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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/06/2025, n. 1169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1169 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
SENTENZA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. _______/2025 TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
OGGETTO Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, Reiscrizione nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha elenchi lavoratori agricoli pronunciato, dando lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA (con motivazione contestuale) Registro Generale nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 2849/2023 R.G. N. 2849/23
Affari Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc nel termine del giorno 17.06.2025, avente ad oggetto: “Reiscrizione elenchi braccianti agricoli”; CRONOLOGICO
N. _______________ e vertente
tra
[...]
, rappresentata e difesa dall'avv. M.M. N. _______________ Parte_1
n. 076/2025 R.B. Prev. Albano del Foro di Salerno in virtù di mandato allegato al ricorso,
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
Pontecagnano Faiano (Sa), Via G. Carducci, n. 1; Discusso nel termine del 17.06.2025 con scambio di note
Ricorrente scritte art. 127 ter cpc
e
, in persona del
Controparte_1 Deposito minuta
Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. L. Maritato in virtù _________________
di procura generale in data 23.01.2023 per atto notar di Per_1
Fiumicino, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale in Salerno, Corso G. Garibaldi, n. 38; Pubblicazione in data
__________________
Resistente
Giudizio n. 2849/23 R.G. c/o pag. 1 Parte_1 CP_2
§§§
Nel termine del giorno 17.06.2025 le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 19.05.2023, Parte_1
adiva il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, e chiedeva di accertare l'esistenza del rapporto di lavoro agricolo di essa ricorrente, quale bracciante, con l'azienda agricola Valle Verde srl e, quindi, di ordinare all' di reiscrivere essa ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli CP_2
del Comune di appartenenza per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, quale bracciante agricola, con vittoria delle spese di lite.
Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato (cfr. relata di notifica, agli atti), si costituiva in giudizio il resistente il quale impugnava l'avversa domanda e ne chiedeva il CP_2
rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito (acquisizione dei documenti allegati e prova testimoniale), all'odierna udienza le parti hanno discusso la causa, con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. Il ricorso proposto da è infondato e, Parte_1
pertanto, va rigattato.
Innanzitutto vanno disattese le eccezioni preliminari di improcedibilità, inammissibilità e improponibilità sollevate dall' in CP_2
quanto infondate.
Giudizio n. 2849/23 R.G. c/o pag. 2 Parte_1 CP_2 Invero, l'odierna ricorrente ha proposto rituale ricorso in sede amministrativa in data 25.10.2022 avverso i provvedimenti di disconoscimento in data 29.09.2022; poi, rimasto senza esito il suddetto ricorso in sede amministrativa, in data 19.05.2023 ha proposto il ricorso giudiziario al Tribunale di Salerno (cfr. all. nn. 1 e 2 del fascicolo cartaceo della parte ricorrente).
Per quanto riguarda il merito della vicenda, nella materia in oggetto, come è noto, il Tribunale deve accertare, sulla base delle prove offerte dalla parte ricorrente, la sussistenza di tutti i requisiti necessari e idonei a far ritenere l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato agricolo, tale da legittimare la iscrizione negli elenchi nominativi. Tale accertamento deve essere effettuato in ogni caso e a prescindere sia dalle eccezioni formulate nel corso del procedimento amministrativo sia dall'esito dello stesso e dalle motivazioni addotte. Peraltro, al fine del riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, è necessario non il semplice svolgimento della semplice prestazione lavorativa, bensì che la stessa presenti i requisiti della subordinazione, della remunerazione e che, inoltre, la prestazione sia effettuata per almeno 51 giornate all'anno.
In proposito, la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che
“l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l CP_2
a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n.
375/1993, art. 9), con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha
l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”
(Cass. n. 7845/2003; Cass. n. 14296/2011; Cass. n. 13877/2012).
Orbene, ciò posto, va affermato che la parte ricorrente non ha fornito adeguata prova della sussistenza del rapporto di lavoro agricolo con
Giudizio n. 2849/23 R.G. c/o pag. 3 Parte_1 CP_2 l'azienda agricola Valle Verde srl e del numero di giorni lavorativi svolti
(come indicati nell'atto introduttivo del giudizio) nè mediante la prova documentale nè mediante la prova orale.
In riferimento alla prova documentale, risultano allegate le buste paga, il Cud anni 2017 e 2018 e i modelli Unilav, rilasciati dalla parte datoriale (allegati al fascicolo cartaceo di parte: cfr. documento n. 3): tali documenti sono palesemente insufficienti a fornire la prova della natura subordinata del rapporto di lavoro instaurato con l'azienda agricola.
In effetti, l'assunto di parte ricorrente non può trovare idoneo e appagante riscontro nella documentazione versata in atti, in particolare nelle suddette buste paga, perché trattasi di documenti predisposti dal titolare di un'impresa gestita in maniera tutt'altro che regolare nel corso degli anni, la cui affidabilità è stata gravemente infirmata dagli accertamenti eseguiti dagli Ispettori dell (cfr. il verbale ispettivo in CP_2
data 16.04.2021, allegato al fascicolo telematico di parte resistente: all.
n. 1). Tali documenti (buste paga, Cud), pertanto, non possono assurgere ex se al rango di elementi atti a comprovare (per di più nei confronti dell'Istituto previdenziale) l'esistenza del rapporto di lavoro di natura subordinata dedotto in giudizio tra la parte ricorrente e l'azienda agricola
Valle Verde srl.
Del resto, i giudici della nomofilachia hanno avuto modo di chiarire che l'avvenuto rilascio delle buste paga è circostanza che non assume alcun rilievo decisivo nel senso di implicare, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, rappresentando l'emissione di prospetti paga solo uno dei possibili elementi dai quali, in concorso con altri e alla stregua di una valutazione complessiva, desumere l'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente.
Per quanto attiene, poi, alla prova orale, va precisato quanto segue.
Innanzitutto il disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato de quo e la conseguente cancellazione dagli elenchi agricoli hanno tratto
Giudizio n. 2849/23 R.G. c/o pag. 4 Parte_1 CP_2 origine da un accertamento ispettivo eseguito nel mese di aprile 2021 presso la sede dell'azienda agricola Valle Verde srl, le cui risultanze sono state riportate nel verbale ritualmente prodotto in giudizio dall' (cfr. fascicolo telematico di parte, all. n. 1). Controparte_3
In detto verbale viene dato atto che nel corso dell'indagine gli Ispettori hanno avuto modo di accertare diverse irregolarità riguardanti i rapporti di lavoro di numerosi dipendenti dell'azienda e, quindi, hanno proceduto al disconoscimento di tali asseriti rapporti di lavoro e al conseguente recupero della contribuzione previdenziale (cfr. l'allegato verbale ispettivo in data 16.04.2021).
Orbene, è ormai consolidato nella giurisprudenza della Corte regolatrice, tanto da costituire ius receptum, il principio secondo cui, con riferimento ai verbali redatti dagli Ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali, le circostanze apprese da terzi ed in essi contenute (anche quando non siano allegati i verbali delle informazioni assunte che costituiscono la fonte della conoscenza del verbalizzante) costituiscono elementi probatori che il giudice può valutare in concorso con altri e, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura hanno un'attendibilità che può essere inficiata solo da una prova contraria, qualora il verbale sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 6 settembre 2012,
n. 14965; Cass. 8 giugno 2005, n. 11946; Cass. 22 febbraio 2005 n.
3525; Cass. 12 aprile 2004, n. 15702).
Con una serie di ulteriori e significative pronunce, i giudici di legittimità, nel ribadire che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell' fanno piena prova dei fatti che Controparte_4
i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre per le altre circostanze di fatto che i funzionari segnalino di avere accertato il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, hanno precisato che quest'ultimo può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro
Giudizio n. 2849/23 R.G. c/o pag. 5 Parte_1 CP_2 specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (cfr. Cass. Civ., Sez.
Lav., 17 febbraio 2021, n. 4182; cfr., altresì, Cass., Sez. Lav., 2 novembre 2020, n. 24208, secondo cui la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio;
cfr., ancora, Cass., Sez. Lav., 7 maggio 2019, n. 11934; Cass. 9 novembre 2010, n. 22743; Cass. 2 ottobre 2008, n. 24416, secondo cui le dichiarazioni rese dai dipendenti in sede di ispezione possono bastare da sole a sanzionare il datore di lavoro per il suo comportamento contrario alla legge: nella specie, la
Corte ha confermato la decisione di merito che, a sua volta, aveva convalidato l'irrogazione di una sanzione amministrativa da parte dell' nei confronti del titolare di un'impresa per Controparte_4
aver fatto superare ai suoi dipendenti part-time l'orario concordato;
il giudicante, in particolare, aveva affermato che dalle deposizioni rese dai lavoratori agli Ispettori come da verbale, da ritenere più attendibili di quelle fornite, a distanza di tempo, in udienza, era emerso che il superamento dell'orario di lavoro non era da attribuire ad un'autonoma iniziativa dei dipendenti, ma era stato voluto dallo stesso datore;
cfr., infine, Cass. Civ., Sez. Lav., 6 giugno 2008, n. 15073; Cass. 14 aprile
2008, n. 9812).
Enunciati i princìpi giuridici fissati in subiecta materia dalla
Suprema Corte, deve rilevarsi che nell'ipotesi in esame le risultanze dell'indagine ispettiva non sono state smentite nemmeno dalla prova orale. L'accertamento ha riguardato l'attività svolta ed i rapporti di lavoro nel periodo dal giorno 01.01.2018 al giorno 31.12.2020. Nella fattispecie, il provvedimento di cancellazione dagli elenchi agricoli è scaturito dal mancato riconoscimento del rapporto di lavoro di lavoro tra la parte ricorrente e l'azienda agricola indicata, alla luce delle risultanze
Giudizio n. 2849/23 R.G. c/o pag. 6 Parte_1 CP_2 delle dichiarazioni rese dai soggetti sentiti dagli Ispettori verbalizzanti e dei documenti aziendali esaminati, che hanno indotto a ritenere fittizie la gran parte delle assunzioni di operai agricoli denunciate dall'azienda negli anni di riferimento (cfr. le argomentazioni svolte dagli Ispettori nel verbale in data 16.04.2021, pagg. 10-15 e 27 e ss.)
Alla luce di tali elementi raccolti nel corso della verifica, gli Ispettori hanno concluso (giustamente, ad avviso del Tribunale) circa il carattere fittizio del rapporto di lavoro dell'odierna ricorrente con l'azienda agricola Valle Verde srl.
Inoltre, per completezza di indagine, va evidenziato che la prova testimoniale articolata dalla parte ricorrente (come tale, ammessa dal
GdL con ordinanza in data 14.11.2023, e assunta all'udienza in data
21.01.2025) risulta del tutto ininfluente ai fini della decisione della presente controversia e non ha apportato particolari elementi a favore della tesi difensiva svolta dalla parte ricorrente né ha sostanzialmente smentito i dati emergenti dall'indagine ispettiva.
In effetti, le dichiarazioni raccolte nel corso del giudizio non hanno consentito di acquisire elementi univoci e concordanti ai fini del riconoscimento della natura agricola del rapporto di lavoro in oggetto e, in particolare, dell'effettivo numero di giornate di lavoro svolte e il vincolo di subordinazione nei confronti del titolare dell'azienda
Infatti, le dichiarazioni rese dai testi escussi nel presente giudizio (testi e sentiti Testimone_1 Testimone_2
all'udienza in data 21.01.2025) hanno reso dichiarazioni generiche e, in parte contrastanti, comunque insufficienti a fondare un giudizio favorevole per l'odierna ricorrente.
In particolare, come giustamente rilevato dall' resistente, “Il CP_1
thema decidendum verte sul riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro agricolo della ricorrente alle dipendenze della per gli anni dal 2017 al 2020, diversamente qualificato CP_5
dai funzionari dell' di Salerno, i quali, all'esito CP_4 CP_2
Giudizio n. 2849/23 R.G. Francesconi c/o pag. 7 CP_2 dell'accertamento, hanno fatto rientrare i lavoratori legati da vincoli di natura familiare, tra cui, per l'appunto, la nel novero dei Parte_1
coadiutori familiari, con ogni conseguenza di legge.
In altri e più precisi termini, deve prendersi in esame la posizione del dipendente n. 35 (pag. 41 del Verbale redatto in data 16.04.2021 n.
2020008071, a tal uopo, si deposita la elencazione numerica della posizione di ciascun lavoratore coinvolto nell'accertamento, da cui evince che la corrisponde al n. 35), ove si legge Parte_1
testualmente la dichiarazione resa in sede di accertamento dall'odierna ricorrente che asserisce: “…Mi occupo della selezione delle foglie di aralia e aspedisse nel magazzino, divido in base alla lunghezza delle foglie, le chiudiamo e le fascettiamo con l'elastico e le mettiamo nelle casse. In questi anni con me hanno lavorato nel magazzino le signore
, e . Lavoriamo a coppie e siamo di solito Pt_2 Parte_3 Parte_4
solo noi quattro … ho lavorato in tutti i mesi dell'anno, i giorni di lavoro mensili variano secondo le necessità, a luglio e agosto il lavoro si riduce. Da aprile 2020 vengo pagata con bonifico, precedentemente in contanti.
Sono la moglie di … omissis … (la risulta coniugata con il Parte_1
nipote del titolare, , sig. , a sua volta Persona_2 Persona_3
convivente dello stesso , e quindi, entrambi appartenenti al Per_2
medesimo nucleo familiare) Ricordi i nomi del personale che trasporta Per_ con una carriola nel magazzino le casse con le foglie, sono , , Per_4
l'orario di lavoro solitamente comincia all e 7,00 Per_6 Per_7
e dura sette ore”. Dichiara, inoltre, di aver lavorato tutti i mesi dell'anno ma che i giorni variano a seconda delle necessità.
Gli ispettori procedenti, pertanto, sulla scorta degli elementi acquisiti, in assenza di tracciabilità delle retribuzioni, stante la presumibile gratuità della prestazione, l'incongruità tra le presunte retribuzioni erogate ai familiari ed il volume d'affari dell'azienda, la produttività della stessa resa (per ettaro) a fronte del costo del lavoro subordinato denunciato, il
Giudizio n. 2849/23 R.G. Francesconi c/o pag. 8 CP_2 mancato versamento della contribuzione dovuta, hanno disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato e ritenuto di inquadrare la Parte_1
quale lavoratrice autonoma/coadiuvante.
Le testimonianze rese nel corso del presente giudizio, risultano essere del tutto generiche, pertanto, inidonee a confutare quanto accertato dagli ispettori verbalizzanti. In particolare, il teste Testimone_1
ha dichiarato: “Non so se le direttive alla Parte_1
venivano date dal so se la Persona_8 Parte_1
riceveva la paga giornaliera di € 42,00”.
Il teste (teste sentito più volte in altri procedimenti Tes_2
pendenti e attinenti all'accertamento in discorso) ha reso delle dichiarazioni quanto meno contraddittorie. Ed invero, ha asserito di lavorare nei campi, ma, nel contempo, “…di aver visto Persona_2
dare indicazioni alla ricorrente…” che ha lavorato, invece, in tutt'altro posto rispetto a dove ha lavorato il Drif, e cioè, nei magazzini. Ha, altresì, dichiarato “…di aver visto pagare in contanti la Per_2
”, ma, poi, ha ammesso che “…di solito i pagamenti CP_6
avvenivano con bonifico…”.
La precisione manifestata in ordine ad alcune circostanze attinenti al lavoro della appare stridere con quanto dichiarato dallo Parte_1
stesso teste in discorso, sempre in relazione all'attività della ricorrente, secondo cui, “Non so esattamente quando lavorava, né in quali giorni della settimana, in quanto non la vedevo sempre, lavorando io non nel magazzino, altresì, nei terreni”.
Le scarne, contradditorie e generiche dichiarazioni rese in sede di escussione testimoniale non sembrano dimostrare, in termini rigorosi, gli elementi che devono connotare la subordinazione di un rapporto di lavoro subordinato tra soggetti legati da vincoli di parentela e affinità, e per di più conviventi” (cfr. le note scritte in data 12.06.2025).
Per quanto riguarda la valutazione delle prove testimoniali, la
Suprema Corte ha affermato ripetutamente che la valutazione delle
Giudizio n. 2849/23 R.G. c/o pag. 9 Parte_1 CP_2 risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., tra le più recenti, Cass. Civ., Sez. II, 3 novembre 2021, n. 31247; Sez. VI, 01 marzo 2021, n. 5560; 24 settembre 2020, n. 20017; Sez. II, 4 marzo
2020, n. 6084; 8 agosto 2019, n. 21187; Sez. VI, 4 luglio 2017, n. 16467;
v., altresì, cfr. Cass., Sez. Lav., 13 giugno 2014, n. 13485, che ha precisato che spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova;
in tale senso, anche Cass., Sez. III, 16 giugno 2011, n. 13177;
Sez. Lav., 21 luglio 2010, n. 17097; 15 luglio 2009, n. 16499).
Quindi, alla luce dei suddetti arresti giurisprudenziali, nel caso di specie, ad avviso del Tribunale, a seguito della necessaria comparazione tra le deposizioni rese dai testi escussi nel corso del giudizio e le dichiarazioni rese agli Ispettori verbalizzanti nell'immediatezza dei fatti, deve essere attribuito maggior credito alle dichiarazioni rese dalle persone sentite dagli Ispettori, in quanto le stesse sono precise, chiare e concordanti, nonché rese da soggetti a conoscenza diretta dei fatti oggetto di causa e
Giudizio n. 2849/23 R.G. c/o pag. 10 Parte_1 CP_2 soprattutto rese nell'immediatezza ovvero in sede di accesso ispettivo e, quindi, ben più genuine delle dichiarazioni rese in udienza a distanza di ben quattro anni circa dalle operazioni di verifica degli Ispettori dell' . CP_1
Altresì, va aggiunto che la giurisprudenza di legittimità delineatasi nella materia in oggetto ha chiarito che il soggetto che agisce in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento di un rapporto lavorativo instaurato con persona con esso in rapporto di parentela, affinità o coniugio deve offrire elementi certi ed inequivoci da cui desumere la sussistenza di detto rapporto, dal momento che, per le prestazioni lavorative di collaborazione familiare e di assistenza offerte in favore di parenti o affini, anche in difetto della convivenza, non viene meno la presunzione di gratuità che trova la sua fonte nella circostanza che le suddette prestazioni vengono normalmente rese affectionis vel benevolentiae causa.
Quindi, in caso di contestazione, la parte che faccia valere diritti derivanti da simili rapporti ha l'obbligo di dimostrarne, con prova precisa e rigorosa, tutti gli elementi costitutivi (Cass., Sez. Lav., n.
9043/2011; Cass., Sez. Lav., n. 1218/2004).
Ebbene, nel caso di specie, l'odierna ricorrente Parte_1
come riferito dall' resistente e accertato in sede ispettiva, risulta CP_1
coniugata con il nipote del titolare , sig. Persona_2 Per_3
, a sua volta convivente dello stesso , e quindi entrambi
[...] Per_2
appartenenti al medesimo nucleo familiare (circostanza, peraltro, non oggetto di contestazione fra le parti).
In conclusione, quindi, per i suesposti motivi, il ricorso proposto dalla parte ricorrente risulta infondato e, pertanto, va rigettato.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, non deve essere adottata alcuna statuizione, in quanto la parte ricorrente ha reso rituale dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. circa il mancato raggiungimento dei limiti di reddito ai fini Irpef (cfr. all. n. 4
Giudizio n. 2849/23 R.G. c/o pag. 11 Parte_1 CP_2 del fascicolo telematico di parte).
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1
nei confronti dell' con ricorso depositato in data
[...] CP_2
19.05.2023 e ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Dichiara non luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Salerno all'udienza del dì 17.06.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 2849/23 R.G. c/o pag. 12 Parte_1 CP_2