Sentenza 27 gennaio 1999
Massime • 1
La temporanea impossibilità di formare un collegio giudicante per l'astensione o la ricusazione di tutti i magistrati appartenenti al tribunale, non può costituire causa dello spostamento della competenza territoriale ad altro giudice, ex art. 43, secondo comma, cod. proc. pen., senza far prima ricorso agli istituti, che sono tra loro cumulabili, della supplenza e dell'applicazione in conformità alla disciplina contenuta negli artt.97 (c.d.supplenza interna), 105 (c.d. supplenza esterna) e 110 (applicazione dei magistrati) dell'ordinamento giudiziario, come precisata ed integrata dalla circolare del C.S.M. 21 maggio 1997.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/01/1999, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Enzo PIROZZI Presidente del 27/1/99
1. Dott. Vito LA GIOIA Consigliere SENTENZA
2. " Giovanni MACRÌ " N.698
3. " Umberto GIORDANO " REGISTRO GENERALE
4. " Dario DE AS " N.37526/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul conflitto di competenza rilevato con ordinanza in data 22/9/98 dal Tribunale di Venezia nel procedimento penale a carico di CI AR e DO IS
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Giordano udito il Pubblico Ministero nella persona del dr. Iadecola che ha concluso per la declaratoria di competenza del Tribunale di Gorizia.
Osserva:
con ordinanza in data l3/3/98 il Tribunale di Gorizia, ha disposto che gli atti del procedimento penale a carico di CI AR e DO IS, imputati di violazioni delle leggi sugli stupefacenti commesse, in quel circondario, venissero trasmessi al Tribunale, di Venezia, ai sensi dell'art.43 comma 2 C.P.P. Si evidenzia nella suddetta ordinanza che a seguito dell'astensione ritualmente autorizzata di tutti i magistrati appartenenti al Tribunale di Gorizia non era possibile costituire validamente il collegio giudicante.
Con ordinanza in data 22/9/99 il Tribunale di Venezia ha sollevato conflitto negativo di competenza rilevando, tra l'altro che era utilizzabile, per sopperire alla situazione determinatasi per effetto delle astensioni, la legge 4/5/98 n. 133, recante l'introduzione delle tabelle infradistrettuali, attuata, con delibera del CSM in data 8/7/98 che ha collegato il Tribunale di Gorizia con quello di Trieste.
Il conflitto, ammissibile in rito poiché rientra nella previsione dell'art.28 comma 1 lett.b C.P.P., va risolto nel senso che gli atti devono ritornare al Tribunale di Gorizia.
Questa Corte invero ha già avuto ripetutamente occasione di affermare (cfr., in materia militare le sentenze di questa Sezione 29/3/96, Conflitto in proc. La rosa e 21/2/97, Conflitto in proc. Alfiero) che la temporanea, impossibilità di formare un collegio giudicante non può costituire causa dello spostamento della competenza territoriale ad altro giudice senza fare prima ricorso agli istituti, che sono tra di loro cumulabili, della applicazione in conformità dalla disciplina contenuta negli artt. 97 (c.d. supplenza interna), e 105 (c.d. supplenza esterna) e 110 (applicazione dei magistrati) dell'ordinamento giudiziario, come precisata e integrata dalla circolare del CSM 21/5/97.
E tale principio si deve senz'altro estendere all'ulteriore e più ampio rimedio della supplenza infradistrettuale approntato dall'art 6 della citata legge 133/1998 per mantenere il processo nella sua sede naturale.
P.Q.M.
dichiara la competenza del Tribunale di Gorizia.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 1999