Sentenza 5 marzo 2013
Massime • 1
La condotta tipica del reato di invasione di terreni o edifici consiste nell'introduzione dall'esterno in un fondo o in un immobile altrui di cui non si abbia il possesso o la detenzione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la sussistenza del reato in quanto la ricorrente aveva occupato una terrazza non aperta al pubblico per un apprezzabile lasso di tempo).
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- 1. Invasione di terreni o edifici: il reato previsto dall'art. 633 del codice penaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 ottobre 2022
Lo Studio dell'avvocato Salvatore del Giudice è specializzato nei reati contro il patrimonio ed assiste, sia nella fase giudiziale che in quella stragiudiziale, persone accusate o imputate per il reato di invasione di terreni o edifici previsto e punito dall'art. 633 del codice penale. Lo Studio ha sede in Napoli alla via Francesco Caracciolo n.10 ed opera in tutta Italia. Al fine di garantire la migliore assistenza legale, monitoriamo costantemente le novità legislative e giurisprudenziali in tema di reati contro il patrimonio e pubblichiamo mensilmente una raccolta aggiornata di sentenze di merito e legittimità. L'Avv. Salvatore del Giudice ha partecipato in qualità di relatore a …
Leggi di più… - 2. Invasione di terreni o edifici - raccolta di giurisprudenzaAvv. Beatrice Bellato · https://www.consulenzalegaleitalia.it/ · 19 agosto 2019
L'invasione di terreni o edifici (giurisprudenza) – indice Cos'è il reato Raccolta di giurisprudenza Il reato di invasione di terreni o edifici è disciplinato dall'art. 633 c.p., e più volte reso oggetto di analisi giurisprudenziale nelle ordinanze che si sono succedute negli anni. Dopo un breve riepilogo dell'ipotesi di reato, le sue sanzioni e le aggravanti, esaminiamo una raccolta di giurisprudenza, facendo cenno alle pronunce più significative in materia. Cos'è l'invasione di terreni o edifici Come abbiamo già rammentato in apertura di questo approfondimento, il reato di invasione di terreni o edifici è previsto dall'art. 633 c.p., secondo cui Chiunque invade arbitrariamente terreni …
Leggi di più… - 3. Invasione di terreni: è reato flagrante per tutto il tempo dell'occupazioneAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 15 giugno 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/03/2013, n. 15297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15297 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 05/03/2013
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 622
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO F. - rel. Consigliere - N. 32714/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL ME N. IL 31/05/1985;
avverso la sentenza n. 133/2011 CORTE APPELLO di TRENTO, del 02/03/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/03/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Maria Giuseppina Fodaroni che ha concluso per inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Trento ha parzialmente confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Rovereto in data 13.1.2011 per i reati di cui all'art.633 c.p., comma 2 e art. 633 c.p. nei confronti di FA ME
(invece mandata assolta per i reati di cui all'art. 639 c.p., comma 2 nonché R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 18, TULPS) per avere invaso, in occasione di una manifestazione degli alpini, una terrazza lanciando dalla stessa petardi in strada.
2. Ricorre l'imputata, assistita da difensore, lamentando in primo luogo erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 633 c.p. non ritenendo sussumibile in tale previsione la fattispecie concreta consistita nell'accesso e nella sosta della imputata e di altri soggetti su di una terrazza privata non recintata nè protetta ed agevolmente accessibile dalla pubblica via. In secondo luogo si lamenta vizio di motivazione in ordine al reato di cui all'art. 703 c.p. non avendo la Corte di Appello motivato sui profili criticamente sottopostile nell'atto di appello sulla assoluta mancanza di prova in ordine alla effettiva pericolosità dei petardi lanciati dalla terrazza, nonché sul fatto che l'odierna imputata rientrasse tra gli autori del gesto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Con riguardo al primo profilo deve osservarsi che i giudici di merito hanno correttamente applicato la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la condotta tipica del reato di invasione di terreni o edifici consiste nell'introduzione dall'esterno in un fondo o in un immobile altrui di cui non si abbia il possesso o la detenzione. La norma di cui all'art. 633 cod. pen. non è invero posta a tutela di un diritto ma di una situazione di fatto tra il soggetto e la cosa, per cui tutte le volte in cui il soggetto sia entrato legittimamente in possesso del bene deve escludersi la sussistenza del reato (Cass. sez. 2, 1.12.2005, n. 2337 rv. 233140). Ebbene, nel caso di specie la corte territoriale ha cura di precisare che, dalla istruttoria espletata, emerge come l'imputata abbia occupato la terrazza per un periodo di tempo apprezzabile (necessari alla apposizione di striscioni e alla programmata e realizzata protesta contro il corteo degli alpini in fase di svolgimento); e inoltre che la terrazza invasa non sia aperta al pubblico accesso, trattandosi infatti del solaio di copertura di un edificio privato al quale si accede tramite un cortile interno protetto da un cancello. Quanto al getto di petardi nella folla, la Corte di appello ha correttamente argomentato la penale responsabilità dell'imputata sul rilievo della presenza della stessa nel gruppo di persone da cui provenivano i lanci (essendo dunque irrilevante che l'imputata non sia stata, inoltre, fotografata nell'effettuare essa stessa i lanci in oggetto); e sulla integrazione del pericolo per l'incolumità fisica delle persone stigmatizzato nell'art. 703 c.p. atteso che sempre dalla istruttoria espletata è emerso come fossero stati fatti segno di tali lanci sia le forze dell'ordine che i cittadini in strada, compresi alcuni bambini. In tal modo, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza sulla integrabilità della fattispecie di reato anche dalla esplosione a distanza ravvicinata di un semplice petardo (cfr. Cass. sez. 1,18.11.1994, n. 1321).
2. Ne consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2013