CASS
Sentenza 22 ottobre 2024
Sentenza 22 ottobre 2024
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, il rinvenimento presso il terzo destinatario dell'atto di uno dei due esemplari in cui dev'essere compilata la fattura, documento di cui è obbligatoria la conservazione a fini fiscali, può indurre a ritenere che il mancato rinvenimento dell'altro esemplare presso l'emittente sia conseguenza della sua distruzione o del suo occultamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/10/2024, n. 3729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3729 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso di GA RI, nato a [...] il [...], avverso la sentenza in data 13/04/2023 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macri;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Paola Fílippí, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Giuseppe Vacca, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 13 aprile 2023 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza in data 10 novembre 2021 del Tribunale di Torre Annunziata che aveva condannato RI GA alle pene di legge per il reato dell'art. 256, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. n. 152 del 2006, perché, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale avente a oggetto il commercio di parti e accessori di autoveicoli, aveva effettuato, in assenza delle prescritte autorizzazioni e comunicazioni, un'illecita attività di gestione e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi (veicoli fuori uso e componenti) e non pericolosi (metalli, plastica e vetro). Penale Sent. Sez. 3 Num. 3729 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 23/11/2023 2. L'imputato lamenta con il primo motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito all'accertamento di responsabilità con riferimento alla prosecuzione della condotta illecita dopo il sequestro del 2012; con il secondo la mancata dichiarazione della prescrizione e contesta il calcolo della sospensione per impedimento del difensore per tutto il periodo dal 14 luglio 2022 al 13 aprile 2023. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è manifestamente infondato. 4. Il primo motivo è fattuale. Esorbita dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito. Il controllo sulla motivazione è circoscritto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo, e della non emersione di alcuni dei suddetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame. La presenza di tali requisiti rende la decisione insindacabile (si veda tra le più recenti, Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, R v. 284556-01). I Giudici di merito hanno accertato che l'imputato, non solo aveva spostato i veicoli da rottamare e i componenti di ricambio da una particella catastale all'altra, al momento dell'esproprio, ma aveva anche proseguito l'attività di demolizione e rivendita di ricambi usati, nonostante il mancato rinnovo dell'autorizzazione. Il ricorrente ha eccepito I travisamento delle dichiarazioni del teste OL GA, ma non ha espresso la censura in maniera compiuta. Infatti, ha riportato nel ricorso solo alcuni stralci, laddove per il principio di autosufficienza è necessario riportare il testo integrale della deposizione (tra le più recenti, Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432 - 01 e Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419-01). Anche di recente, la giurisprudenza ha ribadito che l'omessa o incompleta trasmissione, da parte della cancelleria della Corte di appello, degli atti indicati nel ricorso per cassazione, in violazione di quanto prescritto dall'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., non è causa di nullità, non essendo tale disposizione assistita da alcuna sanzione e gravando, comunque, sul difensore un onere di diligenza nel verificare l'effettiva trasmissione degli atti e nel provvedere spontaneamente alle allegazioni ritenute necessarie (Sez. 3, n. 32093 del 04/04/2023, Curti, Rv. 284901 - 01). 2 5. Il secondo motivo non coglie nel segno, perché il termine quinquennale del reato, per cui è intervenuta la condanna, decorre dal secondo sequestro del 10 marzo 2018, come indicato nel capo d'imputazione. Pur riducendo la sospensione della prescrizione a 61 giorni, come sostenuto dal ricorrente, il reato non era prescritto al momento della decisione d'appello, intervenuta il 13 aprile 2023. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. L'inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l'apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. U, 22 novembre 2000, n. 32, De Luca, Rv. 217266; conformi, Sez. U, 2 marzo 2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. U, 28 febbraio 2008, n. 19601, Niccoli, Rv. 239400; tra le più recenti, Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, Rasizzi Scalora, Rv. 261616). Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 23 novembre 2023 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macri;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Paola Fílippí, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Giuseppe Vacca, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 13 aprile 2023 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza in data 10 novembre 2021 del Tribunale di Torre Annunziata che aveva condannato RI GA alle pene di legge per il reato dell'art. 256, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. n. 152 del 2006, perché, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale avente a oggetto il commercio di parti e accessori di autoveicoli, aveva effettuato, in assenza delle prescritte autorizzazioni e comunicazioni, un'illecita attività di gestione e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi (veicoli fuori uso e componenti) e non pericolosi (metalli, plastica e vetro). Penale Sent. Sez. 3 Num. 3729 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 23/11/2023 2. L'imputato lamenta con il primo motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito all'accertamento di responsabilità con riferimento alla prosecuzione della condotta illecita dopo il sequestro del 2012; con il secondo la mancata dichiarazione della prescrizione e contesta il calcolo della sospensione per impedimento del difensore per tutto il periodo dal 14 luglio 2022 al 13 aprile 2023. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è manifestamente infondato. 4. Il primo motivo è fattuale. Esorbita dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito. Il controllo sulla motivazione è circoscritto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo, e della non emersione di alcuni dei suddetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame. La presenza di tali requisiti rende la decisione insindacabile (si veda tra le più recenti, Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, R v. 284556-01). I Giudici di merito hanno accertato che l'imputato, non solo aveva spostato i veicoli da rottamare e i componenti di ricambio da una particella catastale all'altra, al momento dell'esproprio, ma aveva anche proseguito l'attività di demolizione e rivendita di ricambi usati, nonostante il mancato rinnovo dell'autorizzazione. Il ricorrente ha eccepito I travisamento delle dichiarazioni del teste OL GA, ma non ha espresso la censura in maniera compiuta. Infatti, ha riportato nel ricorso solo alcuni stralci, laddove per il principio di autosufficienza è necessario riportare il testo integrale della deposizione (tra le più recenti, Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432 - 01 e Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419-01). Anche di recente, la giurisprudenza ha ribadito che l'omessa o incompleta trasmissione, da parte della cancelleria della Corte di appello, degli atti indicati nel ricorso per cassazione, in violazione di quanto prescritto dall'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., non è causa di nullità, non essendo tale disposizione assistita da alcuna sanzione e gravando, comunque, sul difensore un onere di diligenza nel verificare l'effettiva trasmissione degli atti e nel provvedere spontaneamente alle allegazioni ritenute necessarie (Sez. 3, n. 32093 del 04/04/2023, Curti, Rv. 284901 - 01). 2 5. Il secondo motivo non coglie nel segno, perché il termine quinquennale del reato, per cui è intervenuta la condanna, decorre dal secondo sequestro del 10 marzo 2018, come indicato nel capo d'imputazione. Pur riducendo la sospensione della prescrizione a 61 giorni, come sostenuto dal ricorrente, il reato non era prescritto al momento della decisione d'appello, intervenuta il 13 aprile 2023. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. L'inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l'apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. U, 22 novembre 2000, n. 32, De Luca, Rv. 217266; conformi, Sez. U, 2 marzo 2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. U, 28 febbraio 2008, n. 19601, Niccoli, Rv. 239400; tra le più recenti, Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, Rasizzi Scalora, Rv. 261616). Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 23 novembre 2023 Il Consigliere estensore