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Sentenza 10 marzo 2023
Sentenza 10 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/03/2023, n. 10091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10091 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: OV AN nato a [...] il [...] OV AN nato a [...] il [...] OV IS nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESAN D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO AN che ha concluso chiedendo Il PG conclude per il rigetto di tutti i ricorsi. udito il difensore L'avv. SCHIERANO Valentino conclude riportandosi ai motivi di ricorso ed insistendo per l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 10091 Anno 2023 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: D'ANDREA ALESAN Data Udienza: 29/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 14 aprile 2022 la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia del 15 ottobre 2021 con cui il locale Tribunale, in esito a giudizio abbreviato, aveva condannato ET IS e ET RO alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 300,00 di multa ciascuno, nonché ET NO a quella di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento durante la custodia in carcere, altresì dichiarando ET IS e ET RO interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. 1.1. Gli imputati erano stati ritenuti responsabili del reato di cui agli artt. 110, 624, 625 nn. 2, 5 e 7 cod. pen., per essersi impossessati, in concorso morale e materiale tra loro, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, di un catalizzatore per autovettura asportandolo da un autoveicolo marca Toyota, modello Prius, dì proprietà di BI MO IO, parcheggiata sulla pubblica via, dandosi alla fuga con una Lancia Y condotta da ET NO e con a bordo AH IS e ET RO, al cui interno era stati rinvenuti il catalizzatore sottratto e del materiale da scasso. Con le aggravanti di aver commesso il fatto con violenza sulle cose, di averlo compiuto da parte di tre persone in concorso tra loro e su cose esposte per consuetudine e necessità alla pubblica fede. 2. Avverso la sentenza del giudice di appello gli imputati hanno proposto, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, tre distinti ricorsi per cassazione, deducendo i motivi di doglianza di seguito enunciati. 2.1. ET NO ha eccepito, con unico motivo, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Lamenta il ricorrente l'eccessività della sanzione inflittagli rispetto all'effettuazione di un furto di un bene di modesto valore, dai giudici di merito giustificata sulla scorta di argomentazioni non lineari né coerenti, non sussistendo nessuna preventiva organizzazione tra gli imputati, invece inopinatamente desunta dalla mera presenza di ET NO all'interno dell'auto in attesa dei complici, laddove, invece, l'intera azione criminosa, svoltasi da soggetti particolarmente giovani in pieno giorno in una zona assai frequentata di Milano, con elevatissima possibilità, quindi, di essere sorpresi, si connoterebbe per un evidente dilettantismo e per la presenza di notevole sprovvedutezza. 2 Del pari inadeguato sarebbe stato il giudizio espresso in ordine all'intensità del dolo, non essendo stato, in particolare, chiarito il maggior disvalore evincibile dal fatto di aver rinvenuto attrezzi per lo scasso - invero particolarmente rozzi e approssimativi - nella disponibilità degli indagati, né dalla circostanza che costoro avessero agito in una città diversa rispetto a quella di loro provenienza. Risulterebbe, poi, contraddittoria la sentenza impugnata per aver fatto riferimento ad un non provato inseguimento dell'auto degli imputati da parte degli operanti, invero non confortato da nessun tipo di riscontro, così come non risulterebbe, del pari, provata la circostanza, invece ritenuta dai giudici di merito, per cui l'accertato furto sarebbe stato solo uno di quelli commessi dai tre imputati in quella stessa giornata. 2.2. ET RO ha lamentato mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con un motivo di fatto identico a quello dedotto da ET NO - al cui contenuto viene, pertanto, fatto integrale rinvio -. 2.3. ET IS, infine, ha dedotto, con un'unica censura, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, oltre a mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Ritiene il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe omesso di confrontarsi con le doglianze di merito dedotte con l'atto di appello, in particolar modo non essendosi pronunciata sull'eccepita circostanza per cui costui non avrebbe partecipato all'azione criminosa, essendo salito sull'autovettura con gli altri due imputati solo in un momento successivo alla perpetrazione, da parte di altri, del contestato furto. Ciò, d'altro canto, sarebbe oggettivamente comprovato dal fatto di essere del tutto compatibile sia con l'orario del disposto fermo dei tre prevenuti, avvenuto tra le ore 12.20 e le ore 12.25 - e non alle ore 12.02, come erroneamente indicato dalla Corte di appello - e quindi assai dopo l'orario di consumazione del furto (ore 11.30), che con la distanza di 15 Km esistente tra il luogo di effettuazione del reato e quello di fermo degli imputati. La motivazione della sentenza impugnata sarebbe, inoltre, carente con riferimento al trattamento sanzionatorio riservato al ricorrente, non essendo state chiarite, in modo espresso, le ragioni di applicazione di una pena base così eccessiva rispetto al valore del bene sottratto, nonché della mancata concessione, in suo favore, delle circostanze attenuanti generiche e di quella prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen., di cui ricorrerebbero tutti i presupposti applicativi. Lamenta, infine, ET IS la contraddittorietà della motivazione con cui la Corte di merito avrebbe disposto la conversione del sequestro probatorio 3 sulle somme rinvenute nella disponibilità dei prevenuti in sequestro conservativo, a garanzia dei crediti dello Stato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono manifestamente infondati e devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili. 2. L'esame della impugnata sentenza consente, infatti, di constatare come le censure in questa sede proposte nella gran parte ripropongano le medesime doglianze dedotte nel giudizio di appello, rispetto alle quali non può che ribadirsi quanto già, più volte, chiarito da parte di questa Corte di legittimità, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838- 01). 3. In ogni modo, a prescindere dalla decisività della superiore argomentazione, il Collegio rileva come le doglianze dedotte dai ricorrenti nella sostanza afferiscano alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione delle prove assunte, e cioè a questioni non passibili di valutazione in questa sede. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti - e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così, tra le tante, Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv, 203428-01). Esula, quindi, dai poteri della Corte la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, 4 ET IS ha eccepito carenza di motivazione in ordine alla dedotta Spina, Rv. 214794-01; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944-01). Sono precluse al giudice di legittimità, pertanto, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., fra i molteplici arresti in tal senso: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601- 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507-01). E', conseguentemente, sottratta al sindacato di legittimità la valutazione con cui il giudice di merito esponga, con motivazione logica e congrua, le ragioni del proprio convincimento. 4. Ebbene, applicando gli indicati parametri al caso di specie, rileva come risultino contraddette dalle logiche e congrue motivazioni rese dal giudice di appello le doglianze con cui i ricorrenti hanno ritenuto di escludere la propria responsabilità, ovvero di ridurne le conseguenze, essendo state diffusamente esplicate le ragioni di configurazione della loro colpevolezza, nonché della determinazione della pena nella misura loro concretamente applicata. Al Collegio non sfugge la gravità della sanzione inflitta ai tre imputati rispetto alla specificità del fatto perpetrato, pur tuttavia dovendosi osservare come la motivazione in proposito espressa risulti perfettamente congrua rispetto ai parametri valutativi stabiliti dall'art. 133 cod. pen. La Corte territoriale, infatti, ha adeguatamente e logicamente esplicato come la pena trovi conforto nella professionalità dimostrata dai prevenuti, gravati da numerosi precedenti anche specifici, che hanno agito utilizzando modalità particolarmente organizzate ed esperte, mantenendo uno dei tre quale palo in auto per garantire una celere fuga, altresì recando con sé l'attrezzatura necessaria per asportare il catalizzatore, successivamente da ricettare. A fronte della congruità e logicità della motivazione con cui la Corte di merito ha espressamente valorizzato la rilevanza degli indicati aspetti, le contrarie doglianze eccepite dai ricorrenti, ed in particolare da ET NO e ET RO, si pongono quali censure - peraltro rese in maniera particolarmente generica - unicamente afferenti al merito che, al più, invocano solo una rilettura in fatto delle emergenze probatorie acquisite, e dunque un aspetto non passibile di valutazione in questa sede di legittimità. 5. Stesso è a dirsi anche con riguardo al motivo di ricorso con cui 5 circostanza per cui costui non avrebbe partecipato all'azione criminosa, per essere salito sull'autovettura con gli altri coimputati solo in un momento successivo alla perpetrazione del furto, osservato che, per come invece logicamente e adeguatamente motivato dalla Corte di appello, la versione da lui fornita è «disancorata dalle evidenze processuali e non è suscettibile di accoglimento». Nessun elemento, infatti, «sorregge la versione alternativa dell'attività di trasloco genericamente allegata dall'appellante, mentre le considerazioni afferenti la distanza di tempo e di spazio tra l'attività di impossessamento osservata da AN AN a partire dalle ore 11.30 e il fermo degli imputati trascurano di considerare che il teste oculare vedeva dal balcone i tre individui durante tutto l'intervento meccanico di sottrazione, forniva una descrizione dell'abbigliamento indossato da due di essi e li notava allontanarsi a bordo della Lancia Y», stessa autovettura poco dopo fermata dagli operanti con a bordo i tre imputati. 5.1. Del pari manifestamente infondata è, poi, la doglianza con cui ET IS ha lamentato la mancata concessione in suo favore delle circostanze attenuanti generiche, ritenendosi adeguata e logica la motivazione con cui la Corte di appello ha ritenuto che non vi fossero elementi tali da consentire di riconoscere il beneficio ex art. 62-bis cod. pen., considerato che le ragioni indicate a supporto attengono a comportamenti non spontanei, ma necessitati dalle concrete situazioni fattuali, e comunque irrilevanti ai fini dell'accertamento del fatto. Trattasi, pertanto, di motivazione che ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, senza palesare vizi logici e ponendosi in coerenza con le emergenze processuali acquisite, con motivazione, pertanto, non sindacabile in questa sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01). D'altro canto - in particolare dopo la modifica dell'art. 62-bis cod. pen. disposta dal d.l. 23 maggio 2008, n. 2002, convertito con modifiche dalla I. 24 luglio 2008, n. 125 - è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dare conto, come avvenuto nella situazione in esame, di avere valutato e applicato i criteri ex art. 133 cod. pen. In tema di attenuanti generiche, infatti, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di tale adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da imporre un obbligo per il giudice, ove ritenga di escluderla, di 6 doverne giustificare, sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, secondo una giurisprudenza consolidata di questa Corte, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (così, tra le tante, Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381-01). In altri termini, l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (cfr. Sez. 2, n. 38383 del 10/07/2009, Squillace ed altro, Rv. 245241-01). 5.2. Del tutto priva di pregio, quindi, è la censura afferente alla mancata concessione al ricorrente della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. La Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici, ha ritenuto di escludere il riconoscimento dell'indicata attenuante per il fatto che dal compendio probatorio in atti non è dato evincere nessuna risultanza idonea a consentire di ritenere comprovato che il catalizzatore sottratto, per come invece invocato dalla difesa, fosse un pezzo usato, vetusto di tredici anni, perciò avente un valore economico non particolarmente elevato. Trattasi di argomentazione che, d'altro canto, si pone in termini pienamente conformi rispetto all'interpretazione, reiteratamente espressa da parte di questa Corte di legittimità, per cui la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (così, espressamente: Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, Di Giorgio, Rv. 280615-01; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241-01). Ed infatti, il furto del pezzo meccanico, la necessità di provvedere alla sua sostituzione e la conseguente impossibilità di utilizzare nel frattempo l'autovettura sono tutti aspetti che, a prescindere dall'entità del danno economico subito, hanno comunque, all'evidenza, arrecato un significativo pregiudizio alla persona offesa, tale da ostare al riconoscimento dell'invocata attenuante. 5.3. Esente da ogni vizio, infine, è pure la motivazione con cui la Corte territoriale ha convertito il sequestro probatorio disposto sulle somme rinvenute nella disponibilità dei prevenuti in sequestro conservativo, a garanzia dei crediti dello Stato derivanti dal presente procedimento, in quanto fondata sui 7 presupposti normativamente richiesti e, in particolare, sulla circostanza che i prevenuti fossero risultati privi di una stabile e documentata attività lavorativa, oltre che del tutto impossidenti. 6. In ragione delle espresse considerazioni, allora, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 29 novembre 2022
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESAN D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO AN che ha concluso chiedendo Il PG conclude per il rigetto di tutti i ricorsi. udito il difensore L'avv. SCHIERANO Valentino conclude riportandosi ai motivi di ricorso ed insistendo per l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 10091 Anno 2023 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: D'ANDREA ALESAN Data Udienza: 29/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 14 aprile 2022 la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia del 15 ottobre 2021 con cui il locale Tribunale, in esito a giudizio abbreviato, aveva condannato ET IS e ET RO alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 300,00 di multa ciascuno, nonché ET NO a quella di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento durante la custodia in carcere, altresì dichiarando ET IS e ET RO interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. 1.1. Gli imputati erano stati ritenuti responsabili del reato di cui agli artt. 110, 624, 625 nn. 2, 5 e 7 cod. pen., per essersi impossessati, in concorso morale e materiale tra loro, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, di un catalizzatore per autovettura asportandolo da un autoveicolo marca Toyota, modello Prius, dì proprietà di BI MO IO, parcheggiata sulla pubblica via, dandosi alla fuga con una Lancia Y condotta da ET NO e con a bordo AH IS e ET RO, al cui interno era stati rinvenuti il catalizzatore sottratto e del materiale da scasso. Con le aggravanti di aver commesso il fatto con violenza sulle cose, di averlo compiuto da parte di tre persone in concorso tra loro e su cose esposte per consuetudine e necessità alla pubblica fede. 2. Avverso la sentenza del giudice di appello gli imputati hanno proposto, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, tre distinti ricorsi per cassazione, deducendo i motivi di doglianza di seguito enunciati. 2.1. ET NO ha eccepito, con unico motivo, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Lamenta il ricorrente l'eccessività della sanzione inflittagli rispetto all'effettuazione di un furto di un bene di modesto valore, dai giudici di merito giustificata sulla scorta di argomentazioni non lineari né coerenti, non sussistendo nessuna preventiva organizzazione tra gli imputati, invece inopinatamente desunta dalla mera presenza di ET NO all'interno dell'auto in attesa dei complici, laddove, invece, l'intera azione criminosa, svoltasi da soggetti particolarmente giovani in pieno giorno in una zona assai frequentata di Milano, con elevatissima possibilità, quindi, di essere sorpresi, si connoterebbe per un evidente dilettantismo e per la presenza di notevole sprovvedutezza. 2 Del pari inadeguato sarebbe stato il giudizio espresso in ordine all'intensità del dolo, non essendo stato, in particolare, chiarito il maggior disvalore evincibile dal fatto di aver rinvenuto attrezzi per lo scasso - invero particolarmente rozzi e approssimativi - nella disponibilità degli indagati, né dalla circostanza che costoro avessero agito in una città diversa rispetto a quella di loro provenienza. Risulterebbe, poi, contraddittoria la sentenza impugnata per aver fatto riferimento ad un non provato inseguimento dell'auto degli imputati da parte degli operanti, invero non confortato da nessun tipo di riscontro, così come non risulterebbe, del pari, provata la circostanza, invece ritenuta dai giudici di merito, per cui l'accertato furto sarebbe stato solo uno di quelli commessi dai tre imputati in quella stessa giornata. 2.2. ET RO ha lamentato mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con un motivo di fatto identico a quello dedotto da ET NO - al cui contenuto viene, pertanto, fatto integrale rinvio -. 2.3. ET IS, infine, ha dedotto, con un'unica censura, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, oltre a mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Ritiene il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe omesso di confrontarsi con le doglianze di merito dedotte con l'atto di appello, in particolar modo non essendosi pronunciata sull'eccepita circostanza per cui costui non avrebbe partecipato all'azione criminosa, essendo salito sull'autovettura con gli altri due imputati solo in un momento successivo alla perpetrazione, da parte di altri, del contestato furto. Ciò, d'altro canto, sarebbe oggettivamente comprovato dal fatto di essere del tutto compatibile sia con l'orario del disposto fermo dei tre prevenuti, avvenuto tra le ore 12.20 e le ore 12.25 - e non alle ore 12.02, come erroneamente indicato dalla Corte di appello - e quindi assai dopo l'orario di consumazione del furto (ore 11.30), che con la distanza di 15 Km esistente tra il luogo di effettuazione del reato e quello di fermo degli imputati. La motivazione della sentenza impugnata sarebbe, inoltre, carente con riferimento al trattamento sanzionatorio riservato al ricorrente, non essendo state chiarite, in modo espresso, le ragioni di applicazione di una pena base così eccessiva rispetto al valore del bene sottratto, nonché della mancata concessione, in suo favore, delle circostanze attenuanti generiche e di quella prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen., di cui ricorrerebbero tutti i presupposti applicativi. Lamenta, infine, ET IS la contraddittorietà della motivazione con cui la Corte di merito avrebbe disposto la conversione del sequestro probatorio 3 sulle somme rinvenute nella disponibilità dei prevenuti in sequestro conservativo, a garanzia dei crediti dello Stato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono manifestamente infondati e devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili. 2. L'esame della impugnata sentenza consente, infatti, di constatare come le censure in questa sede proposte nella gran parte ripropongano le medesime doglianze dedotte nel giudizio di appello, rispetto alle quali non può che ribadirsi quanto già, più volte, chiarito da parte di questa Corte di legittimità, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838- 01). 3. In ogni modo, a prescindere dalla decisività della superiore argomentazione, il Collegio rileva come le doglianze dedotte dai ricorrenti nella sostanza afferiscano alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione delle prove assunte, e cioè a questioni non passibili di valutazione in questa sede. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti - e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così, tra le tante, Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv, 203428-01). Esula, quindi, dai poteri della Corte la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, 4 ET IS ha eccepito carenza di motivazione in ordine alla dedotta Spina, Rv. 214794-01; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944-01). Sono precluse al giudice di legittimità, pertanto, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., fra i molteplici arresti in tal senso: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601- 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507-01). E', conseguentemente, sottratta al sindacato di legittimità la valutazione con cui il giudice di merito esponga, con motivazione logica e congrua, le ragioni del proprio convincimento. 4. Ebbene, applicando gli indicati parametri al caso di specie, rileva come risultino contraddette dalle logiche e congrue motivazioni rese dal giudice di appello le doglianze con cui i ricorrenti hanno ritenuto di escludere la propria responsabilità, ovvero di ridurne le conseguenze, essendo state diffusamente esplicate le ragioni di configurazione della loro colpevolezza, nonché della determinazione della pena nella misura loro concretamente applicata. Al Collegio non sfugge la gravità della sanzione inflitta ai tre imputati rispetto alla specificità del fatto perpetrato, pur tuttavia dovendosi osservare come la motivazione in proposito espressa risulti perfettamente congrua rispetto ai parametri valutativi stabiliti dall'art. 133 cod. pen. La Corte territoriale, infatti, ha adeguatamente e logicamente esplicato come la pena trovi conforto nella professionalità dimostrata dai prevenuti, gravati da numerosi precedenti anche specifici, che hanno agito utilizzando modalità particolarmente organizzate ed esperte, mantenendo uno dei tre quale palo in auto per garantire una celere fuga, altresì recando con sé l'attrezzatura necessaria per asportare il catalizzatore, successivamente da ricettare. A fronte della congruità e logicità della motivazione con cui la Corte di merito ha espressamente valorizzato la rilevanza degli indicati aspetti, le contrarie doglianze eccepite dai ricorrenti, ed in particolare da ET NO e ET RO, si pongono quali censure - peraltro rese in maniera particolarmente generica - unicamente afferenti al merito che, al più, invocano solo una rilettura in fatto delle emergenze probatorie acquisite, e dunque un aspetto non passibile di valutazione in questa sede di legittimità. 5. Stesso è a dirsi anche con riguardo al motivo di ricorso con cui 5 circostanza per cui costui non avrebbe partecipato all'azione criminosa, per essere salito sull'autovettura con gli altri coimputati solo in un momento successivo alla perpetrazione del furto, osservato che, per come invece logicamente e adeguatamente motivato dalla Corte di appello, la versione da lui fornita è «disancorata dalle evidenze processuali e non è suscettibile di accoglimento». Nessun elemento, infatti, «sorregge la versione alternativa dell'attività di trasloco genericamente allegata dall'appellante, mentre le considerazioni afferenti la distanza di tempo e di spazio tra l'attività di impossessamento osservata da AN AN a partire dalle ore 11.30 e il fermo degli imputati trascurano di considerare che il teste oculare vedeva dal balcone i tre individui durante tutto l'intervento meccanico di sottrazione, forniva una descrizione dell'abbigliamento indossato da due di essi e li notava allontanarsi a bordo della Lancia Y», stessa autovettura poco dopo fermata dagli operanti con a bordo i tre imputati. 5.1. Del pari manifestamente infondata è, poi, la doglianza con cui ET IS ha lamentato la mancata concessione in suo favore delle circostanze attenuanti generiche, ritenendosi adeguata e logica la motivazione con cui la Corte di appello ha ritenuto che non vi fossero elementi tali da consentire di riconoscere il beneficio ex art. 62-bis cod. pen., considerato che le ragioni indicate a supporto attengono a comportamenti non spontanei, ma necessitati dalle concrete situazioni fattuali, e comunque irrilevanti ai fini dell'accertamento del fatto. Trattasi, pertanto, di motivazione che ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, senza palesare vizi logici e ponendosi in coerenza con le emergenze processuali acquisite, con motivazione, pertanto, non sindacabile in questa sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01). D'altro canto - in particolare dopo la modifica dell'art. 62-bis cod. pen. disposta dal d.l. 23 maggio 2008, n. 2002, convertito con modifiche dalla I. 24 luglio 2008, n. 125 - è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dare conto, come avvenuto nella situazione in esame, di avere valutato e applicato i criteri ex art. 133 cod. pen. In tema di attenuanti generiche, infatti, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di tale adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da imporre un obbligo per il giudice, ove ritenga di escluderla, di 6 doverne giustificare, sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, secondo una giurisprudenza consolidata di questa Corte, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (così, tra le tante, Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381-01). In altri termini, l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (cfr. Sez. 2, n. 38383 del 10/07/2009, Squillace ed altro, Rv. 245241-01). 5.2. Del tutto priva di pregio, quindi, è la censura afferente alla mancata concessione al ricorrente della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. La Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici, ha ritenuto di escludere il riconoscimento dell'indicata attenuante per il fatto che dal compendio probatorio in atti non è dato evincere nessuna risultanza idonea a consentire di ritenere comprovato che il catalizzatore sottratto, per come invece invocato dalla difesa, fosse un pezzo usato, vetusto di tredici anni, perciò avente un valore economico non particolarmente elevato. Trattasi di argomentazione che, d'altro canto, si pone in termini pienamente conformi rispetto all'interpretazione, reiteratamente espressa da parte di questa Corte di legittimità, per cui la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (così, espressamente: Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, Di Giorgio, Rv. 280615-01; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241-01). Ed infatti, il furto del pezzo meccanico, la necessità di provvedere alla sua sostituzione e la conseguente impossibilità di utilizzare nel frattempo l'autovettura sono tutti aspetti che, a prescindere dall'entità del danno economico subito, hanno comunque, all'evidenza, arrecato un significativo pregiudizio alla persona offesa, tale da ostare al riconoscimento dell'invocata attenuante. 5.3. Esente da ogni vizio, infine, è pure la motivazione con cui la Corte territoriale ha convertito il sequestro probatorio disposto sulle somme rinvenute nella disponibilità dei prevenuti in sequestro conservativo, a garanzia dei crediti dello Stato derivanti dal presente procedimento, in quanto fondata sui 7 presupposti normativamente richiesti e, in particolare, sulla circostanza che i prevenuti fossero risultati privi di una stabile e documentata attività lavorativa, oltre che del tutto impossidenti. 6. In ragione delle espresse considerazioni, allora, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 29 novembre 2022