Sentenza 15 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/02/2001, n. 2212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2212 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2001 |
Testo completo
) I 4 E A D 7 022 12/0 1 S O S A 7 T R A 8 9 S T T 1 O S I o P A z r G M R a I LE POLO ITALIANO E ' T m L R L 6 L A I DI CASSAZIONE LA A e D I D g g N , e E 1 sezione civile oggetto G L O T L 9 O N 1 L . Obbligo di fedeltà e composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: t E r O A S A ( D B E dr. Alfredo Rocchi Presidente addebito separazione. dr. Giammarco Cappuccio Consigliere R.G. N. 15095/99 dr. Mario Adamo Consigliere rel 18556/99 4595 dr. Fabrizio Forte Consigliere rel. Cron. Rep. 694 dr. Aniello Nappi Consigliere ha pronunciato la seguente: Ud.
8.11.2000 SENT ENZA sui ricorsi riuniti iscritti ai n.ri 15095 e 18556 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 1999 pro- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE posti Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORI DA LUCIA DEL GRATTA, elettivamente domiciliata in Roma, per diritti L. 3000 Via Reni n. 33 (studio Edoardo Bitterman), presso 1'# 1/5 FEB. 2001 our well ure vie F. Rosen M.ht EL CANCELLIERE avv. Gabriele Scarabottolo da Empoli, che la rappre- senta e difende, per procura in calce al ricorso. RICORRENTE
CONTRO
RE ZO, domiciliato elettivamente in Roma, V. G. Pisanelli n. 4, presso l'avv. Giuseppe Gigli che, con l'avv. Piero Quaglierini del foro di Firenze, lo CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio E VARIE DCV dal Sig. KROMOS 2053 3000 per diritti L. 2000 15.0201 籍 IL CANCELLIERE T CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale GIGLI - 2- al Sig. rappresenta e difende, giusta procura a margine depper diritti L. 27 FEB 2001. IL CANCELLIERE controricorso e ricorso incidentale. CONTRORICORRENTE E RICORRENTE INCIDENTALE avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, -1 sez. civ., n. 448, del 16 febbraio 8 aprile 1999. Udita, all'udienza dell'8 novembre 2000, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Sentiti gli avv. Edoardo Bittermann, per delega, e Giuseppe Gigli, che hanno,o– gnuno, chiesto l'accoglimento del proprio ricorso e il rigetto di quello avverso. Udito il P.M. dr. Aurelio Golia, che conclude per il rigetto del ricorso princi- pale e l'assorbimento dell'incidentale. Svolgimento del processo La Corte d'appello di Firenze, con sentenza dell'8 a- prile 1999, rigettava il gravame di IA EL TT contro la sentenza del locale tribunale, che, pronun- ciata la separazione di lei dal marito OR Mazzo- ni, aveva escluso l'addebito all'uomo e respinto le domande di assegnazione della casa familiare, d'at- tribuzione di un cane volpino comune alle parti e di restituzione di un anello d'oro con smeraldo alla don- na, la cui domanda di un contributo di mantenimento e- ra stata accolta nei limiti di £.
1.500.000 mensili;
la Corte del merito rigettava anche il gravame inci- dentale con il quale il ZO aveva chiesto di di- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilaselata copia legale al Sig. BITTERRAN per diritti L. il22 FEB. 2001 IL CANCELLIERE - 3 - chiarare il giudicato della sentenza del tribunale per le parti non impugnate, compensando le spese del grado. Assunta la prova testimoniale, chiesta con l'appello della EL TT, sull'addebito, la Corte territoriale escludeva che da questa fosse emerso il fatto dell'i- nizio della relazione extraconiugale del ZO prima della separazione o potesse desumersi che detta viola- zione dell'obbligo di fedeltà fosse la causa dell'in- tollerabilità della prosecuzione della convivenza. Era poi ritenuta infondata la richiesta dell'appellan- te principale di elevare il contributo di mantenimento a carico del marito, comportando questo, per la donna, un reddito uguale a quello dell'uomo; le altre domande relative all'attribuzione di beni in comunione legale, prima dello scioglimento di questa per il passaggio in giudicato della sentenza, erano inammissibili, dovendo- si negare l'assegnazione della casa familiare, di pro- prietà del ZO, in assenza di figli affidati alla donna, che giustificassero l'eccezionale deroga al di- ritto reale di controparte, la cui domanda di dichia- rare il giudicato per le parti non impugnate della sentenza di primo grado era respinta, perchè estranea al thema decidendi. Per la cassazione di questa sentenza ricorre la EL TT per due motivi illustrati da memoria. Il ZO resiste con controricorso e propone ricorso incidentale. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va disposta la riunione dei due ricor- si proposti contro la stessa sentenza, ai sensi dell' art. 335 c.p.c. e deve dichiararsi inammissibile l'im- pugnazione incidentale del ZO, perchè tardiva. Infatti il ricorso principale fu notificato il 19 lu- glio 1999, con elezione di domicilio della ricorrente in Roma presso lo studio dell'avv. Bitterman, che ri- sultava trasferito altrove, all'atto della relata di mancata notificazione, dell'8 ottobre 1999; in tale contesto, il controricorso con ricorso incidentale doveva notificarsi nella cancelleria della Corte Su- prema "entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso" (art. 370 c.p. c.), cioè entro il 13 ottobre 1999, mentre risulta no- tificato presso il nuovo studio del domiciliatario in data 15 ottobre 1999. 1. Il primo motivo di ricorso principale deduce insuf- ficiente e omessa motivazione della Corte territoriale sull'esistenza della relazione del ZO con altra donna come causa dei litigi tra i coniugi e della loro separazione e l'erronea valutazione delle deposizioni testimoniali di ER IA e EL TT LO, -- 5 - sorella della ricorrente, per le quali, nel 1995 l'uo- mo si era trasferito con la nuova compagna in un'altra casa, abbandonando la moglie, con evidente deducibile nesso eziologico tra detta condotta e separazione, che i giudici non avevano rilevato.
1.1. Secondo la Corte territoriale, la tesi di una re- lazione extraconiugale del ZO, causa dell'intol- lerabilità della prosecuzione della convivenza, non ha riscontro nelle deposizioni testimoniali della PO OS e della EL TT, dalle quali non risultava che detta relazione aveva avuto inizio prima del ricorso di separazione, avendo invece esse riferito di gravi litigi e tensioni tra le parti prima dell'azione, per cui la prospettazione dell'appellante per la quale la vicenda sarebbe stata "l'unico motivo della frattura del rapporto coniugale" era indimostrata. Dall'istruttoria espletata è emerso sul piano crono- logico che la relazione extraconiugale del ZO è successiva al ricorso;
esattamente la Corte territo- riale nega sia provata la circostanza che i gravi li- tigi tra i coniugi siano stati conseguenza della vio- lazione dell'obbligo di fedeltà da parte del marito e, tenuto conto della pregressa separazione fra loro e della brevissima riconciliazione di pochi mesi, appare pienamente motivata la decisione di merito nell'esclu- 4 - 6 - dere sia provata l'attribuibilità della separazione all'indicata condotta del ZO, in un contesto in cui il logoramento della vicenda coniugale emerge si- curo dai fatti precedenti riportati dalla concisa ma sufficiente motivazione sull'addebito. Il primo motivo di ricorso principale è infondato.
2. Ancora per vizio di motivazione si censura la Corte del merito sull'omessa valutazione della complessiva situazione patrimoniale delle due parti. La Corte conclude che la ricorrente, con il contributo del ZO di £.
1.500.000 mensili, fruisce di reddi- ti sostanzialmente identici a quelli del marito, ma determina i redditi dell'uomo senza rilevare che egli è titolare di alcune quote di immobili in Empoli, di rilevante valore con un reddito annuo di £.46.000.000. 2.1. Dalla motivazione della sentenza d'appello risul- tano redditi netti del ZO, di fabbricati, per £.
3.362.000 mensili, corrispondenti quindi a poco più di £. 40.000.000 annui e leggermente minori di quelli ri- portati nel ricorso principale di controparte. Realmente la donna, quindi, tra redditi di pensione e contributo del marito, percepisce entrate quasi corri- spondenti a quelle dell'uomo, dopo la detrazione dell' assegno per la moglie. Sul piano logico, la motivazione della Corte di merito 7 - è valida e congrua;
pure ad elevare di £. 500.000 men- sili i redditi del ZO, detraendo poi da essi la somma di £.
1.500.000 per la moglie, gli introiti men- sili dell'uomo, di £.607.000 di pensione e £.
3.800.000 di canoni di immobili, perverranno complessivamente a £. 2.900.000 (£.
4.407.000 meno £.1.500.000), maggiori di quelli di £.
2.306.000 goduti dalla ricorrente (£. 806.000 di pensione + il contributo del marito), ma la diversa misura delle entrate dei due si giustifica per le spese di produzione del reddito, che incombono solo su chi lo produce. Anche il secondo motivo del ricorso principale è, quindi, infondato.
3. Il rigetto del ricorso principale e l'inammissibi- lità di quello incidentale giustifica la totale com- pensazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
I D La Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso incidentale e rigetta il ricorso principale. Compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8 novembre 2000. Il OU 'estensore IL CANCELLIERE CORTE SUPHEMA DI CASSAZIONE Luisa Passinetti Prima Sezione Civile Mini luc Depositato in Cancelleria - LEEB, Zu lians 15 19 1200, IL CANCELLIERE une famima W e LL ЛИ