Sentenza 9 maggio 2014
Massime • 1
Qualora il difensore di fiducia non sia comparso ed abbia tempestivamente comunicato la volontà di aderire all'astensione dalle udienze proclamata dall'associazione di categoria, non è dovuta alcuna comunicazione al medesimo della data di rinvio dell'udienza fissata dal giudice nell'ipotesi in cui il difensore d'ufficio, nominato in sostituzione, a sua volta dichiari la propria volontà di aderire allo "sciopero", essendo sufficiente l'avviso orale a quest'ultimo che, in quanto sostituto processuale, esercita tutti i diritti e le facoltà della difesa.
Commentario • 1
- 1. Niente notifica per udienza rinviata per astensione dell'avvocato (Cass. 34795/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 dicembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/05/2014, n. 20398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20398 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 09/05/2014
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 751
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - Consigliere - N. 39688/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di:
RU UR, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 15-11-12 della Corte di Appello di L'Aquila;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. ROTUNDO Vincenzo;
Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. RU UR ha proposto, tramite il suo difensore, ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di L'Aquila, in data 15-11-12, in parziale riforma della condanna pronunciata nei suoi confronti in primo grado per il reato di cui all'art. 336 c.p., ha riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 612 c.p., comma 2 e art. 61 c.p. n. 10 e ha rideterminato la pena a lui inflitta in mesi quattro di reclusione, confermando nel resto.
11 ricorrente deduce violazione di legge per omesso avviso al suo difensore dell'udienza del 15-11-12. Segnatamente, a seguito di richiesta in tal senso del suo difensore (che aveva aderito alla astensione nazionale indetta dall'Unione Camere Penali), all'udienza del 5-7-12 il processo era stato rinviato al 15-11-12, data nella quale era stato definito in assenza del difensore, in quanto ad esso non era stato notificato il relativo avviso.
Con il secondo motivo di ricorso denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della sua responsabilità e in ordine al diniego delle attenuanti generiche ed alla entità della pena inflitta, ritenuta eccessiva.
2. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Risulta dagli atti che all'udienza dell'8-6-2012 era presente l'avv. Gianluca Di Gioia, in sostituzione dell'avv. Nardelli Ciro, giusta delega, il quale ha rappresentato l'impedimento dell'avv. Nardelli per concomitante impegno professionale.
Il processo, in accoglimento dell'istanza di rinvio, è stato rinviato all'udienza del 5-7-12, dandosi correttamente avviso di ciò all'avv. Di Gioia, presente in udienza e delegato a sostituire l'avv. Nardelli.
Alla successiva udienza del 5-7-12, la Corte di merito, dopo avere dato atto che era pervenuta comunicazione da parte dell'avv. Nardelli di adesione alla astensione nazionale indetta dall'Unione Camere Penali, ha provveduto a nominare un difensore di ufficio nella persona dell'avv. Gitti Giuseppe, il quale ha dichiarato di aderire a sua volta all'astensione.
Si è pertanto rinviata la trattazione della causa all'udienza del 15- 11-2012 senza dare avviso all'avv. Nardelli.
All'udienza del 15-11-2012, nella quale, come si è visto, il processo fu celebrato non era presente l'avv. Nardelli, ma l'avv. Tiberio Donatella, nominata di ufficio, che ha concluso riportandosi ai motivi di gravame.
Questa Corte ha già chiarito che l'adesione all'astensione dalle udienze, proclamata dall'associazione di categoria, in quanto dipendente da libera scelta del professionista, che non è giuridicamente vincolato alla decisione dell'associazione, non costituisce legittimo impedimento a comparire, a norma dell'art. 486 c.p.p., comma 5. L'adesione, tempestivamente comunicata, facultizza il giudice soltanto a contemperare le esigenze dell'ufficio con le ragioni di opportunità del rinvio, collegate al legittimo esercizio del diritto di sciopero, costituzionalmente garantito, che priva l'imputato della prescelta assistenza. L'esercizio di siffatta discrezionalità non genera, però, il diritto ne' dell'imputato ne' del difensore, nella prospettata ipotesi, ad ottenere la notifica del provvedimento di differimento, letto in udienza (Sez. 3^, Sentenza n. 9107 del 13/05/1999, Rv. 214313, Tartaglia Polcini). L'affermazione che al difensore astenutosi non spetta alcuna notifica del provvedimento di rinvio dell'udienza adottato per consentirgli di esercitare il suo diritto di adesione all'astensione è stato ribadita in vari arresti della giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5^, Sentenza n. 3310 del 06/06/2000, Rv. 216695, Caforio;
Sez. 5^, Sentenza n. 13529 del 06/02/2002, Rv. 221172 Riccardi;
Sez. 5^, Sentenza n. 23695 del 29/04/2003, Rv. 224548, Calcopietro) ed è stata giustificata in primo luogo con la considerazione che il diritto di aderire allo "sciopero" si sostanza nell'astensione dai compiti essenziali dell'opera professionale, ma il suo esercizio non prevede necessariamente anche l'assenza dai luoghi in cui tali attività normalmente si esercita, ben potendo il legale presenziare all'udienza fissata anche solo allo scopo di estrinsecare la propria volontà di aderire alla proclamata astensione (Sez. 2^, Sentenza n. 700 del 07/11/2000, Rv. 217973, Barbato) e in secondo luogo con la constatazione che è onere del difensore che ha dato causa al rinvio per ragioni legittime di farsi carico di informarsi sulla data del rinvio (Sez. 6^, Sentenza n. 4901 del 18/11/2003, Rv. 227597, Liguori). Più in particolare si è chiarito che qualora il difensore di fiducia non sia comparso e non abbia tempestivamente comunicato la volontà di aderire allo sciopero proclamato dalla categoria degli avvocati, nella ipotesi che il difensore d'ufficio, nominato in sostituzione, dichiari la propria volontà di aderire all'astensione non è dovuta alcuna comunicazione al difensore di fiducia della data di rinvio dell'udienza fissata dal giudice, esercitando il sostituto processuale tutti i diritti e le facoltà della difesa, ivi compresa la ricezione dell'avviso orale dato dal giudice in udienza (Sez. 3^, Sentenza n. 14291 del 28/02/2002, Rv. 221781, Treppiedi). Ritiene il Collegio di aderire all'orientamento giurisprudenziale sopra illustrato, specificando che anche nel caso in cui (come nella fattispecie in esame) il difensore di fiducia non sia comparso e abbia tempestivamente comunicato la propria volontà di aderire all'astensione proclamata dalla categoria, qualora il Giudice abbia provveduto a nominare in sostituzione un difensore di ufficio, che a sua volta abbia dichiarato di aderire allo sciopero", non è dovuta alcuna comunicazione al difensore di fiducia della data di rinvio dell'udienza fissata dal giudice, essendo sufficiente l'avviso orale al difensore presente, il quale, in quanto sostituto (v. art. 96 c.p.p., comma 4 e art. 102 c.p.p., comma 2), esercita tutti i diritti e le facoltà della difesa rappresentando nella stessa anche l'assente difensore di fiducia così ritualmente ricevendo, in luogo dello stesso, notizia dell'udienza di rinvio e della relativa data. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per genericità e per manifesta infondatezza. In particolare le censure attinenti alla responsabilità sono formulate in modo astratto e stereotipato, senza alcuna illustrazione concreta delle doglianze a cui la motivazione della sentenza impugnata avrebbe omesso di rispondere. I rilievi relativi al diniego delle attenuanti generiche si traducono, infatti, in allegazioni di mero fatto, con le quali viene censurato il potere discrezionale del Giudice di merito pur adeguatamente motivato nonché carenti della richiesta specificità là dove si lamenta la mancata considerazione di elementi favorevoli all'imputato semplicemente enunciati senza alcuna indicazione della loro decisiva rilevanza. Altrettanto generici quelli relativi alla pena, ben distante d'altronde dai massimi edittali.
3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2014