Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 16/05/2025, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 1979 del RG lav. dell'anno 2024 introdotta da
Dott. Gianpaolo OL, nato a [...] il [...], residente a [...]alla Via Riccardo
Misasi n. 20, c.f. elettivamente domiciliato in Cosenza alla Via Zanotti Bianco C.F. 1
,
n.14, presso lo studio dell'Avv. Silvio Alessandro Rendace, C.F. C.F. 2 del foro di
,
Cosenza, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso
Ricorrente
Nei confronti di
,, in persona del Sindaco p.t. Controparte_1
Convenuto contumace
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio il Controparte_1 per domandarne la condanna al pagamento in suo favore della somma di euro € 23.850,26, a titolo di retribuzione posizione, contributo previdenziale cpdel, ritenute Irpef, o di quell'altra maggiore o minore somma che sarà determinata dal Giudice, anche ai sensi dell'art. 36 Cost., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della loro maturazione sino all'effettivo soddisfo ex art. 429 c.p.c., oltre vittoria di spese di lite.
Comunali e Provinciali) - Sezione Regionale Calabria alla fascia A, di cui all'art. 35, comma 1 del
C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali, ha esposto che, nel settembre 2019 veniva sciolta la Convenzione tra i Comuni di Lattarico Pt_1 Parte_2 e RA AS (CS), e per l'effetto la sede del Controparte_1 risultava vacante;
che, in applicazione dell'art. 15 comma 3 d.p.r.
465/1997, nonché dell'art. 3 del Contratto Collettivo Integrativo di livello nazionale dei Segretari
Comunali e Provinciali accordo n.2 sottoscritto in data 22.11.2003, modificato dall'accordo di contrattazione decentrata del 13.01.2009, il Controparte_1 in attesa dell'avvio delle procedure per la copertura della sede vacante, ha richiesto in più occasioni la nomina del Dott. Gianpaolo
OL quale Segretario del CP_1 in qualità di Reggente a scavalco;
che, per l'effetto la
Controparte_2 emanava numerosi Decreti di Reggenza a scavalco, così nominando Segretario
Comunale, quale reggente a scavalco, il Dott. Gianpaolo OL;
che, in tutti i decreti prefettizi di nomina del Dott. Gianpaolo OL, Segretario Comunale del Comune di CP_1 in qualità di reggente a scavalco è stabilito che "Il Comune corrisponderà al predetto funzionario per tale incarico, il compenso pari al 25% calcolato sulle voci retributive in godimento di cui all'art. 37 comma 1 lett. da a) ad e) del CCNL del 16.05.2001"; che, il Comune di CP_1 tuttavia retribuiva il Dott. OL
solo parzialmente rispetto a quanto stabilito dall'art. 37 comma 1 lett. da a) ad e) del CCNL del
16.05.2001, corrispondendo in suo favore, dal 2019 al 2022, la somma netta di euro 9,968,61, ampiamente inferiore alla retribuzione prevista dalla legge e dal CCNL di settore, in rapporto alla effettiva prestazione di lavoro espletato;
che, pertanto il Comune di risulta inadempiente, CP_1
avendo omesso di corrispondere al Dott. OL quanto dovuto in base al C.C.N.L. applicabile al dedotto rapporto di lavoro, e comunque, ex art. 36 Costituzione;
su tali assunti, affermandosene creditore, chiedeva la condanna del al pagamento della somma di euroControparte_1
23.850,26, a titolo di retribuzione posizione, contributo previdenziale cpdel, ritenute Irpef, secondo i conteggi analitici nel corpo del ricorso.
Pur ritualmente citato, restava contumace il Controparte_1 matura per la decisione sulla base dei documenti allegati al ricorso e di quelli richiesti ed acquisiti ai sensi dell'art. 421 c.p.c., la causa è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito del deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di discussione.
Valga premettere che è documentato che l'odierno ricorrente - segretario comunale titolare della sede di segreteria del Comune di Luzzi – nel periodo settembre 2019/agosto 2022 - è stato incaricato della reggenza a scavalco del Comune di CP_1 in forza dei decreti emessi dalla Prefettura di CP_2
nei giorni analiticamente indicati in ricorso e risultanti dai decreti prefettizi di nomina allegati al ricorso.
In particolare, su istanza del Controparte_1 (la cui sede di segreteria risulta vacante e nelle more dell'avvio delle procedure per la copertura della sede stessa) la CP_2 ha provveduto al conferimento dell'incarico di reggenza a scavalco in favore del ricorrente nei giorni risultanti nei decreti di nomina;
in tali decreti, inoltre, è prevista a carico del la Controparte_1
corresponsione di compenso pari al 25 per cento calcolato sulle voci retributive in godimento di cui all'art. 37 comma 1 lett. da a) ad e) del CCNL del 16.05.2001".
Valga rilevare che il CCNL applicato (area funzioni locali) con l'art. 62 disciplina l'indennità di reggenza o supplenza a scavalco prevedendo, in merito al trattamento economico spettante al segretario cui sia conferito incarico di reggenza o supplenza a scavalco, la corresponsione di un compenso pari al
15% della retribuzione complessiva in godimento di cui all'art. 56, comma 1, lett. a), b), c), d), ragguagliata al periodo di incarico per gli incarichi di durata fino a 60 giorni e del 25% della medesima retribuzione per gli incarichi di durata superiore a 60 giorni;
il medesimo CCNL prevede, sempre all'art. 62, che Restano fermi i più elevati valori percentuali definiti in sede di contrattazione integrativa in base alle previgenti disposizioni contrattuali;
inoltre, il comma 3 dispone che Gli enti possono elevare fino al 25% la percentuale di cui al comma 2, relativa agli incarichi di durata fino a
60 giorni, in base alla propria capacità di bilancio e nel rispetto dei limiti di legge. 4.
Nel caso di specie, i decreti prefettizi di conferimento dell'incarico di supplenza a scavalco hanno previsto la corresponsione di compenso nella percentuale del 25 per cento, sulla base del CCI di livello regionale, conforme alle previsioni del CCI nazionale che prevede la possibilità in sede di contrattazione decentrata regionale di prevedere un compenso nella percentuale (massima) del 25 per cento.
Tanto rilevato, premesso che è documentato il conferimento dell'incarico di supplenza a scavalco
(come da decreti prefettizi in atti), rilevato che sulla base della contrattazione collettiva sopra esaminata compete il compenso aggiuntivo che i medesimi decreti hanno stabilito nella misura del 25 per cento sulla retribuzione complessiva in godimento, si osserva che il ricorrente ha calcolato tale compenso quantificandolo in euro 33.818,87 (al lordo) ed euro 22.416,50 (al netto delle ritenute); assume di aver ricevuto la somma netta di euro 9.968,61 e chiede la condanna al pagamento residuo di euro 23.850,26. Orbene, ritiene il giudice che la somma richiesta pur correttamente calcolata avuto riguardo ai parametri collettivi debba essere tuttavia rettificata nel senso che la somma spettante debba essere
-
calcolata detraendo il percepito netto dal complessivo spettante al netto, siccome la somma richiesta risulta dalla detrazione dal lordo complessivo del netto percepito.
In assenza di previa lordizzazione del percepito, pertanto, la somma spettante è pari ad euro 12.447,89
(derivante dalla sottrazione dalla somma netta indicata come spettante della somma netta indicata come percepita) oltre oneri fiscali e previdenziali. CP_1 CP_1Nei limiti che precedono, pertanto, il ricorso merita accoglimento e, per l'effetto, il
[...] deve essere condannato al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di compenso per le supplenze a scavalco espletate, della somma di euro 12.447,89 (al netto) oltre oneri fiscali e previdenziali nonché interessi legali dalla data di maturazione delle singole componenti del credito sino al soddisfo.
Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza (con distrazione in favore dell'Avv. Rendace che si è dichiarato antistatario).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede: condanna il Controparte_1 in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore del ricorrente, per il titolo di cui in parte motiva, della somma di euro 12.447,89 (al netto) oltre oneri fiscali e previdenziali nonché interessi legali dalla data di maturazione delle singole componenti del credito sino al soddisfo. Condanna il Controparte_1 in persona del Sindaco p.t., al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.695,00 oltre rimborso CU (euro 118,50) spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Silvio Alessandro Rendace.
Cosenza, 16 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Fedora Cavalcanti