Sentenza 15 marzo 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/03/2018, n. 11877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11877 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2018 |
Testo completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE PA OS nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 28/07/2017 del TRIB. LIBERTA' di LECCE sentita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
sentite le conclusioni del PG GIANLUIGI PRATOLA il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Udito il difensore dell' indagato il quale si è riportato ai motivi.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con provvedimento del 29/07/2017 il Tribunale di Lecce, sezione del riesame, rigettava la richiesta ex art. 309 cod. proc. pen. presentata nell'interesse di DE PA GO e per l'effetto confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce in data 14 giugno 2017, con la quale era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dell'indagato, in quanto attinto da gravi indizi di colpevolezza per avere partecipato ad un'associazione di tipo mafioso, qualificabile come "frangia della Sacra Corona Unita", promossa e diretta, fra gli altri, da IO NI operante in Manduria;
per avere partecipato ad un tentativo di estorsione in danno di SE IL e DO UD nonché per due ipotesi di fittizia intestazione di beni ex art. 12 quinquies L. 356/1992, condotte aggravate ex art. 7 d.l. 152/91, 1.1. Riteneva il Tribunale che alla luce delle complessive emergenze investigative l'indagato risultava particolarmente attivo all'interno della consorteria oggetto di indagini ed assai vicino al capomafia NI IO e che, parimenti, solida era la piattaforma indiziaria in ordine agli altri reati contestati di cui al capi 11), B) e B1) della imputazione provvisoria.
2. Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per cassazione DE PA GO deducendo la violazione di legge e difetto di motivazione per omesso esame delle argomentazioni difensive poste a base del riesame rilevando che, in generale, mancava quella gravità di indizi necessaria per l' applicazione della misura cautelare relativamente al capo 1) della rubrica, difettando ogni prova della consapevolezza del DE PA di contribuire alla vita del sodalizio criminale contestato, essendo emerso che egli si era limitato ad avere dei collegamenti occasionali con il IO e non con gli altri presunti sodali.
3. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Detto ricorso è, infatti, del tutto generico ed aspecifico e non prende posizione in alcun modo sull' iter argomentativo dell' ordinanza impugnata dalla quale emerge un quadro indiziario univoco comprovante la partecipazione dell' odierno ricorrente alla predetta alla associazione ex art. 416 bis cod. pen.
3.1. I giudici del riesame hanno esaminato la condotta delittuosa del ricorrente ricostruita attraverso un compendio indiziario, connotato della necessaria gravità, tratto: dall'analisi di una serie di intercettazioni ambientali e telefoniche coinvolgenti oltre l' indagato anche altri soggetti del sodalizio, dai servizi di O.P.G. e dalla sommarie informazioni rese da persone informate sui fatti.
3.2. A fronte di tali emergenze il ricorrente in modo del tutto generico lamenta l' omesso esame delle "specifiche argomentazioni difensive" e la mancata considerazione della insussistenza di gravi indizi di colpevolezza a suo carico, senza nulla specificare o aggiungere.
3.3. Occorre ricordare che il ricorso per cassazione, il quale deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e, pertanto, assenza delle esigenze cautelari è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando -come nel caso di specie- propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Cass. pen. sez. 5^, 46124/2008, Rv.241997, Magliaro.Massime precedenti Vedi: N. 11 del 2000 Rv. 215828, N. 1786 del 2004 Rv. 227110, N. 22500 del 2007 Rv. 237012, N. 22500 del 2007 Rv. 237012).
3.4. Nella fattispecie, nessuna di tali due evenienze -violazione di legge o vizio di motivazione rilevante ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) - risulta essersi verificata, a fronte di una motivazione che è stata in concreto diffusamente prospettata in modo logico, senza irragionevolezze, con completa e coerente giustificazione di supporto alle accuse contestate.
4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro duemila.
4.1. Poiché dalla presente decisione non consegue la rinnessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila alla Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94 co-1-ter disp-att. cod. proc. pen. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma, l' 8 Febbraio 2018 II consigliere estensore presidente Dmenico Gallo e_ o