Sentenza 3 maggio 2011
Massime • 1
Il delitto di invasione arbitraria di terreni si realizza quando il bene immobile altrui sia in qualche modo e per qualche tempo assoggettato ad un potere di fatto del soggetto agente, sicché il delitto non è integrato dalla condotta di chi si introduca precariamente nel fondo altrui.
Commentari • 6
- 1. la pena prevista dall'art 614 cpAvv. Mattia Fontana · https://avvocatomattiafontana.com/blog-articoli/ · 13 luglio 2022
Violazione di domicilio: espressione sentita e pronunciata costantemente nel linguaggio comune. Si tratta di un reato previsto dall'art 614 cp. Ma quando si parla di violazione di domicilio? Mi chiamo Mattia Fontana, sono un Avvocato penalista. Se necessiti di una consulenza puoi rivolgerti al mio studio legale penale a Roma. In questo articolo ti parlerò del reato di violazione di domicilio ci cui all'art 614 cp, della pena e della procedibilità previste per questo reato nonché di altri aspetti rilevanti. Stai cercando un Avvocato penalista ed hai bisogno di una consulenza? Contattami! Il reato di violazione di domicilio appartiene alla categoria dei reati contro la persona. Bene …
Leggi di più… - 2. Violazione domicilio e invasione edifici: differenzeConsulenze · https://www.laleggepertutti.it/ · 24 aprile 2021
- 3. Invasione di ufficio pubblico, non è reato se .. (Cass. 26234/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 agosto 2020
Non costituisce reato l'occupazione e l'utilizzazione dell'immobile comunale per dare inizio a un possesso meramente transitorio oppure occasionale che, per la sua precarietà, non realizzi un potere di fatto sul bene da parte del soggetto agente. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE (ud. 28/03/2019) 13-06-2019, n. 26234 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETRUZZELLIS Anna - Presidente - Dott. COSTANZO Angelo - rel. Consigliere - Dott. GIORDANO Emilia A. - Consigliere - Dott. ROSATI Martino - Consigliere - Dott. SILVESTRI Pietro - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: N.E., nato a (OMISSIS); C.G., nato a (OMISSIS); T.C., nato …
Leggi di più… - 4. Manovra sulla proprietà altrui non è reato (cass. 10342/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 marzo 2020
Il delitto di invasione arbitraria di terreni si realizza quando il bene immobile altrui sia in qualche modo e per qualche tempo assoggettato ad un potere di fatto del soggetto agente, sicché il delitto non è integrato dalla condotta di chi si introduca precariamente nel fondo altrui. Corte di Cassazione sez. II Penale sentenza 4 ottobre 2019 – 17 marzo 2020, n. 10342 Presidente Gallo – Relatore Imperiali Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con sentenza del 26/3/2014 il Tribunale di Arezzo riconosceva la penale responsabilità di R.F. in ordine al delitto di cui all'art. 614 c.p., per essere questo entrato "con lo scooter a fare manovra nella proprietà" delle parti civili il …
Leggi di più… - 5. le problematiche connesseDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 3 febbraio 2020
Sommario: La genesi – La norma giuridica – Il soggetto attivo del reato – Il bene giuridico protetto – L'elemento oggettivo del reato – L'elemento soggettivo del reato – La consumazione e il tentativo – Le aggravanti – Lo stato di necessità – La particolare tenuità del fatto – La casistica – Il rapporto con gli altri reati o illeciti amministrativi – I profili procedurali – La competenza – Le condizioni di procedibilità – L'arresto, il fermo, le misure cautelari – Le cause di improcedibilità – Le cause di estinzione del reato – Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie – Perdono giudiziale ed esito positivo della prova – Altre cause di estinzione del reato – Note …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/05/2011, n. 19079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19079 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAGANO Filiberto - Presidente - del 03/05/2011
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - N. 1331
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - N. 44988/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AT AN, nato a [...] il [...];
e NO AR, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza del Tribunale di Termini Imerese, in data 3 maggio 2010;
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dr. Domenico Gallo;
Udita la requisitoria del sostituto Procuratore Generale, Dr. Fraticelli Mario, il quale ha concluso chiedendo il rigetto. Osserva:
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 3 maggio 2010, il Tribunale di Termini Imerese confermava la sentenza del Giudice di Pace di Termini Imerese, in data 27/10/2009, che aveva condannato AT AN e NO AR alla pena di legge per il reato di invasione di terreni, loro concorsualmente ascritto, oltre al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile. Avverso tale sentenza propongono ricorso entrambi gli imputati per mezzo del comune difensore di fiducia, sollevando quattro motivi di gravame con i quali deducono:
1) manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione;
2) violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 633 c.p., nonché all'art. 51 e 59 c.p.;
3) violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione al mancato accertamento del diritto di querela in testa alla querelante;
4) violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità eccependo l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal teste ER EN.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Ai ricorrenti è stato contestato il reato di cui all'art. 110 c.p., e art. 633 c.p., comma 1, perché, "al fine di occuparlo o di trame altrimenti profitto, invadevano arbitrariamente il terreno di Pirrone Caterina, al fine di raccogliere asparagi". Dalle risultanze istruttorie emerge che effettivamente gli imputati si sono introdotti in un terreno di Pirrone Caterina, al fine di raccogliere degli asparagi selvatici, che effettivamente raccoglievano.
Così inquadrato il fatto materiale, tale condotta non integra gli estremi dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 633 c.p.. Secondo i dizionari della lingua italiana il termine "invasione" significa "occupazione di un territorio" ed infatti la norma di cui all'art. 633 c.p., collega strettamente il concetto di "invasione" a quello di "occupazione" del territorio invaso. Quindi perché si realizzi un'invasione occorre che il territorio sia in qualche modo e per qualche tempo assoggettato ad un potere di fatto del soggetto agente. Differente è l'ipotesi del semplice ingresso non autorizzato di singoli nel fondo privato altrui. Infatti il codice distingue la condotta dell'invasione di terreni ed edifici da quella di ingresso abusivo nel fondo altrui, definendo due differenti fattispecie di reato, ancorate a presupposti differenti della condotta. Nel caso in esame la condotta degli imputati, che si sono introdotti sul fondo altrui con l'intento di raccogliere asparagi selvatici, non comporta, sotto alcuna forma, l'invasione/occupazione del fondo, ne' sarebbe configurabile il reato di ingresso abusivo nel fondo altrui, poiché risulta dall'imputazione di cui al capo B), dalla quale gli imputati sono stata assolti, che parte delle recinzione del terreno risultava abbattuta.
Di conseguenza può essere affermato il seguente principio di diritto:
"Perché si realizzi il reato di invasione arbitraria di terreni, di cui all'art. 633 c.p., occorre che il territorio sia in qualche modo e per qualche tempo assoggettato ad un potere di fatto del soggetto agente.
Pertanto non integra il reato di invasione, la condotta di colui che si introduca precariamente nel fondo altrui, salva la configurabilità di altri reati.
Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto-reato non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 3 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2011