di configurare nell'affidamento dei lavori alla singola consorziata un vero e proprio subappalto (come peraltro ritenuto dalla risalente Cass. n. 6208 del 2008), lo stesso vincolo contrattuale esistente fra il committente e il e tra e consorziate, in virtù del quale il primo agisce CP_3 CP_3 quale mandatario delle seconde, non può non rendere il committente solidalmente responsabile D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 29, degli inadempimenti delle consorziate, dovendo ravvisarsi in queste ultime (rectius: in quelle che, tra di esse, abbiano avuto affidati i lavori) le "appaltatrici" vere e proprie, rispetto alle quali sorge la medesima esigenza di assicurare la particolare tutela in favore dei lavoratori di cui all'art. 29, cit., al fine di preservarli dal rischio dell'inadempimento del proprio datore di lavoro»).
Ne deriva che, nel momento in cui viene rideterminata la situazione, è caduto il presupposto idoneo, come tale, a sorreggere pienamente la pretesa nei confronti della Pt_1 ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. n. 276/2003.
[...]
Considerando che il venir meno della pretesa è derivato da una rideterminazione dell'Istituto, sulla base di questioni attinenti alla rivalutazione degli adempimenti da parte dei datori di lavoro, sussistono eccezionali motivi per compensare le spese di lite, in quanto pagina 3 di 4 l'imputazione effettuata da parte di è stata discrezionale, considerando che, come detto, CP_1 oltre alle compensazioni, vi erano pure omissioni contributive.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429
c.p.c.,
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) Compensa integralmente le spese tra le parti.
Bologna il 16/07/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
pagina 4 di 4