Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00202/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00486/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 486 del 2025, proposto da AN CI, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci e Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza:
della sentenza n. 116/2023 del Tribunale di Prato, sezione Lavoro, pubblicata in data 15/06/2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 gennaio 2026 la dott.ssa NI PO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato in data 17.02.2025 la sig.ra AN CI ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 116/2023 resa dal Tribunale di Prato, sezione lavoro, il 15.06.2023 nel giudizio iscritto al n. 495/2022 r.g. avente a oggetto il riconoscimento del diritto all’assegnazione dell’indennità cd. “Carta Docente” di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e del pedissequo DPCM 23.09.2015. Con detta pronuncia, in particolare, il Tribunale di Prato ha così disposto: “- accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad ottenere la carta docente per l’anno scolastico di cui al ricorso per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna del Ministero convenuto a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire, assicurando alla ricorrente l’importo di cui alla domanda; - condanna il Ministero convenuto alla refusione in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 1.030,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge, da liquidarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. ”.
2. Il ricorrente ha altresì chiesto il pagamento degli interessi, nonché la nomina di un commissario ad acta nel caso di perdurante inerzia dell’amministrazione con vittoria delle spese da attribuire ai procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
3. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito in giudizio.
4. In vista della camera di consiglio del 7 gennaio 2026 il difensore di parte ricorrente ha depositato istanza di decisione sugli scritti e il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
5. Il ricorso è anzitutto ammissibile.
5.1. Risulta agli atti di causa, infatti, che:
- la sentenza ottemperanda n. 116 del 15 giugno 2023, emessa dal Tribunale di Prato, Sezione Lavoro, è stata notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito, presso la sede reale, in data 12 gennaio 2024;
- è inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni nella l. 28 febbraio 1997, n. 30;
- avverso la sentenza ottemperanda non è stata proposta impugnazione, come da attestazione in atti rilasciata dalla cancelleria del Tribunale di Prato in data 27 gennaio 2025.
5. Il ricorso è altresì fondato e va, pertanto, accolto, con esclusione della richiesta degli interessi legali, non costituenti oggetto del dispositivo ottemperando.
5.1 E’ infatti fondata la domanda di ottemperanza per la sorte capitale di cui alla sentenza da ottemperare e, pertanto, va ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, ove nelle more non abbia ancora provveduto, di conformarsi integralmente al giudicato di cui in epigrafe, provvedendo nel termine di sessanta (60) giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa - o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore - della presente sentenza.
6. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza ed è indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe, nei modi e nei termini di cui in motivazione, assegnando, all’uopo, il termine di 60 giorni per provvedere;
- per il caso di persistente inottemperanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito, alla scadenza del termine assegnato, si nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega, il quale provvederà come indicato in motivazione nell’ulteriore termine di 60 giorni;
- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, che si liquidano in complessivi € 800,00 (euro ottocento/00), oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 7 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
OB MA HI, Presidente
NI PO, Referendario, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI PO | OB MA HI |
IL SEGRETARIO